Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in materia di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. La questione sull’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 era già stata decisa con la sentenza n. 222/2004 che aveva dichiarato tale comma incostituzionale; la norma è stata poi sostituita da decreto-legge.
Di cosa si tratta
Quattro tribunali (Trieste, Vicenza, Roma in due cause) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), contestando che il meccanismo di convalida del decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera fosse puramente formale: lo straniero veniva espulso prima ancora che il giudice potesse esaminare il caso, senza contraddittorio né audizione.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione: il controllo giurisdizionale sulla limitazione della libertà personale era solo formale e privo di effettività, l’espulsione era già eseguita prima della convalida, e lo straniero non poteva difendersi.
La decisione della Corte
Nel frattempo la sentenza n. 222/2004 di questa stessa Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis. Successivamente tale norma era stata sostituita dall’art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004. La Corte ordina quindi la restituzione degli atti, affinché i giudici valutino la persistente rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo la sollevazione di una questione incidentale, interviene una sentenza della Corte costituzionale che affronta la stessa questione e successivamente la norma impugnata viene modificata dal legislatore, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il comma 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998?
Prevedeva che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera fosse immediatamente esecutivo, con convalida del giudice successiva all’esecuzione e senza previa audizione dello straniero. La sentenza n. 222/2004 della Corte lo aveva dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 13 Cost.
Che cosa cambia con la restituzione degli atti?
I giudici rimettenti devono valutare se la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 241/2004 abbia eliminato i vizi di incostituzionalità segnalati. Se la questione non è più rilevante nel giudizio a quo, il processo incidentale si chiude; altrimenti può essere risollevata davanti alla Corte.
Perché era contestata la mancanza di audizione dello straniero?
Perché il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) impongono che, quando si limita la libertà personale di un individuo, questi abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni prima o comunque contestualmente all’esecuzione del provvedimento restrittivo.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di giurisdizione per le misure restrittive
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, compresso dall’assenza di contraddittorio nel procedimento di espulsione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.