Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 416/2008 – Competenza sui porti turistici regionali e cessazione materia del contendere

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    Con l’ordinanza n. 416/2008 la Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato. Il Ministero dei Trasporti aveva riaffermato la propria competenza sui porti turistici della Regione, ma, prima della decisione, ha annullato in autotutela l’atto impugnato. Venuto meno l’oggetto del conflitto, la Corte prende atto della situazione e chiude il giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato una nota del Ministero dei Trasporti – Direzione marittima di Ravenna – con cui lo Stato riaffermava la propria competenza amministrativa su tutti i porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale situati nel territorio regionale, eccezion fatta per il porto di Cattolica. Secondo la Regione, ciò violava le sentenze della Corte che avevano già riconosciuto le competenze regionali su quei porti e ledeva gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione sul riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra enti (art. 134 Cost.): la Regione Emilia-Romagna contestava la nota ministeriale che riaffermava la competenza statale sui porti turistici regionali, in contrasto con il riparto delineato dall’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dalla potestà legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Ministero dei Trasporti, con nota del 18 marzo 2008, aveva comunicato alla Regione di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Venuto meno l’atto oggetto del conflitto, non sussisteva più ragione per decidere nel merito.

    Il principio

    Quando l’atto che ha dato origine a un conflitto di attribuzione tra enti viene annullato dall’autorità che lo ha emanato prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un giudizio davanti alla Corte Costituzionale nel quale un ente (per esempio una Regione) sostiene che lo Stato abbia invaso le sue competenze con un atto o un comportamento. La Corte valuta se l’attribuzione è stata rispettata.

    Perché il conflitto si è chiuso senza una decisione nel merito?

    Perché il Ministero ha annullato l’atto impugnato in autotutela, eliminando la lesione denunciata. Con l’atto scomparso, non c’è più nulla da annullare né da dichiarare.

    Chi ha competenza amministrativa sui porti turistici regionali?

    Le precedenti sentenze della Corte (nn. 89, 90/2006 e 255/2007) avevano già riconosciuto la competenza regionale sui porti di rilevanza economica regionale. Il conflitto in esame nasceva proprio dal rifiuto del Ministero di conformarsi a quelle pronunce.

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  • Corte cost. n. 414/2008 – Apparecchi da gioco norma transitoria sanzioni penali pregressa

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    Il Tribunale di Lanciano chiedeva alla Corte di verificare se fosse costituzionalmente legittimo continuare a punire penalmente chi, prima del 1° gennaio 2006, aveva installato apparecchi automatici da gioco non conformi, nonostante la legge finanziaria 2006 avesse trasformato quella condotta in illecito amministrativo. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) aveva trasformato in illecito amministrativo la condotta di installazione di apparecchi automatici da gioco non conformi (slot machine illegali), che prima era configurata come reato contravvenzionale dall’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931). Tuttavia, l’art. 1, comma 547, della stessa legge prevedeva una norma transitoria: per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2006, continuavano ad applicarsi le previgenti sanzioni penali. Il Tribunale di Lanciano, investito di un procedimento per fatti anteriori, dubitava della legittimità di questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lanciano, con ordinanza del 12 febbraio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva della più favorevole sanzione amministrativa ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente considerato il quadro normativo: in particolare, non aveva verificato se, per i fatti anteriori al 2006, il principio di retroattività della norma più favorevole (desumibile dall’art. 2 c.p.) fosse applicabile e se non vi fossero già soluzioni interpretative idonee a risolvere il problema senza intervento della Corte.

    Il principio

    La questione è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato le soluzioni interpretative disponibili per risolvere il problema in via ermeneutica, senza necessità di un intervento ablatorio o additivo della Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio di retroattività della norma penale più favorevole?

    L’art. 2, comma 4, del codice penale stabilisce che, se la legge successiva prevede una pena più mite, si applica quella più favorevole all’imputato. Quando una condotta viene depenalizzata (trasformata in illecito amministrativo), il principio comporta in genere l’estinzione del reato per i fatti pregressi.

