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La Corte dichiara parzialmente incostituzionali le leggi regionali di Puglia e Marche che vietavano in modo generalizzato la coltivazione, l’allevamento e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina degli OGM rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge della Regione Puglia n. 26/2003 e la legge della Regione Marche n. 5/2004, entrambe contenenti divieti generalizzati di coltivazione, allevamento e commercializzazione di OGM sul territorio regionale. Le leggi regionali erano state adottate in risposta alle preoccupazioni delle comunità locali sull’impatto ambientale degli OGM.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo sosteneva che i divieti generalizzati regionali contrastassero con la direttiva UE 2001/18/CE (che prevede il principio della libera circolazione degli OGM autorizzati), con l’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto degli obblighi comunitari) e con l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).
La decisione della Corte
Il ricorso è fondato. La disciplina degli OGM rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati che esorbitino dalla disciplina statale (d.lgs. n. 224/2003) e dalla normativa comunitaria. Sono peraltro dichiarate inammissibili le costituzioni tardive della Regione Puglia e gli interventi di associazioni e organizzazioni di terzi.
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono introdurre, in questa materia, divieti più restrittivi rispetto al quadro normativo statale e comunitario, nemmeno se motivati da esigenze di protezione delle produzioni agricole tipiche o biologiche del territorio.
Domande e risposte
Possono le Regioni vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio?
No, con divieti generalizzati. La disciplina degli OGM è di competenza esclusiva statale, vincolata anche alla normativa comunitaria. Le Regioni possono invece disciplinare, nella misura consentita dalla legge statale, aspetti connessi alle proprie competenze (ad esempio, la promozione delle produzioni agricole di qualità), ma non possono impedire ciò che il diritto statale e comunitario autorizza.
Che cosa prevede la direttiva 2001/18/CE sugli OGM?
La direttiva stabilisce il principio della libera circolazione degli OGM autorizzati e impone che i divieti possano essere adottati solo attraverso procedure specifiche (“clausola di salvaguardia”) coinvolgendo l’autorità nazionale competente e la Commissione UE, non con leggi regionali unilaterali.
Come si distingue la tutela dell’ambiente dalle competenze regionali in materia agricola?
L’agricoltura è materia di legislazione concorrente, in cui le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali. La tutela dell’ambiente è invece di competenza esclusiva statale. Quando una misura incide prevalentemente sull’ambiente (come il divieto di OGM per rischi di contaminazione), prevale la competenza statale, anche se la misura è formalmente presentata come tutela dell’agricoltura.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale per la tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari, parametro centrale della sentenza
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