Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 243/2005 – Orari commerciali e comuni turistici in Veneto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 della legge regionale veneta n. 62/1999 (criteri per le città d’arte) per difetto di rilevanza, e non fondata la questione sull’art. 2 (criteri per i comuni a prevalente economia turistica) in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 62/1999, che fissavano i criteri per individuare i comuni “a prevalente economia turistica” e le “città d’arte”, ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali. Alcuni comuni della provincia di Verona, situati nei pressi del lago di Garda, si erano visti negare il riconoscimento dalla Provincia di Verona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale del Veneto n. 62/1999 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che i criteri fissati dalla legge regionale per l’individuazione dei comuni turistici fossero irragionevoli e contrastassero con la disciplina statale sugli orari del commercio (d.lgs. n. 114/1998).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: 1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 (città d’arte) per difetto di rilevanza nel giudizio a quo; 2) non fondata la questione sull’art. 2 (comuni turistici): la normativa regionale rientra nella competenza regionale in materia di commercio ed è conforme al d.lgs. n. 114/1998, che rimette alle regioni la facoltà di individuare i comuni a prevalente economia turistica.

    Il principio

    La disciplina regionale che individua i criteri per qualificare un comune come “a prevalente economia turistica” ai fini delle deroghe sugli orari del commercio rientra nella competenza legislativa regionale e non viola i principi di uguaglianza e buon andamento, purché i criteri adottati siano coerenti con la normativa statale di principio.

    Domande e risposte

    Perché il riconoscimento di “comune turistico” è importante per i commercianti?

    Perché nei comuni a prevalente economia turistica gli esercizi commerciali possono aprire anche nei giorni domenicali e festivi durante la stagione turistica, in deroga alle ordinarie regole sugli orari di vendita.

    Chi decide se un comune è “turistico”?

    In base alla legge regionale veneta n. 62/1999, è la Provincia a riconoscere la qualifica di comune a prevalente economia turistica o di città d’arte, sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale.

    Perché la questione sull’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché riguardava le città d’arte, categoria irrilevante nel giudizio principale, che concerneva solo comuni classificabili come “a prevalente economia turistica”.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2005 – Insider trading pena TUF eccesso di delega legislativa

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Brescia: una nuova legge ha ridisegnato integralmente la disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate (insider trading), rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza della questione originaria.

    Di cosa si tratta

    L’art. 180 del TUF (d.lgs. n. 58/1998) puniva l’abuso di informazioni privilegiate con pene più elevate rispetto alla disciplina previgente (l. n. 157/1991). La Corte d’appello di Brescia dubitava che tale inasprimento eccedesse i limiti della delega legislativa n. 52/1996.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha impugnato l’art. 180, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui prevedeva per l’insider trading una pena (reclusione fino a due anni e multa da venti a seicento milioni) notevolmente superiore a quella della norma previgente, senza adeguata copertura nella legge delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti: la legge comunitaria 2004 (l. n. 62/2005) ha completamente ridisegnato la disciplina dell’insider trading in attuazione della direttiva 2003/6/CE, abrogando e sostituendo l’art. 180 TUF. Il giudice rimettente deve valutare se la questione mantenga rilevanza alla luce della nuova normativa.

    Il principio

    L’abrogazione e sostituzione integrale della norma impugnata da parte di una legge sopravvenuta impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza nel mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insider trading nel TUF?

    L’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’acquistare o vendere strumenti finanziari sfruttando notizie riservate non ancora note al mercato, vietato per tutelare la parità informativa tra gli investitori.

    Perché la Corte d’appello aveva dubbi sulla delega?

    Perché la legge delega n. 52/1996 autorizzava il Governo a coordinare la normativa vigente e ad apportare integrazioni necessarie al coordinamento, ma non sembrava legittimarne un inasprimento sostanziale delle pene.

    Cosa è cambiato con la legge comunitaria 2004?