    Perché la norma transitoria escludeva l’applicazione della depenalizzazione ai fatti pregressi?

    Il legislatore aveva scelto di mantenere la rilevanza penale dei fatti anteriori, evitando che la depenalizzazione beneficiasse chi aveva commesso la violazione quando ancora costituiva reato. Questa scelta è in tensione con il principio di retroattività della lex mitior.

    Come si è evoluta poi la disciplina degli apparecchi da gioco?

    La normativa sugli apparecchi da gioco leciti e illeciti si è articolata ulteriormente nel tempo, con interventi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e successive riforme che hanno ridisegnato il regime sanzionatorio.

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  • Corte cost. n. 413/2008 – Registro rifiuti trasportatori professionali non pericolosi

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    La Corte di cassazione dubitava della compatibilità con il diritto comunitario della norma italiana che esonerava dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti gli imprenditori che raccolgono e trasportano a titolo professionale rifiuti propri non pericolosi. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore edile era indagato per aver trasportato nel 2005, senza iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti, materiali di demolizione (rifiuti speciali non pericolosi) con un autocarro. L’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 (“Decreto Ronchi”) esentava dall’obbligo di iscrizione all’Albo gli imprenditori che trasportano rifiuti propri non pericolosi a titolo professionale. La Cassazione dubitava che questa esenzione fosse compatibile con le direttive comunitarie sui rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 (come modificato dalla legge n. 426/1998), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione (violazione del diritto comunitario), nella parte in cui esclude l’obbligo di iscrizione all’Albo per i trasportatori professionali di rifiuti propri non pericolosi.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Al momento della decisione, il d.lgs. n. 22/1997 era stato abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che aveva introdotto una nuova disciplina. La Cassazione avrebbe dovuto applicare la norma vigente al momento del fatto (2005), ma anche verificare quale fosse la disciplina applicabile alla luce del ius superveniens.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma impugnata è stata abrogata e sostituita da nuova disciplina e il giudice rimettente non ha adeguatamente considerato quale norma debba applicare nel giudizio principale, non potendo la Corte pronunciarsi su una norma non più vigente senza chiarire la sua applicabilità al caso concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’Albo nazionale gestori ambientali?

    È il registro in cui devono iscriversi le imprese che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. L’iscrizione è condizione per l’esercizio legale di queste attività ed è soggetta a requisiti tecnici e finanziari.

    I produttori di rifiuti devono iscriversi all’Albo per trasportare i propri rifiuti?

    Con il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e le sue modifiche successive, i produttori di rifiuti non pericolosi che li trasportano in proprio sono soggetti a obblighi semplificati (iscrizione in categoria apposita con autocertificazione), non alla procedura ordinaria. La disciplina si è evoluta più volte.

    Cosa si intende per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 11 Cost. consente limitazioni di sovranità a favore delle organizzazioni internazionali (inclusa l’UE). L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legge italiana al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Violare il diritto UE equivale a violare questi parametri costituzionali.

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  • Corte cost. n. 412/2008 – Porti turistici Regione Molise competenza demanio marittimo

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    La Regione Molise contestava allo Stato la competenza sul rilascio di concessioni demaniali marittime nel porto turistico di Termoli. La Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni tra enti, annulla la nota ministeriale: la competenza spetta alla Regione e non alla Capitaneria di Porto statale.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero dei trasporti aveva sostenuto, con una nota del settembre 2007, che la competenza a rilasciare concessioni demaniali marittime nel porto turistico di Termoli spettasse alla Capitaneria di Porto (autorità statale) e non alla Regione Molise. La Regione aveva impugnato quella nota sollevando conflitto di attribuzioni, sostenendo che i porti turistici — a differenza dei porti commerciali — erano stati trasferiti alle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Molise ha proposto conflitto di attribuzioni tra enti nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dei trasporti (prot. M-TRA/DINFR/9194 del 17 settembre 2007), che rivendicava allo Stato la competenza amministrativa sul rilascio di concessioni demaniali nel porto turistico di Termoli, includendolo tra i porti esclusi dalla delega alle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava allo Stato (Ministero dei trasporti) attribuire alle autorità marittime statali la competenza sulle concessioni demaniali nel porto turistico di Termoli, e annulla la nota ministeriale. I porti turistici — in quanto non inclusi nell’elenco dei porti esclusi dalla delega — rientrano nella competenza regionale in materia di demanio marittimo.

