Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 392/2005 – Aucupio e direttiva UE sugli uccelli selvatici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che consentiva la caccia con il metodo dell’aucupio (richiamo vivo con reti) alle specie di uccelli protette dalla direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici. Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che permetteva la cattura di uccelli selvatici con il metodo dell’aucupio (richiamo con esemplari vivi e uso di reti), incluse specie protette dalla direttiva UE 79/409/CEE (oggi 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici. La LAV (Lega Anti Vivisezione) era intervenuta nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione in riferimento all’art. 6, n. 3, e all’art. 4, n. 3, della legge cost. n. 1/1963 (Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia) che obbligano la Regione a rispettare gli obblighi internazionali e comunitari. La norma impugnata è l’art. 7, comma 3, legge regionale n. 30/1999 come integrato dalla legge n. 20/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 30/1999. Il metodo dell’aucupio per le specie protette dalla direttiva comunitaria non rientra nelle eccezioni consentite dalla stessa direttiva, e la Regione — anche se a statuto speciale — non può derogare agli obblighi comunitari vincolanti.

    Il principio

    Le Regioni a statuto speciale sono vincolate al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Una norma regionale che consente pratiche vietate dalle direttive UE in materia ambientale è costituzionalmente illegittima anche quando la Regione dispone di potestà legislativa primaria in materia venatoria.

    Domande e risposte

    Cos’è l’aucupio?

    L’aucupio è una tecnica di caccia tradizionale che utilizza uccelli vivi come richiamo e reti per catturare altri uccelli. È vietato dalla direttiva UE 79/409/CEE per le specie protette, salvo deroghe specifiche che devono essere giustificate da ragioni scientifiche o tradizionali nel rispetto di condizioni rigide.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia di caccia?

    In parte sì: il Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria in materia venatoria per il proprio territorio. Tuttavia questa autonomia trova un limite invalicabile negli obblighi del diritto dell’Unione europea, che prevalgono anche sulla legislazione regionale speciale.

    Quali specie non possono essere cacciate con l’aucupio?

    Le specie elencate nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) godono di protezione rigorosa e non possono essere oggetto di caccia con metodi non selettivi come l’aucupio, salvo deroghe motivate da esigenze scientifiche o tradizionali documentate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 420/2005 – Motivazione numerica esame abilitazione forense

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Identica alla n. 419/2005: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione negli esami di abilitazione forense è manifestamente inammissibile. La Corte riunisce i giudizi e decide nello stesso senso.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Puglia (sezione di Lecce) ha sollevato, con tre ordinanze di identico contenuto, questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione, nella sua interpretazione che esclude la motivazione esplicita nei giudizi d’esame per l’abilitazione forense. Il giudizio è parallelo alla causa sfociata nell’ordinanza n. 419/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. Parametri: artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce (ordinanze nn. 1010, 1011 e 1013 del r.o. 2004). Giudizi riuniti con quelli sfociati nell’ordinanza n. 419/2005.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della questione, per le stesse ragioni esposte nell’ordinanza n. 419/2005: la questione investe un orientamento giurisprudenziale non del tutto consolidato e il rimettente non dimostra che si tratti di vero “diritto vivente”.

    Il principio

    La Corte ribadisce che non può essere sollecitata a pronunciarsi sulla costituzionalità di un orientamento interpretativo incerto della giurisprudenza amministrativa: il contrasto di indirizzi tra Consiglio di Stato (favorevole all’obbligo di motivazione) e giurisprudenza di primo grado (contraria) impedisce di ravvisare un diritto vivente censurabile.

    Domande e risposte

    Perché i giudizi sono stati riuniti?

    Perché le ordinanze di rimessione erano di contenuto identico e provenivano dallo stesso giudice (TAR Puglia-Lecce), sollevando la stessa questione sullo stesso articolo di legge. La riunione consente alla Corte di decidere in un’unica pronuncia.

    Qual era la differenza con l’ordinanza n. 419/2005?

    Le due ordinanze (419 e 420) riguardano gruppi diversi di ricorrenti (nell’una sono presenti le parti private costituite, nell’altra no), ma la questione sollevata e la decisione sono identiche.

    Come si tutela il candidato escluso dall’esame forense?

