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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 235/2005 (conflitto di attribuzioni), la Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Roberto Maroni asseritamente diffamatorie nei confronti di Roberto Napoli. Le opinioni in questione non rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Roberto Napoli aveva promosso un giudizio civile per risarcimento danni contro il deputato Roberto Maroni, sostenendo di essere stato diffamato da dichiarazioni di quest’ultimo. La Camera dei deputati aveva deliberato che le opinioni in questione erano coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti di questa delibera.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte d’appello di Roma (giudice civile) contro la Camera dei deputati (delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost.). Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (interpretato in relazione all’art. 102 Cost.). Ricorrente: Corte d’appello di Roma, sezione I civile.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità con riferimento ai fatti oggetto del procedimento civile. Le dichiarazioni di Maroni non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68 Cost.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.) copre solo le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, in nesso funzionale con l’attività parlamentare. Dichiarazioni rese al di fuori di tale contesto funzionale restano soggette alla giurisdizione ordinaria.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, comma 1, Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia parlamentare.

Qual è il confine tra opinioni coperte e non coperte?

Il criterio fondamentale è il «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Dichiarazioni a mezzo stampa, interviste o atti esterni all’attività parlamentare non sono automaticamente coperte.

Cosa accade se la Camera delibera l’insindacabilità in modo illegittimo?

Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che giudica se la delibera parlamentare abbia leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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