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Con sentenza n. 234/2005, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, l. 383/2001 (disciplina del lavoro sommerso), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano. La norma statale non viola le competenze statutarie della Provincia in materia di lavoro e politiche occupazionali.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato l’art. 1-bis della legge n. 383/2001 (come sostituito dal d.l. 210/2002, conv. in l. 266/2002) in materia di emersione del lavoro sommerso, ritenendo che la normativa statale invadesse le proprie competenze statutarie in materia di lavoro, formazione professionale e politiche occupazionali, garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1-bis, l. 383/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 2, d.l. 210/2002 conv. in l. 266/2002. Parametri: artt. 8, 9, 10 e 16 del d.P.R. 670/1972 (Statuto TAA); artt. 2 e 3 d.P.R. 280/1974; artt. 117 e 118 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, riunendo i giudizi. La normativa sul lavoro sommerso ha carattere di riforma economico-sociale, applicabile anche nelle Province autonome in forza della clausola di adeguamento (art. 10, l. cost. 3/2001). La disciplina statale non eccede i principi fondamentali della materia e non viola le garanzie di competenza statutaria.
Il principio
Le norme statali qualificabili come riforme economico-sociali si applicano anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti in cui costituiscano principi fondamentali e non invadano il nucleo essenziale delle competenze statutarie. La Corte verifica caso per caso se la norma statale rispetti tale limite.
Domande e risposte
Che cosa sono le Province autonome di Trento e Bolzano?
Sono enti territoriali dotati di uno statuto speciale (d.P.R. 670/1972) che attribuisce loro competenze legislative ed amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di lavoro e politiche occupazionali.
Cosa si intende per «lavoro sommerso»?
È il lavoro non dichiarato o irregolare: rapporti di lavoro non registrati, non comunicati agli enti previdenziali o con condizioni difformi da quelle dichiarate. La l. 383/2001 incentivava l’emersione di tali rapporti.
Cos’è la clausola di adeguamento dell’art. 10, l. cost. 3/2001?
È una norma transitoria che estende alle Regioni speciali e alle Province autonome le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione (riforma del 2001) quando siano più favorevoli rispetto alle disposizioni degli statuti speciali.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.