    Il candidato può impugnare il provvedimento di esclusione davanti al giudice amministrativo, che verifica la legittimità formale del procedimento (composizione della commissione, assenza di contraddizioni nel punteggio). La motivazione numerica è ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza prevalente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 391/2005 – Caccia regionale oltre i limiti statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia n. 15/2003 che ampliava le possibilità di caccia (fino a un’ora dopo il tramonto e per gli uccelli acquatici) oltre i limiti fissati dalla legge statale sulla protezione della fauna selvatica. La Regione aveva invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale pugliese n. 15 del 2003 modificava la normativa venatoria regionale consentendo la caccia fino a un’ora dopo il tramonto e ampliando i soggetti cacciabili agli uccelli acquatici in prossimità di acque stagnanti o correnti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale sostenendo che violasse gli standard di tutela ambientale uniformi fissati dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge Regione Puglia n. 15/2003 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La norma statale di riferimento è l’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che fissa i limiti massimi del prelievo venatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo unico della legge regionale. La Regione Puglia, ampliando i periodi e i soggetti di caccia al di là di quanto consentito dalla legge statale n. 157/1992, aveva violato gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dallo Stato nell’esercizio della propria competenza esclusiva ambientale.

    Il principio

    Le Regioni non possono derogare in peius agli standard di protezione ambientale e faunistica fissati dalla legge statale: la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. copre anche la fissazione dei limiti minimi uniformi di tutela della fauna selvatica, invalicabili dalla legislazione regionale venatoria.

    Domande e risposte

    Può una Regione ampliare i periodi di caccia oltre i limiti statali?

    No. La legge statale n. 157/1992 fissa limiti massimi al prelievo venatorio che le Regioni non possono superare, pena la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.).

    Cosa succede alla legge regionale dichiarata illegittima?

    Cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Le attività di caccia eventualmente svolte in applicazione della norma illegittima potrebbero essere contestate retroattivamente dalle autorità competenti.

    La caccia agli uccelli acquatici è vietata in Puglia?

    No, è consentita nei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992. La Corte ha eliminato solo l’ampliamento non autorizzato introdotto dalla legge regionale pugliese del 2003.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 419/2005 – Motivazione esame avvocato e diritto vivente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione negli esami di abilitazione professionale (esame da avvocato) è manifestamente inammissibile: il rimettente chiedeva una pronuncia interpretativa su un “diritto vivente”, non un giudizio di illegittimità della norma.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Puglia (sezione di Lecce) ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nella sua interpretazione consolidata che esclude la necessità di motivazione esplicita nei giudizi di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 (nella sua interpretazione giurisprudenziale consolidata). Parametri: artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorsi di candidati non ammessi alle prove orali dell’esame di abilitazione forense.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente non chiedeva di eliminare la norma ma di censurare un’interpretazione giurisprudenziale consolidata (“diritto vivente”), senza peraltro dimostrare che tale orientamento fosse davvero univoco, dato che il Consiglio di Stato aveva espresso posizioni contrarie.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve investire la norma di legge, non la sua interpretazione giurisprudenziale. Quando il rimettente contesta un orientamento applicativo della giurisprudenza ordinaria su cui la stessa giurisprudenza non è uniforme, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    L’esame di abilitazione forense deve essere motivato?

    Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, l’attribuzione di un punteggio numerico alla prova costituisce motivazione sufficiente. Il TAR Lecce contestava questo orientamento, ma la Corte ha ritenuto che la questione andasse risolta dal giudice ordinario, non dalla Corte costituzionale.

    Cosa è il “diritto vivente”?

    È l’interpretazione di una norma ormai stabilizzata nella giurisprudenza, che diventa la lettura pratica della disposizione. La Corte costituzionale può sindacare il diritto vivente, ma solo se esso è davvero consolidato e uniforme.

    Come si distingue un’inammissibilità da una questione non fondata?

