Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 106/2005 – Surrogazione legale e autonomia provinciale Bolzano

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2003, che introduceva un’ipotesi di surrogazione legale a favore della Provincia nel credito di mantenimento. La surrogazione legale è materia di “ordinamento civile” riservata allo Stato; le restanti disposizioni della legge, riguardanti l’anticipazione dell’assegno di mantenimento, rientrano invece nella competenza provinciale in materia di assistenza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 15 del 2003, con cui si prevedeva che la Provincia stessa potesse anticipare al genitore affidatario le somme di mantenimento del minore quando il genitore obbligato fosse inadempiente, sostituendosi poi al creditore. Il Governo impugnò la legge sostenendo che essa invadesse la competenza statale esclusiva sull’“ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2003, n. 15, in particolare gli artt. 1, 6 e 12, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato infondate le censure relative agli artt. 1 e 6: la disciplina dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento rientra nell’“assistenza pubblica”, materia di competenza esclusiva della Provincia ai sensi dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ha invece dichiarato incostituzionale l’art. 12, che modificava l’istituto della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, del codice civile: tale istituto appartiene all’“ordinamento civile” e può essere disciplinato solo dal legislatore statale.

    Il principio

    L’istituto della surrogazione legale, regolato dall’art. 1203 del codice civile, appartiene all’“ordinamento civile” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Le leggi regionali e provinciali non possono introdurre ulteriori ipotesi di surrogazione legale, pena la violazione dell’esigenza di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Può una Provincia autonoma anticipare l’assegno di mantenimento ai minori?

    Sì, se l’intervento è qualificabile come assistenza pubblica: la Corte ha confermato che la Provincia di Bolzano può erogare anticipazioni a favore di minori in condizioni di disagio economico, purché l’obbligo del genitore sia già accertato giudizialmente.

    Perché la surrogazione legale è riservata allo Stato?

    Perché si tratta di un istituto del diritto civile che regola gli effetti del pagamento di un’obbligazione da parte di un terzo: esso deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che Regioni o Province autonome possano introdurre ipotesi aggiuntive.

    Cosa succede all’art. 12 colpito dall’incostituzionalità?

    La norma viene eliminata dall’ordinamento. La Provincia conserva il diritto di recuperare le somme anticipate, ma non attraverso la surrogazione legale nel credito del beneficiario; dovrà avvalersi di altri strumenti previsti dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2005 – Ispezione statale impianti industriali rischio rilevante territorio Bolzano

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    La Corte rigetta il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e dichiara che spetta allo Stato disporre ispezioni sui rischi di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali nel territorio provinciale, anche in presenza delle competenze speciali della Provincia in materia di igiene e sanità e antincendi.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero dell’ambiente aveva programmato un’ispezione nello stabilimento MEMC Electronic Material s.r.l. di Merano, ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 (attuazione della direttiva Seveso II sui rischi di incidenti industriali rilevanti). La Provincia autonoma di Bolzano aveva contestato tale ispezione, rivendicando la propria competenza esclusiva in materia e sostenendo di avere già effettuato regolarmente le visite ispettive previste dalla normativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Direttore generale del Ministero dell’ambiente dell’11 giugno 2002 e il decreto dell’8 maggio 2002 con cui era stata istituita la commissione ispettiva. La Provincia rivendicava le proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità e di servizi antincendi, oltre alla competenza primaria in materia di prevenzione per calamità pubbliche. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spetta allo Stato, per il tramite del Direttore generale del Ministero dell’ambiente, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano l’ispezione presso lo stabilimento MEMC e istituire la relativa commissione ispettiva, al fine di accertare l’adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti. La normativa statale (d.lgs. n. 334/1999) attribuisce allo Stato il potere ispettivo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, potere che non è derogato dalle competenze speciali della Provincia.

    Il principio

    Le competenze speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene, sanità e prevenzione non escludono l’esercizio da parte dello Stato dei poteri ispettivi previsti dalla normativa speciale sui rischi di incidenti industriali rilevanti (direttiva Seveso II), che attua obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e persegue finalità di sicurezza di rilevanza nazionale e sovranazionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 334/1999?

