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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 238/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Ficarolo. La questione riguardava l’art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (decurtazione punti patente), ma nel frattempo è sopravvenuta una modifica normativa rilevante che impone una rivalutazione della questione da parte del giudice rimettente.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato — per la seconda volta su analoga questione già proposta con l’ordinanza r.o. 465/2004 — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal d.lgs. 9/2002, che disciplina la decurtazione di punti dalla patente in caso di violazioni stradali. La norma era stata già modificata nel frattempo.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), come introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 9/2002. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Ficarolo.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché una norma sopravvenuta ha modificato la disposizione impugnata. Il giudice deve quindi rivalutare se la questione conservi la sua rilevanza e oggetto alla luce del nuovo testo normativo.

Il principio

Lo ius superveniens che modifica la norma impugnata nel corso del giudizio di costituzionalità impone la restituzione degli atti al giudice rimettente: è compito di quest’ultimo verificare se la questione resti pertinente alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi.

Domande e risposte

Come funziona il sistema a punti della patente?

L’art. 126-bis del codice della strada (d.lgs. 285/1992) prevede che ad ogni violazione stradale corrispondano decurtazioni di punti dal «credito» iniziale. L’azzeramento del credito comporta la revoca della patente di guida.

Perché la stessa questione era già stata sollevata in precedenza?

Il giudice rimettente aveva già sollevato analoga questione (r.o. 465/2004). L’ordinanza in esame (r.o. del 2005) costituisce una nuova rimessione su disposizioni parzialmente modificate nel frattempo.

Cosa deve fare il giudice dopo la restituzione degli atti?

Deve esaminare il testo della norma nella sua versione vigente al momento del giudizio e valutare se la questione di costituzionalità mantenga il suo oggetto e la sua rilevanza rispetto al caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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