Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 270/2007 – Condono fiscale tombale esercizi non coincidenti anno solare

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 44, della l. 350/2003 (finanziaria 2004) nella parte in cui escludeva dal condono fiscale “tombale” i contribuenti con esercizio fiscale non coincidente con l’anno solare, chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, in modo irragionevole e discriminatorio rispetto ai contribuenti con esercizio solare.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (l. 350/2003) aveva prorogato il condono fiscale c.d. “tombale” dell’art. 9 della l. 289/2002 (finanziaria 2003) anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 con dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2003. Tuttavia questa estensione escludeva le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (es. 1 luglio 2001 – 30 giugno 2002), il cui periodo d’imposta era già chiuso prima del 31 dicembre 2002 e non rientrava quindi letteralmente nella finestra prevista.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.: la norma creava una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare — che potevano accedere al condono tombale — e contribuenti con esercizio non coincidente, i cui periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2002 rimanevano esclusi dal beneficio pur in presenza di dichiarazioni tempestive.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 44, della l. 350/2003 nella parte in cui non consente l’applicazione dell’art. 9 della l. 289/2002 anche ai periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, per i quali erano state presentate dichiarazioni tempestive entro il 31 ottobre 2003. L’esclusione è irragionevole perché tratta diversamente situazioni sostanzialmente identiche sulla base di un elemento (la coincidenza o meno dell’esercizio con l’anno solare) del tutto irrilevante rispetto alla finalità del condono.

    Il principio

    Un condono fiscale che non estende il suo beneficio a contribuenti in situazione sostanzialmente identica a quella dei destinatari, sulla base di un elemento puramente formale e ininfluente rispetto alla ratio del condono stesso, viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e può essere dichiarato incostituzionale nella parte escludente.

    Domande e risposte

    Cos’è il condono fiscale “tombale”?

    È la forma più ampia di condono: il contribuente paga un importo forfettario e viene definitivamente liberato da qualsiasi accertamento per il periodo condonato (“chiude la tomba” su quella annualità). Era disciplinato dall’art. 9 della l. 289/2002 (finanziaria 2003).

    Perché alcune società hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare?

    L’art. 2 del d.P.R. 322/1998 consente alle società di scegliere un esercizio diverso dall’anno solare (es. 1 aprile – 31 marzo) per ragioni organizzative, commerciali o per allineamento con il gruppo internazionale di appartenenza.

    La Corte ha esteso automaticamente il condono?

    Sì, in via additiva: dichiarando incostituzionale la norma “nella parte in cui non consente” l’applicazione del condono, la Corte ha di fatto esteso il beneficio ai contribuenti esclusi, che potevano presentare domanda di condono.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2007 – Perequazione urbanistica e appalti pubblici Trento

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-quater, comma 5, della legge urbanistica della Provincia di Trento, nel testo anteriore alle modifiche del 2006, nella parte in cui consentiva ai privati attuatori di piani perequativi di realizzare opere di urbanizzazione senza rispettare la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Trento n. 22/1991 (ordinamento urbanistico), come modificata nel 2005, aveva introdotto all’art. 18-quater le norme sulla “perequazione urbanistica”: i proprietari delle aree potevano contribuire all’attuazione del piano realizzando direttamente le opere di urbanizzazione. Il comma 5, nel testo vigente, non prevedeva l’obbligo di rispettare la normativa europea sugli appalti pubblici, che però si applica quando i soggetti privati realizzano opere di interesse pubblico su incarico dell’ente locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 18-quater, comma 5, della l. prov. Trento n. 22/1991 (nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, della l. prov. n. 16/2005), sostenendo che violasse l’art. 4 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e l’art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario).

    La decisione della Corte

    La Corte rileva che la norma impugnata è stata nel frattempo modificata dalla l. prov. Trento n. 11/2006, che ha aggiunto l’obbligo di rispettare la normativa comunitaria sugli appalti. Dichiara però l’illegittimità costituzionale del testo previgente, che ometteva tale obbligo: la norma, nella versione originaria, violava l’art. 117, primo comma, Cost. perché consentiva ai privati attuatori di non rispettare le direttive europee sugli appalti.

    Il principio

    Quando soggetti privati realizzano opere di urbanizzazione primaria o secondaria nell’ambito di strumenti attuativi del piano, sono soggetti alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici se le condizioni di applicazione delle direttive sono soddisfatte. Una norma provinciale che omettesse tale obbligo violerebbe il vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la perequazione urbanistica?

    È un meccanismo per cui i proprietari di aree destinate a trasformazione urbanistica concorrono pro quota alla realizzazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione, anziché vedersi espropriare le aree; distribuisce più equamente i vantaggi e gli oneri derivanti dalla pianificazione.

    Perché un privato che realizza opere di urbanizzazione deve rispettare le norme sugli appalti pubblici?

    Perché le direttive europee si applicano agli “organismi di diritto pubblico” e alle “opere pubbliche” a prescindere da chi le realizzi materialmente: ciò che conta è che l’opera sia finanziata o commissionata da un ente pubblico o risponda a un interesse pubblico definito dall’ente locale.

    Le Province autonome hanno competenza in materia urbanistica?

