Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 235/2005 – Maroni, insindacabilità parlamentare e diffamazione

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    Con sentenza n. 235/2005 (conflitto di attribuzioni), la Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Roberto Maroni asseritamente diffamatorie nei confronti di Roberto Napoli. Le opinioni in questione non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Roberto Napoli aveva promosso un giudizio civile per risarcimento danni contro il deputato Roberto Maroni, sostenendo di essere stato diffamato da dichiarazioni di quest’ultimo. La Camera dei deputati aveva deliberato che le opinioni in questione erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti di questa delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Roma (giudice civile) contro la Camera dei deputati (delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost.). Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (interpretato in relazione all’art. 102 Cost.). Ricorrente: Corte d’appello di Roma, sezione I civile.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità con riferimento ai fatti oggetto del procedimento civile. Le dichiarazioni di Maroni non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68 Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.) copre solo le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, in nesso funzionale con l’attività parlamentare. Dichiarazioni rese al di fuori di tale contesto funzionale restano soggette alla giurisdizione ordinaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia parlamentare.

    Qual è il confine tra opinioni coperte e non coperte?

    Il criterio fondamentale è il «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni a mezzo stampa, interviste o atti esterni all’attività parlamentare non sono automaticamente coperte.

    Cosa accade se la Camera delibera l’insindacabilità in modo illegittimo?

    Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che giudica se la delibera parlamentare abbia leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2005 – Lavoro sommerso e competenze Provincia autonoma Bolzano

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    Con sentenza n. 234/2005, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, l. 383/2001 (disciplina del lavoro sommerso), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano. La norma statale non viola le competenze statutarie della Provincia in materia di lavoro e politiche occupazionali.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato l’art. 1-bis della legge n. 383/2001 (come sostituito dal d.l. 210/2002, conv. in l. 266/2002) in materia di emersione del lavoro sommerso, ritenendo che la normativa statale invadesse le proprie competenze statutarie in materia di lavoro, formazione professionale e politiche occupazionali, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1-bis, l. 383/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 2, d.l. 210/2002 conv. in l. 266/2002. Parametri: artt. 8, 9, 10 e 16 del d.P.R. 670/1972 (Statuto TAA); artt. 2 e 3 d.P.R. 280/1974; artt. 117 e 118 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, riunendo i giudizi. La normativa sul lavoro sommerso ha carattere di riforma economico-sociale, applicabile anche nelle Province autonome in forza della clausola di adeguamento (art. 10, l. cost. 3/2001). La disciplina statale non eccede i principi fondamentali della materia e non viola le garanzie di competenza statutaria.

    Il principio

    Le norme statali qualificabili come riforme economico-sociali si applicano anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti in cui costituiscano principi fondamentali e non invadano il nucleo essenziale delle competenze statutarie. La Corte verifica caso per caso se la norma statale rispetti tale limite.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?

    Sono enti territoriali dotati di uno statuto speciale (d.P.R. 670/1972) che attribuisce loro competenze legislative ed amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di lavoro e politiche occupazionali.

    Cosa si intende per «lavoro sommerso»?

    È il lavoro non dichiarato o irregolare: rapporti di lavoro non registrati, non comunicati agli enti previdenziali o con condizioni difformi da quelle dichiarate. La l. 383/2001 incentivava l’emersione di tali rapporti.

    Cos’è la clausola di adeguamento dell’art. 10, l. cost. 3/2001?

    È una norma transitoria che estende alle Regioni speciali e alle Province autonome le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione (riforma del 2001) quando siano più favorevoli rispetto alle disposizioni degli statuti speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2005 – Congedo straordinario fratelli e sorelle del disabile

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    Con sentenza n. 233/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nella parte in cui consentiva ai fratelli e alle sorelle del soggetto con grave handicap di fruire del congedo straordinario solo in caso di scomparsa dei genitori, escludendo la situazione in cui i genitori ci siano ma siano totalmente inabili.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore aveva chiesto il congedo straordinario retribuito (fino a due anni) per assistere un fratello con grave handicap, ma entrambi i genitori erano ancora in vita, sebbene totalmente inabili. La norma allora vigente consentiva tale congedo ai fratelli/sorelle solo in caso di scomparsa dei genitori, non considerando il caso della loro totale inabilità. La Corte d’appello di Torino (sezione lavoro) aveva sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), nella parte in cui non estendeva il congedo ai fratelli/sorelle quando i genitori fossero presenti ma totalmente inabili. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il congedo spettasse ai fratelli/sorelle conviventi del disabile grave anche quando i genitori vi fossero ma fossero a loro volta totalmente inabili. La discriminazione tra assenza e totale inabilità dei genitori era priva di giustificazione razionale, violando il principio di eguaglianza.

