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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Reggio Emilia in relazione alle questioni sull’arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di espulsione, alla luce della sentenza n. 223/2004 e delle modifiche legislative sopravvenute.
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Di cosa si tratta
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato, con tre ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione: il comma 5-ter per l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo”; il comma 5-quinquies per l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale non suscettibile di misure cautelari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Emilia lamentava: violazione dell’art. 25 Cost. (determinatezza della norma penale) per la formula “senza giustificato motivo”; violazione dell’art. 13 Cost. per l’arresto obbligatorio usato come strumento di esecuzione dell’espulsione amministrativa anziché come cautela processuale.
La decisione della Corte
Dopo la sentenza n. 223/2004 e le modifiche del d.l. n. 241/2004, la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia perché rivaluti la rilevanza di entrambe le questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione ogni volta che il quadro normativo di riferimento muta significativamente dopo la rimessione alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Che cosa si intende per “determinatezza” della norma penale?
Il principio di determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.) impone che la fattispecie penale sia descritta con sufficiente precisione da consentire al cittadino di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e da limitare la discrezionalità interpretativa del giudice.
La formula “senza giustificato motivo” è costituzionalmente problematica?
Il rimettente sosteneva che la formula demandasse all’interprete il compito di completare la fattispecie, individuando quali motivi siano “giustificati”. La Corte non ha deciso nel merito, restituendo gli atti per ragioni procedurali.
Perché più Tribunali sollevavano questioni simili?
La normativa sull’immigrazione introdotta dalla legge Bossi-Fini aveva generato un diffuso contenzioso costituzionale. Tribunali di diverse città (Firenze, Reggio Emilia, Torino) sollevavano questioni analoghe, che la Corte trattava spesso congiuntamente.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge e determinatezza in materia penale
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