    L’inammissibilità è un difetto processuale (mancanza di rilevanza, motivazione insufficiente, questione mal formulata); la non fondatezza è un giudizio nel merito che esclude la violazione costituzionale. Qui la Corte non è entrata nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 417/2005 – Decreto taglia-spese e autonomia finanziaria regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Le norme del decreto taglia-spese 2004 (d.l. 168/2004) che imponevano vincoli puntuali a specifiche voci di spesa dei bilanci regionali e degli enti locali sono incostituzionali: violano l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali garantita dal Titolo V della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Cinque Regioni (Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Marche e due ricorsi della Campania) hanno impugnato le disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004 (convertito in legge n. 191/2004) che imponevano tagli di spesa con vincoli analitici e obblighi di rendicontazione a carico delle amministrazioni regionali e locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 4, 5, 9, 10 e 11, e art. 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168. Parametri: artt. 117, 118 e 119 Cost.; principio di leale collaborazione; statuti speciali. Ricorsi in via principale di più Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9, 10 e 11 e dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 168/2004, in quanto impongono vincoli analitici e puntuali alle singole voci di spesa dei bilanci regionali e degli enti locali, eccedendo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Dichiara non fondate le altre questioni (commi 4 e 5).

    Il principio

    Lo Stato può fissare principi generali di coordinamento della finanza pubblica, ma non vincoli puntuali e analitici alle singole voci di spesa di Regioni ed enti locali: tali vincoli di dettaglio violano l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la distinzione tra “principi di coordinamento” e “vincoli analitici”?

    Lo Stato può stabilire obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica (principi di coordinamento), ma non può entrare nel dettaglio delle singole voci di bilancio delle Regioni, sostituendosi alle loro scelte allocative: questa è autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.

    Le Regioni a statuto speciale erano vincolate allo stesso modo?

    La Corte ha esaminato separatamente la posizione della Regione Valle d’Aosta (statuto speciale), concludendo per l’inammissibilità di alcune censure statutarie, ma riconoscendo i profili di illegittimità comuni a tutte le Regioni per le norme più invasive.

    Cosa è il decreto taglia-spese del 2004?

    È il d.l. 12 luglio 2004, n. 168, emanato per ridurre la spesa pubblica in modo urgente. Prevedeva tagli automatici su specifiche categorie di spesa (consulenze, rappresentanza, missioni) per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Regioni ed enti locali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 413/2005 – Rito abbreviato e contestazioni tardive del PM

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 516, 517 e 519 c.p.p. – sollevata per escludere il rito abbreviato in caso di nuova contestazione tardiva del PM – è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sull’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale sulle nuove contestazioni dibattimentali (artt. 516, 517 e 519 c.p.p.), lamentando che l’imputato non potesse richiedere il rito abbreviato quando il PM formulasse tardivamente nuove imputazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 516, 517 e 519 c.p.p. “nella parte in cui non prevedono la facoltà, per l’imputato, di richiedere il rito abbreviato relativamente al fatto diverso o reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero”. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione: l’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui la questione era rilevante, in relazione alla specifica posizione processuale dell’imputato che aveva formulato richiesta di rito abbreviato condizionata.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare puntualmente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale con riferimento alla concreta situazione processuale: una motivazione generica o insufficiente determina la declaratoria di manifesta inammissibilità da parte della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “nuove contestazioni tardive” nel processo penale?

    Sono le contestazioni di fatti diversi o reati concorrenti che il PM formula nel corso del dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), dopo che il processo è già iniziato. Possono incidere sulla possibilità dell’imputato di scegliere riti alternativi.

    Perché la questione era inammissibile?

    Perché il Tribunale di Milano non aveva motivato in modo adeguato e specifico perché la questione fosse rilevante rispetto alla posizione dell’imputato che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato, né aveva chiarito se la questione investisse anche l’art. 519 c.p.p.

    La questione è stata poi risolta in altri giudizi?

    La questione sull’accesso al rito abbreviato dopo nuove contestazioni dibattimentali tardive è stata oggetto di successive pronunce della Corte, che hanno progressivamente esteso le garanzie difensive dell’imputato in questi casi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 410/2005 – Incompetenza territoriale nel decreto ingiuntivo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La norma che esclude la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale nel procedimento per decreto ingiuntivo è costituzionalmente legittima: il giudice può però interpretarla in modo conforme alla Costituzione, attivando controlli officiosi ove il deficit di contraddittorio lo richieda.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 637, primo comma, c.p.c., nella parte in cui – secondo il consolidato orientamento della Cassazione – esclude che il giudice del procedimento monitorio possa rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio derogabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 637, primo comma, c.p.c. Parametri: artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. (diritto di difesa e principio del contraddittorio). Giudice rimettente: Tribunale di Genova nel corso di un procedimento monitorio (creditore con sede a Varese, debitore a Verona).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Pur riconoscendo che il procedimento monitorio ha un deficit strutturale di contraddittorio nella fase iniziale, la norma non vieta al giudice di adottare misure interpretative che correggano eventuali abusi. Il giudice può pertanto, in presenza di incompetenza territoriale palese, segnalarla al ricorrente o adottare i rimedi disponibili nell’ordinamento.

