Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 249/2005 – Trasmissioni RAI per minoranze linguistiche in Trentino

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 17, comma 2, lett. f), della legge Gasparri n. 112/2004: la norma che garantisce trasmissioni RAI in lingua tedesca e ladina per Bolzano e solo in ladino per Trento non viola lo Statuto di autonomia né gli artt. 3 e 6 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 (legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo), che imponeva alla RAI di garantire trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, ma solo in lingua ladina per la Provincia di Trento, senza menzionare le minoranze linguistiche cimbra e mochena presenti nel territorio trentino.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 in riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), alle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 592/1993), nonché agli artt. 3 e 6 della Costituzione (principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 17, comma 2, lett. f), fissa un livello minimo di garanzia del servizio pubblico RAI per le minoranze ladina, tedesca e ladina trentina. La mancata menzione delle minoranze cimbra e mochena non viola lo Statuto di autonomia: la norma statale non esaurisce la tutela di queste minoranze, che può essere assicurata mediante le convenzioni tra RAI e Provincia previste dalla normativa di attuazione.

    Il principio

    La legge statale sul servizio pubblico radiotelevisivo che garantisce trasmissioni per specifiche minoranze linguistiche fissa un minimo inderogabile, non un catalogo esaustivo. Le minoranze non espressamente menzionate possono essere tutelate attraverso le convenzioni tra la concessionaria e la Provincia autonoma previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Chi sono le minoranze linguistiche presenti nella Provincia di Trento?

    Nel territorio della Provincia autonoma di Trento sono presenti, oltre alla comunità ladina, le minoranze cimbra (nelle valli di Luserna e Folgaria) e mochena (nella valle del Fersina), riconosciute dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale.

    Perché la norma non violava l’art. 6 della Costituzione?

    Perché l’art. 6 Cost. rimette alla legge la tutela delle minoranze linguistiche, e la legge n. 112/2004 non esclude tale tutela, ma fissa solo un livello minimo di garanzia per le trasmissioni RAI. La Provincia può integrare tale tutela mediante apposite convenzioni con la RAI.

    La legge Gasparri si applicava in modo uguale alle due Province autonome?

    No: per Bolzano prevedeva trasmissioni sia in tedesco che in ladino, per Trento solo in ladino. La Corte ha ritenuto che questa differenziazione rispecchiasse il diverso assetto delle autonomie speciali e non violasse il principio di uguaglianza, data la diversa composizione linguistica delle due Province.

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  • Corte cost. n. 265/2005 – Grimaldelli reato possesso sospetto offensività

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di grimaldelli): il reato di sospetto, pur anticipando la tutela penale, è compatibile con i principi costituzionali di materialità, offensività e presunzione di non colpevolezza se interpretato restrittivamente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 707 c.p. punisce chiunque venga trovato in possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli o altri strumenti atti allo scasso. Il Tribunale di Viterbo ne denunciava il contrasto con i principi costituzionali in materia penale: la norma colpirebbe non un fatto offensivo, ma un mero indizio di future condotte criminose.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 707 c.p. in riferimento agli artt. 3, 13, 24 co. 2, 25 co. 2, 27 co. 1, 2 e 3 Cost., deducendo la violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, libertà personale, difesa, materialità e offensività del fatto, presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate: l’art. 707 c.p., letto in chiave sistematica, non colpisce la mera condizione soggettiva ma un comportamento esteriormente verificabile (il possesso di specifici strumenti) in assenza di giustificazione. Interpretato restrittivamente, il giudice può escludere il reato quando il possesso è obiettivamente giustificato dal contesto professionale o personale dell’imputato.

    Il principio

    I reati di possesso o di sospetto non violano il principio di offensività se la condotta incriminata è descritta in termini obiettivi e verificabili e il giudice conserva lo spazio per valutare la giustificazione del possesso caso per caso, escludendo la responsabilità quando essa sussiste.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per reato di sospetto o ostativo?

    Un reato ostativo punisce il possesso di determinati oggetti o la presenza in determinati luoghi come presunzione di futura pericolosità, senza attendere che il danno si produca. L’art. 707 c.p. è un classico esempio: punisce il possesso di strumenti da scasso per evitare furti ancora da commettere.

    Quando il possesso di grimaldelli è giustificato?

