Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 287/2005 – Fondi per handicap grave e autonomia provinciale

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    La Corte accerta che lo Stato non ha il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per la concessione dei fondi per handicap grave da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto ministeriale n. 470/2001 invade la competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica e viene annullato nella parte applicabile alle due Province autonome.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81 della legge finanziaria 2001 aveva istituito un programma di interventi per soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, delegando a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri di concessione e di erogazione dei fondi. Il decreto del Ministro del lavoro n. 470/2001 aveva disciplinato in modo dettagliato le modalità anche per le Province autonome, che invece rivendicano competenza esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando che gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto ministeriale n. 470/2001 invadono la propria sfera di competenza costituzionale. I parametri invocati sono l’art. 8 n. 25 e art. 9 n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 e l’art. 12 del d.lgs. n. 268/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto. La disciplina dell’assistenza ai soggetti con handicap grave rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Province autonome in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Un regolamento ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa provinciale. Inoltre, l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 prevede che i finanziamenti statali affluiscano al bilancio delle Province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza ulteriori vincoli. Le disposizioni impugnate vengono annullate nella parte applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Il principio

    Un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa esclusiva delle Province autonome a statuto speciale. I fondi statali destinati a settori di competenza provinciale devono affluire al bilancio provinciale per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza che lo Stato possa imporre criteri e modalità di gestione ulteriori rispetto all’individuazione dei parametri di riparto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra competenza legislativa provinciale e statale in materia di welfare?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Lo Stato può finanziare tali attività ma non imporre alle Province le modalità di erogazione, salvo la fissazione dei parametri di riparto.

    L’efficacia della sentenza si estende anche a Bolzano?

    Sì. La Corte ha esteso espressamente gli effetti della pronuncia anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in ragione della piena equiparazione statutaria delle due Province nelle materie in questione.

    Che cos’è la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali?

    Le leggi statali spesso contengono una clausola per cui le loro disposizioni si applicano alle Province autonome “compatibilmente con le norme dello statuto”. Tale clausola estende la salvaguardia anche alle norme di attuazione e di modifica dello statuto, non solo al testo statutario in senso stretto.

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  • Corte cost. n. 286/2005 – Quote latte e competenza regionale Valle d’Aosta

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 17 e 20 della legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2002 in materia di quote latte. La compensazione e la riserva “regionale” istituite dalla Regione violano i regolamenti comunitari, che ammettono soltanto compensazione e riserva a livello nazionale. Anche la competenza esclusiva regionale sull’agricoltura incontra il limite degli obblighi comunitari.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che prevedeva un sistema di “compensazione regionale” e una “riserva regionale” per le quote latte. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni sostenendo che i regolamenti comunitari consentono solo compensazione e riserva a livello nazionale. La Regione ha difeso la propria competenza esclusiva in materia agricola, riconosciuta dallo statuto speciale valdostano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso investe gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2002, contestando il contrasto con l’art. 2 della l. cost. n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta) e con l’art. 1 del d.lgs. n. 238/2001 (norme di attuazione statutaria in materia di quote latte), in quanto la normativa regionale viola i regolamenti CEE n. 3950/92 e CE n. 1392/2001 che ammettono solo compensazione e riserva nazionale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. Lo statuto valdostano attribuisce alla Regione competenza esclusiva sull’agricoltura, ma questa deve esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Il regolamento CEE n. 3950/92 autorizza la compensazione solo a livello dell’acquirente o a livello nazionale, mai a livello regionale; analogamente la riserva deve essere nazionale. La legge regionale, prevedendo meccanismi a base regionale, viola il diritto comunitario e i parametri statutari che ne impongono il rispetto.

    Il principio

    La competenza esclusiva regionale in materia agricola è delimitata dagli obblighi comunitari: anche le Regioni a statuto speciale non possono istituire meccanismi di compensazione o di riserva delle quote latte a livello regionale, poiché i regolamenti dell’UE riservano tali funzioni esclusivamente al livello nazionale o a quello degli acquirenti.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai regolamenti comunitari sull’agricoltura?

