Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 169/2005 – Legge elettorale siciliana, cessazione della materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro la nuova legge elettorale regionale. Dopo il ricorso, la legge è stata promulgata con omissione delle parti impugnate, il che equivale alla rinuncia definitiva alla loro approvazione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato varie disposizioni di un disegno di legge dell’Assemblea regionale siciliana che riformava il sistema elettorale regionale, provinciale e comunale. Il ricorso censurava norme su ineleggibilità e incompatibilità, sull’alternanza di genere nelle liste, sull’istituto della supplenza per deputati e consiglieri nominati assessori, e sulla disciplina transitoria per l’assegnazione dei seggi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario impugnava gli artt. 11, 16 (commi 2 e 3), 29 (comma 2), 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge regionale in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81 (quarto comma), 97 della Costituzione, nonché agli artt. 3, 9 e 12 dello statuto speciale siciliano. Tra i profili censurati: la violazione del principio di eguaglianza in materia di ineleggibilità, la delega sanzionatoria in bianco all’Assessore regionale, e la mancanza di base statutaria per la supplenza dei deputati-assessori.

    La decisione della Corte

    Nel corso del giudizio, la legge è stata promulgata con l’omissione delle parti impugnate dal Commissario, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2001. Entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere: la Corte ha accolto la richiesta, ritenendo la promulgazione parziale prova certa della volontà di rinunciare alla successiva promulgazione delle parti impugnate.

    Il principio

    Nell’ordinamento siciliano, la promulgazione parziale di una legge regionale con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato equivale alla rinuncia definitiva alla loro approvazione. Tale circostanza, concordemente riconosciuta dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cos’è la promulgazione parziale nella Regione siciliana?

    In forza della sua autonomia speciale, l’Assemblea regionale siciliana può promulgare la legge omettendo le parti impugnate dal Commissario dello Stato. Questo meccanismo consente di dare esecuzione alla parte non contestata della legge, rinunciando implicitamente alle disposizioni censurate.

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    Significa che, per fatti sopravvenuti (nella specie la promulgazione parziale), il giudizio di costituzionalità perde il proprio oggetto: non vi è più una norma vigente da esaminare, perché il legislatore ha rinunciato ad essa.

    Chi era il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Era un organo statale con funzione di controllo preventivo di legittimità sulle leggi dell’Assemblea regionale siciliana, titolato a ricorrere alla Corte costituzionale contro le disposizioni ritenute incostituzionali prima della promulgazione. L’istituto è stato successivamente soppresso.

  • Corte cost. n. 168/2005 – Vilipendio della religione cattolica, parità sanzionatoria con altri culti

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    L’art. 403 del codice penale, che prevedeva pene più gravi per il vilipendio della religione cattolica rispetto agli altri culti, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale. La Corte ha esteso anche a questo reato la parità sanzionatoria già introdotta per gli artt. 404 e 405 c.p., eliminando l’inammissibile discriminazione tra confessioni religiose davanti alla legge penale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Verona, nel corso di un processo penale per vilipendio della religione durante un dibattito televisivo, aveva rilevato che l’art. 403 c.p. prevedeva pene più severe per le offese alla religione cattolica rispetto agli altri culti ammessi: in quest’ultimo caso si applicava la diminuzione di pena prevista dall’art. 406 c.p., ma non nel primo. Questa disparità appariva incompatibile con la soppressione della religione di Stato avvenuta con il Concordato del 1984.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona ha impugnato l’art. 403, commi primo e secondo, del codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione. La norma prevedeva la reclusione fino a due anni per il vilipendio di chi professa la religione cattolica e da uno a tre anni per il vilipendio di un ministro del culto cattolico, senza che si applicasse la diminuente dell’art. 406 c.p. riservata ai soli culti ammessi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, c.p. nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica pene più gravi anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 c.p. Si tratta dell’ultimo intervento in una serie che aveva già eliminato analoga disparità negli artt. 402, 404 e 405 c.p., completando il percorso verso la parità di tutela penale del sentimento religioso.

