Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 255/2005 – Detenzione domiciliare provvisoria per grave infermità

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    La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio sull’art. 47-ter, comma 1-quater, ord. penit.: la norma che esclude la detenzione domiciliare provvisoria per condannati con pena residua superiore a quattro anni non viola gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria stava decidendo sull’istanza di un detenuto condannato con pena residua superiore a quattro anni, affetto da gravi patologie non trattabili in istituto penitenziario ma che — per via della sua pericolosità sociale — non poteva ottenere il semplice rinvio facoltativo dell’esecuzione (art. 147, n. 2, c.p.). Il rimettente chiedeva se fosse costituzionalmente legittima la norma che gli vietava di applicare la detenzione domiciliare provvisoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha impugnato l’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (ord. penit.), introdotto dall’art. 4 della legge n. 165/1998, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non consente l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per i condannati con pena residua superiore a quattro anni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza collettiva: l’esclusione dei condannati con pena residua superiore a quattro anni dalla detenzione domiciliare provvisoria riflette la maggiore pericolosità presunta di questa categoria, e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Il legislatore può ragionevolmente differenziare il trattamento dei condannati nella fase esecutiva della pena in funzione della pericolosità sociale e della gravità del reato. La scelta di escludere dalla detenzione domiciliare provvisoria chi ha pena residua superiore a quattro anni è espressione di discrezionalità legislativa non irragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è la detenzione domiciliare provvisoria?

    La detenzione domiciliare provvisoria, prevista dall’art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, ord. penit., è una misura applicata in via d’urgenza dal magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, quando il detenuto versi in condizioni di salute gravemente compromesse.

    Perché il limite della pena residua di quattro anni?

    La legge n. 165/1998 ha individuato nella pena residua di quattro anni la soglia oltre la quale la pericolosità del soggetto è presunta abbastanza elevata da non consentire misure alternative urgenti senza la piena valutazione del Tribunale di sorveglianza.

    Come può essere tutelata la salute dei detenuti pericolosi con pena residua elevata?

    Attraverso il ricovero in ospedali civili o carcerari dotati di adeguate attrezzature sanitarie (art. 11 ord. penit.), nonché — in caso di malattia particolarmente grave — tramite il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, se sussistono i requisiti di legge.

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  • Corte cost. n. 270/2005 – IRCCS riordino competenza regionale tutela della salute

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale il d.lgs. n. 288/2003 sul riordino degli IRCCS: alcune disposizioni violano la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, riservando allo Stato nomine e decisioni che spettano alle autonomie regionali.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 288/2003 ha riordinato gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), strutture sanitarie di eccellenza che svolgono attività di ricerca scientifica e assistenza ospedaliera di alto livello. Diverse Regioni (Siciliana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche) hanno impugnato il decreto ritenendo che esso violasse la loro competenza concorrente in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato gli artt. 42 e 43 della l. 16 gennaio 2003, n. 3, il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, e l’art. 4, co. 236, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost., deducendo la violazione della competenza concorrente in materia di tutela della salute e del principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 288/2003 (tra cui l’art. 42, co. 1, lett. b) che riserva allo Stato poteri di nomina e di ingerenza gestionale incompatibili con la competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. Altre questioni vengono riservate a future pronunce.

    Il principio

    In materia di tutela della salute, che è materia di legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali, ma non può riservarsi la nomina degli organi di governance degli enti sanitari regionali né esercitare poteri direttivi che esulano dalla fissazione di criteri generali.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli IRCCS?

    Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono strutture sanitarie che coniugano attività assistenziale di alta specializzazione con ricerca biomedica e scientifica di rilevanza nazionale e internazionale. In Italia ne esistono decine, pubblici e privati.

    Perché la disciplina statale era parzialmente incostituzionale?

    Perché il d.lgs. n. 288/2003 attribuiva al Ministero della salute la nomina di metà dei consiglieri di amministrazione e del direttore scientifico degli IRCCS, nonché poteri di indirizzo e controllo, in una materia — la tutela della salute — in cui la Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente.

    Cosa spetta invece allo Stato in materia di IRCCS?

    Lo Stato può fissare i requisiti per il riconoscimento come IRCCS, i criteri per la valutazione della ricerca scientifica e i principi fondamentali dell’organizzazione, ma non può esercitare poteri di nomina e gestione ordinaria che spettano alle Regioni.

