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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti del magistrato Davigo.

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Di cosa si tratta

Il GUP del Tribunale di Brescia stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione nei confronti del dott. Piercamillo Davigo. Durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 26 giugno 1998 il parlamentare aveva rivolto espressioni gravemente offensive al magistrato. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Brescia ha contestato la delibera della Camera del 17 marzo 2004, sostenendo che le espressioni di Sgarbi – consistenti in paragoni con animali da cortile, allusioni volgari e accuse di comportamenti illegittimi – non presentassero alcun nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati e rinviando la valutazione del merito a una successiva pronuncia.

Il principio

Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni ammissibile quando la delibera parlamentare di insindacabilità appare attribuire la garanzia dell’art. 68 Cost. a dichiarazioni che non presentano il necessario nesso funzionale con le attività parlamentari.

Domande e risposte

Cosa si intende per “nesso funzionale” nelle dichiarazioni extra moenia di un parlamentare?

Le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (in trasmissioni TV, articoli, interviste) sono coperte dall’art. 68 Cost. solo se presentano una corrispondenza sostanziale con atti tipicamente parlamentari (interpellanze, interrogazioni) già compiuti o in diretta preparazione.

Perché il GUP di Brescia riteneva assente tale nesso?

Le espressioni contestate – paragoni con maiali, allusioni volgari, accuse di favoreggiamento – erano state pronunciate in una trasmissione di intrattenimento. Il giudice rimettente riteneva che la Camera avesse formulato un giudizio “aprioristico” sull’esistenza di un contesto politico-parlamentare, senza verificare l’effettivo collegamento con atti parlamentari.

Qual è la differenza rispetto al conflitto di n. 104/2005 (caso La Russa), dichiarato inammissibile?

Entrambi i casi riguardano l’on. Sgarbi e conflitti parlamentari dello stesso periodo. L’esito diverso dipende dalla costruzione tecnica del ricorso: il GUP di Brescia ha fornito una motivazione più solida sulla menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali rispetto al caso dichiarato inammissibile.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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