Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 204/2005 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni tra il Tribunale di Taranto e la Camera dei deputati in materia di insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.): la questione è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito — rese nel corso di una conferenza stampa nel 1998 e concernenti un consigliere comunale di Taranto — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dalla insindacabilità di cui all’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale penale di Taranto, investito del processo per diffamazione, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando questa deliberazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Tribunale di Taranto, prima sezione penale. Resistente: Camera dei deputati. Atto contestato: deliberazione della Camera del 13 febbraio 2001 che affermava l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cito.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Dalla documentazione agli atti risulta che il procedimento penale a quo è stato definito con una pronuncia che rende la questione priva di interesse attuale: non c’è più un giudizio in corso che possa beneficiare di una pronuncia della Corte sul conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione presuppone l’esistenza di un giudizio in corso che trae utilità dalla decisione della Corte: quando il giudizio principale si esaurisce, il conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

    Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra l’attività extraparlamentare e quella parlamentare: non basta la qualità di parlamentare per essere immuni da responsabilità per qualsiasi dichiarazione.

    Chi decide se una dichiarazione parlamentare è coperta dall’insindacabilità?

    In prima battuta la Camera di appartenenza, con una delibera. Se il giudice ritiene che la delibera sia erronea, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa significa che il conflitto è «improcedibile»?

    Significa che, per ragioni sopravvenute (in questo caso, la definizione del processo penale sottostante), non ha più senso che la Corte decida il conflitto. Il giudizio si chiude senza una pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 203/2005 – Controllo regionale sugli enti locali in Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili le questioni del Governo sulla legge regionale FVG n. 13/2002 che reintroduceva un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali: il ricorso è privo di sufficiente motivazione sulle censure.

    Di cosa si tratta

    Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’art. 130 Cost. — che prevedeva il controllo regionale sugli atti degli enti locali — è stato abrogato. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge n. 13/2002, aveva tuttavia reintrodotto un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali (eventuale, su richiesta degli organi deliberanti o di una quota di consiglieri). Il Governo aveva impugnato tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. Parametri: artt. 114 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 22 luglio 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni perché il ricorso governativo non contiene una motivazione adeguata sulle ragioni del preteso contrasto con la Costituzione, analogamente a quanto rilevato in relazione alla legge finanziaria della Sardegna (sent. n. 202/2005).

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione del ricorso governativo ha la stessa portata del difetto di motivazione nelle questioni incidentali: la Corte non può esaminare nel merito una questione quando non sono esposte le ragioni del contrasto con i parametri invocati.

    Domande e risposte

    Le regioni possono ancora controllare gli atti degli enti locali dopo la riforma del 2001?

    Con l’abrogazione dell’art. 130 Cost. nel 2001, il controllo regionale preventivo sugli atti degli enti locali è venuto meno a livello nazionale. Le regioni a statuto speciale possono avere discipline particolari in base ai loro statuti.

    Cosa prevedeva la norma del FVG contestata?

    Prevedeva che gli organi collegiali degli enti locali o una quota di consiglieri potessero richiedere un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi, una forma di verifica che la riforma costituzionale del 2001 aveva eliminato a livello generale.

    Perché la questione non è stata decisa nel merito?

    Perché il ricorso governativo era generico: indicava i parametri costituzionali ma non spiegava in modo sufficiente le ragioni per cui la norma regionale li violasse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2005 – Legge finanziaria Sardegna e intermediari finanziari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Governo sulla legge finanziaria della Regione Sardegna n. 7/2002 (artt. 12 e 31, comma 4): il ricorso governativo è privo di sufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza delle censure.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2002 equiparava agli istituti di credito alcuni intermediari finanziari ai fini della gestione delle misure agevolative regionali, e prevedeva un contributo in conto interessi per operazioni di microcredito. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive della competenza statale in materia bancaria e creditizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7. Parametri: artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso del 1° luglio 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili entrambe le questioni perché il ricorso governativo non illustra adeguatamente le ragioni per cui le norme regionali violerebbero la Costituzione: le censure sono troppo generiche e non consentono alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze.

    Il principio

    Il ricorso in via principale del Governo avverso una legge regionale deve contenere una motivazione specifica sulle censure di incostituzionalità: non è sufficiente indicare i parametri costituzionali violati senza illustrare le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e tali parametri.

    Domande e risposte

    Le regioni possono disciplinare l’accesso al credito agevolato regionale?