    La l. n. 62/2005 ha integralmente riscritto la disciplina dell’insider trading in recepimento della direttiva 2003/6/CE, rendendo obsoleta la norma originariamente impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2005 – Misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG

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    Con ordinanza n. 240/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Torino. La questione investiva l’art. 206 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato infermo di mente. Una riforma normativa sopravvenuta impone la rivalutazione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’assise d’appello di Torino lamentava che l’art. 206 c.p. non consentisse, in sede di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, di disporre la libertà vigilata o altra misura alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), anche quando quest’ultimo fosse sproporzionato rispetto alla condizione dell’imputato maggiorenne infermo di mente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG per l’imputato maggiorenne infermo di mente. Parametri: artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente: una modifica normativa sopravvenuta — che ha introdotto strumenti alternativi all’OPG — incide sulla disposizione impugnata e impone al giudice a quo di verificare se la questione mantenga la sua rilevanza e il suo oggetto.

    Il principio

    Le riforme legislative che modificano o integrano la disciplina censurata nel corso del giudizio di costituzionalità impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione resti attuale. È un meccanismo che garantisce che la Corte si pronunci su disposizioni effettivamente vigenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?

    Era una struttura detentiva destinata agli autori di reati affetti da infermità mentale, posta sotto la gestione congiunta del Ministero della giustizia e del Ministero della salute. Gli OPG sono stati progressivamente chiusi e sostituiti con le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) a partire dal 2015.

    Cosa prevede l’art. 32, comma 2, Cost.?

    Sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È uno dei parametri fondamentali nella valutazione delle misure di sicurezza detentive psichiatriche.

    Quale è la situazione attuale dopo la chiusura degli OPG?

    Dal 2015 (l. 81/2014) gli OPG sono stati soppressi e sostituiti con le REMS, strutture sanitarie di dimensioni ridotte gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, con un approccio orientato alla cura piuttosto che alla detenzione.

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  • Corte cost. n. 258/2005 – Amianto benefici previdenziali lavoratori marittimi IPSEMA

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di La Spezia per valutare l’impatto dello ius superveniens sulla questione relativa ai benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA anziché l’INAIL.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 257/1992 riconosce la rivalutazione a fini pensionistici dei periodi di esposizione ultradecennale all’amianto, ma con rinvio ai lavoratori assicurati presso l’INAIL. I lavoratori del settore marittimo, assicurati presso l’IPSEMA, erano esclusi. Il Tribunale di La Spezia dubitava che tale esclusione violasse il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di La Spezia ha impugnato l’art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257 (come sost. da d.l. n. 169/1993, conv. in l. n. 271/1993), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva i lavoratori assicurati presso enti diversi dall’INAIL (nel caso: IPSEMA) dai benefici previdenziali per esposizione all’amianto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: medio tempore è intervenuta una modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dei benefici per l’esposizione all’amianto, e il Tribunale deve valutare se e in che misura lo ius superveniens abbia mutato i termini della questione.

    Il principio

    Quando sopravviene una norma modificativa della disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Chi è l’IPSEMA e qual era il suo ruolo?

    L’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) era l’ente che gestiva l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali per i lavoratori marittimi, in parallelo all’INAIL per gli altri settori.

    Qual era la disparità denunciata?

    I lavoratori assicurati INAIL potevano rivalutare i periodi di esposizione all’amianto ai fini pensionistici; quelli assicurati IPSEMA, in identica situazione di rischio, ne erano esclusi.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una nuova legge aveva modificato la disciplina dopo l’ordinanza di rimessione: il Tribunale deve verificare se lo ius superveniens abbia già risolto il problema o ne abbia cambiato i contorni.