    Gli incidenti rilevanti sono eventi gravi che possono derivare da attività industriali che impiegano sostanze pericolose, come esplosioni, incendi o rilasci tossici, che possono causare danni significativi alle persone, all’ambiente o ai beni. La disciplina è stata introdotta dalla direttiva europea 96/82/CE (Seveso II).

    Perché la Provincia contestava l’ispezione statale?

    La Provincia sosteneva di avere già effettuato regolarmente le proprie ispezioni ai sensi della normativa vigente e che un’ispezione parallela da parte dello Stato avrebbe leso le competenze provinciali in materia di igiene e sanità garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    In che modo le norme europee incidono sul riparto di competenze tra Stato e Province autonome?

    Quando la normativa europea impone obblighi di controllo e ispezione che gli Stati membri devono adempiere, lo Stato italiano può esercitare tali funzioni anche in territori dotati di autonomia speciale, purché ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la sicurezza di rilevanza sovranazionale.

  • Corte cost. n. 134/2005 – Fondi statali contratti di programma agricoltura e pesca legge finanziaria 2004

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna sull’art. 4, commi 18 e 19, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che attribuisce allo Stato la gestione accentrata dei fondi per i contratti di programma nel settore dell’agricoltura e della pesca. La norma non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 aveva trasferito le risorse destinate ai contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca dallo stato di previsione del Ministero delle attività produttive a quello delle politiche agricole e forestali, attribuendo a quest’ultimo la competenza a sottoporre al CIPE i nuovi contratti di programma. La Regione Emilia-Romagna aveva contestato questa centralizzazione ritenendola lesiva delle competenze regionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni impugnate intervenissero nelle materie di competenza regionale dell’agricoltura e della pesca senza prevedere la necessaria intesa delle Regioni. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le disposizioni impugnate non violano il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Lo Stato può legittimamente gestire i fondi destinati ai contratti di programma attraverso i propri ministeri, trattandosi di uno strumento di politica economica nazionale che non si esaurisce nelle materie di competenza esclusiva regionale. La Corte si riserva di decidere le ulteriori questioni relative ad altre disposizioni della stessa legge finanziaria.

    Il principio

    Nella materia dei contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca, la gestione accentrata a livello statale è costituzionalmente legittima quando lo strumento ha rilevanza nazionale e non si traduce in una compressione delle competenze regionali ordinarie, che rimangono intatte nella loro sfera di applicazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i contratti di programma nel settore agricolo?

    I contratti di programma sono accordi tra lo Stato e grandi imprese o consorzi del settore agricolo o della pesca, con i quali lo Stato si impegna a erogare incentivi o finanziamenti pubblici in cambio dell’attuazione di programmi di sviluppo, occupazione o innovazione. Sono deliberati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).

    Perché la Regione contestava la centralizzazione dei fondi?

    La Regione sosteneva che agricoltura e pesca sono materie di competenza concorrente o residuale regionale ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione (riformato nel 2001), e quindi lo Stato non poteva gestire unilateralmente i relativi fondi senza coinvolgere le Regioni attraverso la necessaria intesa.

    Quali sono gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione?

    L’art. 117 Cost. ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni; l’art. 118 Cost. distribuisce le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà; l’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Tutti e tre sono stati profondamente riformati dalla legge costituzionale n. 3/2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2005 – Concessioni idroelettriche interregionali competenza Provincia Trento e Regione Veneto

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro la Provincia autonoma di Trento e dichiara che non spetta alla Provincia, senza la previa intesa con la Regione Veneto, esercitare le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica che interessano entrambi i territori. Annulla i provvedimenti adottati dalla Provincia in assenza di intesa.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva emanato atti amministrativi relativi a concessioni di grande derivazione idroelettrica su impianti che “scavalcano” il confine tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto. La Regione Veneto aveva contestato questa gestione unilaterale, sostenendo che tali concessioni interregionali richiedessero la previa intesa tra i due enti ai sensi dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento, contestando la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale del giugno 2001, con le quali la Provincia aveva esercitato in via esclusiva le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica interregionali, in violazione degli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e del d.lgs. n. 112/1998. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in assenza della previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, esercitare in via esclusiva le funzioni relative alle concessioni di derivazioni d’acqua pubblica che interessino anche la Regione Veneto. Conseguentemente annulla la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale contestata.

