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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 69.2 del T.U.B.

    Articolo 69.2 del T.U.B.

    Art. 69.2 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d’Italia collabora con l’autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.”

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  • Art. 30 T.U.IVA: Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza

    Art. 30 T.U.IVA: Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza

    Art. 30 T.U.IVA – Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza.

    In vigore dal 01/01/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “(Comma soppresso)

    Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e’ superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita’.

    Il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:

    a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter;

    b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

    c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;

    d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

    e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.

    Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

    Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attivita’ esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si chiede il rimborso.

    Agli effetti della norma di cui all’articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti”

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  • Articolo 179 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 179 CCII – Contratti ad esecuzione continuata o periodica

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

  • Articolo 178 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 178 CCII – Vendita con riserva di proprieta’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

    2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

  • Articolo 69.3 del T.U.B.

    Articolo 69.3 del T.U.B.

    Art. 69.3 T.U.B. – Impresa madre UE intermedia

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e’ stabilita in uno Stato terzo.

    2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo e’ tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell’Unione europea se:

    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un’altra banca o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un’impresa di investimento UE come definite all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e b) il valore totale delle attivita’ detenute nell’Unione europea dal gruppo di Stato terzo e’ pari o superiore a 40 miliardi di euro.

    3. Ai fini del comma 2 e’ impresa madre UE intermedia una banca, o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

    4. L’obbligo previsto dal comma 2 e’ rispettato anche quando una banca italiana e’ essa stessa l’impresa madre UE intermedia.

    5. Nel caso in cui l’impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una societa’ di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

    6. La Banca d’Italia, quando e’ autorita’ di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorita’ competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), puo’ consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

    a) vi sia incompatibilita’ con un requisito di separazione delle attivita’ applicabile all’impresa madre del gruppo di Stato terzo;

    b) la risolvibilita’ sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall’autorita’ di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

    7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia puo’ essere una impresa di investimento di cui all’articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    8. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita’ per il calcolo del valore totale delle attivita’ del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonche’ alla procedura per l’istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l’istituzione di due imprese madri UE intermedie.”

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  • Articolo 177 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 177 CCII – Locazione finanziaria

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma 3, lettera a).

    2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

  • Articolo 176 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 176 CCII – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.

    3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

    4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

  • Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

    a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;

    b) «autorita’ di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;

    c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e’ rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e’ rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche’ non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

    d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;

    e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;

    f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

    1) l’amministrazione straordinaria, nonche’ le misure adottate nel suo ambito;

    2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita’ di altri Stati dell’Unione europea;

    g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo

    16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”

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  • Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

  • Articolo 174 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 174 CCII – Contratti relativi a immobili da costruire

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.