    Il principio

    Il legislatore non può trattare in modo irrazionalmente diverso situazioni sostanzialmente identiche sul piano dell’impossibilità di assistenza familiare. La totale inabilità dei genitori equivale, ai fini della tutela del disabile grave, alla loro scomparsa: entrambi i casi determinano l’impossibilità di prestare assistenza.

    Domande e risposte

    A chi spetta oggi il congedo straordinario per assistenza al disabile grave?

    A seguito di questa sentenza e dei successivi interventi legislativi, il diritto si estende ai fratelli e alle sorelle conviventi anche quando i genitori esistano ma siano totalmente inabili. La normativa è stata ulteriormente modificata nel tempo.

    Che cosa si intende per «grave handicap» ai fini del congedo?

    La condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, accertata dalle commissioni mediche: il soggetto deve avere una minorazione che ha ridotto l’autonomia personale in modo grave e permanente.

    Il congedo straordinario è retribuito?

    Sì, l’art. 42, d.lgs. 151/2001 prevede un congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, con indennità pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2005 – Caccia e pesca regione Veneto incostituzionali

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    Con sentenza n. 232/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 50, comma 8, lett. c), della legge della Regione Veneto n. 11/2004 (governo del territorio), che consentiva deroghe alla disciplina statale in materia di caccia e pesca. La Regione non ha competenza esclusiva in tali materie: la competenza è concorrente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale del Veneto n. 11/2004 (Norme per il governo del territorio), in particolare l’art. 40 (in materia di protezione dell’ambiente) e l’art. 50, comma 8, lett. c) (che attribuiva ai Comuni la facoltà di rilasciare concessioni derogando alla disciplina statale su caccia e pesca).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 40 e 50, comma 8, lett. c), l.r. Veneto n. 11/2004. Parametri: artt. 3, 117 (secondo comma, lett. s e l; terzo comma), 118, terzo comma, e 127 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 8, lett. c): le Regioni non possono, nell’ambito del governo del territorio, derogare alla normativa statale in materia di caccia e pesca, che rientra nella competenza concorrente e in alcune componenti in quella esclusiva statale (tutela dell’ambiente). La questione sull’art. 40 è invece dichiarata non fondata.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze in materia di governo del territorio, non possono introdurre deroghe a normative statali che disciplinano materie di competenza concorrente o esclusiva dello Stato. Il titolo competenziale più specifico prevale su quello più generale.

    Domande e risposte

    Chi ha competenza in materia di caccia e pesca?

    La caccia e la pesca rientrano in materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), ma alcuni profili attinenti alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi rientrano nella competenza esclusiva statale.

    Cosa significa «governo del territorio»?

    È una materia di competenza concorrente che comprende l’urbanistica, l’edilizia e la pianificazione territoriale. Non comprende però tutte le attività che si svolgono nel territorio regionale.

    La norma regionale era del tutto illegittima?

    Solo parzialmente: l’art. 40 (protezione dell’ambiente nelle norme di governo del territorio) è stato dichiarato non fondato. Solo la specifica previsione derogatoria su caccia e pesca è stata colpita dall’incostituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2005 – Legge finanziaria 2004 e competenze regionali istruzione

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    Con sentenza n. 231/2005, la Corte costituzionale accoglie parzialmente il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro la legge finanziaria 2004 (l. 350/2003). Dichiara l’incostituzionalità di alcune disposizioni che comprimevano l’autonomia finanziaria regionale, e riserva la decisione sulle restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria 2004, lamentando che alcune norme violassero le competenze regionali e l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. In particolare erano contestati gli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112-115, riguardanti il piano programmatico per l’istruzione e il personale educativo e scolastico degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), artt. 3, comma 92, e 4, commi 112-115. Parametri principali: artt. 46 e 119 Cost. e disposizioni dello Statuto regionale. Ricorrente: Regione Emilia-Romagna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 113, della legge n. 350/2003 e riserva ogni decisione sulle ulteriori questioni. La norma censurata interferiva con le competenze regionali in materia di organizzazione del personale educativo degli asili nido e servizi per l’infanzia, violando l’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni.

    Il principio

    Le leggi finanziarie statali non possono, sotto la veste di norme di coordinamento della finanza pubblica, sottrarre alle Regioni risorse e competenze organizzative proprie in materie di loro pertinenza. L’art. 119 Cost. garantisce alle Regioni risorse sufficienti per esercitare le funzioni loro attribuite.

    Domande e risposte

    Che cosa garantisce l’art. 119 Cost.?

    L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, nonché l’assegnazione di risorse adeguate all’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione.

    Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica»?

    È una competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) che consente allo Stato di fissare principi fondamentali di contenimento della spesa pubblica, ma non di determinare analiticamente le singole voci di bilancio regionale.

    Qual è il limite alle leggi finanziarie statali nei confronti delle Regioni?

    Lo Stato può imporre vincoli di spesa che rispettino l’autonomia regionale: non può né azzerare le risorse regionali né dettare norme di dettaglio su materie di competenza regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2005 – Interrogatorio di garanzia dopo apertura dibattimento

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    Con ordinanza n. 230/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’obbligo di interrogatorio di garanzia anche dopo l’apertura del dibattimento. La disciplina vigente è già letta dalla giurisprudenza in senso conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino (sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari) lamentava che gli artt. 294 e 302 c.p.p. non obbligassero il giudice a interrogare l’imputato in custodia cautelare entro cinque giorni anche quando la misura fosse eseguita dopo l’apertura del dibattimento. Questo avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto alla fase precedente al dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di interrogatorio dopo l’apertura del dibattimento. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Torino, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le norme impugnate, secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, si applicano anche dopo l’apertura del dibattimento: il dubbio del rimettente è quindi frutto di un’interpretazione non condivisa dalla giurisprudenza prevalente, e la questione è manifestamente infondata.

    Il principio

    Quando la norma censurata ammette un’interpretazione costituzionalmente orientata, accolta dalla giurisprudenza dominante, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il rimettente avrebbe dovuto adottare quell’interpretazione anziché sollevare la questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’interrogatorio di garanzia?

    È l’atto previsto dall’art. 294 c.p.p. con cui il giudice, entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura cautelare, sente l’imputato sulle accuse a suo carico, garantendogli il diritto di difesa nella fase cautelare.

    L’obbligo vale anche dopo l’apertura del dibattimento?

    Sì, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte: le disposizioni si leggono in senso estensivo, coprendo anche la fase dibattimentale.

    Cosa succede se il giudice non interroga l’imputato nei termini?

    La misura cautelare perde efficacia ai sensi dell’art. 302 c.p.p., che prevede la caducazione automatica del provvedimento restrittivo.

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  • Corte cost. n. 229/2005 – Restituzione atti per jus superveniens codice della strada

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    Con ordinanza n. 229/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cesena. Erano state sollevate questioni sugli artt. 204-bis e 207 del codice della strada, ma nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante (ius superveniens) che impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Cesena aveva messo in discussione la costituzionalità di due norme del codice della strada (artt. 204-bis e 207, d.lgs. 285/1992) che disciplinano l’opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni stradali. Nelle more del giudizio davanti alla Corte, il legislatore ha modificato le disposizioni in causa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 204-bis e 207, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), come modificati dal d.l. 151/2003 conv. in l. 214/2003. Parametri: artt. 2, 3, 10 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Cesena.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché sopravvenute modifiche legislative incidono sulle disposizioni censurate. Il giudice rimettente deve valutare se, alla luce del nuovo testo normativo, le questioni restino rilevanti e non manifestamente infondate, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di costituzionalità sopravviene uno ius superveniens che modifica le disposizioni impugnate, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi il suo oggetto e la sua rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa è lo ius superveniens?

    È una norma sopravvenuta — cioè entrata in vigore dopo l’ordinanza di rimessione — che può modificare o sostituire la disposizione impugnata, incidendo sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

    La restituzione degli atti è una decisione nel merito?

    No: la Corte non dichiara la norma costituzionale o incostituzionale. Restituisce semplicemente la questione al giudice rimettente perché rivaluti la situazione alla luce del diritto sopravvenuto.

    Il giudice di pace può ri-sollevare la questione?

    Sì: se dopo la rivalutazione ritiene che le questioni restino rilevanti e non manifestamente infondate, può emettere una nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2005 – Riti alternativi giudice di pace e principio di eguaglianza

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    Con ordinanza n. 228/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni relative all’art. 2, d.lgs. 274/2000, nella parte in cui non consente il ricorso ai riti alternativi (in particolare il patteggiamento) nel procedimento penale davanti al giudice di pace. La scelta del legislatore delegato di non estendere tali riti è ragionevole e non viola la delega.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pavia aveva sollevato la questione chiedendo se fosse incostituzionale escludere l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) nel procedimento penale davanti al giudice di pace. L’esclusione sarebbe stata irragionevole rispetto al procedimento ordinario e avrebbe ecceduto la delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, d.lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). Parametri: artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. (eguaglianza, eccesso di delega). Rimettente: Giudice di pace di Pavia.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore delegato poteva ragionevolmente differenziare il rito davanti al giudice di pace, creando un modello processuale autonomo e coerente. L’esclusione dei riti alternativi in quel contesto non eccede la delega né viola il principio di eguaglianza, in quanto i procedimenti davanti al giudice di pace presentano caratteristiche strutturali proprie che giustificano la differente disciplina.