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  • Corte cost. n. 254/2005 – OPG obbligatorio e diritto alla salute dell’imputato infermo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione degli artt. 205 e 222 c.p. che impongono il ricovero in OPG anche quando la pericolosità sociale è fronteggiabile con una comunità terapeutica: il rimettente non ha adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte di assise di Torino stava giudicando un imputato affetto da schizofrenia paranoide, prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere. Il perito d’ufficio aveva chiarito che la pericolosità sociale dell’imputato poteva essere fronteggiata con l’inserimento in una comunità terapeutica di tipo B, ma le norme del codice penale imponevano il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), senza possibilità di scelta tra le due misure. Il giudice rimettente ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Torino ha impugnato gli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti fondamentali, uguaglianza, diritto alla salute), nella parte in cui impongono al giudice di disporre il ricovero in OPG anche nei casi in cui la pericolosità sociale sia fronteggiabile con strutture terapeutiche diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La motivazione dell’ordinanza non spiegava adeguatamente perché il rimettente ritenesse che le norme impugnate non si prestassero ad un’interpretazione conforme a Costituzione che consentisse al giudice di tenere conto della situazione concreta dell’imputato.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma si presti a un’interpretazione costituzionalmente orientata. Solo quando tale interpretazione non sia possibile è ammissibile il ricorso alla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?

    L’OPG era una struttura di ricovero per gli imputati prosciolti per infermità mentale considerati socialmente pericolosi. È stato abolito dalla legge n. 81/2014, che ha istituito le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie gestite dal Servizio sanitario nazionale.

    Cosa sono le comunità terapeutiche di tipo B?

    Sono strutture socio-sanitarie residenziali a bassa intensità assistenziale, destinate a persone con disturbi psichiatrici non gravi, che richiedono un ambiente terapeutico ma non la chiusura tipica dell’istituzione totale.

    La questione è stata poi decisa nel merito dalla Corte?

    Sì. Negli anni successivi la Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina dell’OPG, riconoscendo l’incostituzionalità del carattere automatico e indifferenziato del ricovero. La legge n. 81/2014 ha poi riformato il sistema, superando definitivamente l’OPG.

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  • Corte cost. n. 269/2005 – Medici specializzandi borse studio punteggio concorsi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11 della l. n. 370/1999 sulle borse di studio ai medici specializzandi 1983-1991: il TAR Lazio aveva fatto scaturire il petitum da premesse erronee sull’estensione del giudicato formatosi in precedenti sentenze.

    Di cosa si tratta

    La l. n. 370/1999 ha istituito borse di studio per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni accademici 1983-1991, in esecuzione di direttive europee. Il TAR Lazio dubitava che la norma violasse quei giudicati nella misura in cui non attribuiva ai beneficiari alcun punteggio nei concorsi pubblici per l’accesso ai profili professionali medici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103 co. 1, 108 co. 2 e 113 Cost., nella parte in cui non prevedeva alcun punteggio concorsuale per i medici destinatari della norma stessa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente muoveva dall’erroneo presupposto che i giudicati precedenti avessero già riconosciuto il diritto al punteggio concorsuale, quando invece le sentenze passate in giudicato riguardavano solo l’annullamento di decreti ministeriali, non l’attribuzione di punteggi. L’ordinanza di rimessione si fondava su un presupposto interpretativo non condivisibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando muove da un erroneo presupposto interpretativo: se il giudice rimettente fraintende la portata dei giudicati esistenti, la questione perde la propria base logica e non può essere esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Chi erano i medici specializzandi 1983-1991?

    Medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione prima dell’attuazione della direttiva CEE 82/76, che non avevano ricevuto la borsa di studio prevista da quella direttiva. La l. n. 370/1999 ha cercato di rimediare istituendo tale borsa retroattivamente.

    Perché i ricorrenti chiedevano anche il punteggio concorsuale?

    Ritenevano che il mancato riconoscimento della specializzazione ai fini dei concorsi pubblici costituisse una disparità rispetto ai medici specializzati dopo l’entrata in vigore della direttiva, che avevano potuto utilizzare la specializzazione come titolo concorsuale.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il TAR aveva fondato la questione su un’interpretazione errata dei giudicati: quei giudicati riguardavano solo l’illegittimità dei decreti di attuazione, non il riconoscimento di un diritto al punteggio, che è ben diverso.