    Il principio

    La competenza sul rilascio di concessioni demaniali marittime nei porti turistici spetta alle Regioni, non allo Stato: solo i porti espressamente elencati nel d.P.C.m. del 1995 come esclusi dalla delega restano nella competenza statale, e tale elenco non comprende i porti a vocazione turistica.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali marittime?

    Sono autorizzazioni amministrative che permettono a privati o enti di utilizzare in modo esclusivo aree del demanio marittimo (spiagge, ormeggi, specchi d’acqua) per fini commerciali, turistici o industriali. Sono soggette a canoni e a rinnovi periodici.

    Perché la competenza sui porti è divisa tra Stato e Regioni?

    Il d.P.R. n. 616/1977 aveva delegato alle Regioni la gestione del demanio marittimo, ma aveva escluso i “porti di rilievo economico nazionale” e commerciali. I porti turistici e di piccola pesca erano stati considerati delegati alle Regioni. Il d.P.C.m. del 1995 aveva identificato i porti esclusi dalla delega.

    Il porto di Termoli è un porto commerciale?

    Il porto di Termoli ha sia funzione commerciale che turistica. La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che la parte del porto rilevante — quella relativa alle concessioni per la marineria turistica — rientrasse nella competenza regionale, non essendo inclusa nell’elenco dei porti esclusi dalla delega.

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  • Corte cost. n. 411/2008 – Appalti pubblici Regione Sardegna illegittimità parziale

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerose disposizioni della legge regionale sarda n. 5/2007 sugli appalti pubblici, che aveva recepito in modo autonomo la direttiva comunitaria 2004/18/CE. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di larga parte delle norme, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 5 del 7 agosto 2007, che disciplinava autonomamente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerosi articoli della legge, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) e di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo impugnava in via principale numerosi articoli della legge regionale sarda n. 5/2007 (artt. 5, 9, 11, 13, 16, 20-22, 24, 26, 30, 34-36, 38-41, 46, 51, 54, 57-60 e allegato I), in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli e dell’allegato I impugnati. La disciplina degli appalti pubblici rientra nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — non possono dettare una disciplina autonoma degli appalti in deroga o difformità dal codice statale. Solo lo Stato, nel rispetto del diritto comunitario, può legiferare in questo ambito.

    Il principio

    La disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici attiene alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) ed è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale; le Regioni non possono introdurre una propria disciplina in materia, nemmeno in recepimento diretto di direttive comunitarie.

    Domande e risposte

    Perché gli appalti pubblici sono materia di competenza esclusiva statale?

    Perché le regole sulle procedure di gara garantiscono la parità di accesso al mercato per tutte le imprese, italiane e straniere: appartengono quindi alla “tutela della concorrenza”, che l’art. 117, comma 2, lettera e) Cost. assegna in via esclusiva allo Stato.

    Anche le Regioni a statuto speciale sono vincolate?

    Sì: la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevale sulle competenze statutarie delle Regioni speciali nelle materie che incidono sul mercato e sulla concorrenza.

    Le Regioni possono dettare norme più favorevoli alle imprese locali negli appalti?

    No: qualsiasi disciplina regionale che alteri le condizioni di accesso alle gare rispetto alla normativa statale è incostituzionale, in quanto viola la parità di trattamento delle imprese concorrenti.

