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La Corte dichiara non fondata la questione promossa dal Governo contro la legge della Regione Toscana in materia di istruzione, nella parte in cui rimetteva a un regolamento regionale la fissazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione; la determinazione degli standard organizzativi non costituisce fissazione di livelli essenziali delle prestazioni né norma generale sull’istruzione.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (testo unico in materia di educazione e istruzione) rimetteva a un regolamento regionale la definizione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la determinazione di tali standard spettasse in via esclusiva allo Stato, rientrando nella fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) o nelle norme generali sull’istruzione (lett. n).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2002, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, sostenendo la violazione della competenza esclusiva statale sulla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sulle norme generali sull’istruzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 370 del 2003: gli asili nido rientrano nella materia dell’istruzione, di competenza legislativa concorrente. La fissazione degli standard strutturali e qualitativi non equivale alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, poiché la norma regionale incide sull’assetto organizzativo degli asili senza determinare alcun livello di prestazione da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.
Il principio
La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione. La fissazione di standard strutturali e qualitativi degli asili da parte regionale non costituisce determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (materia esclusiva statale) né norma generale sull’istruzione, e dunque è legittimamente rimessa alla Regione nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Domande e risposte
Le Regioni possono fissare i requisiti degli asili nido?
Sì, nell’ambito della competenza concorrente in materia di istruzione: spetta alle Regioni disciplinare l’organizzazione e la gestione degli asili nido, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale.
Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” ex art. 117, lett. m), Cost.?
Sono gli standard minimi di prestazione che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale per i diritti civili e sociali. La loro determinazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, che opera trasversalmente in tutte le materie. Non ogni standard organizzativo, tuttavia, costituisce un “livello essenziale”.
In cosa differisce la disciplina degli asili nido dalla scuola dell’obbligo?
La scuola dell’obbligo è oggetto di norme generali statali (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e di principi fondamentali da cui le Regioni non possono discostarsi. Gli asili nido rientrano invece nella più ampia materia dell’istruzione (competenza concorrente), lasciando maggiore autonomia normativa alle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e livelli essenziali delle prestazioni
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