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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti dopo che il D.L. 234/2004, convertito in L. 262/2004, ha modificato la disciplina del concorso per uditore giudiziario includendo gli avvocati abilitati tra i candidati esonerati dalla prova preliminare, così rimuovendo la disparità di trattamento denunciata dal TAR del Lazio e dal TAR della Liguria.
Di cosa si tratta
Il concorso per uditore giudiziario era preceduto da una prova preliminare (test informatizzato) dalla quale erano esonerati diverse categorie di candidati (magistrati militari, amministrativi e contabili, procuratori e avvocati dello Stato, idonei negli ultimi tre concorsi, diplomati scuole di specializzazione). Gli avvocati iscritti all’albo, invece, dovevano sottoporsi alla prova preliminare, pur potendo insegnare nelle scuole di specializzazione i cui diplomati erano esonerati.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio e il TAR della Liguria hanno sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della L. 13 febbraio 2001, n. 48, e dell’art. 123-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non includono gli avvocati abilitati tra i candidati esonerati dalla prova preliminare, in riferimento agli artt. 3 e 51 (TAR Lazio) e 3 e 97 (TAR Liguria) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Il D.L. 7 settembre 2004, n. 234, convertito in L. 5 novembre 2004, n. 262, ha inserito un comma 3-bis nell’art. 22 della L. 48/2001, includendo tra gli esonerati dalla prova preliminare, applicabile anche ai concorsi già banditi, coloro che abbiano conseguito l’abilitazione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale. I rimettenti devono valutare se le questioni siano ancora rilevanti.
Il principio
La sopravvenienza di una norma che rimuova la disparità di trattamento denunciata con la questione di legittimità costituzionale obbliga la Corte a restituire gli atti al giudice a quo perché verifichi se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio in corso.
Domande e risposte
Perché era irragionevole escludere gli avvocati dall’esonero dalla prova preliminare?
Secondo i rimettenti era paradossale che un avvocato con anni di anzianità professionale — che può persino insegnare nelle scuole di specializzazione — dovesse superare la prova preliminare, mentre i suoi studenti diplomati alle stesse scuole ne erano esonerati.
Cosa prevede l’art. 51 della Costituzione nel contesto dei concorsi pubblici?
L’art. 51 Cost. sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Si applica anche ai concorsi per le carriere giudiziarie.
Il D.L. 234/2004 ha risolto definitivamente il problema?
Almeno in via normativa sì: ha incluso avvocati e dottori di ricerca in materie giuridiche tra gli esonerati dalla prova preliminare, con applicazione retroattiva ai concorsi già banditi. Spettava poi ai TAR rimettenti verificare se ciò rendesse irrilevante la questione di legittimità nei giudizi concreti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato per la disparità tra categorie professionali
- Art. 51 della Costituzione — accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza: parametro centrale per il TAR Lazio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.