    Il principio

    Il principio di laicità dello Stato implica equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Una disciplina penale che riserva un trattamento sanzionatorio più severo alle offese alla religione cattolica rispetto agli altri culti è inammissibile, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e con l’eguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge (art. 8 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 403 del codice penale prima di questa sentenza?

    Puniva con la reclusione fino a due anni chi offendeva la religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa, e con la reclusione da uno a tre anni chi vilipendeva un ministro del culto cattolico. La diminuente prevista dall’art. 406 c.p. per i culti ammessi non si applicava alla religione cattolica, determinando una disparità sanzionatoria.

    La sentenza ha eliminato l’intero reato di vilipendio?

    No. La Corte ha deciso nei limiti del thema decidendum posto dal giudice rimettente, estendendo la diminuente dell’art. 406 c.p. anche alle offese alla religione cattolica. Non è stata accolta la richiesta della difesa di eliminare integralmente la norma, perché avrebbe introdotto un tema nuovo rispetto a quello devoluto.

    Quali precedenti aveva questa sentenza?

    Le sentenze nn. 329 del 1997 (art. 404 c.p.), 508 del 2000 (art. 402 c.p.) e 327 del 2002 (art. 405 c.p.) avevano già eliminato le disparità sanzionatorie negli altri reati contro il sentimento religioso. La n. 168 del 2005 ha completato questo percorso per l’art. 403 c.p.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2005 – Difensore civico regionale e potere sostitutivo su enti locali

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    La legge della Regione Abruzzo che attribuiva al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali è stata dichiarata incostituzionale. Il difensore civico non è un organo di governo regionale: il potere sostitutivo deve essere affidato a organi di vertice che assumono piena responsabilità politica, per tutelare l’autonomia costituzionale degli enti locali sostituiti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato la legge n. 4 del 2004 disciplinando il controllo sostitutivo regionale sugli atti degli enti locali, affidandolo integralmente al difensore civico regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che violasse i principi costituzionali sull’autonomia degli enti locali e sulla distribuzione delle competenze legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Governo censurava l’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2004 in riferimento agli artt. 114, 117 secondo comma lettera p), e 120 della Costituzione. In particolare si sosteneva che l’attribuzione del potere sostitutivo al difensore civico regionale — figura non qualificabile come organo di governo — fosse incompatibile con i principi affermati dalla Corte nelle sentenze nn. 43 e 69 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. Il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti, incidendo sull’ordine delle competenze e sull’autonomia costituzionale degli enti, deve essere esercitato da un organo di governo regionale o almeno su decisione di quest’ultimo. Il difensore civico, preposto alla vigilanza sulla legalità amministrativa, non ha questa qualifica.

    Il principio

    Il potere sostitutivo regionale sugli enti locali può essere previsto dalla legge regionale nelle materie di propria competenza, ma deve essere affidato a un organo di governo della Regione. L’attribuzione a soggetti diversi — come il difensore civico — è costituzionalmente illegittima perché non garantisce la responsabilità politica che la Costituzione richiede per interventi così incisivi sull’autonomia locale.

    Domande e risposte

    Può la Regione esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali?

    Sì, ma solo nelle materie di propria competenza legislativa, in via eccezionale, e affidando il potere a un organo di governo regionale o subordinandone l’esercizio a una decisione di quest’ultimo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    Perché il difensore civico non può esercitare il potere sostitutivo?

    Perché non è un organo di governo: è una figura preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e al controllo della legalità amministrativa, non titolare di determinazioni di politica generale né della relativa responsabilità politica.

    Cosa accade se la norma regionale viola questi principi?

