Autore: Andrea Marton

  • Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 c.c. Prova della morte dell'assente

    In vigore

    Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. CAPO II – Della dichiarazione di morte presunta

  • Art. 70 quinquies decies T.U.IVA: Decorrenza del regime di franchigia

    Art. 70 quinquies decies T.U.IVA: Decorrenza del regime di franchigia

    Art. 70 quinquies decies T.U.IVA – Decorrenza del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e’ gia’ identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia’ attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.”

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  • Art. 70 septies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 septies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 septies T.U.IVA – Adempimenti.

    In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

    2. Il rappresentante di gruppo e’ il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo’ esercitare l’opzione, e’ rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi piu’ elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’ la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e’ comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.”

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  • Art. 70 septies decies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 septies decies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 septies decies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:

    a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione e’ stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;

    b) se sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;

    c) se e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia e’ stata superata. In tale caso l’imposta e’ dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e’ tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

    d) negli altri casi in cui e’ disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e’ venuta meno.

    2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche’ di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.”

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  • Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA: Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

    Art. 70 sexies T.U.IVA – Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo’ essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.”

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  • Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 sexies decies T.U.IVA – Adempimenti.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies e’ esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo’ essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

    2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e’ tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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  • Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA: Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

    Art. 70 ter T.U.IVA – Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo.

    In vigore dal 20/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 13

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

    b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche’ residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

    1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

    a) svolgimento di un’attivita’ principale dello stesso genere;

    b) svolgimento di attivita’ complementari o interdipendenti;

    c) svolgimento di attivita’ che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu’ di essi.

    3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche’ tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

    5. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.

    6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.”

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  • Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Art. 58 Codice Civile: Dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Art. 58 c.c. Dichiarazione di morte presunta dell'assente

    In vigore

    Quando sono trascorsi cinque (1) anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

  • Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA: Definizioni e disposizioni generali

    Art. 70 ter decies T.U.IVA – Definizioni e disposizioni generali).

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

    a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;

    b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;

    c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;

    d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attivita’ economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

    e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attivita’ economica;

    f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

    g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

    2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

    3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.

    4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro e’ espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio e’ effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ attuative del presente Titolo.”

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  • Art. 70 undecies T.U.IVA: Attivita’ di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA: Attivita’ di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA – Attivita’ di controllo.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le annualita’ di validita’ dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e’ demandato alle strutture, gia’ esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita’ di:

    a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis;

    b) controllo sostanziale;

    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

    3. Ai fini delle attivita’ di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validita’ dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

    4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attivita’ di controllo.”

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