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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003 sulle cause equitative del giudice di pace. Il Tribunale di Torre Annunziata non aveva verificato se la norma si applicasse al giudizio in corso, rendendo la questione priva di rilevanza.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 18 del 2003 ha sottratto al giudizio secondo equità del giudice di pace le cause su contratti conclusi per moduli o formulari. L’art. 1-bis, aggiunto in sede di conversione, ne limitava l’applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003. Il Tribunale di Torre Annunziata, chiamato a decidere un appello su una condanna assicurativa di importo modesto, dubitava che tale norma transitoria violasse il diritto di azione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torre Annunziata ha impugnato l’art. 1-bis del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18 (conv. in l. n. 63/2003), in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui circoscriveva la regola del giudizio secondo diritto ai soli giudizi instaurati dopo il 10 febbraio 2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non aveva accertato se la citazione introduttiva del giudizio fosse stata notificata prima o dopo il 10 febbraio 2003, ossia se la norma censurata si applicasse concretamente al caso sottoposto al suo esame. La questione è pertanto priva del requisito della rilevanza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non verifica preliminarmente se la norma impugnata sia concretamente applicabile nel giudizio a quo.

Domande e risposte

Che cosa regolava l’art. 1-bis del d.l. n. 18/2003?

Stabiliva che la regola del giudizio secondo diritto (e non per equità) nelle cause su contratti per moduli si applicasse solo ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 in poi.

Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

Perché il Tribunale rimettente non aveva chiarito se la causa davanti a lui ricadesse nell’ambito di applicazione della norma impugnata, condizione indispensabile perché la questione sia rilevante.

Quali sono le conseguenze pratiche per le parti?

Il giudizio di appello torna al Tribunale di Torre Annunziata, che dovrà accertare la data di notifica della citazione e, in base a ciò, stabilire la norma applicabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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