    Viene dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte, con effetti erga omnes: la norma cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2005 – Imposta unica scommesse, inammissibilità per carenza di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del decreto-legge n. 282 del 2002, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in tema di imposta unica sulle scommesse. La rimettente non aveva indicato alcun parametro costituzionale né motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza, lacune insanabili che impongono la declaratoria di inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Due procedimenti paralleli davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna riguardavano contestazioni di avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (d.lgs. n. 504 del 1998). I contribuenti avevano presentato istanze di definizione agevolata ai sensi della legge finanziaria 2003. Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5-ter del d.l. n. 282 del 2002 senza però indicare i parametri costituzionali violati né spiegare perché la questione fosse rilevante e non manifestamente infondata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha impugnato l’art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito dalla legge n. 27 del 2003), nella parte riguardante la disciplina della definizione agevolata delle pendenze relative all’imposta unica sulle scommesse. Le ordinanze di rimessione difettavano tuttavia dell’indicazione dei parametri costituzionali e di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i due giudizi per connessione e ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Le lacune delle ordinanze di rimessione — mancata indicazione dei parametri costituzionali e assenza di motivazione — non potevano essere colmate tramite rinvio implicito ad altre ordinanze di diversi giudici, poiché il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esclude tale integrazione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: deve indicare i parametri costituzionali e motivare adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. La carenza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità della questione, che non può essere sanata mediante riferimento ad atti di altri procedimenti.

    Domande e risposte

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    Deve indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali asseritamente violati, e la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla sua non manifesta infondatezza. Senza questi elementi la questione è inammissibile.

    Cosa è l’imposta unica sulle scommesse?

    Si tratta di un’imposta disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998 che colpisce i concorsi pronostici e le scommesse. I relativi avvisi di accertamento per omessi versamenti erano alla base dei giudizi davanti alla Commissione tributaria di Bologna.

    Può un rimettente integrare la propria ordinanza richiamando quella di un altro giudice?

    No. La Corte ha ribadito che il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esclude che le carenze motivazionali possano essere colmate mediante rinvio implicito ad atti di altri procedimenti di costituzionalità.

  • Corte cost. n. 165/2005 – Abrogazione retroattiva condono imposta scommesse

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    La Corte restituisce gli atti alle Commissioni tributarie rimettenti dopo che la legge finanziaria 2004 ha introdotto un nuovo sistema di agevolazioni per i gestori di scommesse che incide direttamente sugli atti impositivi oggetto dei giudizi a quibus, modificando il quadro normativo complessivo in cui si inseriva la questione sull’abrogazione retroattiva del condono sull’imposta unica.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 289/2002 prevedeva una definizione agevolata per i versamenti dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L’art. 5-ter del D.L. 282/2002 (aggiunto dalla legge di conversione L. 27/2003) aveva poi abrogato retroattivamente (dal 1° gennaio 2003) questa agevolazione, privando di effetti anche le adesioni già perfezionate dai contribuenti prima dell’abrogazione. Due Commissioni tributarie hanno dubitato della costituzionalità di questa abrogazione retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Pistoia (n.323/2004) e quella di Mantova (n.494/2004) hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 5-ter del D.L. 282/2002, in riferimento agli artt. 3, 41, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui l’abrogazione con efficacia retroattiva si applicava anche ai contribuenti che avevano già perfezionato la definizione agevolata prima della sua abrogazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti alle Commissioni rimettenti. L’art. 4, comma 194, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha introdotto un articolato sistema di agevolazioni per i gestori di scommesse — riduzione dei debiti e dilazione dei pagamenti per gli anni 2000-2002 — prevedendo che l’adesione comporti la perdita di efficacia degli atti impositivi relativi a quei periodi, tra cui gli avvisi oggetto dei giudizi a quibus. Le Commissioni devono valutare se questo mutamento del quadro normativo renda ancora rilevanti le questioni sollevate.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una norma che modifica il regime applicabile agli atti impositivi oggetto del giudizio principale — introducendo nuove agevolazioni e prevedendo la perdita di efficacia degli atti medesimi — il giudice rimettente deve rivalutare se la questione originaria sia ancora rilevante ai fini della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse?

