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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207 del 2003 sulla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva, nella parte in cui consente di beneficiarne anche a chi abbia subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa alla detenzione. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione.
Di cosa si tratta
La legge n. 207 del 2003 aveva introdotto la sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva (fino a due anni). Il Tribunale di sorveglianza di Bari e i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che permetteva l’accesso a tale beneficio anche a chi avesse già subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa, sostenendo che ciò violasse i principi di uguaglianza e rieducazione della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Bari e i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: le ordinanze di rimessione non descrivevano in modo adeguato i presupposti di fatto del giudizio principale, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.
Il principio
Le ordinanze di rimessione devono descrivere i presupposti di fatto del giudizio principale con sufficiente precisione, così da consentire alla Corte di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. L’omessa o carente descrizione di tali presupposti rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Chi poteva beneficiare della sospensione condizionata della pena ex l. n. 207/2003?
Tutti i detenuti che soddisfacessero determinati requisiti di legge, salvo alcune categorie escluse. La lettera d) del comma 3 escludeva da tale beneficio chi avesse subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa: i giudici rimettenti si dolevano però che tale esclusione fosse formulata in modo tale da non operare in certi casi.
Cos’è la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa?
La revoca per fatto colpevole si ha quando il soggetto beneficiario di una misura alternativa alla detenzione (come gli arresti domiciliari o la libertà vigilata) viola le prescrizioni imposte in modo volontario e consapevole, determinando così il rientro in carcere.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché i giudici rimettenti non avevano descritto con sufficiente chiarezza i fatti del caso concreto, impedendo alla Corte di verificare che la norma impugnata fosse effettivamente applicabile e rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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