Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 476/2005 – Tassa automobilistica regionale e proroga termini di accertamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla norma regionale ligure che prorogava i termini per il recupero delle tasse automobilistiche del 1999. Il giudice rimettente non ha verificato se la norma censurata fosse effettivamente applicabile al caso concreto, rendendo carente la motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente aveva contestato un avviso di accertamento della Regione Liguria per mancato pagamento della tassa automobilistica del 1999. La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che prorogava al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero di quelle tasse, ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tributi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 10 della l.r. Liguria n. 20/2002 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale — nel prorogare i termini per il recupero delle tasse automobilistiche — avesse legiferato in una materia (sistema tributario) attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non ha accertato se l’avviso di accertamento fosse stato emesso in un periodo ricompreso nella proroga (dopo il 31 dicembre 2002 e prima del 31 dicembre 2003), rendendo incerta la rilevanza della questione nel giudizio principale. Peraltro, il rimettente non aveva considerato la successiva legge statale del 2003 che aveva sanato le norme regionali simili.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve dimostrare concretamente che la norma censurata è applicabile al caso di specie: se il giudice non ha accertato questo presupposto, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono prorogare i termini per il recupero delle tasse automobilistiche?

    In linea generale no, perché la disciplina dei tributi erariali (tra cui la tassa automobilistica nelle sue componenti statali) rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Perché la questione è inammissibile e non infondata?

    Perché il rimettente non ha provato che la norma fosse applicabile al caso: non era chiaro se l’accertamento fosse stato emesso proprio nel periodo interessato dalla proroga. Senza questo accertamento, la Corte non può giudicare nel merito.

    Cosa avrebbe dovuto fare la Commissione tributaria per rendere ammissibile la questione?

    Avrebbe dovuto accertare preliminarmente se l’avviso di accertamento fosse stato emesso dopo il 31 dicembre 2002 (scadenza del termine ordinario) ed entro il 31 dicembre 2003 (nuova scadenza prorogata dalla norma censurata), e verificare l’applicabilità della successiva sanatoria statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 475/2005 – Patente a punti, decurtazione al proprietario e restituzione atti

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti: la norma che imponeva al proprietario del veicolo non conducente la decurtazione dei punti sulla patente era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 27/2005. I giudizi sospesi davanti ai Giudici di pace di Lauria e Terni devono essere decisi tenendo conto di quella pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Due giudici di pace (Lauria e Terni) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui poneva a carico del proprietario del veicolo — che non fosse anche il conducente responsabile dell’infrazione — la decurtazione dei punti dalla patente. Nelle more del giudizio, la Corte aveva già deciso la stessa questione con la sentenza n. 27 del 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace di Lauria e Terni avevano impugnato l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui obbligava il proprietario non conducente a subire la sanzione della decurtazione dei punti.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a entrambi i giudici rimettenti. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2 (sentenza n. 27/2005), ha eliminato la norma censurata: i giudici di pace devono ora decidere i giudizi principali tenendo conto di quella pronuncia.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale sulla stessa norma, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la questione alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la sentenza n. 27/2005 sull’art. 126-bis, comma 2, CdS?

    Ha dichiarato incostituzionale la norma che imponeva al proprietario del veicolo — non responsabile dell’infrazione — la decurtazione dei punti dalla propria patente. La sanzione era di natura personale e non poteva colpire chi non aveva tenuto la condotta vietata.

    Cosa avviene quando la Corte “restituisce gli atti” al giudice?

    Il giudice rimettente riprende il giudizio principale e decide tenendo conto della nuova situazione normativa (nel caso, la norma censurata è già stata eliminata dall’ordinamento). In genere il giudizio si conclude con l’inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale.

    Perché la decurtazione dei punti al proprietario non conducente era incostituzionale?

