Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 299/2005 – Custodia cautelare e regressione del procedimento

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente di computare, ai fini dei termini massimi di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi da quello in cui il procedimento è regredito. La norma viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione, non tutela adeguatamente la libertà personale dell’imputato danneggiato da errori processuali del giudice.

    Di cosa si tratta

    Nel sistema della custodia cautelare, quando un procedimento regredisce a una fase precedente (per esempio perché la Corte di appello annulla il giudizio di primo grado), i termini di fase riprendono a decorrere. La questione era se, nel calcolare il “doppio del termine di fase” (il termine massimo insuperabile ai sensi dell’art. 304, comma 6, c.p.p.), si dovessero computare anche i periodi di custodia sofferti nelle fasi pregresse o solo quelli della fase in cui il procedimento è regredito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze dei Tribunali di Bari e di Torino investivano rispettivamente l’art. 304, comma 6, e l’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. La Corte ha ricondotto entrambe le censure all’art. 303, comma 2, c.p.p. e ha riunito i giudizi.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.p. nella parte in cui, nel caso di regressione del procedimento, non consente di sommare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi ai fini del calcolo del doppio del termine di fase. La Cassazione a sezioni unite aveva interpretato la norma in senso sfavorevole all’imputato, creando un diritto vivente incompatibile con la tutela costituzionale della libertà personale: l’imputato subisce la custodia per errori processuali del giudice (errores in judicando o in procedendo che causano la regressione) e sarebbe ingiusto che quei periodi non contassero nel calcolo del massimo insuperabile.

    Il principio

    I periodi di custodia cautelare sofferti in fasi processuali diverse, a causa di errori del giudice che hanno comportato la regressione del procedimento, devono essere computati nel calcolo del termine massimo di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p. La libertà personale non può essere sacrificata oltre il limite massimo di fase per effetto di errori non imputabili all’imputato.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “regressione del procedimento”?

    La regressione si verifica quando il procedimento retrocede a una fase anteriore, ad esempio quando la Corte di appello annulla la sentenza di primo grado e rinvia al giudice di prime cure, oppure quando la Corte di cassazione annulla con rinvio. I termini di fase ripartono da zero, ma il periodo già scontato non può più essere “recuperato” ai fini del massimo insuperabile secondo l’interpretazione annullata dalla Corte.

    Che cosa è il “termine finale di fase” ex art. 304, comma 6, c.p.p.?

    Il termine finale di fase è il limite massimo assoluto, insuperabile anche in presenza di proroghe o sospensioni, pari al doppio del termine di fase previsto dall’art. 303, comma 1, c.p.p. Raggiunti questi limiti, la misura cautelare perde automaticamente efficacia.

    Cosa succede quando la custodia cautelare supera il termine massimo?

    Il superamento del termine massimo determina la perdita automatica di efficacia della misura cautelare. Il giudice è tenuto a disporre l’immediata scarcerazione dell’imputato, salvo che nei suoi confronti sia in esecuzione altra misura cautelare o debba essere eseguita una pena definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 298/2005 – IVA e contributo previdenziale sulle spese legali del divorzio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’assoggettabilità a IVA e contributo previdenziale forense degli onorari del difensore in giudizi di divorzio. L’arbitro rimettente non ha motivato adeguatamente il proprio potere di sollevare questioni incidentali di costituzionalità, in particolare riguardo alla facoltà dell’arbitro di conoscere questioni tributarie in via incidentale ai sensi dell’art. 819 c.p.c.