    Il principio

    L’esclusione della rilevabilità officiosa dell’incompetenza territoriale derogabile nel monitorio non viola di per sé la Costituzione, purché l’interpretazione della norma lasci al giudice spazi per contrastare gli abusi più evidenti, in linea con il principio del giusto processo.

    Domande e risposte

    Perché nel monitorio l’incompetenza territoriale non è rilevabile d’ufficio?

    La competenza per territorio derogabile può essere eccepita solo dalla parte (il debitore ingiunto) con l’atto di opposizione. Questa regola vale anche nel monitorio perché l’art. 637 c.p.c. rinvia alle norme generali di competenza.

    Cosa succede se il creditore sceglie deliberatamente un foro lontano?

    Il debitore che non si oppone per ragioni di costo perde la facoltà di eccepire l’incompetenza e il decreto ingiuntivo diventa definitivo. La Corte ha riconosciuto il problema ma ha escluso che ciò renda la norma incostituzionale in assoluto.

    Il nuovo art. 111 Cost. ha cambiato qualcosa?

    La Corte afferma che la costituzionalizzazione del contraddittorio (art. 111, secondo comma, Cost.) impone un’interpretazione della norma processuale che non la svuoti di significato, ma non richiede necessariamente il potere officioso del giudice in ogni fase monitoria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 409/2005 – Diploma assistente sociale e laurea specialistica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’art. 22 della legge n. 3/2003, che interpretava autenticamente i requisiti di accesso ai corsi di laurea specialistica in servizio sociale, è compatibile con l’art. 3 Cost.: la questione è non fondata. Le censure relative agli artt. 33, 34 e 35 Cost. sono inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 3/2003, norma interpretativa che stabiliva che solo i diplomi universitari di assistente sociale valessero come requisito di accesso ai corsi di laurea specialistica in servizio sociale, con efficacia retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 22, legge 16 gennaio 2003, n. 3. Parametri: artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, nel corso di un giudizio promosso da assistenti sociali escluse dal corso di laurea specialistica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. La norma interpretativa, pur retroattiva, non è irragionevole: chiarisce un significato compatibile con il tenore letterale della disposizione interpretata.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica non è incostituzionale per il solo fatto di avere effetti retroattivi, a condizione che il significato imposto rientri tra le possibili varianti di senso della norma interpretata e risponda a ragioni non arbitrarie.

    Domande e risposte

    Cosa sono le norme di interpretazione autentica?

    Sono leggi con cui il Parlamento fissa autoritativamente il significato di una norma preesistente, con effetto retroattivo. La Corte costituzionale le ammette a condizione che non trasformino in modo innovativo la portata della norma interpretata.

    Perché la questione sugli artt. 33, 34, 35 Cost. era inammissibile?

    Il TAR non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione rispetto a quei parametri: le censure erano generiche e non dimostravano come l’applicazione della norma nel giudizio a quo dipendesse da quei profili costituzionali.

    Le assistenti sociali con diploma non universitario potevano accedere al corso?

    Prima della norma del 2003 sì, ma la legge interpretativa ha chiarito retroattivamente che solo il diploma universitario era valido. La Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole alla luce della complessiva evoluzione normativa del settore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 408/2005 – Contestazione a catena misure cautelari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’art. 297, comma 3, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui limita il cosiddetto “divieto di contestazione a catena” ai soli reati connessi: anche per fatti diversi non connessi, se gli elementi erano già disponibili all’autorità giudiziaria, scattano i meccanismi che tutelano la libertà personale dell’imputato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Napoli (riesame) ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 297, comma 3, c.p.p. – che disciplina la retrodatazione dei termini delle misure cautelari in caso di più ordinanze emesse per fatti connessi – lamentando che la norma non si applicasse anche a fatti diversi non legati da connessione qualificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicazione del divieto di contestazione a catena anche per fatti diversi non connessi. Parametro: art. 13, quinto comma, della Costituzione (riserva di legge sulla durata della custodia cautelare). Giudice rimettente: Tribunale di Napoli, sezione riesame.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza cautelare erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza.