    L’«imposta unica» è un’imposta specifica disciplinata dal D.Lgs. 504/1998 che grava sui gestori di scommesse (totocalcio, totip, scommesse sportive, giochi numerici). Sostituisce le imposte ordinarie sui proventi del gioco.

    Perché l’abrogazione retroattiva di un condono già perfezionato era problematica?

    Chi aveva già aderito alla definizione agevolata e versato le somme dovute aveva confidato nella stabilità dell’atto: l’abrogazione retroattiva privava di effetti giuridici un’adesione già perfezionata, riattivando le pretese tributarie che si ritenevano estinte.

    La legge finanziaria 2004 ha ripristinato l’agevolazione originaria?

    No, non ha ripristinato la norma abrogata. Ha introdotto un sistema diverso: riduzione e dilazione dei debiti degli anni 2000-2002 per i gestori di scommesse, con la previsione che l’adesione al nuovo sistema facesse decadere gli atti impositivi pendenti.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato per l’abrogazione retroattiva di benefici già acquisiti
    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva: parametro invocato per la retroattività del carico fiscale
  • Corte cost. n. 164/2005 – Sgarbi-Colombo: insindacabilità parlamentare senza nesso funzionale

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    La Corte annulla la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva contro il magistrato Gherardo Colombo. Mancava il nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare: le dichiarazioni extra moenia sono insindacabili solo se riconducibili a specifici atti parlamentari, non per la mera afferenza a temi politici.

    Di cosa si tratta

    Nel 1997 il deputato Vittorio Sgarbi, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», aveva accusato il sostituto procuratore Gherardo Colombo di aver costruito una falsa prova documentale per un processo a carico dell’on. Berlusconi. Imputato di diffamazione davanti al Tribunale di Brescia, Sgarbi aveva ottenuto dalla Camera la delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità adottata in data 8 febbraio 2001 per le opinioni espresse da Sgarbi durante «Sgarbi quotidiani» mancasse del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che la delibera di insindacabilità della Camera viola l’art. 68, comma 1, della Costituzione e interferisce con le attribuzioni del Tribunale, e ne dispone l’annullamento. Le dichiarazioni di Sgarbi in televisione non erano precedute da specifici atti parlamentari sul medesimo oggetto (la presunta falsa prova Colombo): la mera inerenza a temi politici generali («polemica politica sul modo di procedere della magistratura») non basta a creare il nesso funzionale. Nemmeno le attività ispettive di altri parlamentari richiamati dalla Camera erano pertinenti alla specifica vicenda.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68 c.1 Cost. per le opinioni espresse fuori dal Parlamento richiede che vi sia un nesso funzionale specifico con l’esercizio del mandato: l’opinione extra moenia deve corrispondere sostanzialmente a un precedente atto parlamentare sullo stesso oggetto. Non è sufficiente la generica afferenza a temi politici, neppure se l’argomento è stato dibattuto in Parlamento.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    Garantisce che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere (nemmeno penalmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale che protegge il libero esercizio del mandato.

    Qual è il «nesso funzionale» richiesto dalla Corte?

    Deve esserci una corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni extra moenia (fuori dal Parlamento) e un atto parlamentare specifico (un intervento in aula, un’interrogazione, una proposta di legge): la dichiarazione televisiva deve essere, in sostanza, la divulgazione esterna di quanto già detto in sede istituzionale sulla stessa vicenda concreta.

    La Camera ha il potere di deliberare l’insindacabilità senza il controllo della Corte?

