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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 141, comma 3, del Codice della strada: l’obbligo di tenere una “velocità adeguata” non è una norma indeterminata incostituzionale, ma un precetto flessibile coerente con il principio di sicurezza stradale.

Di cosa si tratta

Un conducente di motoveicolo era stato multato per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità nell’attraversare un centro abitato fiancheggiato da edifici. Il Giudice di pace di Isernia sollevava questione sostenendo che la norma — priva di criteri numerici fissi — rimettesse l’accertamento dell’infrazione alla valutazione soggettiva dell’agente accertatore.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Isernia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione sull’art. 141, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada) nella parte in cui non prevede criteri legali di riferimento per configurare l’infrazione sanzionata dal comma 8 dello stesso articolo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La norma non è indeterminata: il sistema del Codice della strada prevede molteplici elementi oggettivi (segnaletica, condizioni della strada, traffico, condizioni meteo, caratteristiche del veicolo) che consentono al giudice di valutare la ragionevolezza della velocità tenuta. Il conducente può sempre contestare la valutazione dell’agente in giudizio.

Il principio

Non ogni norma sanzionatoria deve essere formulata con criteri numerici fissi. L’obbligo di tenere una velocità “adeguata” alle circostanze è un precetto sufficientemente determinato, reso concreto dal sistema normativo complessivo del Codice della strada ispirato alla sicurezza della circolazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 141, comma 3, del Codice della strada?

Impone al conducente di regolare la velocità in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone. Insieme al comma 8, prevede una sanzione amministrativa per chi non rispetta tale obbligo, indipendentemente dal rispetto dei limiti di velocità fissi.

Come può il conducente difendersi da una multa basata su una norma così flessibile?

Può contestare l’accertamento dell’agente davanti al giudice, fornendo prove contrarie (testimonianze, documentazione fotografica, perizie tecniche) sulla velocità effettivamente tenuta e sulla situazione della strada al momento del fatto.

Il verbale della Polizia stradale ha valore di prova legale?

Sì, i verbali redatti dagli agenti accertatori fanno fede fino a querela di falso quanto a ciò che l’agente ha personalmente percepito. Il conducente che vuole contestarli deve fornire prova contraria.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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