    Il principio

    Il pubblico ministero non può ritardare arbitrariamente l’emissione di ordinanze cautelari per fatti già noti al fine di eludere i termini di fase: il divieto di contestazione a catena si estende anche ai fatti non connessi qualificatamente, purché gli elementi fossero già disponibili alla prima ordinanza.

    Domande e risposte

    Che cosa è il “divieto di contestazione a catena”?

    È il meccanismo previsto dall’art. 297, comma 3, c.p.p. che impedisce al PM di allungare la custodia cautelare emettendo ordinanze successive per fatti già noti: la durata dei termini deve decorrere dalla prima ordinanza, non da quelle successive.

    Perché la norma violava l’art. 13 Cost.?

    Perché lasciava al PM il potere discrezionale di dilatare i termini di custodia ritardando la contestazione di reati già noti, in contrasto con la riserva di legge assoluta sulla durata massima della detenzione cautelare garantita dall’art. 13, quinto comma, Cost.

    Questa sentenza si applica a qualsiasi tipo di reato?

    Il principio si applica quando risulta “incontestabile” che gli elementi per la nuova ordinanza erano già disponibili all’autorità al momento della prima. La valutazione è rimessa al giudice di merito caso per caso.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale; riserva di legge e di giurisdizione sulla custodia cautelare
  • Corte cost. n. 407/2005 – Personale provinciale e rappresentanza UE

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento non può disciplinare il distacco di dirigenti provinciali presso la rappresentanza italiana all’UE: è materia di competenza statale esclusiva in politica estera. Le altre norme impugnate sul personale sono dichiarate non fondate o parzialmente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2004 in materia di organizzazione e personale provinciale, lamentando violazioni di competenze statali e statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 4, commi 1, 5 lett. b), e 11, e art. 6, comma 7, della legge Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6. Parametri: artt. 97, 98 e 117 Cost.; art. 9 Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Ricorso in via principale del Governo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 (che prevedeva il distacco di dirigenti provinciali presso la rappresentanza UE), in quanto incide sulla materia di politica estera riservata allo Stato. Dichiara non fondate le questioni relative all’art. 4, comma 11 (riqualificazione ope legis di personale), e inammissibili quelle relative all’art. 6, comma 7. La questione sull’art. 4, comma 5, lett. b) è parimenti dichiarata non fondata.

    Il principio

    Le Province autonome non possono disciplinare in autonomia il distacco di proprio personale dirigenziale presso organismi dell’Unione europea: tale materia ricade nella competenza esclusiva statale in materia di politica estera (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).

    Domande e risposte

    Perché il distacco di dirigenti provinciali all’UE è materia statale?

    Perché la normativa statale (art. 168, d.P.R. n. 18/1967 e art. 58, legge n. 52/1996) disciplina puntualmente le modalità di partecipazione italiana alle istituzioni UE, prevedendo che la designazione avvenga tramite la Conferenza dei presidenti delle Regioni e la nomina da parte del Ministro degli esteri.

    Che cosa è il “distacco” rispetto al “collocamento fuori ruolo”?

    Il distacco mantiene il dipendente nel ruolo dell’amministrazione di provenienza con servizio presso un’altra; il fuori ruolo, invece, comporta l’inserimento nell’organico dell’ente ospitante. La normativa statale sull’UE prevede il fuori ruolo, non il distacco.

    Le Province autonome hanno competenza in materia di personale?

    Sì, nell’ambito dell’organizzazione interna. Tuttavia questa competenza non si estende al rapporto con istituzioni internazionali o sovranazionali, che rimane riservata allo Stato dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2005 – Vaccinazione blue tongue e competenza statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Regione Abruzzo non può sospendere in autonomia la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (“blue tongue”) né autorizzare la libera movimentazione del bestiame non vaccinato. Tali materie appartengono alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale e tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2004, che sospendeva la campagna di vaccinazione contro la blue tongue fino al 31 dicembre 2004 e consentiva la movimentazione e commercializzazione di animali non vaccinati nel territorio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: artt. 1 e 2, legge Regione Abruzzo 1 aprile 2004, n. 14. Parametri: art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare la direttiva 2000/75/CE sulla lotta alla febbre catarrale degli ovini), art. 117, secondo comma, lettere q) (profilassi internazionale) e s) (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), Cost. Ricorso in via principale del Governo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. La materia della profilassi della blue tongue è regolata da atti comunitari che coinvolgono la Commissione europea: la sospensione regionale della vaccinazione e la liberalizzazione della movimentazione degli animali non vaccinati violano la direttiva 2000/75/CE e la competenza statale esclusiva.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di profilassi internazionale delle malattie animali né derogare agli obblighi comunitari di vaccinazione: si tratta di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Abruzzo non poteva sospendere la vaccinazione?

