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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 231/2005, la Corte costituzionale accoglie parzialmente il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro la legge finanziaria 2004 (l. 350/2003). Dichiara l’incostituzionalità di alcune disposizioni che comprimevano l’autonomia finanziaria regionale, e riserva la decisione sulle restanti questioni.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato numerose disposizioni della legge finanziaria 2004, lamentando che alcune norme violassero le competenze regionali e l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. In particolare erano contestati gli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112-115, riguardanti il piano programmatico per l’istruzione e il personale educativo e scolastico degli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), artt. 3, comma 92, e 4, commi 112-115. Parametri principali: artt. 46 e 119 Cost. e disposizioni dello Statuto regionale. Ricorrente: Regione Emilia-Romagna.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 113, della legge n. 350/2003 e riserva ogni decisione sulle ulteriori questioni. La norma censurata interferiva con le competenze regionali in materia di organizzazione del personale educativo degli asili nido e servizi per l’infanzia, violando l’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni.

Il principio

Le leggi finanziarie statali non possono, sotto la veste di norme di coordinamento della finanza pubblica, sottrarre alle Regioni risorse e competenze organizzative proprie in materie di loro pertinenza. L’art. 119 Cost. garantisce alle Regioni risorse sufficienti per esercitare le funzioni loro attribuite.

Domande e risposte

Che cosa garantisce l’art. 119 Cost.?

L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, nonché l’assegnazione di risorse adeguate all’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione.

Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica»?

È una competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) che consente allo Stato di fissare principi fondamentali di contenimento della spesa pubblica, ma non di determinare analiticamente le singole voci di bilancio regionale.

Qual è il limite alle leggi finanziarie statali nei confronti delle Regioni?

Lo Stato può imporre vincoli di spesa che rispettino l’autonomia regionale: non può né azzerare le risorse regionali né dettare norme di dettaglio su materie di competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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