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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 13 del r.d.l. 1345/1930 che imponeva un arbitrato obbligatorio per le controversie sull’acquedotto del Monferrato: l’arbitrato obbligatorio istituito per legge viola il diritto di agire davanti al giudice ordinario.
Di cosa si tratta
Un decreto legislativo del 1930 regolava la costruzione e l’esercizio dell’acquedotto del Monferrato e prevedeva che tutte le controversie relative dovessero essere risolte da un collegio arbitrale. Scaduta la concessione nel 1994, il Consorzio dei Comuni (concedente) e la Società Acquedotto Monferrato (concessionaria) si contendevano indennizzi e risarcimenti davanti al TAR Piemonte, che sollevava la questione sull’arbitrato obbligatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, comma primo, 25, comma primo, e 102, comma primo, della Costituzione, questione sull’art. 13 del r.d.l. 28 agosto 1930, n. 1345, che prevede un arbitrato obbligatorio per le controversie relative all’acquedotto del Monferrato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara fondata la questione e incostituzionale la norma. L’arbitrato obbligatorio istituito per legge — che priva le parti del diritto di adire il giudice statale — è incompatibile con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. e con il divieto di istituire giudici speciali posto dall’art. 102 Cost.
Il principio
L’arbitrato può essere previsto dalla legge, ma non può essere reso obbligatorio in modo da escludere del tutto il ricorso al giudice statale. Le parti devono poter scegliere se ricorrere all’arbitrato o al giudice ordinario.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra arbitrato obbligatorio e arbitrato facoltativo?
Nell’arbitrato obbligatorio la legge impone di risolvere la controversia davanti agli arbitri, senza possibilità di adire il giudice. In quello facoltativo le parti possono scegliere tra arbitrato e giudice ordinario. Solo il secondo è costituzionalmente legittimo.
Perché l’arbitrato obbligatorio viola l’art. 102 Cost.?
L’art. 102 Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali. L’arbitrato obbligatorio previsto per legge crea di fatto un “giudice speciale” per una determinata categoria di controversie, sottraendole alla giurisdizione ordinaria.
Dopo questa sentenza, il Consorzio poteva agire davanti al TAR?
Sì. Eliminata l’obbligatorietà dell’arbitrato, le parti potevano scegliere il giudice competente (amministrativo o ordinario) secondo le regole generali di riparto della giurisdizione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, fondamento della decisione
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge, parametro della questione
- Art. 102 della Costituzione — Divieto di giudici speciali, parametro della questione
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