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  • Corte cost. n. 410/2008 – Insindacabilità parlamentare Taormina diffamazione annullata

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    La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Carlo Taormina su due magistrate della Procura di Aosta, pubblicate su giornali nel 2004. La Corte costituzionale annulla la delibera: quelle dichiarazioni non erano esercizio di funzioni parlamentari e non erano coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato, nel 2004, interviste critiche nei confronti di due magistrate della Procura della Repubblica di Aosta — la dottoressa Maria Del Savio Bonaudo (Procuratore) e la dottoressa Stefania Cugge (Sostituto) — a commento della condanna di Anna Franzoni, da lui difesa nel processo di Cogne. Indagato per diffamazione a mezzo stampa, Taormina aveva chiesto alla Camera di deliberare l’insindacabilità. La Camera aveva accolto la richiesta. Il GIP del Tribunale di Milano aveva proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20) che dichiarava insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione le dichiarazioni del deputato Taormina. Il GIP sosteneva che quelle dichiarazioni non fossero espressione di attività parlamentare funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e annulla la delibera (limitatamente al procedimento R.G.N.R. n. 90/2006). Le interviste rilasciate a commento di una sentenza, nell’ambito dell’attività forense del deputato come avvocato difensore, non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari: manca il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, comma 1, Cost.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto: non si estende a dichiarazioni rese in veste di avvocato o in contesti estranei all’attività del Parlamento, anche se provenienti da un membro delle Camere.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Garantisce che i parlamentari non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità sostanziale, non processuale, che protegge l’attività politica parlamentare dall’interferenza della magistratura.

    Quando esiste il “nesso funzionale” richiesto dalla Corte?

    Quando le dichiarazioni esterne riproducono in sostanza opinioni già espresse in Parlamento o sono direttamente connesse all’esercizio di un atto parlamentare specifico (discorso, interrogazione, voto). La semplice qualità di parlamentare non è sufficiente.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale per diffamazione riprende il suo corso davanti al giudice ordinario, che potrà giudicare le dichiarazioni nel merito, senza essere vincolato dalla delibera parlamentare annullata dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 409/2008 – Conflitto attribuzioni Sicilia entrate motorizzazione telematica

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    La Regione Siciliana contestava allo Stato la rivendicazione delle entrate derivanti da pratiche di motorizzazione effettuate in Sicilia tramite il sistema telematico ministeriale. La Corte dichiara il ricorso inammissibile: una nota ministeriale non è atto idoneo a sollevare conflitto di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    Le pratiche di motorizzazione (come immatricolazioni, revisioni, permessi) in Sicilia potevano essere effettuate telematicamente tramite soggetti privati autorizzati dall’Assessorato regionale ai trasporti, ma con l’utilizzo del sistema informatico ministeriale. Lo Stato, con una nota del Ministero dei trasporti del 14 febbraio 2008, aveva sostenuto che le entrate derivanti da tali pratiche spettassero allo Stato e non alla Regione. La Sicilia aveva impugnato quella nota sollevando conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti nei confronti dello Stato, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale siciliano e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria e di trasporti, lamentando che la nota ministeriale avesse menomato le proprie attribuzioni sulle entrate da operazioni di motorizzazione nel territorio regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara il ricorso inammissibile. Una nota ministeriale di carattere ricognitivo e interlocutorio non è atto idoneo a ledere definitivamente le attribuzioni regionali: manca il requisito dell’atto lesivo concreto e definitivo necessario perché il conflitto sia ammissibile. La Regione potrà tutelare le proprie pretese nei modi ordinari.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra enti presuppone un atto statale (o regionale) che rivendichi in modo concreto e definitivo una competenza in contrasto con quella altrui: una mera nota ricognitiva o interlocutoria del Ministero non è idonea a sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui una Regione (o lo Stato) contesta che l’altra autorità abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. È diverso dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

    Perché la Sicilia ha uno statuto speciale in materia di trasporti e finanze?

    La Sicilia è una regione a statuto speciale: il suo statuto, approvato con decreto legislativo costituzionale, attribuisce alla Regione competenze più ampie rispetto alle regioni ordinarie, anche in materia di finanze, tributi e alcune infrastrutture.