    Di cosa si tratta

    Una cliente aveva chiesto in arbitrato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di IVA e di contributo previdenziale al proprio avvocato nel corso di un procedimento di divorzio, sostenendo che l’art. 19 della legge sul divorzio (l. n. 74/1987) esente le parti da imposte e tasse. L’arbitro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono IVA e contributo previdenziale sugli onorari in tali procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 19 della l. n. 74/1987, l’art. 11 della l. n. 576/1980 (contributo previdenziale forense) e gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente è l’arbitro di Venezia nel corso di un arbitrato rituale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’arbitro aveva invocato il principio per cui il giudice ordinario può conoscere incidentalmente questioni tributarie nel giudizio sulla rivalsa tra privati, ma non aveva verificato la compatibilità di tale potere con l’art. 819 c.p.c., che disciplina le questioni incidentali nel giudizio arbitrale e prevede la sospensione in caso di questioni non arbitrabili. L’omessa considerazione di tale disposizione integra carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    L’arbitro non può automaticamente esercitare le stesse facoltà del giudice ordinario in materia di questioni incidentali. Nell’arbitrato rituale, l’art. 819 c.p.c. impone di sospendere il procedimento quando sorge una questione non arbitrabile dalla quale dipende la decisione; l’omessa considerazione di tale norma rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’arbitro.

    Domande e risposte

    L’art. 19 della legge sul divorzio esenta dalle tasse le spese del giudizio?

    L’art. 19 della l. n. 74/1987 prevede esenzioni da alcune imposte (bollo, registro, ipotecarie e catastali) per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al divorzio. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale esenzione non include l’IVA sugli onorari del difensore né il contributo previdenziale integrativo, che sono obblighi del professionista nei confronti dello Stato e della Cassa previdenziale.

    L’arbitro è equiparabile al giudice ai fini del giudizio incidentale di costituzionalità?

    In linea di principio la Corte ha affermato (sentenza n. 376/2001) che l’arbitro rituale può sollevare questioni di legittimità costituzionale. Tuttavia, la questione deve comunque soddisfare i presupposti ordinari di rilevanza e non manifesta infondatezza, incluso il rispetto dell’art. 819 c.p.c. sulle questioni incidentali nell’arbitrato.

    Come funziona il contributo integrativo previdenziale del 2% degli avvocati?

    Il contributo del 2% (oggi 4%) è dovuto sulla parcella dell’avvocato a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’avvocato ha diritto di rivalsa sul cliente. Il contributo si aggiunge all’IVA e è distinto dall’onorario professionale in senso stretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 297/2005 – Carriera direttiva Polizia penitenziaria e delega legislativa

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. n. 146/2000, che disciplinano i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. Le ordinanze del TAR Lazio sono affette da carenze descrittive della fattispecie e da una contraddittoria indicazione della norma interposta, che impediscono il controllo della Corte sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Alcuni appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sostenevano di essere trattati in modo deteriore rispetto ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in violazione della legge delega n. 266/1999 che prevedeva una carriera “analoga”. Il TAR Lazio aveva sollevato questione sostenendo una disparità nell’arco temporale per accedere alle qualifiche superiori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe gli artt. 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. n. 146/2000 (riordino dei ruoli direttivi della Polizia penitenziaria), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione. Il giudice rimettente è il TAR Lazio, sezione I quater, con due ordinanze di contenuto pressoché identico.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per un duplice motivo. In primo luogo, le ordinanze non descrivono con chiarezza la posizione dei ricorrenti e la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza. In secondo luogo, i ricorrenti appartengono al ruolo direttivo speciale, ma il rimettente indica come norma interposta l’art. 12, comma 1, lett. b), della legge delega n. 266/1999, che riguarda invece il ruolo direttivo ordinario: tale incongruenza rende la questione manifestamente inammissibile anche per erronea individuazione della norma interposta.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie del giudizio a quo e individuare correttamente tutte le norme rilevanti, comprese le norme interposte. Carenze nella descrizione della fattispecie o nella indicazione della norma interposta producono l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità?

    La norma interposta è una norma di rango sub-costituzionale (ad es. una legge ordinaria o una legge delega) che, in rapporto alla norma censurata, funge da parametro indiretto di costituzionalità. Tipicamente viene invocata per la violazione dell’art. 76 Cost. in caso di eccesso di delega: la legge delega è la norma interposta rispetto al decreto legislativo censurato.

