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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al TAR per la Puglia (Lecce) perché sopravvenuti interventi normativi — in particolare il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003 — hanno ridisciplinato i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, modificando il quadro normativo su cui si fondavano le questioni di legittimità sollevate.

Di cosa si tratta

Il D.Lgs. 198/2002 aveva classificato le infrastrutture di telecomunicazioni come opere di interesse nazionale, realizzabili in deroga alle norme urbanistiche locali. Il Comune di Ostuni aveva negato ad Alcatel Italia l’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile fondandosi sullo strumento urbanistico e su una legge regionale pugliese che vietava impianti nelle aree di pregio storico. Il TAR aveva sollevato questioni sulla conformità costituzionale dell’art. 3 del D.Lgs. 198/2002.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, in riferimento agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Costituzione, dubitando che la deroga generalizzata alle norme urbanistiche locali per le infrastrutture di telecomunicazioni strategiche violasse la competenza regionale concorrente e il principio di sussidiarietà.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003, convertito con L. 5/2004, che hanno ridisciplinato interamente i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica e stabilito la transizione dai procedimenti avviati sotto il D.Lgs. 198/2002 al nuovo regime del D.Lgs. 259/2003. Il rimettente deve valutare se le questioni siano ancora rilevanti.

Il principio

Quando il legislatore interviene ridisciplinando organicamente la materia oggetto di questione di legittimità, anche modificando le norme transitorie applicabili ai procedimenti in corso, il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il D.Lgs. 198/2002 sulle infrastrutture di telecomunicazioni?

Classificava alcune infrastrutture di telecomunicazioni come «strategiche» e di interesse nazionale, consentendone la realizzazione in deroga alle norme urbanistiche comunali, secondo procedure speciali accelerate.

Perché il Comune di Ostuni aveva negato l’autorizzazione?

Si era basato sullo strumento urbanistico comunale e su una legge regionale pugliese che vietava impianti di telecomunicazioni nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale. La stessa legge regionale era poi stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 307/2003.

Cosa è il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)?

Il D.Lgs. 259/2003 ha ridisciplinato organicamente l’intero settore delle comunicazioni elettroniche, incluse le procedure autorizzatorie per l’installazione di reti e impianti, sostituendo il previgente D.Lgs. 198/2002 per i nuovi procedimenti e regolando la transizione per quelli in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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