    Il principio

    Le concessioni di derivazione d’acqua pubblica che interessano il territorio di più enti regionali o provinciali non possono essere gestite unilateralmente da uno solo di essi: è necessaria la previa intesa tra tutti gli enti territoriali coinvolti, come richiede l’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 sul conferimento di funzioni alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono le grandi derivazioni idroelettriche?

    Le grandi derivazioni idroelettriche sono concessioni che autorizzano l’utilizzo di risorse idriche (fiumi, laghi, bacini) per produrre energia elettrica attraverso impianti idroelettrici. Per la loro rilevanza economica e ambientale sono soggette a una disciplina speciale con concessioni di durata pluridecennale.

    Cos’è la previa intesa tra enti territoriali?

    L’intesa è uno strumento di cooperazione istituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome, obbligatorio quando le decisioni di un ente incidono sulle competenze di un altro. Non si tratta di un semplice parere, ma di un accordo che richiede il consenso di tutti gli enti coinvolti.

    Il conflitto riguardava il vecchio o il nuovo Titolo V della Costituzione?

    Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001). La Corte ha giudicato il conflitto con riferimento al quadro normativo previgente, rilevante ratione temporis per gli atti impugnati.

  • Corte cost. n. 132/2005 – Sospensione processo civile pendente impugnazione sentenza non definitiva

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 279 e 295 c.p.c., nella parte in cui non imporrebbero la sospensione del giudizio di liquidazione del quantum quando è pendente appello sulla sentenza non definitiva sull’an. Il rimettente aveva ignorato la giurisprudenza della Cassazione sul punto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una causa civile tra due società per risarcimento danni, il giudice aveva emesso una sentenza non definitiva sull’an debeatur e aveva poi rimesso la causa in istruttoria per accertare il quantum. La sentenza non definitiva era stata appellata. Il Tribunale di Piacenza aveva dubitato che, in mancanza di sospensione automatica, la prosecuzione del giudizio sul quantum potesse creare inconvenienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del giudizio per la determinazione del quantum in pendenza dell’appello sull’an debeatur. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente non aveva tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 14060 del 2004) che aveva già chiarito l’inapplicabilità dell’art. 295 c.p.c. alla fattispecie concreta. L’omissione di tale riferimento rende la questione infondata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente non ha tenuto conto dell’interpretazione consolidata della norma offerta dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che può risolvere il problema interpretativo senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 295 del codice di procedura civile?

    L’art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria del processo civile quando la decisione dipende dalla definizione di un’altra causa. Il giudice è obbligato a sospendere il giudizio quando la sua decisione presuppone necessariamente quella di un altro processo.

    Cos’è la sentenza non definitiva sull’an?

    Nei giudizi di risarcimento, il giudice può emettere una sentenza parziale (non definitiva) che accerta solo l’esistenza del diritto al risarcimento (an debeatur), rinviando a una fase successiva la determinazione dell’ammontare del danno (quantum debeatur).

    Perché il rimettente avrebbe dovuto citare la giurisprudenza delle sezioni unite?

    Perché le sezioni unite della Cassazione avevano già interpretato le norme impugnate in modo da risolvere il problema sollevato dal rimettente. Quando la norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione seguendo l’interpretazione consolidata, la questione di incostituzionalità risulta infondata.

  • Corte cost. n. 131/2005 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante ordine di espulsione

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme) che avevano sollevato questione sull’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento.