    In cosa consiste il principio di “carriera analoga” tra corpi di polizia?

    La legge delega n. 266/1999 aveva previsto che il ruolo direttivo ordinario della Polizia penitenziaria avesse una “carriera analoga” al corrispondente ruolo della Polizia di Stato. Ciò non imponeva identità assoluta, ma escludeva differenze arbitrarie e prive di giustificazione oggettiva.

    Il d.lgs. n. 146/2000 è stato successivamente modificato?

    Sì. La disciplina dei ruoli direttivi della Polizia penitenziaria è stata oggetto di ulteriori interventi normativi nel corso degli anni, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e di rinnovi contrattuali.

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  • Corte cost. n. 296/2005 – Sospensione condizionale della pena e revoca per nuovo reato

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 164, quarto comma, c.p. (limiti alla sospensione condizionale della pena per recidivi) e manifestamente infondata la questione sull’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. (revoca della sospensione condizionale per nuovo delitto), entrambe sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di esecuzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due norme del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. L’art. 164, quarto comma, c.p. limita l’applicabilità della sospensione condizionale in caso di precedenti condanne. L’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette, nel periodo di prova, un nuovo delitto non colposo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda gli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Reggio Calabria in sede di esecuzione.

    La decisione della Corte

    Per l’art. 164, quarto comma, c.p. la Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Per l’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. la Corte dichiara la manifesta infondatezza: la revoca automatica della sospensione condizionale per commissione di un nuovo delitto non colposo nel periodo di prova è una scelta del legislatore non irragionevole, coerente con la funzione di deterrenza e risocializzazione dell’istituto.

    Il principio

    La revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto nel periodo di prova non contrasta con i principì di uguaglianza e di rieducazione della pena. L’automatismo della revoca previsto dall’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. risponde a una valutazione legislativa non irragionevole sull’incompatibilità del nuovo reato con il percorso rieducativo sotteso alla sospensione condizionale.

    Domande e risposte

    Quando può essere concessa la sospensione condizionale della pena?

    La sospensione condizionale può essere concessa quando la pena inflitta non supera due anni (o due anni e sei mesi in casi particolari) e il giudice ritiene che il condannato non commetterà altri reati. Non può essere concessa più di due volte e il quarto comma dell’art. 164 c.p. esclude i recidivi reiterati.

    Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?

    Ai sensi dell’art. 168 c.p., la sospensione condizionale è revocata se il condannato: commette un nuovo delitto non colposo o una contravvenzione della stessa indole; non adempie agli obblighi imposti; non risarcisce il danno entro il termine stabilito dal giudice.

    La revoca automatica della sospensione condizionale è conforme alla Costituzione?

    Sì, secondo la Corte. La previsione automatica della revoca per commissione di un nuovo delitto non è irragionevole: la commissione di un nuovo reato doloso dimostra il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la sospensione della pena originaria.

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  • Corte cost. n. 295/2005 – Trattenimento straniero irregolare e difetto di motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in materia di reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero. Il Tribunale di Viterbo aveva omesso di motivare adeguatamente la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del T.U. immigrazione (come modificato dalla legge n. 189/2002) prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, non osserva l’ordine di allontanamento del questore sia punito con l’arresto. Il Tribunale di Viterbo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, ritenendo che la previsione di una fattispecie penale a carico dello straniero privo di documenti violasse le garanzie costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Viterbo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva illustrato specificamente perché le disposizioni censurate contrastassero con ciascuno dei parametri costituzionali invocati, limitandosi a evocarli genericamente senza sviluppare l’argomentazione che avrebbe giustificato il sospetto di incostituzionalità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non sviluppa un’argomentazione specifica e congrua sulla non manifesta infondatezza per ciascun parametro costituzionale invocato. L’evocazione generica di diritti costituzionali non è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale del rimettente.

    Domande e risposte

    Quali sono le conseguenze penali per lo straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento?