    No. Anche lo statuto speciale valdostano prevede che la potestà legislativa regionale debba esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali, che includono quelli comunitari. I regolamenti UE si impongono dunque anche alle Regioni autonome.

    Che cosa si intende per “compensazione regionale” delle quote latte?

    Con compensazione regionale si intende la verifica dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto ai quantitativi di riferimento all’interno del solo territorio regionale, con applicazione del prelievo supplementare ai produttori regionali che abbiano sforato. Il regolamento CEE n. 3950/92 ammette soltanto la compensazione a livello degli acquirenti o a livello nazionale.

    La sentenza è ancora rilevante dopo la riforma del sistema quote latte del 2015?

    Il sistema europeo delle quote latte è stato abolito nel 2015, ma la pronuncia mantiene valore di principio sull’obbligo delle Regioni di rispettare i regolamenti comunitari anche nelle materie di competenza esclusiva statutaria.

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  • Corte cost. n. 360/2005 – Cooperazione internazionale regionale inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla legge regionale dell’Emilia-Romagna che disciplinava interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. Il ricorso governativo non ha adeguatamente dimostrato perché tale materia rientri nella competenza esclusiva statale sulla politica estera.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 5-9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2002, che disciplinava interventi regionali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e promozione di una cultura di pace. Il Governo sosteneva che tali disposizioni violassero la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera (art. 117 co. 2 lett. a) Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo). Parametro: art. 117 co. 2 lett. a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Inammissibilità. Il Governo non ha sufficientemente motivato perché le specifiche disposizioni impugnate (che riguardano attività di supporto tecnico, formazione, sensibilizzazione e partenariato locale) invadano la competenza statale sulla politica estera, distinta dalla mera cooperazione allo sviluppo che le Regioni possono legittimamente promuovere.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo è inammissibile quando non fornisce una motivazione adeguata e specifica sul perché ciascuna norma impugnata contrasti con il parametro costituzionale invocato: non è sufficiente affermare in via generale la violazione della competenza statale sulla politica estera.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fare cooperazione internazionale allo sviluppo?

    Sì, entro certi limiti: dopo la riforma del Titolo V (2001), le Regioni possono svolgere attività di cooperazione e di promozione culturale con enti esteri, purché non interferiscano con la politica estera dello Stato e nel rispetto degli accordi internazionali. La Corte ha riconosciuto questa possibilità in più sentenze.

    Qual è la differenza tra “politica estera” e “cooperazione allo sviluppo”?

    La “politica estera” riservata allo Stato riguarda i rapporti diplomatici, i trattati internazionali e le relazioni istituzionali con altri Stati. La “cooperazione allo sviluppo” comprende invece azioni di supporto tecnico, formazione, partenariato con enti locali esteri: in questa seconda accezione le Regioni conservano margini di azione.

    Cosa significa “inammissibilità” di un ricorso davanti alla Corte Costituzionale?

    L’inammissibilità è una pronuncia di rito che non entra nel merito: la Corte non esamina se la norma sia o meno incostituzionale, ma rileva un difetto formale del ricorso (insufficiente motivazione, difetto di legittimazione, tardività, ecc.). La norma regionale rimane quindi in vigore.

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  • Corte cost. n. 359/2005 – Delegificazione imposta scommesse ippiche

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla delega al Governo per il “riordino” della disciplina fiscale delle scommesse ippiche e sportive mediante regolamento di delegificazione. La norma non viola la riserva di legge in materia tributaria.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 78 della legge n. 662/1996, che delegava al Governo il riordino degli aspetti fiscali dei giochi e delle scommesse sulle corse di cavalli mediante regolamento di delegificazione. Il dubbio era che una simile delega violasse la riserva di legge in materia tributaria e i principi sul riparto delle funzioni normative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3 co. 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui consente il riordino degli aspetti fiscali delle scommesse ippiche mediante regolamento di delegificazione. Parametri: artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Genova.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza, riuniti i giudizi. La norma non viola la riserva di legge in materia tributaria perché la legge n. 662/1996 fissa i principi e i criteri direttivi del riordino; la delegificazione è ammissibile nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge stessa.