    Le regioni possono prevedere misure agevolative regionali, ma devono rispettare i principi statali in materia bancaria e creditizia, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (T.U. bancario, d.lgs. 385/1993).

    Cosa si intende per «intermediari finanziari» equiparati agli istituti di credito?

    Sono soggetti iscritti in appositi elenchi della Banca d’Italia (artt. 106 e 107 del T.U. bancario) che svolgono attività finanziaria non bancaria. La loro equiparazione agli istituti di credito ai fini delle agevolazioni regionali era la norma oggetto di censura.

    Come deve essere motivato un ricorso governativo in via principale?

    Il ricorso deve indicare le norme impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni specifiche per cui si ritiene che ci sia contrasto: la sola indicazione degli articoli della Costituzione non basta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2005 – Sanatoria extracomunitari e competenza della Provincia di Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sull’art. 1 del d.l. n. 195/2002 (sanatoria dei lavoratori extracomunitari irregolari): le funzioni attribuite alle Prefetture non ledono le competenze provinciali in materia di lavoro.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 195/2002 ha consentito alle imprese di denunciare i rapporti di lavoro con extracomunitari irregolari alle Prefetture, affidando a queste ultime il coordinamento della procedura di regolarizzazione. La Provincia autonoma di Bolzano, che ha competenze legislative proprie in materia di lavoro in base allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ha impugnato la norma ritenendola invasiva delle proprie prerogative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, commi 1, 4 e 5, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Parametri: competenze provinciali ex statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) e art. 117 Cost. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano, ricorso in via principale del 19 dicembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La materia dell’immigrazione è di esclusiva competenza statale (art. 117, comma 2, lett. b, Cost.), e le competenze provinciali in materia di lavoro non comprendono la disciplina dell’ingresso e della regolarizzazione degli stranieri. La sanatoria non invade le prerogative della Provincia ma agisce su un piano normativo di pertinenza esclusivamente statale.

    Il principio

    La competenza delle Province autonome in materia di lavoro non si estende alla disciplina del soggiorno e della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, che rimane di esclusiva pertinenza statale in quanto riconducibile alla materia «immigrazione» di cui all’art. 117, comma 2, lett. b, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono legiferare in materia di immigrazione?

    No. L’immigrazione è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche per le Province autonome, che pur godono di ampi poteri in base agli statuti speciali.

    Cosa sono le competenze «concorrenti» della Provincia di Bolzano in materia di lavoro?

    Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia competenze in materia di collocamento, apprendistato e commissioni di controllo sul collocamento. Queste riguardano il mercato del lavoro locale ma non la regolarizzazione degli stranieri irregolari.

    Come funzionava la procedura di regolarizzazione del 2002?

    Le imprese denunciavano il rapporto di lavoro irregolare alla Prefettura entro una scadenza; la Prefettura verificava l’ammissibilità e la Questura accertava l’assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Poi si procedeva alla firma del contratto di soggiorno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2005 – Accreditamento sanitario e tetti di spesa regionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 37, comma 3, della legge regionale Marche n. 26/1996, che disciplina l’accesso al convenzionamento esterno delle strutture sanitarie private accreditate: la norma è compatibile con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Le strutture sanitarie private accreditate operano nel Servizio sanitario nazionale entro tetti di spesa fissati a livello regionale. La Regione Marche aveva stabilito che, per accedere al convenzionamento, le strutture dovessero rispettare determinate modalità autorizzative. Un laboratorio di analisi aveva impugnato il provvedimento dell’USL che limitava il proprio budget, sostenendo che la norma regionale violasse i principi di buon andamento e di legislazione concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). Parametri: artt. 97 e 117 della Costituzione. Rimettente: TAR per le Marche, ordinanza del 17 marzo 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La norma regionale rientra nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia sanitaria e non viola il principio di buon andamento: la previsione di autorizzazioni e tetti di spesa risponde all’esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria.

    Il principio

    Le regioni possono disciplinare, nell’ambito della legislazione concorrente in materia sanitaria, le modalità di accesso al convenzionamento delle strutture private accreditate, stabilendo procedure autorizzative e tetti di spesa senza che ciò contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Una struttura sanitaria privata accreditata ha diritto a ricevere rimborsi illimitati dal SSN?

    No. Le strutture accreditate operano entro budget prestabiliti dalla Regione. Solo le prestazioni erogate nei limiti di spesa concordati vengono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

    Cosa significa «accreditamento» di una struttura sanitaria?