    No. La Camera delibera autonomamente, ma il Tribunale interessato può sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene che la delibera manchi dei presupposti. La Corte verifica allora se sussistesse il nesso funzionale, e in caso negativo annulla la delibera.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: parametro del conflitto
  • Corte cost. n. 163/2005 – Intercettazioni indirette di parlamentari e inutilizzabilità

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni «indirette» di conversazioni di parlamentari (intercettate tramite le utenze di terzi). La Corte di cassazione aveva fondato la questione su una premessa interpretativa contraddittoria: l’estensione della tutela alle intercettazioni indirette era «consentita» (non imposta) dalla norma, e il rimettente avrebbe dovuto privilegiare un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 140/2003 (legge Maccanico-Flick) disciplina l’utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni di parlamentari. Il caso concreto riguardava un militare della Guardia di finanza che aveva telefonato, su utenze intestate a un senatore, al capo di un’organizzazione di trafficanti di cocaina. La Cassazione dubitava che le intercettazioni di quelle telefonate (effettuate su utenze del senatore, anche se dal militare indagato) fossero soggette alle limitazioni previste dalla L. 140/2003.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità degli artt. 6 (commi 2, 3, 4, 5 e 6) e 7 della L. 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui estenderebbero l’inutilizzabilità delle intercettazioni anche alle conversazioni di soggetti non parlamentari effettuate su utenze in uso a parlamentari («intercettazioni indirette»), rendendo inutilizzabili prove raccolte in indagini su terzi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione per contraddittorietà della premessa interpretativa. Il rimettente aveva ammesso che l’estensione della tutela alle «intercettazioni indirette» era «consentita» (non obbligata) dal testo della norma. In tal caso, in ossequio al canone dell’interpretazione secundum constitutionem, il giudice avrebbe dovuto privilegiare la lettura restrittiva (che riduce l’area di incostituzionalità), non quella estensiva. Presentando come incostituzionale una norma che avrebbe potuto interpretare in modo conforme a Costituzione, la Cassazione ha reso inammissibile la questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità quando la norma è suscettibile di interpretazione conforme alla Costituzione: deve prima tentare l’interpretazione adeguatrice. Se tra più letture possibili alcune sono costituzionalmente conformi, deve adottare quella più rispettosa della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «intercettazioni indirette» di parlamentari?

    Sono le intercettazioni di conversazioni a cui un parlamentare ha partecipato, captate però nell’ambito di indagini su terzi (non direttamente sul parlamentare): ad esempio, intercettando l’utenza di un indagato che ha telefonato a un parlamentare, o viceversa.

    Qual è la ratio dell’art. 68, comma 3, della Costituzione sulle intercettazioni parlamentari?

    L’art. 68 c.3 Cost. prevede che i parlamentari non possano essere sottoposti a intercettazioni senza autorizzazione della Camera di appartenenza. La ratio è proteggere l’indipendenza del mandato parlamentare da usi strumentali degli strumenti investigativi.

    Cosa si intende per «interpretazione secundum constitutionem»?

    È il principio per cui il giudice, quando una norma ammette più interpretazioni, deve scegliere quella che la rende conforme alla Costituzione, riservando alla Corte costituzionale solo i casi in cui nessuna lettura ragionevole salva la norma dall’incostituzionalità.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e protezione dalle intercettazioni: parametro di riferimento della disciplina censurata
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e obbligatorietà dell’azione penale: parametri invocati dalla Cassazione
    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale: parametro invocato per la paralisi delle indagini
  • Corte cost. n. 162/2005 – Fondi artigianato e internazionalizzazione senza intesa

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge finanziaria 2004 sulla parte che demandava al solo Ministero delle attività produttive la disciplina dei criteri per i fondi all’internazionalizzazione delle imprese artigiane, senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’artigianato è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni: il decreto ministeriale deve coinvolgere le Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) incrementava di 10 milioni di euro il fondo per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane (art. 4, comma 82) e demandava al Ministro delle attività produttive (con il concerto del MEF) la definizione delle modalità di utilizzo (comma 83). La Regione Emilia-Romagna riteneva che l’artigianato, dopo la riforma del Titolo V, fosse di competenza regionale piena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che il finanziamento all’internazionalizzazione delle imprese artigiane rientrasse nella competenza regionale esclusiva in materia di artigianato e che il decreto ministeriale unilaterale violasse le competenze regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: 1) illegittimo il comma 83 nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (la necessità di coordinamento impone il coinvolgimento regionale); 2) non fondata la questione sul comma 82 (il mantenimento del fondo statale è legittimo perché l’art. 13 D.Lgs. 112/1998 riserva allo Stato alcune funzioni di cofinanziamento nazionale dei programmi di internazionalizzazione); 3) non fondata la questione sul comma 83 salvo il capo 1).