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  • Corte cost. n. 268/2005 – Tassa marmi Carrara restituzione atti ius superveniens

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    La Corte restituisce gli atti al TAR Toscana: sopravvenuta una modifica normativa sulla tassa sui marmi di Carrara, il giudice amministrativo deve rivalutare se la questione di legittimità costituzionale mantenga rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Comune di Carrara applicava una tassa sui marmi estratti nel territorio comunale in base a una legge del 1911, modificata nel 1997 e integrata nel 1999. Alcune società estrattive avevano impugnato i relativi atti del Comune, e il TAR Toscana aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme di riferimento in rapporto all’autonomia regionale e al principio di riserva di legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana ha impugnato l’art. unico della l. 15 luglio 1911, n. 749 (come mod. dalla l. n. 449/1997) e l’art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 8/1999 (conv. in l. n. 75/1999), in riferimento agli artt. 23 e 120 Cost., sollevando dubbi sulla legittimità della tassa sui marmi di Carrara come tributo comunale e sulla sua compatibilità con il divieto di ostacolo alla circolazione tra le Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Toscana: successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta una nuova norma che ha inciso sulla disciplina della tassa sui marmi, e il giudice rimettente deve verificare se e come lo ius superveniens abbia modificato il quadro normativo di riferimento.

    Il principio

    Anche nel giudizio amministrativo, la sopravvenienza di una norma che modifica la disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la tassa sui marmi di Carrara?

    Una tassa comunale istituita nel 1911 e più volte modificata, che colpisce l’estrazione e il commercio di marmi nel territorio del Comune di Carrara, destinata a finanziare opere pubbliche locali.

    Perché il TAR dubitava della sua legittimità costituzionale?

    L’art. 23 Cost. impone una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; l’art. 120 Cost. vieta misure che ostacolino la libera circolazione di persone e beni tra le Regioni. Il TAR riteneva che la tassa potesse scontrarsi con entrambi questi principi.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il TAR Toscana deve esaminare la nuova normativa sopravvenuta e decidere se riproporre la questione di legittimità costituzionale (eventualmente modificandone il contenuto) oppure risolvere la controversia applicando il nuovo quadro normativo.

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  • Corte cost. n. 253/2005 – Sospensione patente per mancato uso cinture di sicurezza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulle norme del Codice della Strada (d.l. n. 151/2003) che hanno introdotto la sospensione della patente per la violazione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, per difetto di sufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Dolo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma (art. 3, comma 12, d.l. n. 151/2003, conv. l. n. 214/2003) che aveva introdotto la sospensione della patente come sanzione accessoria per chi non allaccia le cinture di sicurezza. La questione riguardava anche la tabella dei punteggi che prevedeva la decurtazione di cinque punti per la stessa violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Dolo ha impugnato l’art. 3, comma 12, e l’art. 7, comma 10, del d.l. n. 151/2003 (conv. l. n. 214/2003) in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. qq), e 6 della legge delega n. 85/2001, sostenendo che il legislatore fosse andato oltre i limiti della delega nell’introdurre nuove sanzioni accessorie per la violazione delle norme sulle cinture di sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione presentava gravi carenze motivazionali: il rimettente non aveva identificato con precisione tutte le norme impugnate (la seconda norma era ricavabile solo indirettamente dal testo) e non aveva spiegato adeguatamente perché le disposizioni censurate eccedessero la delega legislativa.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali invocati e le ragioni per le quali si ritiene che le prime contrastino con i secondi. La genericità o l’identificazione indiretta delle norme censurate determina l’inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Quando è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza?

    L’art. 172 del Codice della Strada impone l’uso delle cinture di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri di tutti i veicoli a motore dotati di tali dispositivi. Le eccezioni sono previste per particolari categorie di operatori (polizia, vigili del fuoco, ecc.).

    Cos’è la legge delega n. 85/2001 invocata dal rimettente?

    La legge n. 85/2001 aveva delegato il Governo alla revisione del Codice della Strada, fissando specifici criteri direttivi. Il rimettente sosteneva che l’introduzione della sospensione della patente per la violazione dell’obbligo delle cinture non rientrasse nei criteri fissati dalla delega.