    È il riconoscimento, da parte della Regione, dell’idoneità di una struttura privata ad erogare prestazioni per conto del SSN. L’accreditamento non garantisce da solo il rimborso: è necessario anche il rispetto dei tetti di spesa.

    Possono le regioni stabilire requisiti aggiuntivi rispetto a quelli statali per il convenzionamento?

    Sì, nell’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), le regioni possono disciplinare le modalità di accesso al convenzionamento, purché rispettino i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2005 – Responsabilità del vettore marittimo per dolo o colpa grave

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 423, comma primo, del codice della navigazione nella parte in cui mantiene il limite legale di risarcimento anche quando il danno è causato da dolo o colpa grave del vettore marittimo o dei suoi dipendenti. Il limite di responsabilità non può coprire comportamenti gravemente colpevoli.

    Di cosa si tratta

    Il codice della navigazione stabilisce un tetto massimo al risarcimento che il vettore marittimo deve corrispondere per la perdita o l’avaria delle merci trasportate. Questo limite si applicava anche quando il danno era causato da comportamenti dolosamente o gravemente colpevoli del vettore o dei suoi dipendenti. La Corte di cassazione ha sollevato la questione in un caso in cui il carico di arance di una cooperativa agricola era stato distrutto perché i dipendenti del vettore lo avevano mal assicurato durante la traversata Palermo-Napoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 423, comma primo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento in caso di responsabilità per dolo o colpa grave. Parametri: artt. 3 e 41 della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione, ordinanza dell’8 aprile 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 423, comma primo, cod. nav. nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore marittimo o dei suoi dipendenti o preposti. L’applicazione del limite anche ai casi di dolo e colpa grave crea una disparità irragionevole rispetto alla disciplina del trasporto terrestre e aereo.

    Il principio

    Il limite legale di responsabilità del vettore marittimo può essere giustificato da esigenze di sicurezza dei traffici commerciali, ma diventa incostituzionale quando copre anche comportamenti gravemente colpevoli o dolosi: in tali casi la limitazione del risarcimento non risponde ad alcuna ratio ragionevole e viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Se la mia merce viene danneggiata su una nave per colpa grave del vettore, ho diritto al pieno risarcimento?

    Sì, a seguito di questa sentenza. La Corte ha eliminato il tetto legale al risarcimento nei casi di dolo e colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti, così il danno va risarcito integralmente.

    Perché il limite era considerato irragionevole in caso di dolo o colpa grave?

    Perché il limite di responsabilità trova giustificazione nell’esigenza di rendere calcolabili i rischi del trasporto, non nel proteggere comportamenti dolosi o gravemente negligenti. Estendere il limite a tali situazioni premia chi non si comporta correttamente.

    Come si distingue questa sentenza dalle precedenti sulla stessa norma?

    Nel 1987 la Corte aveva dichiarato non fondata una questione analoga, ma aveva già richiamato l’attenzione del legislatore. A distanza di quasi vent’anni, senza alcun intervento del legislatore, la Corte ha ritenuto che la permanenza del limite nei casi di dolo e colpa grave fosse ormai costituzionalmente insostenibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2005 – Ammissibilità conflitto su data referendum

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori di quattro referendum abrogativi contro i decreti presidenziali che fissavano la data del 12 giugno 2005: i ricorrenti non possono qualificarsi come «poteri dello Stato» ai fini del conflitto in questa fase.

    Di cosa si tratta

    I promotori di quattro referendum abrogativi (ammessi con sentenze n. 46-49/2005) avevano impugnato davanti alla Corte costituzionale i decreti del Presidente della Repubblica che fissavano la data del voto al 12 giugno 2005 e la delibera del Consiglio dei ministri correlata. Ritenevano violate le loro prerogative costituzionali come «potere dello Stato» nella procedura referendaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Ricorrenti: Lanfranco Turci e altri promotori del referendum. Atti impugnati: decreti del Presidente della Repubblica e deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005 sulla fissazione della data referendaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riunita in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che i promotori e gli elettori sottoscrittori hanno titolarità di funzioni costituzionalmente garantite, ritiene che nella fase specifica della procedura di fissazione della data, i ricorrenti non siano titolari di attribuzioni costituzionali suscettibili di essere lese dall’atto impugnato.