    Ad esempio quando l’imputato è un fabbro, un tecnico di sistemi di sicurezza, un esperto di serrature, o comunque quando le circostanze concrete rendono plausibile un uso lecito degli strumenti detenuti.

    Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

    Perché l’art. 707 c.p. non colpisce una mera qualità personale ma un fatto esteriore (il possesso ingiustificato), e l’aggettivo “ingiustificato” consente al giudice di assolvere chi ha una ragione legittima per detenere quegli strumenti, rispettando così il principio di offensività.

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  • Corte cost. n. 248/2005 – DIA edilizia lombarda e restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione perché rivaluti la rilevanza della questione sulla DIA edilizia lombarda alla luce dello ius superveniens: la legge regionale n. 12/2005 ha abrogato le norme impugnate.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione penale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge regionale lombarda n. 22/1999 (come modificata dalla l.r. n. 18/2001), che estendeva l’utilizzo della DIA (denuncia di inizio attività) a tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione, in relazione agli artt. 22 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia). La questione riguardava la costruzione di un capannone industriale eseguita con sola DIA, senza permesso di costruire.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 4, comma 3, della l.r. Lombardia n. 22/1999 in relazione agli artt. 22 e 44 del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentiva l’applicazione della DIA a tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica senza necessità di permesso di costruire.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti. Dopo la proposizione della questione è entrata in vigore la legge regionale lombarda n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), che ha abrogato la l.r. n. 22/1999 e introdotto una nuova disciplina degli interventi edilizi. La Cassazione deve valutare se il mutato quadro normativo incida sulla rilevanza della questione nel procedimento penale.

    Il principio

    Sopravvenuta l’abrogazione delle norme impugnate da parte del legislatore regionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la nuova disciplina sia applicabile al caso concreto e se la questione di costituzionalità mantenga rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è la DIA edilizia?

    La DIA (Denuncia di Inizio Attività, oggi SCIA o CILA a seconda dell’intervento) è un atto con cui il privato comunica al Comune l’inizio di lavori edilizi minori, senza attendere un permesso espresso. Per gli interventi maggiori (nuova costruzione) è invece richiesto il permesso di costruire.

    Perché la legge regionale lombarda era sospettata di incostituzionalità?

    Perché estendendo la DIA agli interventi di nuova costruzione, la legge lombarda sembrava consentire la realizzazione di opere che il Testo unico edilizio nazionale (d.P.R. n. 380/2001) riservava al permesso di costruire, con conseguente elusione delle sanzioni penali previste per l’assenza di tale titolo.

    Quali sanzioni penali erano in gioco?

    L’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 prevede sanzioni penali per chi esegue lavori in assenza del permesso di costruire. Il caso riguardava un capannone industriale realizzato con sola DIA senza permesso, per il quale i responsabili erano stati prosciolti in primo grado applicando la legge regionale lombarda.

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  • Corte cost. n. 264/2005 – Canoni locazione immobili statali rivalutazione reddito

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 32 della l. n. 724/1994 e sull’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995 in materia di canoni di locazione degli immobili statali ad uso abitativo: la rivalutazione dei canoni e il regime transitorio non violano i principi di uguaglianza e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    La l. n. 724/1994 ha disposto la rivalutazione dei canoni annui per gli immobili patrimoniali dello Stato locati ai privati, applicando coefficienti di aumento proporzionati al reddito del nucleo familiare del conduttore riferito al 1993. Una norma successiva ha prorogato i termini per i soggetti colpiti dall’alluvione del novembre 1994. Il Tribunale di Ancona dubitava della conformità di tale disciplina agli artt. 3 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ancona ha impugnato l’art. 32, commi 1, 2 e 4, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e l’art. 5, comma 7-bis, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415 (conv. in l. n. 507/1995), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento nella modulazione dei canoni e presunti profili di irrazionalità nell’amministrazione del patrimonio statale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara entrambe le questioni non fondate: la modulazione del canone in base al reddito del conduttore è scelta razionale di politica patrimoniale dello Stato; il regime transitorio per i soggetti alluvionati risponde a una finalità solidaristica non arbitraria. Né l’una né l’altra disposizione introduce distinzioni irragionevoli o viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il principio

    La modulazione dei canoni di locazione degli immobili statali in proporzione al reddito del conduttore è una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, coerente con criteri di equità sociale e di valorizzazione del patrimonio pubblico.