    Quali sono i limiti costituzionali dei decreti legislativi?

    Ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, il Governo può adottare decreti legislativi solo in esecuzione di una specifica delega del Parlamento, entro i limiti di tempo e di oggetto fissati dalla legge delega. Il superamento di tali limiti determina l’illegittimità costituzionale del decreto.

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  • Corte cost. n. 252/2005 – Interruzione del processo civile e decorrenza termini

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 300 e 305 c.p.c. in materia di interruzione del processo: il rimettente non aveva spiegato perché la soluzione costituzionalmente corretta non fosse già ricavabile dall’interpretazione sistematica delle norme.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 c.p.c. Il caso riguardava un processo in cui era stato dichiarato un evento interruttivo (decesso o perdita della capacità della parte), ma le parti litigavano sull’efficacia di tale dichiarazione; il provvedimento di interruzione era stato emesso con grande ritardo dalla cancelleria, e il termine per la riassunzione era nel frattempo scaduto, provocando l’estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato l’art. 300, secondo comma, c.p.c. (nella parte in cui non prevede che l’interruzione decorra dal provvedimento del giudice in caso di contestazione sull’evento) e l’art. 305 c.p.c. (nella parte in cui non prevede che il termine di riassunzione decorra dalla comunicazione del provvedimento), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente aveva già riproposto la stessa questione, dichiarata inammissibile con l’ordinanza n. 118/2003 per difetto di autonoma motivazione. Anche nella nuova ordinanza, nonostante la pretesa integrazione, non erano stati superati i profili di inammissibilità già rilevati.

    Il principio

    La reiterazione della stessa questione di legittimità costituzionale, già dichiarata inammissibile dalla Corte, deve essere accompagnata da una motivazione che superi specificamente i vizi indicati nella precedente pronuncia; la mera ripetizione o l’integrazione formale non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Quando si interrompe il processo civile?

    L’art. 300 c.p.c. prevede l’interruzione del processo quando si verifica un evento che colpisce la parte o il suo difensore (decesso, perdita della capacità processuale, ecc.) e tale evento viene dichiarato in udienza dal procuratore della parte colpita.

    Qual è il problema quando le parti contestano l’evento interruttivo?

    Secondo la giurisprudenza consolidata, l’interruzione decorre dalla dichiarazione dell’evento in udienza, non dal provvedimento del giudice che la accerta. Ciò può causare problemi quando il provvedimento è emesso tardivamente e il termine di riassunzione è già scaduto.

    Cosa succede se il processo non è riassunto nei sei mesi dall’interruzione?

    Ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il processo si estingue se non viene riassunto entro sei mesi dalla data dell’interruzione. L’estinzione deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice.

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  • Corte cost. n. 267/2005 – Insindacabilità parlamentare conflitto attribuzione Senato

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Verona contro le deliberazioni del Senato sull’insindacabilità delle opinioni dei senatori Gnutti e Speroni imputati di reati associativi: il ricorso non prospettava in modo sufficientemente chiaro la lesione di una specifica attribuzione.

    Di cosa si tratta

    Il Senato della Repubblica, con deliberazione del 31 gennaio 2001, aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dai senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni nell’ambito di un procedimento penale per reati gravi (artt. 241 e 283 c.p. e altri). Il GUP del Tribunale di Verona contestava tale dichiarazione di insindacabilità ritenendola priva di adeguata motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni adottate il 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 60) con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ex art. 68, co. 1, Cost. delle opinioni dei due senatori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il GUP non aveva prospettato in modo idoneo la lesione di una specifica attribuzione costituzionale propria dell’autorità giudiziaria. Il conflitto di attribuzione tra poteri presuppone che il ricorrente individui con chiarezza quale competenza costituzionale sia stata concretamente usurpata o menomata dall’atto contestato.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri è inammissibile se il ricorrente non identifica la specifica attribuzione costituzionale che si assume lesa dalla deliberazione parlamentare di insindacabilità, limitandosi a contestarne la motivazione in astratto.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, co. 1, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari da responsabilità civile o penale per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari: è la cosiddetta insindacabilità o immunità funzionale.

    Perché il conflitto di attribuzione era inammissibile?

    Perché il GUP non aveva chiarito quale specifica competenza dell’autorità giudiziaria fosse stata lesa dalla deliberazione del Senato, condizione necessaria per la proponibilità del conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzione e il ricorso ordinario?