    Perché la campagna di vaccinazione contro la blue tongue è disciplinata da una direttiva comunitaria (2000/75/CE) e da decisioni della Commissione europea che vincolano gli Stati membri: solo lo Stato può interagire con le istituzioni UE su queste procedure.

    Cosa è la “profilassi internazionale” riservata allo Stato?

    È la materia relativa alla prevenzione e al contrasto delle malattie che, per la loro natura, richiedono coordinamento sovranazionale, come le epizoozie soggette a obblighi comunitari. Rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, lett. q), Cost.

    La Regione poteva invocare il principio di precauzione?

    No, nel caso di specie. Il principio di precauzione non può essere invocato da una Regione per derogare ad obblighi comunitari vincolanti che prevedono procedure definite a livello europeo per la gestione del rischio sanitario animale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; profilassi internazionale e tutela ambiente come competenze esclusive statali
  • Corte cost. n. 375/2005 – Espulsione straniero: inammissibilità e restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte decide su decine di ordinanze del Tribunale di Roma: dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (difetto di motivazione sulla rilevanza) e restituisce gli atti per le questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e sull’art. 558 c.p.p. alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva sollevato in numerosissimi procedimenti penali (tra il 2003 e il 2004, per decine di stranieri imputati) questioni di legittimità costituzionale su più norme del Testo Unico Immigrazione e sull’art. 558 del codice di procedura penale. La Corte ha riunito tutti i giudizi in un unico provvedimento, adottando una doppia decisione in base al tipo di questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione sugli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, come modificati dalla l. n. 189/2002, e sull’art. 558 c.p.p., contestando la disciplina dell’espulsione, del nulla osta obbligatorio, del reato di inottemperanza e del rito direttissimo applicato agli stranieri.

    La decisione della Corte

    La Corte adotta una doppia decisione: 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, perché le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza di quelle disposizioni nei giudizi concreti; 2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per le questioni sugli artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e 558 c.p.p., affinché il giudice rivaluti alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004.

    Il principio

    Anche quando più questioni provengono dallo stesso giudice e vengono riunite, la Corte può adottare decisioni differenziate in base alla natura di ciascuna: inammissibilità per difetto di motivazione sulle une, restituzione degli atti per ius superveniens sulle altre. La distinzione è imposta dal rispetto delle singole condizioni di ammissibilità della questione incidentale.

    Domande e risposte

    Perché un unico giudice ha sollevato così tante questioni (decine di ordinanze)?

    Il Tribunale di Roma è uno dei più grandi d’Italia e tratta quotidianamente procedimenti penali a carico di stranieri. In quel periodo (2003-2004) stava convalidando numerosi arresti per inottemperanza all’ordine del questore: ogni convalida rappresentava un’udienza autonoma in cui il giudice poteva sollevare la questione di costituzionalità.

    Qual è la differenza di trattamento tra art. 13 (inammissibilità) e art. 14 (restituzione atti)?

    Per le questioni sull’art. 13 (espulsione e nulla osta), le ordinanze di rimessione non spiegavano sufficientemente perché quelle norme si applicassero ai casi concreti (difetto di motivazione sulla rilevanza). Per le questioni sull’art. 14 e l’art. 558 c.p.p. (arresto obbligatorio, rito direttissimo), invece, la motivazione era più adeguata ma le sentenze n. 222 e 223/2004 richiedevano una rivalutazione.

    Cosa succede ai procedimenti penali del Tribunale di Roma dopo questo provvedimento?

    I processi a carico degli stranieri rimangono sospesi in attesa della rivalutazione del giudice rimettente. Per le questioni dichiarate inammissibili, il giudice può o proseguire il processo applicando le norme così com’è, o formulare una nuova ordinanza di rimessione con motivazione più adeguata. Per le questioni restituite, dovrà valutare l’impatto delle sentenze n. 222 e 223/2004.

    Norme collegate