    Cosa deve fare la Regione per tutelare le sue pretese sulle entrate?

    Poiché il conflitto è stato dichiarato inammissibile per difetto di atto lesivo definitivo, la Regione potrà ricorrere alle vie ordinarie (es. impugnare eventuali atti definitivi dello Stato che privino concretamente la Regione delle entrate contestate).

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  • Corte cost. n. 408/2008 – Compenso CTU patrocinio a spese dello Stato soccombente

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    Tribunali di Catania e Torino dubitavano della costituzionalità dell’art. 131, commi 3 e 4, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che può rendere sostanzialmente gratuita l’opera del CTU quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta soccombente. La Corte dichiara le questioni del Tribunale di Torino inammissibili e quella del Tribunale di Catania manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    In alcuni procedimenti civili nei quali una parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i giudici dovevano liquidare il compenso al consulente tecnico d’ufficio (CTU). L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 prevede che, se la parte ammessa al patrocinio risulta soccombente e il beneficio non viene revocato, il compenso del CTU sia a carico dell’erario. I tribunali rimettenti ritenevano che questa disciplina potesse rendere sostanzialmente gratuita e ingiusta l’opera del perito, con violazione dei principi di eguaglianza, di adeguata retribuzione e di buon andamento della PA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania (r.o. n. 135/2008) ha impugnato l’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Il Tribunale di Torino (r.o. nn. 219 e 220/2008) ha impugnato i commi 3 e 4 della stessa norma, in riferimento all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Torino (per carenze motivazionali nelle ordinanze di rimessione) e manifestamente infondata quella del Tribunale di Catania: la norma non esclude in assoluto il compenso del CTU, ma prevede meccanismi di recupero e di liquidazione a carico dell’erario che non ledono i principi costituzionali evocati.

    Il principio

    La disciplina del compenso del CTU nel patrocinio a spese dello Stato non viola i principi di eguaglianza, di adeguata retribuzione e di buon andamento, purché il sistema preveda meccanismi che garantiscano comunque il pagamento del compenso a carico dell’erario.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    È il beneficio che consente alle persone non abbienti di essere difese in giudizio a spese dell’erario. Le spese legali e peritali sono anticipate dallo Stato, che poi può recuperarle dalla parte soccombente.

    Il CTU viene sempre pagato, anche se la parte che ha richiesto la consulenza perde la causa?

    Sì: il CTU è un ausiliario del giudice e ha diritto al compenso in ogni caso. Se la parte soccombente era ammessa al gratuito patrocinio e il beneficio non viene revocato, il compenso rimane a carico dell’erario.

    Cosa succede se il patrocinio a spese dello Stato viene revocato?

    La revoca può avvenire quando si accerta che la parte non aveva i requisiti reddituali, o li ha perduti. In tal caso, le spese tornano a carico della parte e il recupero avviene nei suoi confronti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 407/2008 – Opposizione decreto ingiuntivo iscrizione a ruolo termine

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    Il Tribunale di Monza dubitava della costituzionalità della regola processuale che rende improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo oltre il termine dimidiato di cinque giorni, quando l’opponente abbia assegnato involontariamente un termine di comparizione inferiore a quello legale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società Helpware Studi aveva notificato l’atto di opposizione assegnando all’opposta un termine di comparizione superiore a 60 giorni ma inferiore ai 90 previsti dall’art. 163-bis c.p.c. (come modificato dalla legge n. 263/2005). Secondo il diritto vivente, questa circostanza comportava la dimidiazione del termine per l’iscrizione a ruolo (da dieci a cinque giorni), e l’opponente aveva iscritto la causa a ruolo sette giorni dopo la notifica, risultando tardivo. Il Tribunale di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale della norma che produceva questo effetto, ritenendola irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 5 maggio 2007, ha impugnato il combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui rende improcedibile l’opposizione iscritta a ruolo oltre il termine dimidiato, anche quando l’opponente abbia involontariamente assegnato un termine di comparizione inferiore a quello legale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la propria lettura del combinato disposto fosse quella del diritto vivente, né aveva considerato che esistevano orientamenti giurisprudenziali alternativi che potevano condurre a soluzioni diverse in via interpretativa, senza necessità di un intervento della Corte.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma censurata possa essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, tenendo conto degli orientamenti del diritto vivente e delle possibili letture alternative.