    Il conflitto di attribuzione è un rimedio riservato ai poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura) per risolvere dispute su competenze costituzionali; non è un mezzo di impugnazione ordinario dei provvedimenti parlamentari.

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  • Corte cost. n. 266/2005 – Tassa concessione venatoria soprattassa delegazione legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla soprattassa alle aziende faunistico-venatorie prevista dalla tariffa statale e inammissibili le questioni sulla legge regionale del Piemonte sulle tariffe venatorie, in assenza di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 230/1991 prevede una soprattassa pari alla tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie; la Regione Piemonte ha replicato tale meccanismo con la propria legge n. 70/1996 sulla caccia. Un’azienda agrituristico-venatoria ha chiesto la restituzione delle somme versate, e il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle norme di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha impugnato: 1) la nota al n. d’ord. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega); 2) i nn. d’ord. 16 e 17 della tabella A allegata alla l.r. Piemonte n. 70/1996, in riferimento all’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria regionale).

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara non fondata la questione sulla norma statale, perché la soprattassa rientra nell’ambito della delega; 2) dichiara inammissibili le questioni sulla legge regionale per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non ha spiegato in che misura la norma regionale abbia inciso nel periodo in contestazione.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si verifica quando il giudice rimettente non indica in modo sufficientemente chiaro il nesso tra la norma impugnata e il giudizio a quo, impedendo alla Corte di verificare che la questione sia concretamente applicabile nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è la tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie?

    Si tratta di una tassa dovuta alle Regioni dai soggetti che ottengono la concessione per l’esercizio di attività venatoria su terreni privati, proporzionata all’estensione e al tipo di azienda.

    Perché la soprattassa statale non violava la delega?

    Perché il d.lgs. n. 230/1991 si limitava ad approvare la tariffa delle tasse di concessione regionale nei limiti fissati dalla legge delega, senza introdurre oneri aggiuntivi oltre quelli previsti.

    Cosa deve dimostrare il giudice rimettente per rendere ammissibile una questione sulla normativa regionale?

    Deve indicare in modo specifico come la norma regionale si applichi al giudizio in corso (ad esempio, per quali periodi e con quale importo ha inciso il tributo contestato), altrimenti la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

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  • Corte cost. n. 251/2005 – Gratuito patrocinio escluso per reati fiscali

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    La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, che esclude il gratuito patrocinio per gli imputati di reati fiscali, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Torino e il GUP del Tribunale di Venezia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che esclude l’ammissione al gratuito patrocinio per gli indagati, imputati o condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e IVA. Gli imputati erano stati condannati per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha impugnato l’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002 in riferimento all’art. 24, terzo comma, Cost. (diritto alla difesa dei non abbienti). Il GUP di Venezia ha impugnato la stessa norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost. (uguaglianza, diritto alla difesa e presunzione di innocenza).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili per carenza di motivazione. I rimettenti non avevano adeguatamente spiegato perché la norma — che costituisce una scelta discrezionale del legislatore volta a disincentivare i reati fiscali — violasse i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    L’esclusione del gratuito patrocinio per determinate categorie di reati è una scelta legislativa rientrante nella discrezionalità del legislatore; la sua legittimità costituzionale può essere censurata solo con una motivazione che illustri specificamente il contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Cos’è il gratuito patrocinio?

    Il gratuito patrocinio (ora “patrocinio a spese dello Stato”) è l’istituto che consente ai non abbienti di essere difesi da un avvocato pagato dallo Stato nei processi penali, civili e amministrativi, purché il reddito non superi la soglia prevista dalla legge.

    Perché i reati fiscali sono esclusi dal gratuito patrocinio?

    Il legislatore ha ritenuto che chi commette reati di evasione fiscale generalmente possiede disponibilità economiche superiori alla soglia di non abbienza, o che l’esclusione costituisca un deterrente aggiuntivo. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità di tale scelta per difetto di motivazione dei rimettenti.

    La questione potrebbe essere riproposta in futuro?