    I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 14 T.U. immigrazione (nella versione del 2002) prevedevano l’arresto per lo straniero che, senza giustificato motivo, non si fosse allontanato entro il termine fissato dal questore. La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla proporzionalità di tali misure.

    Perché la motivazione del rimettente è essenziale?

    Il giudizio incidentale di costituzionalità non è un giudizio d’ufficio: il rimettente deve convincere la Corte che esiste un ragionevole dubbio di incostituzionalità. Senza motivazione adeguata, la Corte non può svolgere la propria funzione di controllo.

    La Corte si è pronunciata nel merito su queste norme in altre occasioni?

    Sì. In successive pronunce, la Corte ha esaminato nel merito la disciplina penale del trattenimento e dell’allontanamento degli stranieri irregolari, dichiarando alcune varianti incostituzionali per violazione del principio di proporzionalità e del diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 294/2005 – Conflitto di attribuzione Corte d’appello e Camera dei deputati

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati e dispone la notifica degli atti. Si tratta di una pronuncia interlocutoria con cui la Corte, verificata l’esistenza dei presupposti formali e sostanziali del conflitto, ne consente la prosecuzione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. La Corte costituzionale, in questa fase, si limita a verificare se il conflitto sia ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, ossia se il soggetto ricorrente sia legittimato, se esista un atto idoneo a determinare un conflitto e se sussistano gli elementi minimi per configurare la menomazione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati. La Corte non descrive nel dettaglio il contenuto del conflitto in questa fase interlocutoria, limitandosi a verificare l’ammissibilità formale. Il giudice ricorrente è la Corte d’appello di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione dell’ordinanza alla Corte d’appello ricorrente e che il ricorso introduttivo e l’ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, con successivo deposito entro venti giorni dalla notificazione. Il merito del conflitto non viene esaminato in questa sede.

    Il principio

    La decisione sulla ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è una fase preliminare e distinta dal giudizio nel merito. In tale fase la Corte verifica soltanto l’esistenza dei presupposti formali e la non manifesta insussistenza di un conflitto: la pronuncia è interlocutoria e non decide la questione sostanziale.

    Domande e risposte

    Qual è la procedura per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il potere ricorrente propone il ricorso alla Corte costituzionale. La Corte prima decide sull’ammissibilità con ordinanza, poi – se ammette il conflitto – dispone la notifica al potere convenuto, che può costituirsi. Solo dopo si decide il merito del conflitto con sentenza o ordinanza definitiva.

    Che cosa verifica la Corte nella fase di ammissibilità?

    La Corte verifica: (1) che il ricorrente sia un potere dello Stato; (2) che il convenuto sia anch’esso un potere dello Stato; (3) che esista un atto o comportamento in grado di menomare le attribuzioni costituzionali del ricorrente; (4) che non si tratti di un conflitto manifestamente inammissibile.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Dopo l’ammissibilità, il ricorrente notifica il ricorso e l’ordinanza al convenuto, che può costituirsi nel giudizio. La Corte fissa poi l’udienza per discutere il merito del conflitto e decide con pronuncia definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2005 – Legge finanziaria Sicilia 2005 e cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso diverse disposizioni della legge finanziaria regionale siciliana 2005. Le norme impugnate erano state nel frattempo modificate o abrogate dalla Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse disposizioni della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (legge finanziaria regionale 2005), lamentando violazioni dell’art. 81 Cost. (copertura finanziaria), degli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), nonché dello statuto speciale. In pendenza del giudizio, la Regione aveva modificato o abrogato le norme censurate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investiva gli artt. 8, 11, 21, 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 17 dicembre 2004. I parametri invocati erano gli artt. 81, 3, 97, 5, 114 della Costituzione e varie norme dello statuto speciale siciliano. Il giudice ricorrente è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in quanto le norme impugnate erano state modificate o abrogate dalla Regione nel corso del giudizio, venendo meno l’oggetto del ricorso. La cessazione della materia del contendere è un istituto che consente alla Corte di chiudere il giudizio senza una pronuncia nel merito quando sopravvengono circostanze che rendono inutile decidere la questione.