    Domande e risposte

    Come funzionava il meccanismo di rivalutazione dell’art. 32?

    Se il reddito familiare del conduttore nel 1993 era compreso tra 40 e 80 milioni di lire, il canone veniva raddoppiato; se superava gli 80 milioni, veniva quintuplicato. Per redditi più bassi l’aumento era inferiore.

    Perché la disciplina non violava l’art. 3 Cost.?

    Perché la differenziazione basata sul reddito del conduttore è un criterio ragionevole e non arbitrario, riconducibile all’esigenza di parametrare il canone pubblico alla capacità economica del locatario.

    Cosa prevedeva la norma per i soggetti alluvionati del novembre 1994?

    L’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995 prorogava i termini di pagamento dei canoni per i conduttori di immobili statali residenti nelle zone colpite dall’alluvione del novembre 1994, in ossequio a finalità di solidarietà sociale.

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  • Corte cost. n. 263/2005 – Provincia autonoma Trento telefonia anziani competenza statale

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento: lo Stato non può disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per l’erogazione dei fondi per la telefonia agli anziani nelle Province autonome, che hanno competenza propria in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) ha istituito un fondo per il sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, demandando a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di erogazione. Il decreto del Ministro del lavoro n. 70/2002 ha dettato una disciplina applicabile anche alla Provincia autonoma di Trento, invadendo le sue competenze costituzionalmente garantite.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.m. n. 70/2002, lamentando la violazione degli artt. 8 n. 25, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), che attribuiscono alla Provincia competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica, politica sociale e tutela degli anziani.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso: dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano, e annulla di conseguenza i relativi articoli del d.m. n. 70/2002. La potestà legislativa primaria della Provincia in materia di assistenza pubblica preclude l’intervento normativo statale di dettaglio.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, titolari di potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, non possono essere assoggettate a una disciplina regolamentare statale di dettaglio che determini i criteri di erogazione dei finanziamenti nell’ambito di tale materia.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di assistenza?

    L’art. 8, n. 25, del d.P.R. n. 670/1972 attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, e l’art. 9, n. 10, comprende la politica sociale, ivi inclusa la tutela delle persone anziane.

    Qual è la differenza tra conflitto di attribuzione e questione di legittimità costituzionale?

    Il conflitto di attribuzione è promosso da un soggetto istituzionale (Stato, Regione, Provincia) per rivendicare una competenza usurpata; la questione di legittimità costituzionale è sollevata da un giudice nel corso di un giudizio su una norma ritenuta incostituzionale.

    La sentenza ha effetti anche per la Provincia di Bolzano?

    Sì: il dispositivo fa riferimento ad entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, tutelandone parallelamente le competenze statutarie.

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  • Corte cost. n. 262/2005 – TULPS comunicazione ospiti albergo sanzione penale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 109 TULPS: la sanzione penale per l’omessa comunicazione degli ospiti da parte dei gestori di strutture ricettive non è irragionevolmente più grave rispetto alle sanzioni amministrative previste per altre violazioni della disciplina delle licenze.

    Di cosa si tratta

    L’art. 109 del TULPS (r.d. n. 773/1931), nel testo aggiornato dalla l. n. 135/2001 sul turismo, obbliga i gestori di strutture ricettive a comunicare entro 24 ore all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti alloggiati, sotto pena di sanzione penale. Il GIP del Tribunale di Livorno riteneva irragionevole prevedere una sanzione penale per questa omissione mentre violazioni più gravi (gestione senza licenza) erano punite solo in via amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Livorno, con tre ordinanze, ha impugnato l’art. 109 TULPS, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva la sanzione penale per l’omessa comunicazione delle generalità degli ospiti, a fronte della mera sanzione amministrativa per l’esercizio senza licenza (artt. 86 e 108 TULPS).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: le due fattispecie non sono comparabili. L’obbligo di comunicazione dei nominativi assolve a una funzione di ordine pubblico e sicurezza, distinta dalla semplice regolamentazione amministrativa delle licenze. Il legislatore è libero di sanzionare diversamente condotte con disvalore differente.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di sanzionare più gravemente la violazione di obblighi di pubblica sicurezza rispetto alle irregolarità amministrative nel settore delle licenze, quando le condotte tutelano beni giuridici diversi.

