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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, prendendo atto che la sentenza n. 114/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada, che imponeva il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale come condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso i verbali di violazione.

Di cosa si tratta

L’art. 204-bis del Codice della strada, introdotto nel 2003, subordinava l’ammissibilità del ricorso al giudice avverso i verbali di accertamento delle infrazioni stradali al versamento preliminare di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Il mancato versamento rendeva il ricorso inammissibile, precludendo di fatto l’accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguate risorse economiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 204-bis, commi 3 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che il deposito cauzionale obbligatorio discriminava i ricorrenti in base alla loro condizione economica e pregiudicava il diritto di difesa dei non abbienti, senza imporre un analogo onere alla pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, rilevando che la sentenza n. 114/2004 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada, affermando che l’imposizione dell’onere economico finiva «con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili». Il giudice deve rivalutare la questione alla luce di questa sopravvenuta decisione.

Il principio

Il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. è violato da qualsiasi onere economico preventivo che condizioni l’ammissibilità del ricorso, producendo un effetto preclusivo dell’accesso alla tutela giurisdizionale per chi non dispone dei mezzi necessari.

Domande e risposte

Cos’era l’art. 204-bis del Codice della strada?

Era una norma introdotta nel 2003 che imponeva a chi volesse fare ricorso al giudice avverso un verbale stradale di versare preventivamente una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, pena l’inammissibilità del ricorso.

Perché la sentenza n. 114/2004 era rilevante per questo caso?

Perché aveva già dichiarato incostituzionale la stessa disposizione (art. 204-bis, comma 3) oggetto della questione sollevata dal Giudice di pace di Castellammare: la Corte non doveva quindi pronunciarsi di nuovo, ma restituire gli atti al rimettente.

Oggi è necessario un deposito per ricorrere avverso un verbale stradale?

No. A seguito della sentenza n. 114/2004, l’obbligo di deposito preventivo è stato dichiarato incostituzionale. L’accesso al giudice per contestare le sanzioni stradali è libero da condizioni economiche preliminari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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