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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità del d.lgs. n. 146/2000 nella parte in cui non prevede l’innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo del personale del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. La mancata previsione non costituisce eccesso di delega né viola il principio di uguaglianza rispetto alla Polizia di Stato.
Di cosa si tratta
Il TAR per la Liguria aveva impugnato il d.lgs. n. 146/2000 nella parte in cui non prevedeva, per il personale del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, modalità di innalzamento del limite di età (60 anni) per il collocamento a riposo, a differenza di quanto il d.lgs. n. 334/2000 aveva previsto per il personale direttivo della Polizia di Stato. Il giudizio di merito riguardava il provvedimento di collocamento a riposo di un commissario penitenziario che aveva raggiunti i 60 anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR denunciava un eccesso di delega in minus (il Governo avrebbe omesso di disciplinare un aspetto essenziale della materia delegata: l’art. 12, comma 2, lett. c), della legge n. 266/1999 delegava a “prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età”). Denunciava anche la violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato.
La decisione della Corte
La questione è non fondata. La delega prevedeva l’innalzamento del limite di età “solo per esigenze di servizio”: si trattava di una mera facoltà, non di un obbligo. Per la Polizia di Stato era necessaria una disciplina transitoria perché i ruoli direttivi preesistevano; per la polizia penitenziaria i ruoli direttivi erano stati creati ex novo dal d.lgs. n. 146/2000, quindi non si poneva il problema della transizione. La diversità di discipline è giustificata dalla diversità delle situazioni di partenza.
Il principio
Una delega legislativa che preveda l’innalzamento del limite di età “solo per esigenze di servizio” attribuisce al legislatore delegato una mera facoltà, non un obbligo. L’omessa previsione non costituisce eccesso di delega. La disparità di trattamento rispetto ad altro Corpo di polizia non viola il principio di uguaglianza se le situazioni di riferimento sono oggettivamente diverse.
Domande e risposte
A quale età vanno in pensione i commissari del Corpo di polizia penitenziaria?
Ai sensi del d.lgs. n. 443/1992, il limite di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo di polizia penitenziaria è fissato a 60 anni per tutti i ruoli, incluso quello direttivo istituito dal d.lgs. n. 146/2000.
Che cosa è un eccesso di delega in minus?
L’eccesso di delega in minus si ha quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa, omette di disciplinare un aspetto che la legge delega imponeva obbligatoriamente. Nel caso in esame la Corte ha escluso tale vizio perché la delega sull’innalzamento dell’età era facoltativa.
Come si valuta la disparità di trattamento tra diversi Corpi di polizia?
La Corte confronta le situazioni oggettive di partenza. Se i due Corpi si trovano in situazioni strutturalmente diverse (ruoli preesistenti vs. ruoli di nuova istituzione), la diversità di disciplina non viola il principio di uguaglianza. L’eguaglianza impone trattamento uguale solo tra situazioni comparabili.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, parametro principale invocato per l’eccesso di delega in minus
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto alla Polizia di Stato
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, invocato in relazione al limite di età pensionistico
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