    Perché colpiva un soggetto per una condotta altrui, in violazione del principio di personalità della sanzione. La decurtazione dei punti è sanzione personale che può essere inflitta solo a chi ha commesso l’infrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 452/2005 – Avviso conclusione indagini e udienza preliminare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al combinato disposto degli artt. 415-bis e 416 c.p.p. e manifestamente infondate le questioni sull’art. 418 c.p.p., sollevate dal GIP del Tribunale di Catanzaro in relazione alle garanzie difensive nell’avviso di conclusione delle indagini e nella richiesta di rinvio a giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda le garanzie procedurali nella fase che precede il rinvio a giudizio nel processo penale. Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato questioni relative all’obbligo del pubblico ministero di attendere il decorso del termine di venti giorni dopo il deposito degli atti di indagine prima di esercitare l’azione penale, e alla possibilità di sindacare preventivamente la validità e l’ammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva sollevato tre questioni in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, 111 comma 2 e 101 comma 2 della Costituzione: a) il combinato disposto degli artt. 415-bis e 416 comma 1 c.p.p. non prevedeva esplicitamente il divieto di esercitare l’azione penale prima del decorso dei venti giorni né la nullità per l’inosservanza; b) l’art. 418 c.p.p. non consentiva il vaglio di validità della richiesta di rinvio; c) lo stesso art. 418 non permetteva il vaglio di ammissibilità preliminare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la prima questione (artt. 415-bis e 416) per difetto di motivazione sulla rilevanza, e manifestamente infondate le questioni sull’art. 418 c.p.p., ritenendo che il sistema processuale penale vigente già garantisse adeguatamente i diritti della difesa nella fase dell’udienza preliminare.

    Il principio

    Le garanzie difensive nell’avviso di conclusione delle indagini e nell’udienza preliminare devono essere adeguatamente motivate dal giudice rimettente nel loro collegamento con il caso concreto; questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)?

    È la comunicazione con cui il PM informa l’indagato della conclusione delle indagini preliminari, consentendogli di presentare memorie, depositare documentazione o chiedere l’interrogatorio entro venti giorni.

    Cosa accade se il PM presenta la richiesta di rinvio a giudizio prima del termine?

    Secondo l’interpretazione consolidata, la mancata attesa del termine comporta nullità a regime intermedio degli atti successivi; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente motivata in relazione al caso specifico.

    Il GUP può sindacare la validità della richiesta di rinvio a giudizio?

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando il sistema vigente in cui il GUP nell’udienza preliminare esercita già un controllo sulla richiesta di rinvio a giudizio.

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  • Corte cost. n. 451/2005 – Impedimento parlamentare processo penale

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    La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il conflitto di attribuzioni promosso dalla Camera dei deputati contro il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti. La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale affermare che l’impedimento parlamentare non operava per assenza di votazioni in Assemblea, ritenendo illegittima la sottovalutazione dell’impegno istituzionale del parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il bilanciamento tra le esigenze del processo penale e quelle del mandato parlamentare. Il deputato Cesare Previti era imputato davanti al Tribunale di Milano e aveva addotto impedimenti derivanti dalla concomitanza con lavori parlamentari. La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che il Tribunale non potesse disconoscere la validità di tali impedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava il rispetto delle prerogative parlamentari ex art. 68 e ss. della Costituzione. La Camera contestava che il Tribunale di Milano avesse arbitrariamente limitato il concetto di impedimento parlamentare alle sole votazioni in Assemblea, escludendo altri lavori istituzionali. Il conflitto investiva le ordinanze del 5 giugno 2000, del 1° ottobre 2001 e la sentenza del 22 novembre 2003 emesse dalla prima e quarta sezione penale del Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato che non spettava all’autorità giudiziaria affermare: a) che il GUP non avesse alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che la lettera di convocazione del capo gruppo parlamentare fosse irrilevante; b) che l’impedimento operasse solo in presenza di votazioni in Assemblea. Ha invece ritenuto ammissibile che il Tribunale valutasse l’effettività e la concreta incidenza dell’impegno parlamentare.

    Il principio

    L’autorità giudiziaria non può ridurre il concetto di impedimento parlamentare alle sole votazioni assembleari, escludendo altri impegni istituzionali; tuttavia mantiene il potere di valutare in concreto la sussistenza e la rilevanza dell’impedimento addotto.

    Domande e risposte

    Cosa sono i conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Sono controversie tra organi costituzionali (ad esempio Camera dei deputati e Tribunale) sulla sfera di competenza rispettiva. La Corte costituzionale è chiamata a stabilire a chi spetta esercitare un determinato potere.

    Il deputato può sempre chiedere il rinvio dell’udienza per impegni parlamentari?

    No. L’impedimento deve essere effettivo e documentato. Il giudice può valutare la concreta incidenza dell’impegno parlamentare sull’impossibilità di comparire, non può però escluderlo a priori limitandolo alle sole votazioni.