    Di cosa si tratta

    Numerosi tribunali stavano procedendo alla convalida dell’arresto di stranieri che non avevano ottemperato all’ordine di abbandonare il territorio nazionale. Tutti avevano dubitato della costituzionalità dell’arresto obbligatorio in flagranza previsto dalla legge Bossi-Fini per questa contravvenzione. Nel corso del giudizio di costituzionalità è intervenuta una modifica normativa rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini), in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel corso del giudizio è sopravvenuta una modifica della disciplina impugnata che impone ai giudici di rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma oggetto di giudizio di costituzionalità viene modificata dal legislatore nel corso del procedimento, la Corte può restituire gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza della questione con riferimento alla nuova disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del testo unico sull’immigrazione?

    La norma, introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, commettendo così la contravvenzione prevista dal comma 5-ter dello stesso articolo.

    Perché l’arresto obbligatorio era ritenuto problematico?

    I tribunali rimettenti ritenevano che l’arresto obbligatorio per una contravvenzione, senza possibilità per il giudice di valutare le circostanze del caso concreto, potesse essere sproporzionato e violare la libertà personale (art. 13 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Come si è evoluta la normativa sull’inottemperanza all’ordine di espulsione?

    La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e di pronunce della Corte di giustizia UE (sentenza El Dridi, 2011) che hanno portato a modifiche significative, rendendo più flessibile il regime sanzionatorio per gli stranieri che non ottemperano agli ordini di allontanamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2005 – Spese processuali opposizione sanzione amministrativa pubblica amministrazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma non consente la condanna alle spese processuali della pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma la questione è sollevata in modo difettoso.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’opposizione a verbale di infrazione del codice della strada, il Comune di Milano si era costituito in giudizio comunicando di aver ritirato l’atto impugnato in autotutela. Il Giudice di pace aveva quindi da dichiarare cessata la materia del contendere e aveva dubitato della costituzionalità della norma che impediva di condannare il Comune alle spese processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione avverso atti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente perché la norma impugnata, la quale non disciplina espressamente la condanna alle spese dell’amministrazione, sarebbe applicabile nel giudizio a quo e in che termini violerebbe i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e la situazione concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981?

    La norma disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie davanti al giudice ordinario, stabilendo come si svolge il giudizio. Il comma 11 prevede che il giudice, quando accoglie l’opposizione, annulli in tutto o in parte l’ordinanza o ne modifichi l’entità.

    Perché è problematica la mancata condanna alle spese della PA?

    Quando la PA ritira il provvedimento impugnato solo dopo che il cittadino ha già sostenuto spese legali per opporsi, il privato rimane senza rimborso delle spese processuali, il che può disincentivare l’esercizio dei diritti di difesa. Questo profilo è stato oggetto di successive riforme legislative.

    Come si applica l’art. 204-bis del codice della strada?

    L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplina l’opposizione al verbale di infrazione davanti al giudice di pace, rinviando per il procedimento all’art. 23 della legge n. 689/1981, che costituisce la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

  • Corte cost. n. 129/2005 – Insindacabilità parlamentare senatore Gubert conflitto poteri

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Tribunale di Bolzano per conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Renzo Gubert ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano stava celebrando un processo penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del senatore Renzo Gubert, per dichiarazioni ritenute lesive dell’Associazione ArciLesbica, pubblicate sul quotidiano “Alto Adige” il 7 gennaio 2000. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi insindacabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 23 luglio 2003 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Gubert. Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. L’ordinanza con cui il Tribunale ha sollevato il conflitto è stata pronunciata in udienza senza il previo deposito di un ricorso scritto contenente i requisiti formali necessari per instaurare validamente il conflitto tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere proposto con ricorso scritto che contenga l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi del conflitto e le attribuzioni costituzionalmente garantite che si assumono lese. L’ordinanza pronunciata in udienza, senza il previo deposito del ricorso scritto, non è idonea a instaurare validamente il conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Si tratta di una garanzia funzionale volta a proteggere la libertà di mandato.