    Il principio

    Quando le norme impugnate in via principale vengono abrogate o sostanzialmente modificate dalla fonte regionale nel corso del giudizio, e le parti non hanno più interesse a ottenere una pronuncia nel merito, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “cessata materia del contendere”?

    La cessata materia del contendere è una pronuncia con cui la Corte costituzionale chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché sopravvenute modifiche normative hanno eliminato l’oggetto della controversia o l’interesse a una pronuncia nel merito.

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo previsto dallo statuto speciale siciliano con il compito di esaminare le leggi regionali prima della promulgazione e di rinviarle al Presidente della Regione o di impugnarle davanti alla Corte costituzionale se le ritiene in contrasto con la Costituzione o con lo statuto.

    Qual è la differenza tra cessata materia del contendere e inammissibilità?

    L’inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi originari (es. difetto di motivazione). La cessata materia del contendere presuppone invece una questione originariamente ammissibile, ma resa priva di oggetto da vicende sopravvenute nel corso del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2005 – Emersione lavoro irregolare e inammissibilità per difetto motivazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (misure per l’emersione del lavoro irregolare) sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, con una lista di parametri costituzionali evocati senza argomentazione specifica.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva impugnato l’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (convertito nella l. n. 85/1995), in materia di misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse, sostenendo il contrasto con numerosi articoli della Costituzione relativi ai diritti dei lavoratori e alla capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda l’art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 41/1995, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Il numero elevato di parametri evocati senza specifica motivazione per ciascuno ha indotto la Corte a dichiarare la questione inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione, nell’evocare una pluralità di parametri costituzionali senza fornire un’adeguata argomentazione specifica per ciascuno, non soddisfa il requisito minimo di motivazione sulla non manifesta infondatezza che è condizione necessaria per la valida proposizione della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare specificamente la non manifesta infondatezza della questione con riferimento a ciascun parametro costituzionale invocato. L’elencazione di una serie di articoli della Costituzione senza argomentazione specificamente riferita al contrasto fra norma censurata e singolo parametro rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “non manifesta infondatezza” richiesta per sollevare una questione di costituzionalità?

    Il giudice rimettente deve essere convinto che la questione non sia palesemente priva di fondamento, ossia che esista un ragionevole dubbio di incompatibilità tra la norma censurata e la Costituzione. Questo requisito si distingue dalla mera “rilevanza”, che attiene al fatto che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo.

    Quanti parametri costituzionali si possono invocare contemporaneamente?

    Non vi è un limite numerico, ma per ciascun parametro invocato il rimettente deve fornire una motivazione specifica che illustri il contrasto con la norma censurata. Evocare molti parametri senza argomentarli singolarmente è causa di inammissibilità.

    Cosa succede se la questione è dichiarata inammissibile?

    Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione nel corso del medesimo giudizio, purché la nuova ordinanza superi i vizi che avevano determinato l’inammissibilità precedente.

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  • Corte cost. n. 291/2005 – Liberazione anticipata e procedimento senza contraddittorio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69-bis ord. pen., che consente al magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata con procedimento de plano (senza contraddittorio immediato), riservando la fase a contraddittorio pieno al solo reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Il modello processuale è ragionevole e compatibile con il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 277/2002 aveva introdotto nell’ordinamento penitenziario il procedimento de plano per la liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto senza formalità processuali, poi notifica l’ordinanza alle parti, che possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza con rito camerale in contraddittorio pieno. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questione, ritenendo lesa la garanzia difensiva del detenuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 69-bis della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il rito senza formalità per la concessione della liberazione anticipata. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Magistrato di sorveglianza di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la propria ordinanza n. 352/2003 e dichiara la questione manifestamente infondata. Il modello a contraddittorio eventuale e differito è compatibile con il diritto di difesa se garantisce allo stesso modo lo scopo e la funzione di questo diritto. Nel caso della liberazione anticipata, l’istante ottiene comunque un doppio scrutinio nel merito: prima dal magistrato di sorveglianza, poi dal tribunale di sorveglianza in caso di reclamo. L’argomento relativo al pregiudizio quando la scarcerazione è imminente è inconferente nel caso concreto e in ogni caso superabile.