    Domande e risposte

    Cosa prevede oggi l’obbligo di comunicazione per gli albergatori?

    I gestori di strutture ricettive sono tenuti a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti entro 24 ore dall’arrivo; l’omissione è tuttora sanzionata penalmente.

    Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost.?

    Perché l’omessa comunicazione delle generalità e la gestione senza licenza sono fattispecie che tutelano beni diversi (sicurezza pubblica vs. regolamentazione del commercio), quindi la diversità di trattamento è razionalmente giustificata.

    Chi erano gli imputati nel caso concreto?

    Tre gestori di strutture ricettive di Livorno, nei cui confronti il PM aveva chiesto l’emissione di decreti penali di condanna per aver omesso di comunicare le generalità di taluni ospiti entro i termini di legge.

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  • Corte cost. n. 247/2005 – Decurtazione punti patente e potere del giudice

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    La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada: la norma, che consente di annullare la decurtazione dei punti solo in caso di accoglimento del ricorso, non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Pergola aveva sollevato questione sull’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada, nella parte in cui preclude al giudice di intervenire sulla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente quando il ricorso non viene accolto nel merito. Il giudice a quo riteneva irragionevole che il potere modificativo della sanzione si esplicasse solo in caso di accoglimento, e non anche di parziale fondatezza del ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Pergola ha impugnato l’art. 204-bis, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151/2003 (conv. l. n. 214/2003), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui ammette l’annullamento della decurtazione dei punti solo con l’accoglimento del ricorso, precludendo al giudice di intervenire in caso di rigetto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La decurtazione dei punti è una sanzione accessoria automaticamente conseguente alla violazione accertata: se il ricorso è rigettato, significa che la violazione è confermata e la sanzione accessoria è legittimamente applicata. Non vi è irragionevolezza nella norma, che differenzia correttamente la posizione di chi vince il ricorso da chi lo perde.

    Il principio

    La sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente è inscindibilmente collegata alla violazione delle norme del Codice della Strada: è razionale che il giudice possa eliminarla solo se annulla anche la sanzione principale, cioè in caso di accoglimento del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa è l’art. 204-bis del Codice della Strada?

    L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 prevede un ricorso al giudice di pace avverso i provvedimenti sanzionatori del Codice della Strada. Il giudice, in caso di accoglimento, può annullare o ridurre la sanzione, nonché eliminare la decurtazione dei punti dalla patente.

    Perché la Corte ha giudicato non irragionevole il meccanismo?

    Perché se il giudice rigetta il ricorso, significa che la violazione è accertata e la decurtazione dei punti è la conseguenza legale di tale violazione. Non è irragionevole che la sanzione accessoria segua le sorti di quella principale.

    Cosa cambia rispetto al regime generale dell’art. 23, l. n. 689/1981?

    La legge n. 689/1981 consente al giudice di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione pecuniaria. Il Codice della Strada ha introdotto una disciplina speciale per la decurtazione dei punti, che non ammette interventi parziali del giudice. La Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

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  • Corte cost. n. 246/2005 – Ricongiunzione pensionistica tra gestioni INPS autonome

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 2, comma 1, l. n. 29/1979, in materia di ricongiunzione dei contributi tra le gestioni speciali INPS per artigiani ed esercenti attività commerciali, per difetto di rilevanza nel giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, della legge n. 29/1979, nella parte in cui non ammette la ricongiunzione di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (gestioni INPS per artigiani e per esercenti attività commerciali), entrambe gestite dallo stesso ente. La signora De Santis aveva versato contributi prima alla gestione commercianti, poi a quella artigiani, e chiedeva di riunire i periodi per maturare la pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 29/1979 in relazione all’art. 1, quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall’INPS.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La Cassazione aveva già potuto risolvere la controversia applicando l’interpretazione corretta della norma vigente, senza necessità di una declaratoria di illegittimità costituzionale. La questione non era necessaria per decidere il caso.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto risolvere la controversia applicando le norme vigenti in modo conforme alla Costituzione, senza che l’intervento della Corte fosse indispensabile.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricongiunzione previdenziale?

