Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 T.U.IVA: Operazioni permutative e dazioni in pagamento

    Art. 11 T.U.IVA: Operazioni permutative e dazioni in pagamento

    Art. 11 T.U.IVA – Operazioni permutative e dazioni in pagamento.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere
    precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle
    in corrispondenza delle quali sono effettuate.
    La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al
    prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
    materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o
    sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’art. 14, non supera il cinque
    per cento del corrispettivo in denaro.”

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  • Art. 12 T.U.IVA: Cessioni e prestazioni accessorie

    Art. 12 T.U.IVA: Cessioni e prestazioni accessorie

    Art. 12 T.U.IVA – Cessioni e prestazioni accessorie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la
    fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
    accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
    effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a
    sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le
    parti dell’operazione principale.
    Se la cessione o prestazione principale e’ soggetta all’imposta, i
    corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
    a formarne la base imponibile.”

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  • Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA – Base imponibile.

    In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 138

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d) si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

    2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’, dall’indennizzo comunque denominato;

    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonche’ per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

    d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;

    e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.

    3. In deroga al comma 1:

    a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costiuita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    c) per le operazioni imponibili, nonche’ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

    4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

    5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

    5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.”

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  • Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA: Determinazione del valore normale

    Art. 14 T.U.IVA – Determinazione del valore normale (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il comma 8 dell’art.24 legge 7 luglio 2009 n.88.)

    In vigore dal 29/07/2009 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 07/07/2009 n. 88 Articolo 24

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
    avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
    condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente
    per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale
    cessione o prestazione.
    2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
    analoghe, per valore normale si intende:
    a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni
    simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
    effettuano tali operazioni;
    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
    passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
    3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi
    criteri per l’individuazione del valore normale.”

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  • Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA: Esclusioni dal computo della base imponibile

    Art. 15 T.U.IVA – Esclusioni dal computo della base imponibile.

    In vigore dal 01/02/1979 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/1979 n. 24 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Non concorrono a formare la base imponibile:
    1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita’ per ritardi
    o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del
    committente;
    2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
    conformita’ alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
    cessione e’ soggetta ad aliquota piu’ elevata;
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
    per conto della controparte, purche’ regolarmente documentate;
    4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
    espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
    Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme
    addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita’ per ritardi o altre
    irregolarita’ nella esecuzione del contratto.”

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  • Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 c.c. Nullità del nuovo matrimonio

    In vigore

    Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio. CAPO III – Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

  • Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA – Debitore d’imposta

    In vigore dal 02/08/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:
    Per l’efficacia delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma del presente articolo, come sostituita dall’ articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si veda quanto disposto dai successivi commi da 58 a 63 della stessa legge.

    “L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

    Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo’ assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

    Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

    In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonche’ per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

    Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

    a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;

    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;.

    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

    a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si e’ reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e’ tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e’ subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

    a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita’ di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa’ di cui all’articolo 17-ter del presente decreto.

    b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

    c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (1);

    d) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24);

    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

    d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

    d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

    d-quinquies) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24).

    Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche’ in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

    Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

    Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche’ ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.”

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  • Art. 16 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 16 T.U.IVA: Aliquote dell’imposta

    Art. 16 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2016 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del ventidue per cento (1) della base imponibile dell’operazione.

    L’aliquota e’ ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento (2) per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34.

    Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

    (Comma soppresso).”

    ____________________

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 718, lett. b) legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b) legge 28 dicembre 2015 n. 208 la presente aliquota e’ incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. L’aliquota ordinaria dell’IVA e’ ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, e’ incrementata di 0,3 punti percentuali per l’anno 2020 ed e’ incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi come disposto dal comma 2 e 3 art. 1 L. 145 30/12/2018.

    (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 718, lett. a) legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208 la presente aliquota e’ incrementata di tre punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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  • Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicita’ on line

    Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicita’ on line

    Art. 17 bis T.U.IVA – Acquisto di pubblicita’ on line.

    In vigore dal 01/01/2014 al 06/03/2014

    Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

    Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

    “1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

    2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.”

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  • Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti

    Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti

    Art. 17 ter T.U.IVA – Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ (1).

    In vigore dal 18/06/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 10

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

    0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

    0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

    a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

    b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

    c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

    Soppressa [d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)]

    1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

    1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.

    1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

    1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(3)

    2. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50).”

    ————–

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

    (2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data. La presente lettera è stata soppressa con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data.

    (3) Vedi pure il comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018.

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