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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984: la norma che estende i benefici delle ex carriere speciali al personale di concetto che ha superato concorsi con tre prove scritte non è irragionevole nell’escludere chi non ha sostenuto tali prove.

Di cosa si tratta

Con il riordinamento delle ex carriere speciali della pubblica amministrazione, alcuni benefici economici e giuridici vennero estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie, ma solo a condizione che avessero superato concorsi con almeno tre prove scritte e svolto mansioni analoghe. Il TAR Sicilia dubitava che fosse discriminatorio escludere i “capi tecnici e geometri” che non soddisfacevano quei requisiti.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984, lamentando che l’esclusione del restante personale di concetto (capi tecnici e geometri) dai benefici fosse irragionevolmente discriminatoria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la questione era già stata esaminata e rigettata dalla Corte in precedenti pronunce. I requisiti di accesso richiesti (prove scritte, mansioni analoghe) costituiscono criteri ragionevoli per distinguere le categorie di personale ai fini del riconoscimento dei benefici. La questione riproposta non offre nuovi argomenti.

Il principio

Il legislatore ha discrezionalità nell’individuare i criteri per estendere benefici normativi ed economici a determinate categorie di pubblici dipendenti; la scelta di richiedere requisiti concorsuali specifici è razionale e non discriminatoria.

Domande e risposte

Cosa erano le “ex carriere speciali” della pubblica amministrazione?

Carriere del pubblico impiego soppresse dal d.P.R. 319/1972, i cui dipendenti avevano qualifiche e trattamenti particolari. Il loro riordinamento pose il problema di estendere i benefici anche ad altri dipendenti con funzioni simili.

Perché il requisito delle “tre prove scritte” era ritenuto discriminatorio?

Perché dipendenti che svolgevano le stesse mansioni ma avevano acceduto al ruolo con concorsi a prove diverse non ricevevano gli stessi benefici, pur avendo le stesse qualifiche funzionali.

La Corte può dichiarare inffondata una questione già decisa?

Sì. Quando la questione ripropone identici argomenti già esaminati, la Corte dichiara la manifesta infondatezza, evitando di riesaminare nel merito questioni già risolte.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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