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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul d.lgs. n. 9/2002 che non ha eliminato il fermo amministrativo del veicolo per guida con patente scaduta. Il decreto legislativo aveva ampia discrezionalità nel rimodulare le sanzioni accessorie, senza eccedere la delega.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 9 del 2002 ha integrato il codice della strada, ma secondo il Giudice di pace di Vignola avrebbe omesso di sopprimere la sanzione accessoria del fermo del veicolo per il caso di guida con patente scaduta, lasciando in vigore una misura sproporzionata rispetto alla modifica delle sanzioni principali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Vignola ha impugnato il d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all’art. 2, comma 1, lett. mm), della legge delega n. 85/2001, nella parte in cui non aveva soppresso la sanzione del fermo amministrativo bimestrale per guida con patente scaduta di validità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la legge delega attribuiva al Governo un’ampia discrezionalità nel riformare le sanzioni accessorie del codice della strada, e la mancata soppressione del fermo bimestrale non travalicava i limiti della delega. Non vi è quindi violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Il principio

Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega quando esercita la discrezionalità concessagli dalla legge di delegazione senza discostarsi dai criteri direttivi in essa indicati, anche qualora non intervenga su aspetti specifici della disciplina preesistente.

Domande e risposte

Qual era il problema del fermo amministrativo per patente scaduta?

Il Giudice di pace riteneva irrazionale che, dopo la riforma del 2002, sopravvivesse il fermo bimestrale del veicolo per guida con patente scaduta, mentre per infrazioni più gravi le sanzioni accessorie erano state riviste.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché la legge delega n. 85/2001 conferiva al Governo una discrezionalità ampia nella revisione delle sanzioni; la scelta di non abrogare il fermo non costituisce un eccesso di delega.

Cosa succede a chi guida con patente scaduta?

Rimane applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria e, in base al codice della strada vigente all’epoca, anche il fermo amministrativo del veicolo per due mesi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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