    Il principio

    Il diritto di difesa può essere regolato in modo diverso per adattarlo alle esigenze dei singoli procedimenti, purche’ ne siano assicurati scopo e funzione. Il procedimento de plano per la liberazione anticipata, con successivo reclamo a contraddittorio pieno, è costituzionalmente legittimo in ragione delle peculiarità operative dell’istituto e del duplice scrutinio nel merito che garantisce al condannato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liberazione anticipata?

    La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata, riconosciuta al condannato che dimostri di partecipare all’opera di rieducazione. Non è una misura alternativa alla detenzione, ma una riduzione quantitativa della pena.

    Come funziona il procedimento de plano per la liberazione anticipata?

    Il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere del pubblico ministero. Il provvedimento è poi notificato al difensore, al detenuto e al P.M., che possono proporre reclamo entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.

    Il detenuto può presentare memorie nel procedimento de plano?

    Sì. La Corte ha chiarito che, pur in assenza di una previsione espressa, il detenuto istante è legittimato a presentare memorie difensive a sostegno della propria richiesta, il che rende ulteriormente sostenibile la conformità del procedimento alle garanzie difensive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2005 – Conflitto di attribuzione e deposito tardivo del ricorso

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica riguardo alla delibera di insindacabilità del senatore Dell’Utri. Il deposito del ricorso in cancelleria era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, rendendo il giudizio improcedibile.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68 Cost., le dichiarazioni rese dal senatore Marcello Dell’Utri in alcuni articoli di giornale. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369/2004, ma il Tribunale aveva depositato in cancelleria gli atti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione riguarda la delibera del Senato del 15 ottobre 2003 con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dal senatore Dell’Utri in sede extraparlamentare. Il Tribunale ricorrente sosteneva l’assenza del nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il giudice ricorrente è il Tribunale di Milano, ottava sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte non entra nel merito del conflitto e dichiara il giudizio improcedibile per tardività del deposito. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale è perentorio. Gli atti erano stati inviati per posta l’11 gennaio 2005 ma erano pervenuti in cancelleria il 14 gennaio 2005, oltre il ventesimo giorno dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità. L’istanza del Tribunale che addebitava il ritardo agli ufficiali giudiziari non vale a sanare la tardività.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso introduttivo nel giudizio per conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato ammissibile il conflitto, è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, a prescindere dalle cause del ritardo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento attraverso cui un potere dello Stato (ad es. il giudice ordinario) contesta a un altro potere (ad es. il Parlamento) di avere invaso o menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è competente a decidere tali conflitti.

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha ripetutamente precisato che per le attività extraparlamentari è necessario un effettivo nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Il termine di deposito nel giudizio per conflitto è sempre perentorio?

    Sì. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso è perentorio. Cause esterne come il ritardo degli ufficiali giudiziari non sono idonee a prolungarlo o a far decorrere un nuovo termine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2005 – Opposizione spese di giustizia e giudice monocratico

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, poi d.P.R. n. 115/2002), che attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze a periti e avvocati, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da organo collegiale. La Corte, richiamando la sentenza n. 53/2005, conferma la ragionevolezza del sistema.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Siracusa e di Messina avevano sollevato questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia, sostenendo che attribuire al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso decreti di liquidazione emessi dal giudice collegiale fosse irragionevole e violasse gli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investe l’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, e in via subordinata l’art. 7 della legge n. 50/1999. I giudici rimettenti sono il Tribunale di Siracusa (13 ordinanze) e il Tribunale di Messina. La norma censurata attribuisce la competenza sull’opposizione al giudice monocratico in ogni caso, anche ove il decreto opposto provenga da organo collegiale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 53/2005 che aveva già esaminato la medesima questione. Il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico è ragionevole in rapporto alle esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse. La violazione dell’art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata senza motivazione, e il richiamo all’art. 25 Cost. (riserva di legge sulla competenza) è inconferente perché la norma disciplina la composizione dell’organo, non la competenza.

