Autore: Andrea Marton

  • Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B. – Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità e quando:

    a) sussiste accordo per la collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato extracomunitario;

    b) la banca è sottoposta, nel paese d’origine, a vigilanza equivalente a quella prevista dal diritto dell’Unione europea;

    c) la dotazione finanziaria della succursale non è inferiore al capitale minimo previsto per le banche italiane;

    d) la banca è dotata, nel paese d’origine, della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

  • Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B. – Operatività all’estero delle banche italiane

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche italiane che intendono stabilire succursali in uno Stato comunitario ne danno comunicazione alla Banca d’Italia indicando lo Stato comunitario nel quale intendono insediarsi, il programma di attività, la struttura organizzativa e i nominativi dei responsabili della succursale.

    2. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia trasmette la comunicazione all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante, salvo che sussistano motivi per dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa della banca.

    3. Le banche italiane comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’apertura di succursali in Stati extracomunitari.

  • Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B. – Partecipazioni al capitale delle banche

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire una partecipazione qualificata in una banca ovvero incrementarla in misura tale da raggiungere o superare il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero in misura tale da determinare il controllo della banca stessa, deve richiedere preventivamente l’autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia autorizza l’acquisizione quando, sulla base di criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, risultino garantite la gestione sana e prudente della banca e siano soddisfatti i requisiti indicati nell’articolo 25.

    3. La Banca d’Italia può vietare l’acquisizione di partecipazioni nelle banche da parte di soggetti che non forniscono le informazioni necessarie per la valutazione.

    4. I requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni qualificate sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche

    Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche

    Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche

    In vigore

    Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.

  • Art. 20 T.U.B.: Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    Art. 20 T.U.B.: Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    Art. 20 T.U.B. – Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le fusioni, le scissioni e le cessioni di banche e di loro sportelli sono autorizzate dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia valuta le operazioni avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti coinvolti e all’esigenza di salvaguardare la concorrenza nel settore.

    3. Le fusioni per incorporazione di banche nelle quali la banca incorporante detiene l’intero capitale sociale non richiedono l’autorizzazione della Banca d’Italia.

  • Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    Art. 54 bis T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    In vigore dal 06/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 3

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;

    b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

    c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

    2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio puo’ provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione e’ comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonche’ per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo’ fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.(1) (2)

    4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108 vedi il comma 7 dello stesso art. 3.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

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  • Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA – Rettifica delle dichiarazioni.

    In vigore dal 01/01/2011

    Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

    “L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

    L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita’ delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti.

    L’ufficio puo’ tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita’ del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche’ da altri atti e documenti in suo possesso.

    (Comma abrogato)

    Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo’ limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche’ l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    (Comma abrogato)

    Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

    Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.”

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  • Art. 21 T.U.B.: Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 21 T.U.B.: Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 21 T.U.B. – Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Sono ammesse al mutuo riconoscimento le seguenti attività:

    a) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

    b) operazioni di prestito (inclusi il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale);

    c) leasing finanziario;

    d) servizi di pagamento;

    e) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, traveller’s cheques, lettere di credito);

    f) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

    g) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, valori mobiliari;

    h) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

    i) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del riscatto di imprese;

    l) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    m) gestione e consulenza nella gestione di patrimoni;

    n) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

    o) emissione di moneta elettronica.

  • Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B. – Nozione di controllo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Ai fini del presente decreto legislativo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

    2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorquando ricorra una delle seguenti situazioni:

    a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

    b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

    c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili e delle perdite; il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute.

  • Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B. – Esponenti aziendali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

    3. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, i criteri di competenza collettiva dell’organo, i limiti al cumulo degli incarichi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

    4. La Banca d’Italia può richiedere alle banche informazioni sui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e valutare la loro idoneità all’esercizio della funzione.