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Con ordinanza n. 236/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 516 c.p.p., sollevate dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno, nella parte in cui non consentirebbe all’imputato di accedere ai riti alternativi dopo la contestazione di un fatto diverso in udienza derivante da modifica legislativa. Le questioni difettano di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
I tribunali rimettenti lamentavano che l’art. 516 c.p.p., che regola la contestazione di un fatto diverso nel corso del dibattimento, non prevedesse la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato) quando la diversità del fatto dipendesse da una successiva modifica legislativa che aveva trasformato la struttura della fattispecie penale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere riti alternativi rispetto al fatto diverso contestato in udienza a seguito di modifica legislativa. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettenti: Tribunale di Monza e Tribunale di Salerno.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità: le ordinanze di rimessione non descrivono adeguatamente la fattispecie concreta, non indicano quale modifica legislativa avrebbe trasformato il fatto, e non motivano sufficientemente la rilevanza. Senza questi elementi, la questione non può essere esaminata nel merito.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo chiaro e completo la fattispecie concreta, la norma impugnata nel suo tenore testuale attuale, e il nesso tra la norma e il giudizio principale. L’oscurità o insufficienza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 516 c.p.p.?
Disciplina la modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento: se emerge un fatto diverso o un reato concorrente, il PM può contestarlo all’imputato, che ha il diritto di chiedere un termine a difesa.
I riti alternativi sono ammissibili dopo una contestazione tardiva?
La questione è stata oggetto di numerose pronunce della Corte: in linea generale, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato la possibilità di accedere ai riti alternativi anche in caso di contestazione tardiva.
Perché l’inammissibilità è «manifesta»?
Perché il vizio è evidente dalla sola lettura delle ordinanze di rimessione, senza necessità di un approfondimento nel merito della questione.
Norme collegate
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