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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 240/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Torino. La questione investiva l’art. 206 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato infermo di mente. Una riforma normativa sopravvenuta impone la rivalutazione.

Di cosa si tratta

La Corte d’assise d’appello di Torino lamentava che l’art. 206 c.p. non consentisse, in sede di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, di disporre la libertà vigilata o altra misura alternativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), anche quando quest’ultimo fosse sproporzionato rispetto alla condizione dell’imputato maggiorenne infermo di mente.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non prevede misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG per l’imputato maggiorenne infermo di mente. Parametri: artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’assise d’appello di Torino.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al rimettente: una modifica normativa sopravvenuta — che ha introdotto strumenti alternativi all’OPG — incide sulla disposizione impugnata e impone al giudice a quo di verificare se la questione mantenga la sua rilevanza e il suo oggetto.

Il principio

Le riforme legislative che modificano o integrano la disciplina censurata nel corso del giudizio di costituzionalità impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente, che deve valutare se la questione resti attuale. È un meccanismo che garantisce che la Corte si pronunci su disposizioni effettivamente vigenti.

Domande e risposte

Che cos’è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)?

Era una struttura detentiva destinata agli autori di reati affetti da infermità mentale, posta sotto la gestione congiunta del Ministero della giustizia e del Ministero della salute. Gli OPG sono stati progressivamente chiusi e sostituiti con le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) a partire dal 2015.

Cosa prevede l’art. 32, comma 2, Cost.?

Sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È uno dei parametri fondamentali nella valutazione delle misure di sicurezza detentive psichiatriche.

Quale è la situazione attuale dopo la chiusura degli OPG?

Dal 2015 (l. 81/2014) gli OPG sono stati soppressi e sostituiti con le REMS, strutture sanitarie di dimensioni ridotte gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, con un approccio orientato alla cura piuttosto che alla detenzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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