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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 della legge regionale veneta n. 62/1999 (criteri per le città d’arte) per difetto di rilevanza, e non fondata la questione sull’art. 2 (criteri per i comuni a prevalente economia turistica) in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 62/1999, che fissavano i criteri per individuare i comuni “a prevalente economia turistica” e le “città d’arte”, ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali. Alcuni comuni della provincia di Verona, situati nei pressi del lago di Garda, si erano visti negare il riconoscimento dalla Provincia di Verona.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale del Veneto n. 62/1999 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che i criteri fissati dalla legge regionale per l’individuazione dei comuni turistici fossero irragionevoli e contrastassero con la disciplina statale sugli orari del commercio (d.lgs. n. 114/1998).

La decisione della Corte

La Corte dichiara: 1) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3 (città d’arte) per difetto di rilevanza nel giudizio a quo; 2) non fondata la questione sull’art. 2 (comuni turistici): la normativa regionale rientra nella competenza regionale in materia di commercio ed è conforme al d.lgs. n. 114/1998, che rimette alle regioni la facoltà di individuare i comuni a prevalente economia turistica.

Il principio

La disciplina regionale che individua i criteri per qualificare un comune come “a prevalente economia turistica” ai fini delle deroghe sugli orari del commercio rientra nella competenza legislativa regionale e non viola i principi di uguaglianza e buon andamento, purché i criteri adottati siano coerenti con la normativa statale di principio.

Domande e risposte

Perché il riconoscimento di “comune turistico” è importante per i commercianti?

Perché nei comuni a prevalente economia turistica gli esercizi commerciali possono aprire anche nei giorni domenicali e festivi durante la stagione turistica, in deroga alle ordinarie regole sugli orari di vendita.

Chi decide se un comune è “turistico”?

In base alla legge regionale veneta n. 62/1999, è la Provincia a riconoscere la qualifica di comune a prevalente economia turistica o di città d’arte, sulla base dei criteri fissati dalla legge regionale.

Perché la questione sull’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?

Perché riguardava le città d’arte, categoria irrilevante nel giudizio principale, che concerneva solo comuni classificabili come “a prevalente economia turistica”.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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