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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili entrambe le questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p. in materia di lingua processuale: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato né la rilevanza della seconda questione né la non manifesta infondatezza di entrambe.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino rumeno, il Tribunale di Velletri aveva sollevato due questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p. che consente lo svolgimento del processo in lingua italiana. Il difensore aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio non tradotto in una lingua comprensibile dall’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Velletri ha sollevato, in riferimento all’art. 111, terzo comma, della Costituzione, due questioni sull’art. 109, comma 1, c.p.p.: la prima perché non prevede la nullità degli atti compiuti in italiano quando l’imputato straniero non comprende la lingua; la seconda perché non prevede l’obbligo di accertare, fin dal primo atto, se lo straniero comprenda l’italiano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili per carenza di motivazione. In particolare, riguardo alla prima questione il rimettente non aveva spiegato perché la già vigente disciplina delle traduzioni non fosse sufficiente a garantire il diritto dell’imputato. Riguardo alla seconda, il rimettente aveva omesso di indicare in che modo l’omessa verifica avesse inciso sul procedimento concreto.

Il principio

Perché una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile è indispensabile che il giudice rimettente motivi adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio concreto sia la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità.

Domande e risposte

Quali garanzie ha l’imputato straniero in un processo penale italiano?

L’imputato straniero ha diritto a un interprete per gli atti del procedimento (art. 143 c.p.p.) e alla traduzione degli atti essenziali. Queste garanzie esistevano già nell’ordinamento prima della questione sollevata.

Cosa significa “carenza di motivazione” nell’ordinanza di rimessione?

Significa che il giudice che solleva la questione non ha spiegato in modo sufficiente perché la norma sia rilevante nel caso concreto e perché il dubbio di incostituzionalità non sia manifestamente infondato. Senza questa motivazione la Corte non può esaminare il merito.

L’art. 111 Cost. garantisce il diritto alla traduzione degli atti processuali?

Il terzo comma dell’art. 111 Cost. riconosce all’accusato “il diritto di essere informato nella più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”, anche attraverso un interprete, se necessario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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