    Il principio

    Quando lo Stato interviene in materie di competenza regionale o concorrente attraverso decreti ministeriali che definiscono criteri e modalità di intervento, deve coinvolgere le Regioni tramite intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Dopo la riforma costituzionale del 2001, l’artigianato è materia statale o regionale?

    L’artigianato è diventato materia di competenza legislativa residuale delle Regioni: non essendo elencato nell’art. 117 Cost. tra le materie statali esclusive o concorrenti, spetta interamente alle Regioni. Lo Stato conserva solo alcune funzioni di cofinanziamento previste dal D.Lgs. 112/1998.

    Cos’è la Conferenza Stato-Regioni e perché è importante?

    È l’organo che garantisce la cooperazione tra Governo centrale e Regioni. L’intesa in sede di Conferenza è richiesta ogni volta che lo Stato adotta atti che incidono sulle competenze regionali, come condizione di legittimità dell’atto statale.

    Il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese artigiane era in sé illegittimo?

    No. La Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’incremento del fondo (comma 82): la gestione finanziaria centrale di fondi per l’internazionalizzazione delle imprese artigiane trova fondamento in specifiche riserve statali previste dal D.Lgs. 112/1998. Il problema era solo nel decreto attuativo senza intesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2005 – Divieto rifiuti extraregionali e libertà circolazione

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata che vietava l’ingresso di rifiuti provenienti da altre regioni negli impianti di smaltimento regionali. Il divieto è incostituzionale per i rifiuti non urbani non pericolosi (speciali industriali, pericolosi): viola la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e il divieto costituzionale di ostacolare la libera circolazione delle cose tra Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva adottato nel 1995 una legge che vietava di accogliere nei propri impianti di smaltimento rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni, in attuazione del «principio di prossimità» della direttiva CEE. Fenice s.p.a., titolare di un impianto di termodistruzione con recupero energetico approvato dalla Regione, aveva impugnato i provvedimenti che le impedivano di trattare rifiuti extraregionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Basilicata ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione, sostenendo che il divieto assoluto di rifiuti extraregionali violasse la competenza statale in materia ambientale, la libera circolazione tra regioni e le norme comunitarie.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 59/1995 (come modificata dalla L.R. 6/2001) nella parte in cui vieta di accogliere rifiuti «diversi da quelli urbani non pericolosi» provenienti da altre regioni o nazioni. La norma invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117 c.2 lett. s Cost.), viola i principi fondamentali del D.Lgs. 22/1997, e contrasta con il divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra Regioni (art. 120 Cost.).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117 c.2 lett. s Cost.): le Regioni non possono dettare norme che ostacolino la libera circolazione dei rifiuti industriali e speciali tra le regioni, poiché ciò contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale ambientale e viola l’art. 120 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è il «principio di prossimità» nel diritto dei rifiuti?

    È un principio della direttiva CEE sui rifiuti secondo cui lo smaltimento va effettuato il più vicino possibile al luogo di produzione, per ridurre i trasporti e l’impatto ambientale. Ma si applica principalmente ai rifiuti urbani non pericolosi, non a tutti i tipi di rifiuto.

    Perché le Regioni non possono vietare i rifiuti industriali extraregionali?

    I rifiuti speciali industriali e pericolosi sono gestiti attraverso circuiti specializzati che non possono essere vincolati confini regionali, sia per ragioni tecniche (non tutti i trattamenti specializzati esistono in ogni Regione) sia perché ciò impedirebbe la libera circolazione delle cose tra Regioni garantita dalla Costituzione.

    La sentenza ha lasciato spazio al divieto regionale per qualche tipo di rifiuto?