    Il principio

    L’attribuzione al giudice monocratico della cognizione sull’opposizione avverso i decreti di liquidazione delle spettanze nel processo penale è ragionevole ed è compatibile con la Costituzione, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da un organo collegiale: esigenze di celerità ed economia processuale giustificano tale scelta del legislatore.

    Domande e risposte

    Come si propone l’opposizione al decreto di liquidazione nel processo penale?

    Ai sensi dell’art. 170 del T.U. spese di giustizia, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti e difensori si propone al presidente dell’ufficio giudiziario competente, che designa un giudice monocratico per la trattazione.

    Perché la questione era già stata esaminata dalla Corte?

    La Corte aveva già dichiarato non fondata la questione con la sentenza n. 53/2005, pronunciata in un giudizio parallelo concernente le stesse disposizioni. In presenza di un precedente specifico, la Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione reiterativa.

    Qual è la differenza tra composizione dell’organo giudicante e sua competenza?

    La composizione dell’organo (monocratica o collegiale) è disciplinata dalla legge ordinaria senza riserva assoluta di legge, a differenza della competenza in senso stretto. L’art. 170 T.U. spese di giustizia incide sulla composizione e non sulla competenza, per cui non viola l’art. 25 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 288/2005 – ICI e rendita catastale su fabbricato in costruzione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI per i fabbricati già iscritti al catasto con rendita ma ancora in corso di costruzione. Il giudice rimettente non ha accertato in punto di fatto se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’accatastamento, rendendo la questione priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione sull’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (ICI), nella parte in cui impone di calcolare l’imposta sulla base della rendita catastale anche quando il fabbricato, pur iscritto a catasto, era ancora in corso di costruzione e non ancora idoneo alla produzione di reddito. Il giudice riteneva la norma irragionevole rispetto al caso di demolizione e ricostruzione, in cui la base imponibile è costituita dal solo valore dell’area.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguarda l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo il rimettente, applicare la rendita catastale di un fabbricato non ultimato comporta una disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina del fabbricato in corso di costruzione e la tassazione di un valore solo fittizio, non espressivo di reale capacità contributiva. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria regionale della Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva omesso di accertare se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’attribuzione della rendita catastale, circostanza che era addirittura controversa in giudizio. Senza tale accertamento non è verificabile la rilevanza della questione. La nozione di “ultimazione” ai fini della concessione edilizia in sanatoria è diversa da quella ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, e il giudice rimettente non aveva chiarito quale delle due ricorreva nel caso concreto.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve accertare tutti i presupposti di fatto necessari a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Se una circostanza di fatto è controversa in giudizio, il giudice rimettente deve prendere esplicita posizione su di essa prima di sollevare la questione, altrimenti questa è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Quando un fabbricato è considerato “ultimato” ai fini dell’ICI?

    Ai fini dell’ICI, un fabbricato è ultimato quando è idoneo alla produzione di reddito, ossia quando costituisce un’autonoma unità immobiliare urbana potenzialmente produttiva. Questa nozione è diversa da quella di “ultimazione” ai fini del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

    Come si calcola l’ICI su un fabbricato in corso di costruzione?

    Per i fabbricati in corso di costruzione non ancora ultimati, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile sia il valore dell’area edificabile. Solo dopo l’ultimazione del fabbricato si applica la rendita catastale.

    Chi determina il valore imponibile dell’ICI?

    Il valore imponibile dell’ICI su fabbricati è determinato applicando un moltiplicatore alla rendita catastale rivalutata. La rendita catastale è attribuita dall’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) quando il fabbricato è idoneo alla produzione di reddito.

    Norme collegate