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Con ordinanza n. 237/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186-ter, comma 1, c.p.c., sollevata dal Giudice di pace di Firenze: la norma non sarebbe estesa ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato l’interpretazione conforme a Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Firenze lamentava che l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria (art. 186-ter c.p.c.) — che consente al giudice istruttore di emettere un’ingiunzione di pagamento nel corso del giudizio ordinario — non fosse applicabile ai crediti dei professionisti (ex art. 633, n. 2, c.p.c.), limitata ai soli crediti liquidi ed esigibili documentati. Il giudice riteneva tale esclusione irragionevole e lesiva del diritto di difesa e di azione dei professionisti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 186-ter, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la concessione dell’ordinanza ingiuntiva ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Parametri: artt. 3, 24, 36, 41 e 111, comma 2, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha verificato se il diritto vivente ammettesse già un’interpretazione estensiva dell’art. 186-ter idonea a coprire i crediti dei professionisti, né ha adeguatamente motivato l’impossibilità di tale lettura. Prima di sollevare la questione, il giudice deve tentare l’interpretazione conforme a Costituzione.

Il principio

Il giudice rimettente ha l’obbligo di esperire l’interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Se omette questo passaggio e non motiva perché tale interpretazione sia impossibile, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria?

L’art. 186-ter c.p.c. consente al giudice istruttore di emettere, su istanza di parte, un’ordinanza di condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, senza attendere la sentenza finale.

Perché i crediti dei professionisti erano esclusi?

L’art. 186-ter richiamava i crediti di cui all’art. 633 c.p.c. solo per alcune categorie. Il giudice rimettente riteneva che i crediti dei professionisti (onorari, parcelle) non vi rientrassero.

Cosa deve fare il giudice prima di sollevare una questione di costituzionalità?

Deve tentare tutte le interpretazioni possibili della norma per verificare se essa possa essere letta in modo conforme alla Costituzione. Solo se tale tentativo fallisce e la norma è applicabile nel giudizio principale può rimettere la questione alla Corte.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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