    Sì. La Corte ha dichiarato illegittimo il divieto solo per i rifiuti diversi da quelli «urbani non pericolosi»: implicitamente ha lasciato aperta la possibilità che per i rifiuti urbani il principio di prossimità possa essere applicato anche a livello regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2005 – Finanziamento statale diretto istituti di cultura incostituzionale

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della legge finanziaria 2004 che autorizzava 100.000 euro di spesa per contribuire alla costruzione della sede di istituti di cultura. La materia rientra nell’organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni: lo Stato non può erogare direttamente contributi in tale ambito, né si giustifica la gestione unitaria per l’esiguità della somma.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) autorizzava una spesa di 100.000 euro per la promozione della cultura italiana, destinata prioritariamente a contributi agli istituti di cultura riconosciuti (ex L. 534/1996) per la costruzione della loro sede principale. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma sostenendo che dopo la riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001) questa tipologia di interventi rientrasse nella competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117 terzo comma e 119 della Costituzione, deducendo che la «valorizzazione dei beni culturali» e l’«organizzazione di attività culturali» fossero materie di competenza concorrente: lo Stato non potrebbe erogare direttamente contributi per la costruzione di sedi di istituti culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 38, della L. 350/2003. La costruzione della sede di un istituto di cultura è strumentale all’organizzazione di attività culturali, materia di competenza concorrente: lo Stato può dettare solo i principi fondamentali, non erogare direttamente contributi. L’esiguità della somma stanziata (100.000 euro) esclude inoltre qualsiasi esigenza di gestione unitaria in applicazione del principio di sussidiarietà ascendente.

    Il principio

    In materia di competenza legislativa concorrente, lo Stato non può erogare direttamente contributi finanziari per attività che ricadono nella sfera regionale, nemmeno se le somme sono modeste. Il principio di sussidiarietà ascendente presuppone una esigenza di gestione unitaria che non esiste per interventi di portata locale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli istituti di cultura di cui alla L. 534/1996?

    Sono enti, prevalentemente di diritto privato, che promuovono la diffusione della cultura e della lingua italiana all’estero o che svolgono attività culturali di rilievo nazionale. Possono essere inseriti in un’apposita tabella e ricevere contributi statali ai sensi della legge.

    Perché dopo la riforma del Titolo V del 2001 lo Stato non può più erogare direttamente questi contributi?

    La L. cost. 3/2001 ha trasferito alle Regioni la competenza concorrente su «valorizzazione dei beni culturali» e «ordinamento delle comunicazioni». In tali materie lo Stato fissa solo i principi fondamentali; le Regioni disciplinano concretamente gli interventi e le erogazioni.

    Quando è giustificata la gestione statale diretta in materia concorrente?

    Solo quando sussiste una reale esigenza di uniformità sull’intero territorio nazionale che rende necessaria la gestione unitaria (principio di sussidiarietà ascendente). Per un contributo di 100.000 euro per poche sedi di istituti culturali non esiste questa esigenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2005 – Divieto regionale di OGM e competenza esclusiva statale

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionali le leggi regionali di Puglia e Marche che vietavano in modo generalizzato la coltivazione, l’allevamento e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina degli OGM rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge della Regione Puglia n. 26/2003 e la legge della Regione Marche n. 5/2004, entrambe contenenti divieti generalizzati di coltivazione, allevamento e commercializzazione di OGM sul territorio regionale. Le leggi regionali erano state adottate in risposta alle preoccupazioni delle comunità locali sull’impatto ambientale degli OGM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo sosteneva che i divieti generalizzati regionali contrastassero con la direttiva UE 2001/18/CE (che prevede il principio della libera circolazione degli OGM autorizzati), con l’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto degli obblighi comunitari) e con l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. La disciplina degli OGM rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati che esorbitino dalla disciplina statale (d.lgs. n. 224/2003) e dalla normativa comunitaria. Sono peraltro dichiarate inammissibili le costituzioni tardive della Regione Puglia e gli interventi di associazioni e organizzazioni di terzi.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono introdurre, in questa materia, divieti più restrittivi rispetto al quadro normativo statale e comunitario, nemmeno se motivati da esigenze di protezione delle produzioni agricole tipiche o biologiche del territorio.

