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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al foro speciale previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 117/1988 per le azioni risarcitorie contro lo Stato per comportamenti di magistrati. La norma che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Un cittadino aveva promosso azione civile contro il Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per comportamenti di due magistrati del Tribunale di Avellino. La causa era stata avviata davanti al Tribunale di Napoli, il quale aveva dubitato della costituzionalità della regola che impone di adire il tribunale del capoluogo del distretto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che l’azione risarcitoria contro lo Stato per fatto di magistrati sia proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato a norma dell’art. 11 c.p.p. Giudice relatore: Franco Bile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il foro speciale previsto dalla legge n. 117/1988 è già stato ritenuto conforme alla Costituzione in precedenti pronunce. La deroga al foro ordinario è giustificata dall’esigenza di garantire l’imparzialità del giudizio quando sono coinvolti magistrati locali.
Il principio
Il foro speciale che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto per le azioni di risarcimento contro lo Stato per fatti di magistrati è costituzionalmente legittimo perché risponde all’esigenza di garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice, evitando che il magistrato convenuto in giudizio abbia rapporti istituzionali con i giudici chiamati a decidere.
Domande e risposte
Cos’è la legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati?
La legge 13 aprile 1988, n. 117, disciplina il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. L’azione risarcitoria va proposta contro lo Stato (non direttamente contro il magistrato) davanti a un foro speciale per garantire l’imparzialità.
Perché esiste un foro speciale per le azioni contro lo Stato per fatti di magistrati?
Per evitare che i giudici chiamati a decidere siano colleghi o superiori del magistrato la cui condotta è contestata. Il foro speciale (tribunale del capoluogo del distretto determinato ex art. 11 c.p.p.) assicura una separazione geografica e istituzionale.
Su quali parametri si fondava la questione di incostituzionalità?
Sugli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale precostituito per legge), 101 (soggezione del giudice solo alla legge) e 111 (giusto processo) della Costituzione.
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