    Quali effetti ha avuto questa sentenza sul processo Previti?

    La Corte ha annullato le parti delle ordinanze e della sentenza del Tribunale di Milano che avevano erroneamente circoscritto il perimetro dell’impedimento parlamentare, con conseguente restituzione delle decisioni all’autorità giudiziaria per una nuova valutazione.

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  • Corte cost. n. 474/2005 – Diritto allo studio universitario e cessazione del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la Regione Piemonte aveva già modificato le norme impugnate sul diritto allo studio universitario con una successiva legge regionale, soddisfacendo le pretese del Governo ricorrente. Le questioni di legittimità non potevano più essere esaminate nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale piemontese sul diritto allo studio universitario (l.r. n. 20/2004), in materia di borse di studio e agevolazioni per gli studenti universitari. Prima che la Corte decidesse nel merito, la Regione Piemonte aveva modificato quelle disposizioni con la l.r. n. 31/2004, eliminando i profili contestati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6, commi 2 e 3, e l’art. 6-ter, comma 2, della l.r. Piemonte n. 16/1992 (come modificati dalla l.r. n. 20/2004) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione, per lesione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento delle università.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Le norme impugnate erano state sostituite dall’art. 9 della l.r. Piemonte n. 31/2004, ritenuto satisfattivo delle pretese del ricorrente, e sia la Regione sia il Governo avevano concordemente chiesto la cessazione del contendere.

    Il principio

    Quando, in pendenza del giudizio costituzionale, la Regione modifica le norme impugnate in modo satisfattivo per il ricorrente e le parti concordano sulla cessazione, la Corte ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    Significa che nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse al suo proseguimento (tipicamente perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da soddisfare il ricorrente). La Corte non può più decidere nel merito.

    La modificazione di una legge regionale durante il giudizio costituzionale fa sempre cessare la materia del contendere?

    No. La Corte verifica caso per caso se la modifica sia effettivamente satisfattiva, ossia se elimini i profili di incostituzionalità contestati. Solo in quel caso dichiara la cessazione.

    Quali erano le norme regionali impugnate e perché?

    Le disposizioni della legge piemontese sul diritto allo studio universitario erano ritenute invasive delle competenze statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, lett. m) e di ordinamento universitario (art. 117, lett. n).

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  • Corte cost. n. 473/2005 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi e conflitto di attribuzioni

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Venezia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi in trasmissioni televisive. La questione può essere esaminata nel merito: spetta ora alla Corte decidere se la Camera abbia correttamente applicato l’art. 68, comma 1, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione pluriaggravata per dichiarazioni rese in quattro puntate televisive del 1997 in cui aveva offeso la reputazione del magistrato Raffaele Tito. La Camera dei deputati aveva deliberato che tali dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Venezia ha proposto conflitto di attribuzione contro quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, chiedendo che venisse annullata per violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La questione era se le dichiarazioni televisive di Sgarbi potessero qualificarsi come “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni” parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto (fase preliminare): il ricorso soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87/1953 e 26 delle norme integrative. Il conflitto proviene da un potere dello Stato (autorità giudiziaria), è diretto contro un altro potere dello Stato (Camera dei deputati) e le norme costituzionali applicabili sono chiaramente individuate. Il merito sarà deciso in un successivo giudizio.

    Il principio

    Per l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è sufficiente che il ricorrente sia un potere dello Stato, che il conflitto abbia ad oggetto un atto di un altro potere e che siano indicate le norme costituzionali che regolano la materia. Non è necessario pronunciarsi sul merito in questa fase.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    E’ il giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (p.es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (p.es. il Parlamento) abbia invaso le sue sfere di competenza o menomato le sue attribuzioni costituzionali.

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Prevede che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera e il Senato deliberano sull’applicabilità di tale garanzia nei singoli casi.

    Questa ordinanza ha già deciso se Sgarbi godesse dell’immunità?

    No. L’ordinanza dichiara solo che il conflitto è ammissibile e rinvia al giudizio di merito. La decisione definitiva sulla legittimità della delibera parlamentare avverrà in una successiva pronuncia.