    Il principio

    L’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria) non è violato dal ricorso alla delegificazione per il riordino della disciplina fiscale di settori specifici, purché la legge delegificante fissi adeguati principi e criteri direttivi che circoscrivano la discrezionalità del regolamento governativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la “riserva di legge” in materia tributaria?

    L’art. 23 Cost. prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In materia tributaria ciò significa che i presupposti, i soggetti passivi e i criteri di calcolo dell’imposta devono avere fondamento in una fonte legislativa, anche se i dettagli possono essere rimessi a regolamenti.

    Cosa è un regolamento di delegificazione?

    Un regolamento di delegificazione (art. 17 co. 2 legge n. 400/1988) è un atto normativo secondario del Governo che può abrogare norme di legge e disciplinare una materia in sostituzione di esse, ma solo nei limiti e secondo i principi fissati dalla legge che autorizza la delegificazione.

    L’imposta unica sulle scommesse ippiche esiste ancora?

    La disciplina delle scommesse è stata più volte riformata. L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è stata progressivamente unificata e aggiornata, con la trasformazione del settore e l’avvento delle scommesse online regolamentate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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  • Corte cost. n. 358/2005 – Indultino revoca colpevole sorveglianza Foggia

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    La Corte restituisce gli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia e di Bari: la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata sull’“indultino” e i rimettenti devono verificarne la perdurante rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. La norma fu poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 278/2005, rendendo necessaria la restituzione degli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva, “indultino”), nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio ai condannati con revoca per fatto colpevole di misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia e Magistrato di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai rimettenti. La Corte, riuniti i giudizi, dispone la restituzione perché la sentenza n. 278/2005 ha dichiarato l’incostituzionalità della stessa norma censurata, e i giudici rimettenti devono ora verificare se le questioni mantengano rilevanza nei singoli procedimenti.

    Il principio

    La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata non fa venir meno automaticamente la rilevanza delle questioni pendenti: è il giudice rimettente a dover valutare caso per caso se, eliminate le parti incostituzionali, il giudizio principale possa ancora essere definito.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma sull’“indultino” dichiarata incostituzionale?

    L’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003, nella versione dichiarata parzialmente incostituzionale, permetteva l’accesso alla sospensione della pena anche a condannati cui era stata revocata una misura alternativa per fatto colpevole, creando un trattamento irragionevole rispetto ai condannati rispettosi delle prescrizioni.

    Come funziona la riunione dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale?

    La Corte riunisce i giudizi quando le questioni sollevate da rimettenti diversi hanno lo stesso contenuto normativo e gli stessi parametri costituzionali, per decidere con un’unica pronuncia ed evitare contraddizioni tra decisioni simili.

    Cosa deve fare il magistrato di sorveglianza dopo aver ricevuto gli atti restituiti?

    Il magistrato deve riesaminare il caso concreto alla luce della norma come modificata dalla sentenza di incostituzionalità, verificando se il condannato abbia ancora titolo all’“indultino” e se la questione sollevata sia ancora attuale o se il giudizio possa essere definito diversamente.

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  • Corte cost. n. 357/2005 – Immunità funzionale Cossiga conflitto poteri

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro la Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato al risarcimento per dichiarazioni rese durante il mandato presidenziale: si tratta di verificare l’estensione dell’immunità funzionale del Capo dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il senatore a vita Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la Corte d’appello di Roma. Quest’ultima lo aveva condannato al risarcimento del danno per dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate nel 1991 durante un’audizione parlamentare sulla struttura “Gladio”, nel corso del mandato presidenziale. Cossiga sosteneva che tali dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale presidenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d’appello di Roma (in sede di rinvio) che condannava Cossiga al risarcimento. Questione: se le dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica durante l’esercizio del mandato godano di immunità funzionale ai sensi degli artt. 87 e 89 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Dichiarazione di ammissibilità. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 455/2002 resa nella stessa vicenda, conferma la legittimazione dell’ex Presidente della Repubblica a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Sotto il profilo oggettivo, la materia è ammissibile perché esiste un conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente.

    Il principio

    L’ex Presidente della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per atti compiuti nell’esercizio del mandato presidenziale, e la questione dell’estensione dell’immunità funzionale presidenziale è materia la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il Presidente della Repubblica è immune per le dichiarazioni rese nell’esercizio del mandato?

