Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 c.c. Obbligazioni

    In vigore

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B. – Emissione di valori mobiliari.

    In vigore dal 25/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    “l. (Comma abrogato)”

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  • Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B. – Ordine di porre termine alle violazioni.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’, la Banca d’Italia puo’, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa’ o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.

    2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni e’ aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.”

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  • Articolo 144 novies del T.U.B.

    Articolo 144 novies del T.U.B.

    Art. 144 novies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.

    2. La Banca d’Italia puo’ chiedere all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.”

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  • Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B.: Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione

    Art. 144 octies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60-bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.”

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  • Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora

    Art. 144 quater T.U.B. – Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

    a) gravità e durata della violazione;

    b) grado di responsabilità;

    c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;

    d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

    e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

    f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;

    g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

    h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;

    h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione .

    1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l’ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell’inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.”

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  • Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B.: Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea

    Art. 144 quinquies T.U.B. – Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.”

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  • Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 c.c. Comitati

    In vigore

    I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

  • Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA – Dati da conservare.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

    a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento;

    b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

    d) l’IBAN o, se l’IBAN non e’ disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

    e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

    f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter;

    h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

    a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

    b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

    c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche’ le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

    d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita’, il pagamento;

    e) se il pagamento e’ disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.”

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  • Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

    Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e’ localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario e’ localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu’ di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu’ identificativi, il calcolo e’ effettuato per beneficiario.

    3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

    4. La documentazione di cui al comma 1 e’ conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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