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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell’Emilia-Romagna: i commi 76 e 82 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004, che autorizzavano il Ministro del lavoro a stipulare direttamente con i Comuni convenzioni per lavori socialmente utili, violano le competenze regionali in materia di politiche del lavoro.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 autorizzava il Ministro del lavoro a prorogare e a stipulare nuove convenzioni direttamente con i Comuni per attività socialmente utili, bypassando le Regioni. La Regione Emilia-Romagna impugnò le norme sostenendo che la materia — politiche attive del lavoro — fosse di competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 3, commi 76, 77 e 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, per violazione delle competenze regionali in materia di lavoro e del principio di sussidiarietà.

La decisione della Corte

La Corte dichiara fondata la questione nei limiti indicati. I commi 76 e 82 sono incostituzionali: attribuendo al Ministero del lavoro il potere di stipulare convenzioni direttamente con i Comuni senza coinvolgere le Regioni, violano il riparto costituzionale di competenze in materia di politiche attive del lavoro. Il comma 77 (semplice proroga di un termine) non è invece incostituzionale.

Il principio

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, le politiche attive del lavoro (coordinamento del mercato del lavoro) sono materia di competenza legislativa concorrente. Lo Stato non può intervenire direttamente con i Comuni scavalcando le Regioni, se non in presenza di esigenze unitarie che richiedano l’attrazione in sussidiarietà.

Domande e risposte

Cosa sono i “lavori socialmente utili”?

Attività di interesse collettivo svolte da lavoratori in cerca di occupazione, finanziati con fondi pubblici. Erano uno strumento di politica attiva del lavoro, oggi in gran parte sostituiti da altri strumenti di integrazione al reddito e reinserimento lavorativo.

Perché lo Stato non può stipulare direttamente convenzioni con i Comuni scavalcando le Regioni?

Perché il coordinamento delle politiche attive del lavoro è materia di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li attuano. Saltare le Regioni viola il riparto costituzionale di competenze e il principio di sussidiarietà.

Cosa cambia dopo questa sentenza per i lavoratori socialmente utili?

Le convenzioni già in corso restano valide. Per le future, lo Stato deve coinvolgere le Regioni nel procedimento, rispettando le competenze attribuite loro dalla Costituzione dopo la riforma del 2001.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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