    Qual è la differenza tra insindacabilità e immunità parlamentare?

    L’insindacabilità (art. 68, primo comma) è assoluta e permanente, riguarda le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni. L’immunità (art. 68, secondo e terzo comma) è processuale e richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per procedimenti penali, arresti e intercettazioni.

    Perché la questione era importante per la libertà di espressione?

    Il caso coinvolgeva dichiarazioni di un senatore su un’associazione LGBTQ+ ritenute offensive. La questione era se tali dichiarazioni, rese alla stampa, potessero essere considerate esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili, oppure se fossero opinioni private del parlamentare soggette al diritto penale comune.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2005 – Patrocinio spese dello Stato difensore ufficio imputato inadempiente

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 32-bis del d.lgs. n. 271/1989 (ora art. 117 del d.P.R. n. 115/2002), che estende il patrocinio a spese dello Stato ai difensori di ufficio di imputati che non abbiano adempiuto agli obblighi fiscali. La norma non viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano, sezione penale, stava liquidando i compensi di un difensore di ufficio che aveva assistito un imputato non ammesso al gratuito patrocinio. La norma impugnata consentiva al difensore di ufficio di ottenere il pagamento dallo Stato quando l’imputato non avesse adempiuto agli obblighi fiscali relativi al rimborso delle spese di difesa, gravando quindi sull’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge n. 60/2001 e poi trasfuso nell’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). Giudice relatore: come risulta dal testo, la questione è valutata nel quadro dei precedenti della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La disposizione impugnata non introduce una nuova e maggiore spesa a carico dello Stato in assenza di copertura finanziaria, in quanto il legislatore aveva già considerato il relativo onere finanziario nel quadro della legge sulla difesa di ufficio.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria ex art. 81, quarto comma, Cost. non è violato quando la norma di spesa rientra in un sistema già complessivamente disciplinato e finanziato dal legislatore, senza introdurre oneri aggiuntivi non previsti e non coperti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio a spese dello Stato è il beneficio che consente alle persone non abbienti di essere assistite da un avvocato il cui compenso è pagato dall’erario. Nel caso dei difensori di ufficio, la norma impugnata lo estendeva anche quando l’imputato, pur non essendo non abbiente, non adempiva agli obblighi fiscali di rimborso.

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

    L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca) stabiliva che le leggi che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. Il principio serve a garantire l’equilibrio del bilancio statale.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché il legislatore, nell’introdurre la norma, aveva già valutato e previsto il relativo onere finanziario nell’ambito della riforma complessiva della difesa di ufficio, quindi non si trattava di una spesa priva di copertura.

  • Corte cost. n. 127/2005 – Distanza impianti telecomunicazioni da edifici sensibili Lombardia

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) che aveva sollevato questione sulla legge regionale lombarda che imponeva il divieto indiscriminato di installazione di impianti per telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Sopravvenuta modifica normativa impone di rivalutare la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La società Wind Telecomunicazioni s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Lombardia di Brescia un diniego comunale all’installazione di un impianto di telecomunicazioni nel territorio del Comune di Berlingo. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della legge regionale lombarda che imponeva un divieto assoluto di installazione entro 75 metri da scuole, ospedali, parchi gioco e strutture simili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 4/2002, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione di impianti per le telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel corso del giudizio è intervenuta una modifica legislativa che ha inciso sulla disciplina impugnata, per cui il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale sopravviene una modifica della norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché questi valuti se la questione mantenga la propria rilevanza con riferimento alla nuova normativa.

    Domande e risposte

    Perché la legge lombarda vietava le antenne vicino agli edifici sensibili?

    La legge regionale lombarda imponeva una fascia di rispetto di 75 metri dagli edifici frequentati da soggetti vulnerabili (bambini, malati, anziani) per motivi di cautela sanitaria rispetto all’esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?

    Significa che la Corte non decide nel merito la questione, ma rinvia la causa al giudice che l’aveva sollevata affinché questi valuti se, alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti, la questione di costituzionalità abbia ancora rilevanza per la decisione del caso.