    Domande e risposte

    Perché nell’opposizione a decreto ingiuntivo il termine di iscrizione a ruolo è dimidiato?

    L’art. 645, secondo comma, c.p.c. prevede che, quando l’opponente assegna all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, anche il termine per iscrivere la causa a ruolo si riduce della metà. La ratio è che il debitore-opponente, avendo scelto tempi stretti, non può giovarsi di un termine più ampio per la costituzione.

    Cosa succede se l’opposizione viene dichiarata improcedibile?

    Il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo, come se non fosse stata proposta opposizione. Il debitore perde il diritto di contestare il credito nel merito.

    La disciplina è rimasta invariata?

    No: le riforme successive del processo civile hanno modificato in più riprese la disciplina dei termini nell’opposizione a decreto ingiuntivo. È importante fare riferimento alla normativa vigente al momento del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 406/2008 – Assicurazione RC auto trasportato consapevole veicolo rubato

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    Il Tribunale di Milano chiedeva di estendere la copertura assicurativa RC auto anche al terzo trasportato consenziente ma ignaro che il veicolo fosse rubato. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile perché il diritto vivente aveva già risolto la questione in via interpretativa.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto aveva subito gravi danni in un incidente stradale mentre era trasportato su un’autovettura rubata, di cui ignorava l’origine delittuosa. La vittima aveva citato in giudizio l’assicuratore del veicolo, ma l’art. 1, terzo comma, della legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria RC auto escludeva la copertura per i “terzi trasportati a conoscenza del carattere illegale della circolazione”. Il Tribunale di Milano, ritenendo irragionevole l’esclusione per chi era inconsapevole, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 31 ottobre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’estensione della copertura assicurativa ai terzi trasportati consenzienti ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non aveva tenuto conto del diritto vivente: la giurisprudenza di legittimità aveva già interpretato la norma nel senso di escludere dalla copertura solo chi fosse consapevole dell’illegittimità della circolazione. L’inconsapevole è quindi già tutelato in via interpretativa, rendendo la questione irrilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve fare i conti con il diritto vivente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale: se la norma, interpretata in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, non presenta il vizio denunciato, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza o per omessa considerazione del diritto vivente.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “diritto vivente”?

    È il significato che una norma ha assunto nella prassi applicativa consolidata dei giudici, in particolare della Cassazione. La Corte costituzionale giudica la norma nel significato del diritto vivente, non in quello astratto del testo.

    Il trasportato inconsapevole su un veicolo rubato ha diritto al risarcimento?

    Sì: secondo l’interpretazione consolidata prima ancora della riforma del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), il trasportato che non sapeva che il veicolo fosse rubato non può essere assimilato a chi partecipa consapevolmente a una circolazione illecita, e ha diritto alla copertura assicurativa.

    La norma del 1969 è stata poi sostituita?

    Sì: il d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ha abrogato la legge n. 990/1969, dettando una disciplina più organica sull’assicurazione RC auto e sui diritti dei terzi danneggiati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 405/2008 – Caccia in deroga Regione Lombardia incostituzionale

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    La Regione Lombardia aveva approvato nel 2007 piani di prelievo venatorio in deroga per alcune specie protette. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 20/2007, perché la Regione aveva violato la normativa statale e comunitaria sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina delle deroghe alla caccia.