    L’art. 90 Cost. prevede l’irresponsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La questione se una dichiarazione resa durante un’audizione parlamentare rientri nelle “funzioni” presidenziali è oggetto di valutazione caso per caso.

    Chi era Ovidio Bompressi e cosa c’entra con questa vicenda?

    Il caso Bompressi (gr. n. 354/2005) è una vicenda parallela e distinta: riguardava il potere di grazia presidenziale. Il caso Cossiga (qui) riguardava invece le dichiarazioni rese dal Presidente sui servizi segreti italiani (“Gladio”) durante un’audizione parlamentare nel 1991.

    Come si è concluso il conflitto Cossiga?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2006, ha poi risolto il conflitto dichiarando che le dichiarazioni del Presidente Cossiga nella specifica circostanza erano coperte dall’immunità funzionale, annullando la sentenza di condanna.

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  • Corte cost. n. 356/2005 – Indultino revoca misura alternativa restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata: i giudici devono valutare se le questioni siano ancora rilevanti nei casi concreti.

    Di cosa si tratta

    Diversi magistrati e tribunali di sorveglianza di Foggia e Bari avevano sollevato questione sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio anche a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. In pendenza dei giudizi, la Corte ha pronunciato la sentenza n. 278/2005 che ha dichiarato incostituzionale la norma censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio dell’“indultino” ai condannati cui sia stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia, Magistrato di sorveglianza di Bari, Tribunale di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rendendo necessario che i rimettenti verifichino se le questioni mantengano ancora rilevanza nei singoli procedimenti.

    Il principio

    Quando, in pendenza di questioni di legittimità costituzionale, la stessa Corte dichiara con altra pronuncia l’incostituzionalità della medesima norma, occorre restituire gli atti ai giudici a quibus affinché verifichino la perdurante rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 278/2005?

    La sentenza n. 278/2005 ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consentiva l’accesso all’“indultino” a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa, ritenendo la norma irrazionale e contraria alla funzione rieducativa della pena.

    Perché nonostante la sentenza n. 278/2005 la Corte non decide direttamente?

    Anche quando la norma è già stata dichiarata incostituzionale, la Corte non può pronunciarsi autonomamente sulla sopravvivenza delle questioni pendenti. Il giudice rimettente deve verificare nel caso concreto se, con l’eliminazione della norma, il giudizio possa proseguire su basi diverse o se sia divenuto irrilevante.

    Cosa è la revoca per “fatto colpevole” di una misura alternativa?

    Una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova o la semilibertà) viene revocata “per fatto colpevole” quando il condannato viola le prescrizioni imposte o commette nuovi reati, dimostrando di non aver rispettato le condizioni del regime più favorevole concesso.

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  • Corte cost. n. 355/2005 – Registro amministratori condominio illegittimità regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio e riservava l’attività a chi vi era iscritto. La materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito con legge regionale un registro degli amministratori di condominio e di immobili, prevedendo che solo gli iscritti potessero svolgere tale attività nella regione. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che la disciplina dell’amministrazione condominiale appartiene all’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), in via consequenziale tutte le restanti disposizioni. Parametri: art. 117 co. 1, 2 lett. l) e 3 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale degli artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge regionale, e in via consequenziale di tutte le restanti disposizioni (art. 27 l. 87/1953). La legge regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile perché disciplina i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, che inerisce ai rapporti privatistici tra condomini.

    Il principio

    La disciplina dei requisiti per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio rientra nell’ordinamento civile (art. 117 co. 2 lett. l) Cost.), materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono istituire registri obbligatori né condizionare l’esercizio di tale attività a requisiti regionali.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare l’attività di amministratore di condominio?

    No, secondo questa sentenza: la materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. La disciplina nazionale degli amministratori di condominio è stata poi introdotta con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), che ha inserito nel codice civile i requisiti per l’esercizio dell’attività.

    Cosa si intende per “ordinamento civile” ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.?

