Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

    a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

    b) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

    c) «Banca d’Italia» indica la Banca d’Italia;

    d) «banche» indica le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;

    e) «banche italiane» indica le banche aventi sede legale in Italia;

    f) «banche comunitarie» indica le banche aventi sede legale e direzione generale in un altro Stato comunitario;

    g) «banche extracomunitarie» indica le banche aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    h) «Stato comunitario» indica uno Stato appartenente all’Unione europea;

    i) «Stato extracomunitario» indica uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    l) «succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività bancaria;

    m) «intermediari finanziari» indica i soggetti indicati nell’articolo 106;

    n) «istituti di moneta elettronica» (IMEL) indica le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

    o) «istituti di pagamento» indica le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, abilitate a prestare servizi di pagamento;

    p) «servizi di pagamento» ha il significato previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    q) «fondi propri» ha il significato attribuito dalla normativa europea direttamente applicabile.

  • Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B. – Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente per le funzioni di vigilanza bancaria attribuitele dal presente decreto e dalla normativa europea applicabile.

    2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Banca d’Italia agisce in modo indipendente e nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    3. La Banca d’Italia opera in stretto raccordo con le istituzioni europee competenti, in particolare con la Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

  • Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    Art. 3 T.U.B. – Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

    2. Il CICR delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto e da altre leggi.

    3. Le deliberazioni del CICR sono adottate su proposta della Banca d’Italia.

    4. Il CICR è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto dai Ministri competenti per materia.

  • Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B. – Ministro dell’economia e delle finanze

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attività delle autorità creditizie e sull’andamento del sistema bancario.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere alla Banca d’Italia dati, notizie e documenti in ordine all’attività svolta nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

  • Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, nonché dei soggetti ai quali sono state affidate funzioni operative essenziali o importanti.

    3. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza tenendo conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’intervento.

  • Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio

    Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio

    In vigore

    Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

  • Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B. – Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

    2. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto degli orientamenti e delle istruzioni emanate dalla Banca centrale europea.

  • Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto

    Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto

    Art. 51 bis T.U.IVA – Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

    In vigore dal 24/07/1982 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell’art. 51 su conforme parere
    dell’ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
    affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
    primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
    e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma dell’ultimo comma
    dell’art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
    nelle seguenti ipotesi:
    a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all’art.
    28 e l’ufficio e’ in possesso di elementi dai quali risulta che nell’anno
    di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
    soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
    milioni;
    b) quando dagli atti e documenti di cui all’art. 54, terzo comma, ovvero da
    altri elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha
    effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
    lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
    sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
    c) quando, in ordine all’osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
    le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell’art. 55; la
    disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
    non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
    cento milioni;
    d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
    operazioni inesistenti;
    e) quando dagli elementi in possesso dell’ufficio risulta che l’ammontare
    dell’imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
    annuale e’ superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
    differenza e’ superiore a lire cento milioni.
    La richiesta puo’ riguardare anche i conti successivi all’anno o agli anni
    cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo’ essere
    estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
    separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
    lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa’ che
    esercita l’attivita’ di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la
    richiesta puo’ essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa’ di
    fatto nonche’ agli amministratori delle societa’ in nome collettivo e in
    accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
    le fatture sono state emesse o utilizzate.
    Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
    possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
    soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
    tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
    autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
    L’ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
    affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso
    formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
    stessa.
    Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni.”

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  • Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto

    Art. 51 T.U.IVA: Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto

    Art. 51 T.U.IVA – Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto. (N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, e’ stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)

    In vigore dal 29/06/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita’ e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivita’ di analisi del rischio.

    Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

    1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;

    2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

    5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa’ ed enti di assicurazione ed alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie;

    6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

    6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

    7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche’ alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita’ dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’ articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo’ essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;

    7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

    Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

    Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche’ le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

    Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’ articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.

    Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.”

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  • Art. 7 T.U.B.: Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    Art. 7 T.U.B.: Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    Art. 7 T.U.B. – Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.

    3. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di vigilanza bancaria degli altri Stati comunitari, con la Banca centrale europea, con le autorità degli Stati extracomunitari aventi funzioni analoghe, nonché con le istituzioni e con gli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.