    Il principio

    I promotori del referendum sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione solo nelle fasi in cui esercitano funzioni costituzionalmente attribuite loro; la scelta della data del referendum da parte del Governo non lede le attribuzioni spettanti ai promotori nell’ambito della procedura referendaria.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i soggetti che siano titolari di funzioni costituzionalmente attribuite e che lamentino la lesione di tali funzioni da parte di un atto di altro potere dello Stato. Non ogni soggetto coinvolto in una procedura costituzionale ha questa legittimazione.

    I promotori del referendum sono un «potere dello Stato»?

    La Corte ha riconosciuto in precedenti pronunce che i promotori e gli elettori sottoscrittori esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, ma ciò non basta: occorre che l’atto contestato incida specificamente sulle attribuzioni loro spettanti.

    Cosa accade quando un conflitto è dichiarato inammissibile in camera di consiglio?

    La Corte può decidere con ordinanza, in camera di consiglio senza contraddittorio, che il conflitto non è ammissibile, evitando così l’apertura del giudizio in contraddittorio tra le parti.

  • Corte cost. n. 197/2005 – Sospensione patente e accertamento penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 218 del codice della strada: l’ordinanza del Giudice di pace di Amelia è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza e indica erroneamente la norma da impugnare.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevede che il prefetto possa sospendere cautelarmente la patente di guida prima che il giudice penale accerti la colpevolezza dell’imputato. In un caso di guida in stato di ebbrezza, il Giudice di pace di Amelia ha dubitato che ciò contrasti con i principi di uguaglianza e di difesa sanciti dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 218 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sospensione della patente prima dell’accertamento giudiziale della colpevolezza. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Amelia, ordinanza del 7 novembre 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due ragioni: l’ordinanza è priva di qualsiasi motivazione sulla non manifesta infondatezza (si limitava a citare i numeri degli articoli costituzionali senza spiegarne la violazione) e, in più, il giudice ha indicato una norma diversa da quella effettivamente rilevante per il caso.

    Il principio

    Non basta indicare i parametri costituzionali violati: il giudice rimettente deve illustrare le ragioni per cui la norma censurata contrasterebbe con ciascuno di essi. L’ordinanza di rimessione deve anche identificare correttamente la norma effettivamente applicabile al caso di specie.

    Domande e risposte

    La sospensione della patente da parte del prefetto prima della sentenza penale è legittima?

    La questione non è stata risolta nel merito. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetti formali dell’ordinanza di rimessione.

    Cosa devono indicare i giudici nell’ordinanza con cui sollevano una questione di costituzionalità?

    Devono indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali, e spiegare — con argomentazioni specifiche — sia la rilevanza della questione nel giudizio pendente, sia le ragioni per cui la norma potrebbe essere incostituzionale.

    Cosa è la «non manifesta infondatezza»?

    È uno dei requisiti per la trasmissione della questione alla Corte costituzionale: il giudice rimettente deve dimostrare che esiste un dubbio serio e non pretestuoso sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2005 – Direzione struttura sanitaria e obbligo di motivazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, perché il TAR rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Quando un’Azienda sanitaria locale deve conferire un incarico di direzione di struttura complessa, il direttore generale può scegliere tra più candidati dichiarati ugualmente idonei. La norma impugnata non prevedeva l’obbligo di motivare tale scelta. Il TAR Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che ciò viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15-ter, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui non prevede l’obbligo di motivare la scelta del direttore generale tra candidati con identici giudizi di idoneità. Parametro: art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione. Rimettente: TAR Toscana, ordinanza del 27 settembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il TAR si era limitato ad affermare apoditticamente la propria giurisdizione senza spiegare perché la decisione della causa dipendesse effettivamente dalla norma impugnata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, limitandosi a richiamare disposizioni normative senza indicare le ragioni concrete del collegamento tra la norma censurata e la controversia pendente.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando più candidati sono giudicati ugualmente idonei a dirigere una struttura sanitaria?

    In base alla disciplina del d.lgs. 502/1992, il direttore generale dell’ASL può scegliere tra i candidati idonei. La questione se debba motivare la scelta è stata sollevata ma non risolta nel merito da questa decisione.

    Perché la Corte non ha giudicato nel merito?

    Perché il TAR non ha spiegato in modo sufficientemente chiaro perché la questione costituzionale fosse rilevante per la risoluzione della controversia. Senza questa motivazione, la Corte non può entrare nel merito.