    L’“ordinamento civile” comprende la disciplina dei rapporti privatistici tra persone fisiche e giuridiche: contratti, diritti reali, obbligazioni, famiglia, successioni. La Corte ha da tempo affermato che questa materia è riservata allo Stato per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

    Cosa sono le dichiarazioni di incostituzionalità “in via consequenziale”?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alle disposizioni della stessa legge che siano necessariamente connesse con quelle direttamente annullate, anche se non espressamente impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 354/2005 – Conflitto poteri grazia presidenziale Bompressi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia che aveva rifiutato di dare seguito alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Ovidio Bompressi. La questione è quella di chi abbia il potere di concedere la grazia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Repubblica aveva manifestato la volontà di concedere la grazia (remissione della pena residua) a Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi. Il Ministro della giustizia si era rifiutato di predisporre il relativo decreto e di controfirmarlo, sostenendo che la grazia richiedesse la sua proposta. Il Presidente ha allora sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: nota del Ministro della giustizia del 24 novembre 2004 con cui rifiutava di dare corso alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Bompressi. Parametri: artt. 87 e 89 della Costituzione (potere di grazia del Presidente della Repubblica e controfirma ministeriale).

    La decisione della Corte

    Dichiarazione di ammissibilità del conflitto, riservato ogni definitivo giudizio di merito. La Corte rileva che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (i poteri sono identificabili) sia sotto quello oggettivo (esiste materia di conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente). Il giudizio proseguirà nel merito.

    Il principio

    La decisione di concedere o negare la grazia ex art. 87 Cost. è materia di potenziale conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale: la questione di chi abbia il potere sostanziale di grazia è dunque ammissibile davanti alla Consulta.

    Domande e risposte

    Chi ha il potere di concedere la grazia in Italia?

    L’art. 87 co. 11 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica “concede la grazia e commuta le pene”. La questione dibattuta era se si trattasse di un potere esclusivo del Capo dello Stato o se richiedesse la proposta del Ministro della giustizia (che deve controfirmare il decreto ai sensi dell’art. 89 Cost.).

    Come si è conclusa la vicenda Bompressi?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha poi stabilito che il potere di grazia è sostanzialmente presidenziale: il Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche senza la proposta del Ministro della giustizia, il quale è tenuto a controfirmare il decreto salvo che per ragioni di evidente incostituzionalità.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale ritiene che un altro abbia invaso la sua sfera di competenza. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti tra poteri dello Stato (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 353/2005 – Statuto Regione Liguria estinzione per rinuncia

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    Il giudizio sul vecchio statuto della Regione Liguria si estingue perché la Regione ha approvato un nuovo statuto, rendendo privo di oggetto il ricorso del Governo, che ha conseguentemente rinunciato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli dello statuto della Regione Liguria approvato nel 2004, lamentando contrasti con numerosi articoli della Costituzione in materia di organizzazione regionale, competenze e rapporti con lo Stato. Prima che la Corte si pronunciasse, la Regione ha approvato un nuovo statuto che ha sostituito quello impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 4 co. 2, 14 co. 2, 20 co. 2 lett. b), 39 co. 3, 40 co. 1, 41 co. 2, 43 co. 2, 50 co. 3, 64 e 76 co. 1 lett. b) dello statuto della Regione Liguria (deliberazione 2004). Parametri: artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. La Regione Liguria ha approvato un nuovo statuto (L.R. n. 1 del 2005) che ha sostituito quello impugnato; venuto meno l’oggetto del ricorso, il Presidente del Consiglio ha rinunciato. In assenza di parte costituita, l’art. 25 delle norme integrative prevede l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale sugli statuti regionali, la sostituzione della norma impugnata con una nuova disposizione può privare di oggetto il ricorso governativo, determinandone la rinuncia e la conseguente estinzione del processo senza pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    Come si impugna uno statuto regionale davanti alla Corte Costituzionale?

    Il Governo può promuovere ricorso in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto regionale, ai sensi dell’art. 127 Cost. Il controllo preventivo di costituzionalità sugli statuti regionali ordinari è obbligatorio su impulso governativo.

    Cosa succede quando la Regione modifica la norma impugnata in corso di giudizio?