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  • Corte cost. n. 472/2005 – Fermo amministrativo del veicolo e diritto di proprietà

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul fermo amministrativo del veicolo previsto dal codice della strada in caso di mancata conferma della validità della patente. Il giudice rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta del giudizio a quo, impedendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità della patente. La questione era stata proposta nell’ambito di un’opposizione a tale sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 42 della Costituzione, sostenendo che il fermo del veicolo per un periodo superiore a quello necessario per la conferma della validità della patente costituisse una limitazione irragionevole del diritto di proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente ha omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo: senza quella descrizione, la Corte non può verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile nel giudizio principale.

    Il principio

    Il giudice a quo ha l’obbligo di motivare adeguatamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, descrivendo la fattispecie concreta del giudizio in corso. In mancanza, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile senza esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il fermo amministrativo del veicolo previsto dall’art. 126 CdS?

    E’ una sanzione accessoria che consente di bloccare l’uso del veicolo per un certo periodo, comminata quando il titolare della patente non si è sottoposto alla visita medica per la conferma della sua validità.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile senza esame del merito?

    Perché il Giudice di pace di Palermo non ha descritto in modo sufficiente il caso concreto pendente davanti a lui, rendendo impossibile per la Corte verificare se la norma impugnata fosse applicabile a quel giudizio.

    La questione sulla durata del fermo del veicolo potrebbe essere riproposta in modo ammissibile?

    Sì, da un altro giudice che motivi adeguatamente la rilevanza della questione e descriva con precisione la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 471/2005 – Patente a punti e diritto di difesa del proprietario del veicolo

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    La Corte dichiara non fondata la questione sul ricorso al giudice di pace nella patente a punti: il proprietario del veicolo condannato in solido con il conducente non è privato del diritto di agire in giudizio. Una lettura sistematica delle norme consente al proprietario di esercitare l’opposizione e, ove del caso, di agire poi in regresso contro il conducente.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Varazze era chiamato a giudicare un’opposizione a verbale di infrazione stradale proposta dal proprietario del veicolo contro il quale era stata elevata la contestazione di una violazione commessa da un conducente rimasto sconosciuto. Il giudice dubitava che le norme sul ricorso al giudice di pace obbligassero il proprietario a subire le conseguenze della condotta altrui senza potersi difendere adeguatamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Varazze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 126-bis, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il dubbio riguardava la possibilità per il proprietario di difendersi efficacemente quando il conducente era rimasto ignoto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Attraverso un’interpretazione sistematica, la Corte chiarisce che il proprietario del veicolo, pur coobbligato in solido, conserva il diritto di proporre opposizione al giudice di pace e, se necessario, di agire in regresso contro il conducente. Il diritto di difesa non è condizionato in modo irragionevole dal comportamento di terzi.

    Il principio

    L’interpretazione sistematica dell’art. 204-bis e dell’art. 126-bis, comma 2, CdS consente al proprietario del veicolo di esercitare il diritto di difesa in giudizio anche quando il conducente responsabile non è identificato. Il diritto di agire in giudizio del coobbligato solidale non può essere vanificato dal comportamento altrui.

    Domande e risposte

    Il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi guidava?

    Ai fini sanzionatori, il proprietario è obbligato in solido con il conducente. Ma conserva il diritto di opporsi davanti al giudice di pace e, successivamente, di agire in regresso contro il responsabile effettivo.

    Se il conducente è rimasto sconosciuto, il proprietario del veicolo può comunque ricorrere?

    Sì. La Corte chiarisce che il proprietario ha piena legittimazione ad opporsi al verbale anche quando il conducente non è identificato, senza che ciò comprima irragionevolmente il suo diritto di difesa.

    Cosa avviene con i punti della patente in caso di conducente non identificato?

    Non vengono decurtati punti alla patente del proprietario in quanto tale: la decurtazione colpisce la patente del conducente. Se il conducente è ignoto, la questione riguarda solo la sanzione pecuniaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 470/2005 – Decurtazione pensione di anzianità sotto i 35 anni di contributi