    Sì. L’inammissibilità non preclude una nuova rimessione della stessa questione da parte di un giudice che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza. La Corte non ha escluso nel merito che la norma possa risultare incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2005 – Espropriazione senza indennizzo e opere ultraventennali

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991, che consente l’espropriazione senza indennità di immobili su cui siano realizzate opere pubbliche esistenti da oltre vent’anni, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige (sezione di Bolzano) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991, che autorizzava il Comune di Bolzano a espropriare senza pagare indennità un terreno della Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella, su cui era stato realizzato un tratto di strada pubblica negli anni 1936-1950, da oltre vent’anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TRGA di Bolzano ha impugnato l’art. 32 della l.p. Bolzano n. 10/1991 in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione (indennità di esproprio), agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva sufficientemente spiegato perché la norma provinciale contrastasse con il parametro costituzionale dell’art. 42, terzo comma, Cost., limitandosi a enunciare il dubbio senza argomentarlo adeguatamente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente enuncia il dubbio di costituzionalità senza argomentarlo adeguatamente: l’ordinanza di rimessione deve spiegare perché la norma impugnata contrasta con il parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991?

    La norma consentiva l’emanazione del decreto di espropriazione di immobili sui quali erano state realizzate opere pubbliche esistenti da oltre vent’anni, senza seguire la normale procedura espropriativa e senza pagare l’indennità, fermi restando i diritti riconosciuti dall’autorità giudiziaria prima dell’entrata in vigore della legge.

    Perché la mancanza di indennità è problematica costituzionalmente?

    L’art. 42, terzo comma, della Costituzione prevede che la proprietà privata possa essere espropriata nei casi previsti dalla legge “salvo indennizzo”: la mancanza di indennizzo potrebbe quindi violare la garanzia costituzionale della proprietà.

    Cosa è il Primo Protocollo addizionale alla CEDU in materia di proprietà?

    L’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantisce il rispetto dei beni: ogni ingerenza dello Stato nella proprietà privata deve essere proporzionata e prevedere un indennizzo adeguato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2005 – Trasmissioni RAI per minoranze linguistiche in Trentino

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 17, comma 2, lett. f), della legge Gasparri n. 112/2004: la norma che garantisce trasmissioni RAI in lingua tedesca e ladina per Bolzano e solo in ladino per Trento non viola lo Statuto di autonomia né gli artt. 3 e 6 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 (legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo), che imponeva alla RAI di garantire trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, ma solo in lingua ladina per la Provincia di Trento, senza menzionare le minoranze linguistiche cimbra e mochena presenti nel territorio trentino.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 17, comma 2, lett. f), della legge n. 112/2004 in riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), alle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 592/1993), nonché agli artt. 3 e 6 della Costituzione (principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 17, comma 2, lett. f), fissa un livello minimo di garanzia del servizio pubblico RAI per le minoranze ladina, tedesca e ladina trentina. La mancata menzione delle minoranze cimbra e mochena non viola lo Statuto di autonomia: la norma statale non esaurisce la tutela di queste minoranze, che può essere assicurata mediante le convenzioni tra RAI e Provincia previste dalla normativa di attuazione.

    Il principio

    La legge statale sul servizio pubblico radiotelevisivo che garantisce trasmissioni per specifiche minoranze linguistiche fissa un minimo inderogabile, non un catalogo esaustivo. Le minoranze non espressamente menzionate possono essere tutelate attraverso le convenzioni tra la concessionaria e la Provincia autonoma previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Chi sono le minoranze linguistiche presenti nella Provincia di Trento?

    Nel territorio della Provincia autonoma di Trento sono presenti, oltre alla comunità ladina, le minoranze cimbra (nelle valli di Luserna e Folgaria) e mochena (nella valle del Fersina), riconosciute dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale.

    Perché la norma non violava l’art. 6 della Costituzione?

    Perché l’art. 6 Cost. rimette alla legge la tutela delle minoranze linguistiche, e la legge n. 112/2004 non esclude tale tutela, ma fissa solo un livello minimo di garanzia per le trasmissioni RAI. La Provincia può integrare tale tutela mediante apposite convenzioni con la RAI.

    La legge Gasparri si applicava in modo uguale alle due Province autonome?

    No: per Bolzano prevedeva trasmissioni sia in tedesco che in ladino, per Trento solo in ladino. La Corte ha ritenuto che questa differenziazione rispecchiasse il diverso assetto delle autonomie speciali e non violasse il principio di uguaglianza, data la diversa composizione linguistica delle due Province.

    Norme collegate