    Se la norma impugnata viene abrogata o sostituita nel corso del giudizio, il ricorrente può rinunciare al ricorso o chiedere la cessazione della materia del contendere. In entrambi i casi il processo si chiude senza pronuncia di merito sulla norma originaria.

    La rinuncia al ricorso impedisce un futuro ricorso sul nuovo statuto?

    No: la rinuncia estingue il giudizio sulla norma originale, ma il Governo rimane libero di impugnare eventuali disposizioni del nuovo statuto che ritenga incostituzionali, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 352/2005 – Patente a punti comunicazione conducente

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    La Corte restituisce gli atti a oltre venti Giudici di pace dopo sopravvenute modifiche all’art. 126-bis del Codice della strada sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dalla riforma del 2002 sul sistema della patente a punti. La norma obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione; in caso di mancata comunicazione, la decurtazione di punti colpisce lo stesso proprietario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall’art. 7 co. 1 del d.lgs. n. 9/2002 e modificato dall’art. 7 co. 3 lett. b) del d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003. Parametri invocati: artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza e molti altri.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti a tutti i Giudici di pace rimettenti. Modifiche normative intervenute (tra cui la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 e successive modifiche legislative) impongono ai rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate.

    Il principio

    Quando una serie di questioni di legittimità identiche sollevate da giudici diversi sono investite da jus superveniens (modifiche normative, sentenze della stessa Corte), è corretto riunire i giudizi e restituire unitariamente gli atti ai rimettenti per la rivalutazione di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la patente a punti introdotta nel 2003?

    La patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, assegna a ogni patentato un credito iniziale di 20 punti che vengono decurtati in caso di infrazione al Codice della strada. L’esaurimento dei punti comporta la sospensione della patente e l’obbligo di sostenere nuovamente l’esame.

    Perché l’obbligo di comunicare il conducente era ritenuto incostituzionale?

    I rimettenti contestavano, tra l’altro, che l’obbligo di comunicare i dati del conducente potesse costringere il proprietario a fornire informazioni contro se stesso (violando il diritto al silenzio desumibile dall’art. 24 Cost.) e che la decurtazione di punti sul proprietario non conducente violasse il principio della personalità della sanzione (art. 27 Cost.).

    Com’è andato a finire il contenzioso sulla patente a punti?

    La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla disciplina, dichiarando incostituzionale in parte la norma sulla decurtazione dei punti al proprietario non conducente (sentenza n. 27/2005), il che ha reso necessaria questa restituzione degli atti ai numerosi giudici rimettenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 351/2005 – Semilibertà e indultino restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché, dopo sopravvenute modifiche normative, rivaluti la rilevanza della questione sull’esclusione dei condannati in semilibertà dal beneficio dell’“indultino”.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva dubitato della costituzionalità della norma che esclude i condannati ammessi alla semilibertà dal beneficio della sospensione condizionata della pena (“indultino”, legge n. 207/2003). La questione era che chi aveva meritato la semilibertà veniva escluso da un beneficio concesso anche a chi non aveva mai ottenuto misure alternative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 comma 3 lettera d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata ai condannati ammessi alla semilibertà. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.

    La decisione della Corte

    Restituzione degli atti al giudice a quo. Sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento rendono necessaria una nuova verifica da parte del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto.

    Il principio

    Lo jus superveniens che modifica sostanzialmente la disciplina censurata impone alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione mantenga la propria rilevanza nel giudizio principale alla luce del mutato assetto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa è la semilibertà?

    La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per lavoro, studio o altre attività, rientrando in carcere nelle ore notturne o nei giorni stabiliti dal magistrato di sorveglianza.

    Perché l’esclusione dalla semilibertà era considerata irragionevole?

    Il rimettente rilevava il paradosso per cui poteva accedere all’“indultino” chi non aveva mai ottenuto misure alternative (o se le era viste revocare), mentre chi aveva tenuto buona condotta e meritato la semilibertà ne era escluso come se stesse ancora eseguendo la pena in carcere.

    Cos’è lo “jus superveniens”?

    Lo jus superveniens è il nuovo diritto sopravvenuto: una modifica legislativa intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se cambia la norma censurata, il rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale nel caso che sta decidendo.

    Norme collegate