    La ricongiunzione è l’operazione con cui il lavoratore riunisce presso un’unica gestione previdenziale i contributi versati in gestioni diverse durante la propria vita lavorativa, al fine di maturare un’unica pensione.

    Chi può ricongiungersi con la legge n. 29/1979?

    La legge n. 29/1979 consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi di diversi enti previdenziali. I lavoratori autonomi che abbiano versato contributi presso più gestioni INPS (ad esempio artigiani e commercianti) possono avvalersi di tali meccanismi di cumulo.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e non infondata?

    Perché l’inammissibilità è pronunciata quando il difetto è processuale (manca la rilevanza nel giudizio concreto), mentre il merito della questione non viene valutato. La dichiarazione non pregiudica la riproposizione della questione in un futuro processo ove la rilevanza sia effettiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2005 – Giudizio abbreviato e prova contraria del PM

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p.: il GUP di Modena non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione né spiegato perché non si potesse adottare un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l’ammissione di prova contraria quando l’imputato deposita il fascicolo delle investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Il PM si trovava privato di qualsiasi possibilità di controesaminare il teste della difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Modena ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del contraddittorio), nella parte in cui non prevede il diritto del PM di chiedere prova contraria quando l’imputato deposita le investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di rito abbreviato non condizionato.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non aveva sufficientemente argomentato la rilevanza della questione nel caso concreto, né aveva considerato se l’interpretazione giurisprudenziale della norma consentisse già una tutela del contraddittorio. La questione non era stata adeguatamente istruita.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo o non esamina le possibilità interpretative che potrebbero eliminare il dubbio di costituzionalità senza intervento della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?

    Sono prove raccolte direttamente dalla difesa ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., che l’imputato può produrre nel fascicolo al momento della richiesta di rito abbreviato, senza che il PM ne sia preventivamente informato.

    Perché il PM lamentava la violazione del contraddittorio?

    Perché nel rito abbreviato non condizionato, se l’imputato deposita le indagini difensive contestualmente alla richiesta, il giudice è tenuto ad ammettere il rito senza poter verificare la prova né consentire al PM di controesaminare i testi della difesa.

    Cosa si intende per “manifesta inammissibilità”?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata dalla Corte in camera di consiglio quando la questione presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame nel merito, come la carenza di motivazione sulla rilevanza o sul non manifesto fondamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2005 – Straniero ordine espulsione pena maggiorata uguaglianza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 13, del TU immigrazione: la pena più elevata per lo straniero che non ottempera all’ordine di espulsione del questore non discrimina irrazionalmente rispetto all’art. 650 c.p. applicabile al cittadino italiano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 13, del TU immigrazione punisce con l’arresto da sei mesi a un anno lo straniero che disobbedisce all’ordine del questore di lasciare il territorio. Il Tribunale di Trani riteneva irragionevole la pena più elevata rispetto all’art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda) applicabile al cittadino italiano per inosservanza analoga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, ha impugnato l’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come mod. dalla l. n. 189/2002), in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevedeva pene maggiorate per il solo fatto della condizione di straniero rispetto a fattispecie comparabili a carico di cittadini italiani.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la posizione dello straniero che ha ricevuto un ordine di espulsione non è comparabile con quella del cittadino soggetto all’art. 650 c.p. per inosservanza di un generico provvedimento dell’autorità. Le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e presentano disvalore diverso, per cui la differenziazione sanzionatoria è razionalmente giustificata.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza non impone pene identiche per condotte formalmente simili quando le situazioni da disciplinare sono sostanzialmente diverse: il controllo dei flussi migratori giustifica una disciplina penale specifica per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 13 co. 13 TU immigrazione e l’art. 650 c.p.?

    L’art. 650 c.p. punisce genericamente chi non osserva un provvedimento dell’autorità; l’art. 13, co. 13 TUI punisce specificamente lo straniero che viola un ordine di espulsione, con una pena più elevata che riflette l’interesse statale al controllo dell’immigrazione irregolare.

    La differenza di trattamento viola l’uguaglianza?

    No, secondo la Corte: le due norme disciplinano situazioni obiettivamente diverse, e la scelta di sanzionare più gravemente la violazione di un provvedimento espulsivo rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Cosa deve provare l’accusa per condannare lo straniero?