    Cosa significa «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

    Significa che il giudice che solleva la questione non ha dimostrato che l’esito del giudizio principale dipende dall’applicazione della norma contestata. È un requisito formale indispensabile per accedere al giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2005 – Iscrizione universitaria provvedimento cautelare anno successivo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, che consentiva l’iscrizione al secondo anno universitario agli studenti che avevano ottenuto un provvedimento cautelare di primo grado nel precedente anno accademico, poi non confermato. Il TAR Campania aveva sollevato la questione per difetto di motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 133/2001 aveva previsto una sanatoria per gli studenti che, nell’anno accademico 1999-2000, erano stati iscritti con riserva a corsi universitari a numero chiuso (inclusa odontoiatria) per effetto di ordinanze cautelari del TAR, poi non confermate in sede di appello. Questi studenti potevano iscriversi al secondo anno per l’a.a. 2000-2001 a condizione che la sospensiva fosse stata concessa, tra l’altro. Uno studente (Puglia Gianmaria) si era visto negare l’iscrizione al secondo anno di odontoiatria perché la sua cautelare di primo grado era stata rigettata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 133/2001, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la norma, nel disciplinare in via legislativa l’esito di situazioni createsi per effetto di provvedimenti cautelari, sostituisse la valutazione del legislatore a quella dell’autorità amministrativa e giurisdizionale, violando la separazione dei poteri e i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Ha rilevato che il giudice rimettente, pur censurando formalmente l’intero art. 1, aveva in realtà formulato le proprie censure solo con riguardo al primo comma della norma, e aveva motivato la rilevanza riferendosi a una situazione — quella dello studente che non aveva ottenuto il provvedimento cautelare — che ricadeva al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione censurata. La questione difettava quindi di coerenza tra la norma impugnata e la motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente motiva la rilevanza con riferimento a una fattispecie che non rientra nell’ambito applicativo della norma impugnata: se il caso concreto non è regolato dalla norma censurata, la questione è irrilevante e dunque inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 133/2001 sulle iscrizioni universitarie?

    La legge 27 marzo 2001, n. 133 aveva previsto che gli studenti iscritti con riserva nell’a.a. 1999-2000 a corsi di laurea o diploma universitario per effetto di provvedimenti cautelari potessero iscriversi al secondo anno nell’a.a. 2000-2001, a certe condizioni, tra cui che la sospensiva cautelare fosse stata effettivamente concessa. Era una sanatoria temporanea per situazioni createsi a seguito del contenzioso sulle procedure di accesso ai corsi a numero chiuso.

    Quando la questione di legittimità costituzionale non è rilevante?

    La rilevanza richiede che l’applicazione della norma censurata sia necessaria per decidere il giudizio a quo. Se il caso concreto non è disciplinato dalla norma impugnata (ad esempio perché l’attore non rientra tra i destinatari della legge), la questione è irrilevante e la Corte la dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.

    Uno studente che ha ottenuto una sospensiva poi riformata in appello può mantenere l’iscrizione universitaria?

    In linea generale, il venir meno del provvedimento cautelare in appello travolge gli effetti della sospensiva. Tuttavia, il legislatore può prevedere norme di sanatoria per specifiche situazioni createsi a seguito di contenzioso amministrativo. Nel caso della legge n. 133/2001 la sanatoria era subordinata all’aver ottenuto la sospensiva di primo grado, il che escludeva dalla tutela chi quella cautelare non aveva ottenuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2005 – Competenza territoriale procedimenti camerali società

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce la competenza territoriale per i procedimenti camerali in materia societaria esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale. La Corte ha ritenuto che la norma non ecceda la delega né introduca una irragionevole disparità rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione.

    Di cosa si tratta

    Un socio totalitario di una s.r.l. aveva richiesto al Tribunale di Agrigento l’adozione di provvedimenti urgenti ex artt. 2485 e 2487 c.c. (per ovviare all’inerzia degli amministratori dopo la chiusura del fallimento). La società aveva eccepito l’incompetenza territoriale: la sede legale era a Roma e l’art. 25 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce la competenza esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali societari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Agrigento dubitava della costituzionalità dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione: la norma eccederebbe la delega (che vietava modifiche alla competenza territoriale) e introdurrebbe una disparità irragionevole tra procedimenti camerali (competenza esclusiva della sede legale) e procedimenti ordinari nella stessa materia (competenza anche della sede effettiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha rilevato che il divieto di modifica della competenza per territorio contenuto nella delega si riferisce al foro della sede inteso in senso ampio, e che la specificazione “sede legale” è coerente con la ratio della riforma del diritto societario, che mira a concentrare le controversie societarie davanti a un numero limitato di Tribunali specializzati (quelli del capoluogo di distretto). La diversità rispetto ai procedimenti ordinari è giustificata dalla diversa natura degli stessi procedimenti.