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  • Corte cost. n. 257/2005 – Codice della strada sanzione fermo veicolo patente scaduta

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul d.lgs. n. 9/2002 che non ha eliminato il fermo amministrativo del veicolo per guida con patente scaduta. Il decreto legislativo aveva ampia discrezionalità nel rimodulare le sanzioni accessorie, senza eccedere la delega.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 9 del 2002 ha integrato il codice della strada, ma secondo il Giudice di pace di Vignola avrebbe omesso di sopprimere la sanzione accessoria del fermo del veicolo per il caso di guida con patente scaduta, lasciando in vigore una misura sproporzionata rispetto alla modifica delle sanzioni principali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vignola ha impugnato il d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all’art. 2, comma 1, lett. mm), della legge delega n. 85/2001, nella parte in cui non aveva soppresso la sanzione del fermo amministrativo bimestrale per guida con patente scaduta di validità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la legge delega attribuiva al Governo un’ampia discrezionalità nel riformare le sanzioni accessorie del codice della strada, e la mancata soppressione del fermo bimestrale non travalicava i limiti della delega. Non vi è quindi violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Il principio

    Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega quando esercita la discrezionalità concessagli dalla legge di delegazione senza discostarsi dai criteri direttivi in essa indicati, anche qualora non intervenga su aspetti specifici della disciplina preesistente.

    Domande e risposte

    Qual era il problema del fermo amministrativo per patente scaduta?

    Il Giudice di pace riteneva irrazionale che, dopo la riforma del 2002, sopravvivesse il fermo bimestrale del veicolo per guida con patente scaduta, mentre per infrazioni più gravi le sanzioni accessorie erano state riviste.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché la legge delega n. 85/2001 conferiva al Governo una discrezionalità ampia nella revisione delle sanzioni; la scelta di non abrogare il fermo non costituisce un eccesso di delega.

    Cosa succede a chi guida con patente scaduta?

    Rimane applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria e, in base al codice della strada vigente all’epoca, anche il fermo amministrativo del veicolo per due mesi.

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  • Corte cost. n. 242/2005 – Fondo rotativo statale e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 110, della legge finanziaria 2004 nella parte in cui non prevede che l’approvazione delle direttive CIPE per la gestione del Fondo rotativo sia preceduta dall’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Viola il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato i commi da 106 a 111 dell’art. 4 della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che istituivano un Fondo rotativo nazionale per il potenziamento del capitale di imprese medio-grandi. La ricorrente lamentava che la disciplina invadesse le competenze regionali in materia di sviluppo economico e che mancasse il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni di gestione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 106-111, della legge n. 350/2003 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui la gestione del Fondo era affidata al CIPE senza prevedere alcuna forma di partecipazione regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 110 nella parte in cui non prevede che l’approvazione delle direttive CIPE sia preceduta dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le altre questioni sono riservate a separate pronunce. Il Fondo rotativo, pur rientrando nella competenza statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), deve rispettare il principio di leale collaborazione nelle modalità di gestione.

    Il principio

    Quando lo Stato istituisce strumenti di politica economica che incidono su materie di competenza regionale, le modalità di gestione devono garantire la leale collaborazione, tipicamente attraverso l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per le decisioni di indirizzo fondamentali.

    Domande e risposte

    Cos’è il Fondo rotativo istituito dalla legge finanziaria 2004?

    Era un Fondo nazionale destinato a interventi temporanei di potenziamento del capitale delle imprese medio-grandi, anche attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi.

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità solo del comma 110?

    Perché il difetto riscontrato riguardava specificamente la mancanza di partecipazione regionale nel procedimento di approvazione delle direttive CIPE di gestione del Fondo, non l’istituzione del Fondo in sé.

    Cosa significa “intesa in Conferenza Stato-Regioni”?

    Significa che lo Stato, prima di adottare atti che incidono su materie di rilievo regionale, deve cercare un accordo con le Regioni riunite in Conferenza. L’intesa è più forte di una semplice consultazione: richiede il consenso.