    Il principio

    Il legislatore può costruire modelli processuali differenziati per diversi organi giudiziari senza violare il principio di eguaglianza, purché le scelte siano ragionevoli e coerenti con il sistema complessivo. La mancata previsione del patteggiamento nel rito del giudice di pace rientra nella discrezionalità del legislatore delegato.

    Domande e risposte

    Il patteggiamento è oggi previsto davanti al giudice di pace?

    All’epoca della pronuncia (2005), il d.lgs. 274/2000 non lo prevedeva. La normativa processuale penale può essere stata successivamente modificata.

    Cosa si intende per «eccesso di delega»?

    Si ha eccesso di delega quando il legislatore delegato va oltre i limiti fissati dalla legge delega del Parlamento. In questo caso la Corte ha ritenuto che non vi fosse tale sconfinamento.

    Il procedimento davanti al giudice di pace è sempre diverso da quello del Tribunale?

    Sì, il d.lgs. 274/2000 ha istituito un rito autonomo, con caratteristiche specifiche come la particolare attenzione alla conciliazione e alla conduzione del processo da parte del magistrato non togato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2005 – Inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza

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    Con ordinanza n. 226/2005, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.

    Di cosa si tratta

    Il ricorrente in un procedimento civile aveva sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non consente di consegnare scritti difensivi all’ufficio postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della violazione. Il giudice di pace aveva trasmesso la questione alla Corte costituzionale senza tuttavia motivare adeguatamente perché la norma fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Parametro: artt. 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non indica in modo sufficiente perché la norma impugnata sia rilevante per la definizione del giudizio principale. L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza, e la Corte ha accolto tale eccezione.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione: l’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito del dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione non supera un requisito procedurale fondamentale (nella specie: la motivazione sulla rilevanza) e viene perciò dichiarata irricevibile senza esaminarne il merito.

    Perché la motivazione sulla rilevanza è essenziale?

    La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su questioni che incidano concretamente sulla definizione del giudizio a quo. Se il giudice non spiega questo nesso, la questione non può essere esaminata.

    La norma sull’art. 18 l. 689/1981 è quindi costituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità non equivale a giudizio di conformità o difformità alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 227/2005 – IRAP società di persone senza dipendenti e uguaglianza

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    Con ordinanza n. 227/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, d.lgs. 446/1997 (IRAP), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Il confronto tra società di persone e lavoratori dipendenti non regge: le due categorie non sono omogenee ai fini dell’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Una società di persone che operava con il solo lavoro dei soci, senza dipendenti e senza rilevante apporto di capitali, contestava di essere assoggettata all’IRAP al pari di imprese strutturate, mentre i lavoratori dipendenti e i pensionati ne erano esclusi. Chiedeva che tale disparità fosse dichiarata incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 446/1997 (Istituzione dell’IRAP). Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata: i lavoratori dipendenti e i pensionati ne sono esclusi proprio perché per definizione non svolgono attività autonomamente organizzate. Il confronto con le società di persone non è pertinente poiché le due categorie non sono omogenee, e l’assenza di omogeneità esclude che si possa configurare una violazione del principio di eguaglianza.

    Il principio

    Il termine di paragone (tertium comparationis) necessario per invocare il principio di eguaglianza deve essere costituito da categorie omogenee. Lavoratori dipendenti/pensionati e società di persone non lo sono rispetto al presupposto dell’IRAP, perciò la disparità di trattamento tributario è costituzionalmente legittima.

    Domande e risposte

    Tutte le società di persone devono pagare l’IRAP?

    Secondo la normativa del 1997 e questa pronuncia, sì: l’attività di una società è in astratto riconducibile al presupposto dell’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, anche se i soci lavorano senza dipendenti. La questione è stata però oggetto di numerose pronunce successive.

    Perché lavoratori dipendenti e pensionati non pagano l’IRAP?