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sulla decurtazione della pensione di anzianità per i dipendenti pubblici con meno di 35 anni di contributi. La remittente aveva formulato un petitum inidoneo, chiedendo alla Corte di compiere scelte discrezionali di politica previdenziale che spettano al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un docente di scuola superiore aveva presentato le dimissioni nel 1992, accettate con decorrenza dal 1994. Nel frattempo era entrata in vigore la legge n. 537/1993, che decurtava proporzionalmente la pensione di anzianità di chi avesse meno di 35 anni di contributi. Il docente contestava l’applicazione retroattiva di questa decurtazione alle dimissioni già presentate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537/1993 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sostenendo che la norma non avrebbe dovuto applicarsi a chi aveva già maturato le condizioni per il pensionamento prima della sua entrata in vigore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. La remittente, per colmare il vulnus, avrebbe dovuto indicare una soluzione normativa precisa da adottare in sostituzione; invece chiedeva alla Corte di individuare autonomamente quale data dovesse fungere da discrimine temporale. Si tratta di una scelta discrezionale che esula dalle funzioni della Corte, come confermato da una giurisprudenza costante.

    Il principio

    Quando la rimozione di una norma incostituzionale richiederebbe una scelta di politica legislativa tra più soluzioni egualmente plausibili, la Corte non può intervenire in via additiva: spetta al legislatore individuare il rimedio. La questione è inammissibile per petitum inidoneo.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è “inammissibile per petitum inidoneo”?

    Significa che il giudice rimettente non ha indicato quale specifica norma la Corte avrebbe dovuto introdurre per eliminare l’incostituzionalità: rimuovendo semplicemente la disposizione impugnata la situazione non sarebbe migliorata, e qualsiasi soluzione di segno positivo avrebbe richiesto scelte discrezionali del legislatore.

    La decurtazione della pensione di anzianità era applicabile a chi aveva già maturato i requisiti prima del 1994?

    La Corte non ha deciso nel merito. Ha dichiarato inammissibile la questione senza esaminare se la decurtazione fosse o meno costituzionalmente legittima nel caso di chi aveva già presentato le dimissioni.

    Chi ha competenza a stabilire criteri temporali per l’applicazione delle norme previdenziali?

    Il legislatore. La Corte costituzionale può annullare norme incostituzionali, ma non può sostituirsi al Parlamento nella scelta tra più possibili soluzioni di politica previdenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 469/2005 – Statuti regionali e termine per l’impugnazione governativa

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    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi del Governo contro gli statuti regionali di Umbria e Emilia-Romagna. I ricorsi erano stati proposti in via successiva ai sensi dell’art. 127 Cost., ma per gli statuti regionali il solo strumento di impugnazione preventiva è quello previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., da esercitare entro trenta giorni dalla pubblicazione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Umbria e Emilia-Romagna avevano approvato i rispettivi nuovi statuti. Il Governo aveva già sollevato in via preventiva questioni di legittimità costituzionale, poi decise dalla Corte con le sentenze nn. 378 e 379 del 2004. Dopo la promulgazione degli statuti modificati, il Governo ha proposto nuovi ricorsi in via successiva, come se si trattasse di leggi regionali ordinarie (ex art. 127 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Umbria n. 21/2005 (Nuovo Statuto) e la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2005 (Statuto) per violazione degli artt. 123, 117 c.1, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, avvalendosi del potere di impugnazione successiva previsto dall’art. 127, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Gli statuti regionali soggiacciono a un procedimento di impugnazione speciale previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., di carattere esclusivamente preventivo e con termine di trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria definitiva. L’impugnazione successiva ex art. 127 Cost. non è utilizzabile per gli statuti regionali.

    Il principio

    L’art. 123, secondo comma, Cost. prevede un’impugnazione esclusivamente preventiva degli statuti regionali, alternativa e speciale rispetto al ricorso successivo di cui all’art. 127 Cost. riservato alle leggi regionali ordinarie. Il Governo che non abbia proposto il ricorso preventivo nei termini non può successivamente impugnare lo statuto come se fosse una legge ordinaria.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il controllo preventivo sugli statuti (art. 123 Cost.) e quello successivo sulle leggi regionali (art. 127 Cost.)?

    Il controllo sugli statuti è preventivo, riservato al Governo, da esercitarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria. Il controllo sulle leggi regionali è invece successivo alla promulgazione e segue regole diverse.

    Può il Governo impugnare uno statuto regionale dopo la sua promulgazione?

    No. La Corte chiarisce che l’impugnazione dello statuto è esclusivamente preventiva. Una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera, il Governo decade dal potere di impugnazione.

    Cosa è successo in questo caso con gli statuti di Umbria e Emilia-Romagna?

