Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, che fissava al 15 settembre 2000 il termine di decadenza per proporre davanti al giudice amministrativo le controversie sul lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998.
Di cosa si tratta
Con la “privatizzazione” del pubblico impiego, le controversie sui rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione sono passate progressivamente dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. L’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 prevedeva che le controversie sui periodi anteriori al 30 giugno 1998 dovessero essere proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, a pena di decadenza. Diversi TAR avevano sollevato questioni di legittimità di questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Friuli-Venezia Giulia e il TAR Calabria (sez. Reggio Calabria), con più ordinanze, hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, sostenendo che il termine decadenziale violasse la delega legislativa, rendesse più gravoso per i dipendenti l’esercizio dei diritti e fosse irragionevolmente discriminatorio.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara: manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli e da tre ordinanze del TAR Calabria (numeri 522, 542, 622 e 710 r.o./2004) per difetto di motivazione; manifestamente infondata la questione sollevata con l’ordinanza n. 625 r.o./2004 del TAR Calabria, perché il termine decadenziale era già stato ritenuto conforme a Costituzione dalla stessa Corte in precedenti pronunce.
Il principio
L’introduzione di termini di decadenza per l’esercizio di azioni giudiziarie è espressione della discrezionalità del legislatore e non contrasta di per sé con il diritto di difesa, purché il termine sia ragionevole e adeguatamente pubblicizzato.
Domande e risposte
Cosa succedeva alle controversie sul lavoro pubblico anteriori al 1998?
Dovevano essere proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000. Decorso quel termine senza proporre il ricorso, il diritto si estingueva per decadenza e non era più possibile agire davanti ad alcun giudice.
Perché la privatizzazione del pubblico impiego ha creato questi problemi di transizione?
Perché il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria non fu immediato. La legge stabiliva che le controversie sui periodi anteriori al 1998 restassero al TAR, ma solo fino a una certa data, creando un sistema transitorio che generava dubbi applicativi.
Questi termini di decadenza violano il diritto di difesa?
Secondo la Corte no. Il diritto di difesa non impedisce al legislatore di fissare termini ragionevoli per l’esercizio delle azioni giudiziarie. Il limite è che il termine non deve essere eccessivamente breve o irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.