Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento

    Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento

    Art. 40 quinquies T.U.IVA – Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

    a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

    b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.”

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  • Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e’ localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario e’ localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu’ di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu’ identificativi, il calcolo e’ effettuato per beneficiario.

    3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

    4. La documentazione di cui al comma 1 e’ conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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  • Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione

    Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione

    Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1972 n. 471 Articolo 16

    “Chi non presenta la dichiarazione annuale, e’ punito con la pena pecuniaria
    da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il piu’
    breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
    Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
    decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
    superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
    pecuniaria da una a due volte la differenza.
    L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
    inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
    commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
    Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
    comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
    da non consentire l’identificazione del contribuente e’ punito con la pena
    pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
    applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
    dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
    consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui e’ esercitata
    l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
    documenti.
    Chi non esegue con le modalita’ e nei termini prescritti la liquidazione di
    cui agli articoli 27 e 33 e’ punito con la pena pecuniaria da lire
    duecentomila a due milioni di lire.
    Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
    dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
    pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

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  • Art. 144 septies T.U.B.: Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU

    Art. 144 septies T.U.B.: Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU

    Art. 144 septies T.U.B. – Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

    2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia puo’ applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;

    b) la sanzione e’ diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

    c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

    3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

    4. La Banca d’Italia puo’ chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

    5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e’ riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita’ stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea.”

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  • Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B. – Obbligo di astensione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.”

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  • Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

    Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

    Art. 144 ter T.U.B. – Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale.

    In vigore dal 12/03/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2025 n. 23 Articolo 10

    “1. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

    b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

    c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.

    2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

    2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall’articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

    a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell’articolo 144;

    b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell’articolo 144.

    2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa’ e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa’ o dell’ente.

    2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.

    3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 , in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

    3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita’ della violazione accertata, puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.

    4. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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  • Articolo 145.1 del T.U.B.

    Articolo 145.1 del T.U.B.

    Art. 145.1 T.U.B. – Procedura per l’applicazione delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ai fini di cui all’articolo 144-ter.1, la Banca d’Italia contesta al soggetto interessato l’inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l’inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sara’ tenuto a pagare una penalita’ di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l’ammontare, fino all’effettiva cessazione dell’inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.

    2. Qualora l’inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d’Italia non commina la penalita’ di mora.

    3. Quando l’inosservanza e’ cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d’Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d’Italia applica la penalita’ di mora quantificandone l’ammontare complessivo.

    4. Il procedimento di cui al presente articolo e’ disciplinato dalla Banca d’Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato e’ garantita la possibilita’ di presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede istruttoria.

    5. Al provvedimento con cui e’ applicata la penalita’ di mora si applica l’articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.

    6. Contro il provvedimento che applica la penalita’ di mora e’ ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso e’ notificato, a pena di decadenza, alla Banca d’Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed e’ depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

    7. Quando la Banca d’Italia commina la penalita’ di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalita’ di mora sia alle sanzioni amministrative, l’opposizione alla penalita’ di mora e’ proposta a pena di inammissibilita’ con il ricorso di cui all’articolo 145, comma 4.

    8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 145.

    9. Con la sentenza la Corte di appello puo’ rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della penalita’ di mora.

    10. Copia della sentenza e’ trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d’Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.

    11. Alla riscossione delle penalita’ di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalita’ di mora affluiscono al bilancio dello Stato.

    12. Alle penalita’ di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

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  • Articolo 145.2 del T.U.B.

    Articolo 145.2 del T.U.B.

    Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorita’ italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”

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  • Articolo 145.3 del T.U.B.

    Articolo 145.3 del T.U.B.

    Art. 145.3 T.U.B. – Cumulo di procedimenti amministrativi e penali.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche’ il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

    2. La Banca d’Italia comunica senza ritardo all’autorita’ giudiziaria l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’autorita’ giudiziaria, una volta che l’indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l’informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d’Italia l’avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 97-bis.

    3. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d’Italia puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita’ di cui al comma 2 Alle informazioni cosi’ acquisite si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1.

    4. La Banca d’Italia e l’autorita’ giudiziaria comunicano l’una all’altra l’esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.”

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  • Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori

    Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori

    In vigore

    Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.