    Il principio

    L’attribuzione della competenza territoriale esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali in materia societaria non viola il principio di uguaglianza né eccede la delega legislativa, in quanto risponde alla scelta del legislatore di concentrare le controversie societarie specializzate davanti a Tribunali con competenza distrettuale, garantendo specializzazione e uniformità di giurisprudenza.

    Domande e risposte

    Dove si propone un procedimento camerale in materia societaria?

    Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, la competenza territoriale spetta esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale (il domicilio risultante dal registro delle imprese). Non rileva la sede effettiva dell’attività, a differenza di quanto previsto per i procedimenti ordinari di cognizione.

    Cosa distingue un procedimento camerale societario da uno ordinario di cognizione?

    I procedimenti camerali in materia societaria (previsti dal d.lgs. n. 5/2003) riguardano controversie su nomina o revoca di liquidatori, adozione di provvedimenti urgenti in caso di inerzia degli organi societari, e simili questioni strutturali della vita societaria. Hanno carattere sommario e specializzato, a differenza dei procedimenti ordinari di cognizione che riguardano pretese di diritto sostanziale tra le parti.

    Qual è il “foro societario” del d.lgs. n. 5/2003?

    Il d.lgs. n. 5/2003 aveva istituito sezioni specializzate per i procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria e bancario-creditizia, attribuite ai Tribunali dei capoluoghi di distretto di Corte d’Appello. La norma sull’esclusività della sede legale è coerente con questo disegno di specializzazione territoriale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2005 – Insindacabilità parlamentare Vendola articolo diffamatorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni diffamatorie del deputato Nichi Vendola nei confronti dell’ambasciatore Paolo Foresti, contenute in un articolo sul quotidiano “Il Manifesto” del 1997, rientrassero nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. Ha quindi annullato la relativa delibera di insindacabilità del 17 marzo 1998.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Nicola (Nichi) Vendola aveva pubblicato sul quotidiano “Il Manifesto” il 27 marzo 1997 un articolo intitolato “Profughi e mafiosi”, in cui si riferiva all’allora ambasciatore italiano a Tirana Paolo Foresti come a “un lestofante del calibro di Paolo Foresti, nostro ambasciatore a Tirana e principale cerniera tra l’Italietta dei predoni e un’Albania da colonia o da protettorato”. Foresti aveva citato in giudizio Vendola per risarcimento danni da diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Vendola rientravano nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e quindi erano coperte dall’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che non sussistesse il necessario collegamento funzionale tra le affermazioni dell’articolo e l’attività parlamentare del Vendola.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto e annullato la delibera di insindacabilità. Ha rilevato che le affermazioni contenute nell’articolo erano “pesanti apprezzamenti personali” nei confronti del Foresti come individuo, non come esponente di un’istituzione, e non erano collegati funzionalmente all’attività parlamentare di Vendola. L’articolo non riguardava il dibattito parlamentare sulla questione albanese, ma si sostanziava in un attacco diretto alla persona del Foresti.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Non è sufficiente che il parlamentare abbia trattato un tema di attualità politica: occorre che vi sia un concreto collegamento funzionale tra le affermazioni rese fuori dal Parlamento e un’attività parlamentare specifica. Le dichiarazioni che si risolvono in attacchi personali, senza tale nesso funzionale, non beneficiano dell’immunità.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità copre gli atti tipicamente parlamentari (discorsi, interpellanze, voti) ma si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento solo se esiste un nesso funzionale con un atto parlamentare specifico.

    Quando un’affermazione fatta fuori dal Parlamento è coperta dall’insindacabilità?

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte, è necessario il collegamento funzionale: le dichiarazioni devono riprodurre in forma divulgativa il contenuto di un atto parlamentare (un’interpellanza, un discorso in Assemblea) oppure essere rese nell’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari. Non basta che riguardino argomenti di rilevanza politica o di cui il parlamentare si sia occupato in Parlamento.

    Chi ha il potere di deliberare sull’insindacabilità e chi può contestarla?

    La Camera di appartenenza delibera sull’applicazione dell’insindacabilità su proposta del Comitato per le elezioni e le immunità parlamentari. Il giudice davanti al quale è pendente il processo civile o penale può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale se ritiene che la delibera sia stata adottata senza i presupposti costituzionali.

    Norme collegate