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  • Corte cost. n. 241/2005 – Quote latte e prelievi retroattivi

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    La Corte Costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Pordenone perché valuti l’incidenza di uno ius superveniens: la legge n. 119 del 2003 ha abrogato le norme impugnate (d.l. n. 411/1997 e d.l. n. 43/1999), rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pordenone aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due decreti-legge (n. 411/1997 e n. 43/1999) che consentivano all’AIMA di determinare retroattivamente i quantitativi individuali di riferimento per le quote latte e di esigere i relativi prelievi. I produttori di latte bovino contestavano che i prelievi fossero stati imposti “ora per allora” per periodi dal 1995-1996 al 1998-1999.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Pordenone aveva impugnato il d.l. n. 411/1997 (conv. l. n. 5/1998) e il d.l. n. 43/1999 (conv. l. n. 118/1999) in riferimento agli artt. 41, 25, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentivano all’AIMA di determinare retroattivamente i quantitativi individuali di riferimento per le quote latte ed esigere i relativi prelievi tramite i primi acquirenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo la proposizione della questione, l’art. 10, comma 47, del d.l. n. 49/2003 (conv. l. n. 119/2003) ha abrogato entrambe le disposizioni impugnate. Il Tribunale deve quindi verificare se le nuove norme abbiano eliminato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, interviene uno ius superveniens che abroga le disposizioni impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le quote latte?

    Le quote latte sono i quantitativi massimi di latte bovino che ciascun produttore può commercializzare in un anno, fissati nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea. Chi supera la propria quota è tenuto a versare un prelievo supplementare.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le norme impugnate erano state nel frattempo abrogate dalla legge n. 119/2003, che ha riformato la disciplina del prelievo supplementare. Il giudice rimettente deve prima verificare se la questione sia ancora rilevante nel processo pendente.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Pordenone deve rivalutare se la nuova normativa applicabile al caso concreto abbia sostituito le disposizioni censurate e, se così fosse, se la questione di legittimità costituzionale debba essere riproposta in riferimento alle nuove norme.

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  • Corte cost. n. 256/2005 – Inammissibilità per difetto di rilevanza equità giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003 sulle cause equitative del giudice di pace. Il Tribunale di Torre Annunziata non aveva verificato se la norma si applicasse al giudizio in corso, rendendo la questione priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 18 del 2003 ha sottratto al giudizio secondo equità del giudice di pace le cause su contratti conclusi per moduli o formulari. L’art. 1-bis, aggiunto in sede di conversione, ne limitava l’applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003. Il Tribunale di Torre Annunziata, chiamato a decidere un appello su una condanna assicurativa di importo modesto, dubitava che tale norma transitoria violasse il diritto di azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torre Annunziata ha impugnato l’art. 1-bis del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18 (conv. in l. n. 63/2003), in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui circoscriveva la regola del giudizio secondo diritto ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva accertato se la citazione introduttiva del giudizio fosse stata notificata prima o dopo il 10 febbraio 2003, ossia se la norma censurata si applicasse concretamente al caso sottoposto al suo esame. La questione è pertanto priva del requisito della rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non verifica preliminarmente se la norma impugnata sia concretamente applicabile nel giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Che cosa regolava l’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003?

    Stabiliva che la regola del giudizio secondo diritto (e non per equità) nelle cause su contratti per moduli si applicasse solo ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 in poi.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché il Tribunale rimettente non aveva chiarito se la causa davanti a lui ricadesse nell’ambito di applicazione della norma impugnata, condizione indispensabile perché la questione sia rilevante.

    Quali sono le conseguenze pratiche per le parti?

    Il giudizio di appello torna al Tribunale di Torre Annunziata, che dovrà accertare la data di notifica della citazione e, in base a ciò, stabilire la norma applicabile.

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  • Corte cost. n. 239/2005 – Punti patente comunicazione al proprietario del veicolo

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    Con ordinanza n. 239/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti a quattro Giudici di pace (Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso, Livorno). La questione riguardava l’art. 126-bis, comma 2, codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del conducente), ma una modifica normativa sopravvenuta impone di rivalutare le questioni.