    La distanza di 75 metri era compatibile con la normativa statale sui campi elettromagnetici?

    La norma statale di riferimento (legge quadro n. 36/2001) prevedeva limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ma lasciava spazio alla disciplina regionale. Il TAR dubitava che un divieto assoluto di distanza potesse contrastare con i principi della normativa statale e con la libertà di impresa.

  • Corte cost. n. 126/2005 – Regolarizzazione lavoratori extracomunitari requisito del datore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a) del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoratori extracomunitari), sollevate da numerosi TAR. Le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali evocati.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla regolarizzazione (sanatoria) dei lavoratori extracomunitari irregolari, introdotta dal d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. I giudizi erano stati promossi da lavoratori e datori di lavoro le cui istanze di regolarizzazione erano state respinte dalle autorità amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali amministrativi regionali per la Puglia (Lecce e Bari), per la Liguria, per il Veneto e per la Valle d’Aosta hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone requisiti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari. Giudice relatore: non indicato nelle parti estratte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentano carenze di motivazione che privano la Corte della possibilità di controllare la rilevanza delle questioni nei giudizi di merito. Il riferimento ai parametri costituzionali diversi dall’art. 3 non è sorretto da congrua motivazione.

    Il principio

    Quando più giudici sollevano questioni identiche o analoghe con ordinanze che difettano di motivazione sulla rilevanza, la Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, senza poter entrare nel merito della compatibilità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cos’era la sanatoria dei lavoratori extracomunitari del 2002?

    Il d.l. n. 195/2002 ha introdotto una procedura di regolarizzazione (sanatoria) per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente in Italia, consentendo ai datori di lavoro di dichiarare la loro presenza e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, previo pagamento di un contributo forfettario.

    Perché le questioni erano state sollevate da così tanti TAR?

    Perché numerosi TAR in diverse regioni stavano giudicando impugnazioni dei dinieghi di regolarizzazione e avevano tutti dubitato, in modo analogo, della compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza.

    Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione?

    I giudizi tornano ai giudici rimettenti, che possono sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più adeguatamente motivata, oppure decidere il caso con le norme vigenti.

  • Corte cost. n. 125/2005 – Notifica avviso deposito sentenza imputato non presente

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa all’art. 548, comma 3, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Fermo. La norma disciplina la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato che ha rinunciato a comparire.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva sostenuto che la sentenza di condanna non fosse diventata irrevocabile per mancata notifica dell’avviso di deposito, poiché all’udienza conclusiva non era presente, avendo rinunciato a comparire. Il Tribunale di Fermo, in sede di giudizio di esecuzione, aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 548, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso all’imputato comunque non presente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato non presente all’udienza conclusiva, qualunque ne sia la ragione. Giudice relatore: Giovanni Maria Flick.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza; e manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare le argomentazioni del difensore senza svolgere un autonomo ragionamento giuridico.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il giudice si limita a recepire le deduzioni difensive senza elaborare autonomamente le ragioni di incostituzionalità. La questione è altresì manifestamente infondata quanto al parametro dell’art. 3, perché l’imputato che rinunci volontariamente a comparire è in una posizione diversa da quello assente per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale?

    L’art. 548, comma 3, c.p.p. disciplina i casi in cui deve essere notificato all’imputato l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del provvedimento, in modo da consentirgli di impugnare la pronuncia nel termine previsto dalla legge.

    Perché il condannato riteneva la sentenza non irrevocabile?

    Sosteneva che, non essendo stato presente all’udienza e non avendo ricevuto l’avviso di deposito della sentenza, i termini per impugnare non fossero decorsi, quindi la sentenza non fosse divenuta definitiva e non potesse essere eseguita.

    Quale differenza c’è tra imputato assente e imputato rinunciante a comparire?

    L’imputato che rinuncia volontariamente a comparire accetta consapevolmente di non presenziare al giudizio. La legge tratta diversamente questa ipotesi rispetto all’imputato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, e la Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.