    Perché la legge li esclude espressamente dal novero dei soggetti passivi: non esercitano un’attività autonomamente organizzata, che è il presupposto impositivo dell’IRAP.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    A differenza dell’inammissibilità, la manifesta infondatezza implica un esame nel merito: la Corte afferma che la norma non viola la Costituzione in modo talmente evidente da non richiedere una trattazione in udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2005 – Prelevamenti bancari come ricavi presunti

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/1973: la presunzione legale che equipara i prelevamenti bancari non giustificati a ricavi d’impresa è compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    In un accertamento fiscale su un imprenditore, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato come ricavi imponibili i prelevamenti bancari non giustificati, applicando la presunzione legale prevista dall’art. 32 DPR 600/1973. La Commissione tributaria regionale di Torino dubitava della legittimità della doppia presunzione (prelevamenti = acquisti, acquisti = ricavi).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione sull’art. 32, comma 1, numero 2), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui stabilisce che i prelevamenti non giustificati annotati sui conti bancari siano posti come ricavi se il contribuente non indica il soggetto beneficiario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La presunzione legale è un valido strumento di accertamento: in presenza di un’attività imprenditoriale, chi effettua prelevamenti bancari non documentati deve poter indicare a chi li ha pagati; se non lo fa, è ragionevole presumere che abbiano finanziato acquisti per l’impresa i cui ricavi sono stati occultati. Inoltre l’assunto del rimettente sull’indeducibilità dei costi è smentito dalla giurisprudenza di legittimità, che ammette la detrazione anche nell’accertamento bancario.

    Il principio

    Le presunzioni legali tributarie sono compatibili con la Costituzione purché non siano arbitrarie e lascino al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. La norma sui prelevamenti bancari consente questa prova contraria (indicare il soggetto beneficiario).

    Domande e risposte

    Cosa sono i “prelevamenti bancari non giustificati” nell’accertamento fiscale?

    Sono prelievi dal conto corrente del contribuente che non risultano dalle scritture contabili e per i quali non viene indicato il destinatario. Il fisco li considera indizio di acquisti “in nero” da cui derivano ricavi non dichiarati.

    Come può il contribuente difendersi da questa presunzione?

    Indicando all’Agenzia delle Entrate il soggetto beneficiario dei prelevamenti. Se fornisce la prova contraria (cioè spiega a chi ha pagato e perché), la presunzione cade e i prelevamenti non vengono considerati ricavi occulti.

    Questa norma si applica anche ai lavoratori dipendenti o solo agli imprenditori?

    All’epoca della sentenza (2005) la norma riguardava solo i contribuenti con reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Corte ha successivamente dichiarato incostituzionale l’estensione ai lavoratori autonomi (sentenza n. 228/2014).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2005 – Ricongiungimento familiare con i genitori stranieri

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 29, comma 1, lettera c), del T.U. immigrazione: le condizioni previste per il ricongiungimento familiare con i genitori (assenza di altri figli nel paese d’origine o età superiore a 65 anni con figli impossibilitati a mantenerli) non violano i diritti costituzionali della famiglia.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia chiedeva il visto per il ricongiungimento con i genitori, ma il Consolato glielo negava perché i genitori avevano altri figli in Marocco. Il Tribunale di Prato sollevava la questione sostenendo che le condizioni limitative violassero il diritto alla vita familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU), questione sull’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla legge Bossi-Fini (l. 189/2002).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il diritto al ricongiungimento familiare non è assoluto e il legislatore ha discrezionalità nel bilanciarlo con altri interessi (controllo dei flussi migratori, sostenibilità del sistema). Le condizioni previste (altri figli in grado di provvedere al sostentamento dei genitori) sono ragionevoli e non sproporzionate. La Costituzione non impone un diritto incondizionato dei genitori stranieri a ricollegarsi ai figli.

    Il principio

    Il diritto alla vita familiare degli stranieri non è equiparabile a quello dei cittadini: il legislatore può porre condizioni ragionevoli per il ricongiungimento, purché non rendano il diritto meramente illusorio.

    Domande e risposte

    A quali condizioni uno straniero può chiedere il ricongiungimento con i genitori?

    In base alla norma vigente all’epoca, poteva richiedere il ricongiungimento dei genitori a carico solo se questi non avevano altri figli nel paese d’origine, oppure dei genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli erano impossibilitati a mantenerli per gravi motivi di salute.

    Perché la presenza di “altri figli nel paese” è considerata una condizione ragionevole?

    Perché l’ordinamento presume che i genitori abbiano già una rete di supporto familiare nel paese d’origine. Se esistono altri figli in grado di provvedere, il bisogno di ricongiungimento con il figlio in Italia è meno pressante e il legislatore può non riconoscere il diritto.

    Il diritto all’unità familiare degli stranieri è garantito dalla Costituzione?

    Sì, ma non in modo assoluto. La Corte riconosce che anche gli stranieri hanno diritto alla vita familiare (artt. 2 e 29 Cost., art. 8 CEDU), ma il legislatore può regolarne l’esercizio con condizioni ragionevoli, purché non ne svuoti il contenuto essenziale.

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