    Domande e risposte

    Possono le Regioni vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio?

    No, con divieti generalizzati. La disciplina degli OGM è di competenza esclusiva statale, vincolata anche alla normativa comunitaria. Le Regioni possono invece disciplinare, nella misura consentita dalla legge statale, aspetti connessi alle proprie competenze (ad esempio, la promozione delle produzioni agricole di qualità), ma non possono impedire ciò che il diritto statale e comunitario autorizza.

    Che cosa prevede la direttiva 2001/18/CE sugli OGM?

    La direttiva stabilisce il principio della libera circolazione degli OGM autorizzati e impone che i divieti possano essere adottati solo attraverso procedure specifiche (“clausola di salvaguardia”) coinvolgendo l’autorità nazionale competente e la Commissione UE, non con leggi regionali unilaterali.

    Come si distingue la tutela dell’ambiente dalle competenze regionali in materia agricola?

    L’agricoltura è materia di legislazione concorrente, in cui le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali. La tutela dell’ambiente è invece di competenza esclusiva statale. Quando una misura incide prevalentemente sull’ambiente (come il divieto di OGM per rischi di contaminazione), prevale la competenza statale, anche se la misura è formalmente presentata come tutela dell’agricoltura.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale per la tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari, parametro centrale della sentenza
  • Corte cost. n. 159/2005 – Concorso interno ispettori fitosanitari incostituzionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 28/2003 sull’inquadramento degli ispettori fitosanitari: il concorso riservato esclusivamente al personale interno, senza apertura all’esterno, viola il principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese n. 28/2003 prevedeva che il personale dell’assessorato regionale all’agricoltura che svolgeva mansioni di ispettore fitosanitario potesse accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica superiore di funzionario di categoria D3. Il concorso era però riservato esclusivamente al personale interno della Regione, senza apertura a candidati esterni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28, in riferimento all’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che il meccanismo concorsuale riservato integralmente al personale interno, che consentiva l’accesso alla qualifica superiore a tutti gli idonei senza apertura esterna, violasse il principio del pubblico concorso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 28/2003. Il passaggio da un’area all’altra del pubblico impiego comporta l’accesso a un nuovo posto di lavoro con progressione in carriera, ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso. La riserva integrale a favore del personale interno non è ragionevole: deve esistere un equilibrio tra il rispetto del principio concorsuale e la valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative dei dipendenti, che non può tradursi nel monopolio assoluto del personale interno.

    Il principio

    Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) si applica anche al passaggio di carriera dei dipendenti pubblici da un’area inferiore a una superiore. I concorsi interni riservati integralmente al personale dell’ente sono incostituzionali, salvo deroghe ragionevoli che salvaguardino un adeguato spazio per la partecipazione esterna.

    Domande e risposte

    Chi sono gli ispettori fitosanitari?

    Sono funzionari regionali incaricati dei controlli sanitari sulle piante e sui prodotti vegetali, al fine di prevenire la diffusione di parassiti e malattie fitosanitarie. Svolgono attività tecnico-ispettive sul territorio.

    Perché un concorso interno non rispetta l’art. 97 della Costituzione?

    L’art. 97 esige che l’accesso al pubblico impiego avvenga di norma tramite concorso aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti, garantendo la scelta dei più capaci. Un concorso riservato solo ai dipendenti interni esclude a priori candidati potenzialmente più qualificati.

    Sono ammesse deroghe al principio del pubblico concorso per il personale già in servizio?

    La Corte ha riconosciuto che è legittimo valorizzare le pregresse esperienze lavorative, ma occorre un «ragionevole punto di equilibrio»: non è possibile riservare la totalità dei posti al personale interno, bisogna lasciare spazio anche a candidati esterni.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego: parametro violato dalla legge regionale