    Di cosa si tratta

    La direttiva comunitaria “Uccelli” (79/409/CEE) consente agli Stati membri di autorizzare deroghe ai divieti di caccia in presenza di condizioni specifiche e tassative. In Italia, la disciplina attuativa era contenuta nella legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica. La Regione Lombardia aveva approvato una legge — la n. 20 del 6 agosto 2007 — con cui approvava piani di prelievo in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, in attuazione della propria legge quadro regionale n. 2/2007 sul prelievo in deroga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale lombarda n. 20/2007, in riferimento agli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il ricorso lamentava che la Regione avesse esercitato la deroga alla caccia senza rispettare le condizioni fissate dalla direttiva comunitaria e dalla legge statale n. 157/1992, violando le norme di tutela ambientale di competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale lombarda n. 20/2007. La Regione non aveva rispettato i presupposti e le procedure per l’esercizio legittimo delle deroghe alla caccia: in particolare, non aveva dimostrato l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, né il rispetto delle condizioni della direttiva comunitaria recepite dalla legge statale. La materia “tutela dell’ambiente” è di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono autorizzare deroghe alla caccia a specie protette senza rispettare rigorosamente le condizioni tassative fissate dalla direttiva comunitaria “Uccelli” e recepite dalla legge statale; la tutela ambientale è materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa sono le deroghe alla caccia?

    Sono autorizzazioni eccezionali a prelevare (cacciare) specie normalmente protette, concesse solo in presenza di condizioni tassative: assenza di altre soluzioni soddisfacenti, piccole quantità di capi, specifiche finalità (ricerca, sicurezza aerea, ecc.). La direttiva UE Uccelli le regolamenta rigorosamente.

    Perché la Regione non poteva legiferare autonomamente in materia?

    Perché la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti dalla legge statale.

    La legge quadro regionale n. 2/2007 era anch’essa incostituzionale?

    La sentenza n. 405/2008 si concentra sulla legge n. 20/2007. La Corte ha già esaminato in altri giudizi la legge quadro regionale: le deroghe regionali devono in ogni caso rispettare i parametri della direttiva UE e della legge statale n. 157/1992.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 404/2008 – Art. 420-bis CPC rinvio pregiudiziale Cassazione

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    Il Tribunale di Termini Imerese dubitava della costituzionalità del meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in funzione nomofilattica (art. 420-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40/2006), lamentando eccesso di delega. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di lavoro, il Tribunale di Termini Imerese doveva decidere sulla qualifica professionale di un lavoratore dipendente. In quel contesto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis c.p.c., che consente al giudice di rinviare alla Cassazione una questione di diritto di particolare importanza prima di decidere il merito. Il Tribunale riteneva che questa norma fosse stata introdotta in violazione della delega legislativa conferita al Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, con ordinanza del 24 gennaio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del d.lgs. n. 40/2006 e 420-bis c.p.c., in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), nella parte in cui avrebbero introdotto il meccanismo di rinvio pregiudiziale senza che la legge delega lo prevedesse espressamente.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente infondata. Il meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Cassazione rientra nel perimetro della delega, che affidava al Governo la razionalizzazione del giudizio di cassazione in funzione nomofilattica e il miglioramento del sistema processuale. Non vi è eccesso di delega.

    Il principio

    Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega quando introduce strumenti processuali nuovi che siano coerenti con la finalità di rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche se non espressamente previsti dalla legge delega.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex art. 420-bis c.p.c.?

    È un meccanismo che consente al giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto di particolare importanza, di sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Cassazione, che pronuncia una sentenza vincolante per il caso concreto e orientativa per i casi analoghi.

    Cosa si intende per eccesso di delega (art. 76 Cost.)?

    Si ha eccesso di delega quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa conferita dal Parlamento, adotta disposizioni che vanno oltre i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, invadendo spazi riservati al legislatore primario.

    La Cassazione in funzione nomofilattica: cosa significa?

    Significa che la Cassazione svolge un ruolo di uniformazione dell’interpretazione del diritto: le sue pronunce orientano tutti i giudici sul significato delle norme, garantendo la certezza del diritto e l’uguaglianza nell’applicazione della legge.

    Norme collegate