    Deve dimostrare l’esistenza di un valido decreto di espulsione emesso dal prefetto e di un ordine del questore di lasciare il territorio, nonché la disobbedienza consapevole dello straniero.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2005 – Scioglimento comunità montane e autonomia locale

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    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge del Molise n. 12/2002, che affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di sciogliere il Consiglio della comunità montana in caso di mancata approvazione del bilancio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 123 e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Molise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge regionale n. 12/2002, che consentiva al Presidente della Giunta regionale del Molise di sciogliere il Consiglio della comunità montana e nominare un commissario straordinario quando l’ente non approvasse il bilancio nei termini. Il TAR dubitava che tale potere di scioglimento, attribuito ad un organo monocratico regionale, violasse i principi sull’autonomia degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Molise ha impugnato l’art. 17 della legge reg. Molise n. 12/2002 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui affidava al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento e commissariamento delle comunità montane.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le comunità montane sono enti locali rientranti nella competenza legislativa regionale. Il legislatore regionale può legittimamente disciplinare le ipotesi di scioglimento degli organi di tali enti, anche affidando il potere di scioglimento al Presidente della Giunta regionale, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali sull’autonomia locale.

    Il principio

    Le comunità montane rientrano nella competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Le regioni possono disciplinarne l’organizzazione e le ipotesi di scioglimento degli organi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale (d.lgs. n. 267/2000).

    Domande e risposte

    Cosa sono le comunità montane?

    Le comunità montane sono enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali). Svolgono funzioni di gestione associata e promuovono lo sviluppo dei territori montani.

    Perché la Corte non ha ravvisato la violazione dell’autonomia locale?

    Perché le comunità montane non godono della stessa garanzia costituzionale dei Comuni e delle Province. La loro disciplina è rimessa alla legge regionale, che può prevedere poteri di vigilanza e controllo sugli organi, incluso lo scioglimento in caso di disfunzione.

    Il commissariamento da parte della Regione è compatibile con l’autonomia degli enti locali?

    Sì, per le comunità montane. La Corte ha chiarito che la garanzia costituzionale dell’autonomia locale di cui all’art. 5 e all’art. 114 Cost. si riferisce primariamente a Comuni e Province, non alle comunità montane, la cui esistenza e disciplina dipendono dalla legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2005 – Espulsione straniero radicamento familiare divieto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, comma 2, del TU immigrazione: il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva richiesto un’estensione del divieto di espulsione a situazioni non disciplinate dalla norma vigente, in una forma preclusa alla Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) vieta l’espulsione dello straniero in determinate situazioni di radicamento familiare (coniuge italiano, figli minori italiani, ecc.). Il Tribunale di sorveglianza di Sassari chiedeva che il divieto fosse esteso anche allo straniero che, pur irregolare, avesse tutta la famiglia regolarmente soggiornante in Italia e nessun legame con il paese d’origine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha impugnato l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 Cost. (e art. 8 CEDU), 29 e 30 Cost., nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione allo straniero irregolare con tutti i familiari regolarmente soggiornanti in Italia e senza più legami con il paese d’origine.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il petitum del rimettente implicava una pronuncia additiva in una materia caratterizzata da discrezionalità legislativa, in cui non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Spetta al legislatore modulare le ipotesi di divieto di espulsione.

    Il principio

    La Corte non può estendere per via additiva un divieto di espulsione a situazioni non disciplinate quando la scelta dei casi di protezione appartiene alla discrezionalità del legislatore e non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Quali stranieri sono già protetti dall’espulsione dall’art. 19?

    L’art. 19, comma 2, vieta l’espulsione tra l’altro dello straniero convivente con il coniuge italiano, del genitore di figlio minore italiano, del minore, e della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il giudice chiedeva alla Corte di aggiungere una nuova ipotesi di divieto di espulsione: una scelta che comporta valutazioni discrezionali di politica migratoria spettanti al Parlamento, non alla Corte.

    Cosa avrebbe dovuto fare il detenuto per evitare l’espulsione?

    In assenza di protezione legale, avrebbe potuto chiedere al giudice la valutazione della sua situazione familiare nell’ambito dei poteri discrezionali dell’autorità amministrativa o in sede di opposizione al provvedimento espulsivo.

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