    Di cosa si tratta

    Quattro giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, che obbligava il proprietario del veicolo a comunicare l’identità del conducente al momento della violazione, pena una sanzione amministrativa e la decurtazione dei propri punti-patente. I rimettenti ritenevano che ciò violasse i principi di personalità della responsabilità e il diritto di non auto-incriminarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Parametri: artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. Rimettenti: Giudici di pace di Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a tutti i rimettenti: una modifica normativa sopravvenuta all’art. 126-bis ha cambiato la disciplina impugnata in modo significativo, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte di ciascun giudice.

    Il principio

    Quando una norma è oggetto di più ordinanze di rimessione e nel frattempo viene modificata dal legislatore, la Corte può riunire i giudizi e restituire gli atti a tutti i rimettenti, così ciascuno rivaluta la questione nel contesto del proprio giudizio principale e alla luce del nuovo diritto vigente.

    Domande e risposte

    Il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da altri?

    Il sistema a punti grava in via principale sul conducente. Il proprietario non conducente che non comunica l’identità del conducente subisce una sanzione amministrativa autonoma e la decurtazione dei propri punti, ma non risponde della violazione stradale altrui.

    C’è un diritto a non auto-incriminarsi in materia amministrativa?

    Il principio nemo tenetur se detegere ha radici penalistiche (art. 24, comma 2, Cost. e art. 6 CEDU), ma la sua estensione al procedimento sanzionatorio amministrativo è controversa e oggetto di elaborazione giurisprudenziale.

    Qual è l’esito di queste questioni dopo la restituzione degli atti?

    Dipende da come i singoli giudici di pace rivaluteranno la questione alla luce della norma modificata. Alcuni potrebbero ri-sollevare la questione, altri potrebbero decidere di non farlo se la modifica ha risolto il problema.

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  • Corte cost. n. 238/2005 – Punti patente e restituzione atti per ius superveniens

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    Con ordinanza n. 238/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Ficarolo. La questione riguardava l’art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (decurtazione punti patente), ma nel frattempo è sopravvenuta una modifica normativa rilevante che impone una rivalutazione della questione da parte del giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato — per la seconda volta su analoga questione già proposta con l’ordinanza r.o. 465/2004 — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal d.lgs. 9/2002, che disciplina la decurtazione di punti dalla patente in caso di violazioni stradali. La norma era stata già modificata nel frattempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 126-bis, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), come introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 9/2002. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Ficarolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché una norma sopravvenuta ha modificato la disposizione impugnata. Il giudice deve quindi rivalutare se la questione conservi la sua rilevanza e oggetto alla luce del nuovo testo normativo.

    Il principio

    Lo ius superveniens che modifica la norma impugnata nel corso del giudizio di costituzionalità impone la restituzione degli atti al giudice rimettente: è compito di quest’ultimo verificare se la questione resti pertinente alla luce del nuovo quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi.

    Domande e risposte

    Come funziona il sistema a punti della patente?

    L’art. 126-bis del codice della strada (d.lgs. 285/1992) prevede che ad ogni violazione stradale corrispondano decurtazioni di punti dal «credito» iniziale. L’azzeramento del credito comporta la revoca della patente di guida.

    Perché la stessa questione era già stata sollevata in precedenza?

    Il giudice rimettente aveva già sollevato analoga questione (r.o. 465/2004). L’ordinanza in esame (r.o. del 2005) costituisce una nuova rimessione su disposizioni parzialmente modificate nel frattempo.

    Cosa deve fare il giudice dopo la restituzione degli atti?