    Il Governo aveva già ottenuto una pronuncia di illegittimità costituzionale su alcune norme (sentt. 378 e 379 del 2004). Dopo la promulgazione degli statuti “corretti”, ha tentato di impugnarli nuovamente in via successiva, ma la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché tardivi e fondati su parametro errato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 468/2005 – Patente a punti, obbligo di comunicazione e ricorso al giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 204-bis, comma 3, del codice della strada (per difetto di motivazione) e non fondata quella su art. 126-bis, comma 2, e art. 204-bis, comma 1. Il sistema della patente a punti e del ricorso al giudice di pace non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Trani aveva dubitato della legittimità delle norme del codice della strada che impongono al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile di un’infrazione (art. 126-bis, comma 2) e che disciplinano il ricorso al giudice di pace avverso i verbali di accertamento delle infrazioni stradali (art. 204-bis). La questione riguardava la compatibilità con il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 204-bis, comma 3, perché il giudice remittente non ha adeguatamente motivato la rilevanza. Dichiara invece non fondata la questione sugli altri commi: l’obbligo di comunicare i dati del conducente e le modalità del ricorso al giudice di pace sono disciplina ragionevole che non pregiudica il diritto di difesa del proprietario del veicolo.

    Il principio

    L’obbligo imposto al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente autore di un’infrazione stradale, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, è costituzionalmente legittimo: il proprietario non è privato del diritto di difendersi ma risponde solo dell’obbligo di comunicazione, che ha una distinta base normativa.

    Domande e risposte

    Il proprietario del veicolo deve sempre comunicare chi stava guidando al momento dell’infrazione?

    Sì, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, CdS. La Corte ha confermato che questo obbligo è costituzionalmente legittimo: il proprietario non viene punito per il reato altrui ma per il proprio inadempimento informativo.

    Il ricorso al giudice di pace avverso i verbali stradali garantisce adeguatamente il diritto di difesa?

    Sì, secondo la Corte. Le modalità procedurali previste dall’art. 204-bis CdS non comprimono in modo irragionevole il diritto di difesa del citante.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità” nella prassi del giudizio costituzionale?

    Significa che la questione non può essere esaminata nel merito perché manca un requisito processuale essenziale, come la motivazione sulla rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 467/2005 – Intolleranze alimentari e livelli essenziali di assistenza

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal Governo contro la legge campana sulle intolleranze alimentari. La Regione Campania poteva legittimamente disciplinare la ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione regionale, senza che ciò restringesse i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato nel 2003 una legge che riconosceva il diritto dei dipendenti pubblici regionali con intolleranze alimentari a ricevere pasti adeguati e istituiva un osservatorio regionale. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che essa limitasse i livelli essenziali di assistenza sanitaria e violasse la leale collaborazione tra Stato e Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della l.r. Campania n. 2/2003 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione (livelli essenziali di assistenza e competenza concorrente in materia sanitaria) e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, chiarendo che la norma regionale non riduce i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato ma si limita ad ampliare alcune prestazioni regionali in materia di ristorazione per i propri dipendenti. Dichiara parimenti non fondata la questione sull’art. 4: il richiamo all’art. 120, secondo comma, è inconferente perché quella norma riguarda i poteri sostitutivi dello Stato, non la ripartizione delle competenze legislative.

    Il principio

    La competenza regionale concorrente in materia sanitaria include la facoltà di ampliare, ma non di restringere, i livelli essenziali di assistenza fissati dallo Stato. Una legge regionale che preveda prestazioni aggiuntive per i propri dipendenti in tema di intolleranze alimentari non viola l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    Domande e risposte

    Una Regione può disciplinare la ristorazione differenziata per intolleranze alimentari nei propri uffici?

    Sì, perché si tratta di un’integrazione delle prestazioni nell’ambito della competenza concorrente in materia sanitaria, senza intaccare i livelli essenziali definiti dallo Stato.

    Il Governo può impugnare una legge regionale per violazione del principio di leale collaborazione?

    Solo se la norma costituzionale invocata (art. 120, secondo comma, Cost.) è pertinente: la Corte chiarisce che quella disposizione riguarda i poteri sostitutivi dello Stato e non la semplice distribuzione di competenze legislative.

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi dell’art. 117, lett. m), Cost.?

    Sono le prestazioni sanitarie e sociali che lo Stato determina come standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono solo ampliarli, mai ridurli.

    Norme collegate

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