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Con sentenza n. 233/2005, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nella parte in cui consentiva ai fratelli e alle sorelle del soggetto con grave handicap di fruire del congedo straordinario solo in caso di scomparsa dei genitori, escludendo la situazione in cui i genitori ci siano ma siano totalmente inabili.
Di cosa si tratta
Un lavoratore aveva chiesto il congedo straordinario retribuito (fino a due anni) per assistere un fratello con grave handicap, ma entrambi i genitori erano ancora in vita, sebbene totalmente inabili. La norma allora vigente consentiva tale congedo ai fratelli/sorelle solo in caso di scomparsa dei genitori, non considerando il caso della loro totale inabilità. La Corte d’appello di Torino (sezione lavoro) aveva sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), nella parte in cui non estendeva il congedo ai fratelli/sorelle quando i genitori fossero presenti ma totalmente inabili. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il congedo spettasse ai fratelli/sorelle conviventi del disabile grave anche quando i genitori vi fossero ma fossero a loro volta totalmente inabili. La discriminazione tra assenza e totale inabilità dei genitori era priva di giustificazione razionale, violando il principio di eguaglianza.
Il principio
Il legislatore non può trattare in modo irrazionalmente diverso situazioni sostanzialmente identiche sul piano dell’impossibilità di assistenza familiare. La totale inabilità dei genitori equivale, ai fini della tutela del disabile grave, alla loro scomparsa: entrambi i casi determinano l’impossibilità di prestare assistenza.
Domande e risposte
A chi spetta oggi il congedo straordinario per assistenza al disabile grave?
A seguito di questa sentenza e dei successivi interventi legislativi, il diritto si estende ai fratelli e alle sorelle conviventi anche quando i genitori esistano ma siano totalmente inabili. La normativa è stata ulteriormente modificata nel tempo.
Che cosa si intende per «grave handicap» ai fini del congedo?
La condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, accertata dalle commissioni mediche: il soggetto deve avere una minorazione che ha ridotto l’autonomia personale in modo grave e permanente.
Il congedo straordinario è retribuito?
Sì, l’art. 42, d.lgs. 151/2001 prevede un congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, con indennità pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.