    Deve esaminare il testo della norma nella sua versione vigente al momento del giudizio e valutare se la questione di costituzionalità mantenga il suo oggetto e la sua rilevanza rispetto al caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2005 – Inammissibilità ordinanza ingiuntiva anticipatoria professionisti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 237/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186-ter, comma 1, c.p.c., sollevata dal Giudice di pace di Firenze: la norma non sarebbe estesa ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato l’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Firenze lamentava che l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria (art. 186-ter c.p.c.) — che consente al giudice istruttore di emettere un’ingiunzione di pagamento nel corso del giudizio ordinario — non fosse applicabile ai crediti dei professionisti (ex art. 633, n. 2, c.p.c.), limitata ai soli crediti liquidi ed esigibili documentati. Il giudice riteneva tale esclusione irragionevole e lesiva del diritto di difesa e di azione dei professionisti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186-ter, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la concessione dell’ordinanza ingiuntiva ai crediti dei professionisti ex art. 633, n. 2, c.p.c. Parametri: artt. 3, 24, 36, 41 e 111, comma 2, Cost. Rimettente: Giudice di pace di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non ha verificato se il diritto vivente ammettesse già un’interpretazione estensiva dell’art. 186-ter idonea a coprire i crediti dei professionisti, né ha adeguatamente motivato l’impossibilità di tale lettura. Prima di sollevare la questione, il giudice deve tentare l’interpretazione conforme a Costituzione.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di esperire l’interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Se omette questo passaggio e non motiva perché tale interpretazione sia impossibile, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ordinanza ingiuntiva anticipatoria?

    L’art. 186-ter c.p.c. consente al giudice istruttore di emettere, su istanza di parte, un’ordinanza di condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, senza attendere la sentenza finale.

    Perché i crediti dei professionisti erano esclusi?

    L’art. 186-ter richiamava i crediti di cui all’art. 633 c.p.c. solo per alcune categorie. Il giudice rimettente riteneva che i crediti dei professionisti (onorari, parcelle) non vi rientrassero.

    Cosa deve fare il giudice prima di sollevare una questione di costituzionalità?

    Deve tentare tutte le interpretazioni possibili della norma per verificare se essa possa essere letta in modo conforme alla Costituzione. Solo se tale tentativo fallisce e la norma è applicabile nel giudizio principale può rimettere la questione alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2005 – Contestazione tardiva fatto diverso e riti alternativi

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con ordinanza n. 236/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 516 c.p.p., sollevate dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Salerno, nella parte in cui non consentirebbe all’imputato di accedere ai riti alternativi dopo la contestazione di un fatto diverso in udienza derivante da modifica legislativa. Le questioni difettano di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    I tribunali rimettenti lamentavano che l’art. 516 c.p.p., che regola la contestazione di un fatto diverso nel corso del dibattimento, non prevedesse la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo (patteggiamento o giudizio abbreviato) quando la diversità del fatto dipendesse da una successiva modifica legislativa che aveva trasformato la struttura della fattispecie penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere riti alternativi rispetto al fatto diverso contestato in udienza a seguito di modifica legislativa. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettenti: Tribunale di Monza e Tribunale di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità: le ordinanze di rimessione non descrivono adeguatamente la fattispecie concreta, non indicano quale modifica legislativa avrebbe trasformato il fatto, e non motivano sufficientemente la rilevanza. Senza questi elementi, la questione non può essere esaminata nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo chiaro e completo la fattispecie concreta, la norma impugnata nel suo tenore testuale attuale, e il nesso tra la norma e il giudizio principale. L’oscurità o insufficienza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 516 c.p.p.?

    Disciplina la modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento: se emerge un fatto diverso o un reato concorrente, il PM può contestarlo all’imputato, che ha il diritto di chiedere un termine a difesa.

    I riti alternativi sono ammissibili dopo una contestazione tardiva?

    La questione è stata oggetto di numerose pronunce della Corte: in linea generale, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato la possibilità di accedere ai riti alternativi anche in caso di contestazione tardiva.

    Perché l’inammissibilità è «manifesta»?

    Perché il vizio è evidente dalla sola lettura delle ordinanze di rimessione, senza necessità di un approfondimento nel merito della questione.

    Norme collegate