    Sì: l’urbanistica è una competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale; tuttavia devono rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (art. 117, primo comma, Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 268/2007 – Illegittimità legge Puglia su stato di disoccupazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Puglia n. 4/2006, che cercava di conservare lo stato di disoccupazione in fattispecie in cui la legislazione statale ne prevede invece la perdita, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, intitolata “Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”, stabiliva che l’instaurazione di determinati rapporti di lavoro (a tempo determinato, part-time, a progetto) e il conseguimento di redditi entro certi limiti non facessero perdere lo status di disoccupato. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge in via principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente sosteneva che la legge regionale violasse: l’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale); l’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, con violazione dei principi fondamentali fissati dal d.lgs. 181/2000 e dal d.lgs. 297/2002); il principio di uguaglianza tra lavoratori di regioni diverse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. (previdenza sociale), perché la legge regionale escludeva espressamente effetti sull’accesso alle prestazioni previdenziali. Dichiara invece fondata la questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.: la disciplina dello stato di disoccupazione rientra nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e i principi fondamentali statali fissati dal d.lgs. 181/2000 (come modificato dal d.lgs. 297/2002) non consentono alle Regioni di conservare artificialmente lo status di disoccupato.

    Il principio

    La definizione dello stato di disoccupazione, le condizioni per acquistarlo e le fattispecie che ne determinano la perdita appartengono alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali, ma non possono creare situazioni di conservazione artificiale dello status che contraddicono la disciplina statale.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale era stata approvata?

    Per tutelare i lavoratori precari che, pur svolgendo lavori brevi o part-time, avrebbero perso automaticamente lo status di disoccupato perdendo così i benefici connessi (liste di mobilità, accesso a misure attive, ecc.).

    Qual è la differenza tra “previdenza sociale” e “tutela e sicurezza del lavoro” nel riparto di competenze?

    La “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lett. o) è competenza esclusiva statale: riguarda le prestazioni di invalidità, pensione, sussidi. La “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, terzo comma) è concorrente: riguarda le politiche attive del lavoro, le procedure di incontro domanda/offerta, lo stato occupazionale.

    Le Regioni non possono mai intervenire sulla disciplina dello stato di disoccupazione?

    Possono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Non possono però adottare discipline che smentiscono le condizioni di perdita dello status disoccupato fissate dalla norma statale (d.lgs. 181/2000 e d.lgs. 297/2002).

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  • Corte cost. n. 267/2007 – Illegittimità esclusione vendita immobili SCIP a locatari

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies, comma 7, del d.l. 203/2005 (conv. l. 248/2005), che escludeva alcuni immobili già inseriti nella procedura di dismissione SCIP dalla vendita ai locatari, vanificando sentenze definitivi già pronunciate in loro favore.

    Di cosa si tratta

    Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) tramite la società SCIP s.r.l. prevedeva il diritto di prelazione e acquisto degli immobili da parte degli inquilini. Il comma 7 dell’art. 11-quinquies del d.l. 203/2005 aveva estratto dalla procedura di vendita alcuni specifici immobili, impedendo così agli inquilini — alcuni dei quali avevano già ottenuto sentenze definitive favorevoli — di acquistare l’abitazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione con due ordinanze, censuravano la norma in riferimento agli artt. 3 (uguaglianza e affidamento), 97 (buon andamento e imparzialità) e 81 (copertura finanziaria) della Costituzione. I rimettenti rilevavano che la norma mirava a neutralizzare l’effetto di sentenze passate in giudicato a favore di determinati inquilini, concretando un’illegittima legge-provvedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies, comma 7, del d.l. 203/2005 (conv. l. 248/2005). La norma è una legge-provvedimento che incide su un numero determinatissimo di soggetti (i locatari di due specifici immobili), vanificando sentenze definitive pronunciate in loro favore e ledendo l’affidamento del cittadino nella certezza del diritto e nel buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Una norma di legge che vanifica l’esecuzione di sentenze definitive a favore di privati, incidendo su un numero assolutamente limitato e determinato di destinatari, è una legge-provvedimento costituzionalmente illegittima perché lede l’affidamento del cittadino, il principio di uguaglianza e il buon andamento dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa è la SCIP?

    La Società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP s.r.l.) era il veicolo creato dallo Stato per procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, acquistando gli immobili e rivendendoli sul mercato, con prelazione per gli inquilini.

    Cos’è una “legge-provvedimento”?

    È una legge che, pur avendo la forma di atto normativo, ha contenuto concreto e individuale: incide su situazioni specifiche o su soggetti determinati, anziché disciplinare in via astratta e generale. La Corte le sottopone a uno scrutinio più stretto.

    L’Avvocatura dello Stato può mandatare società private nel processo?

    Nel caso SCIP, era l’INPS stesso, quale mandatario della SCIP, a stare in giudizio. La rappresentanza di società controllate dallo Stato nei giudizi costituzionali segue le regole generali della rappresentanza processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 266/2007 – Prescrizione recidivi legge ex-Cirielli restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano censurato l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 (legge ex-Cirielli) sulla prescrizione per i recidivi, affinché rivalutino la rilevanza delle questioni alla luce di uno ius superveniens nel frattempo intervenuto.

    Di cosa si tratta

    La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta “legge ex-Cirielli”) aveva riformato la disciplina della prescrizione, prevedendo all’art. 10, comma 3, un regime transitorio per i procedimenti penali in corso. Vari tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma transitoria, lamentando disparità di trattamento tra recidivi e non recidivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Tribunale di Perugia, Tribunale di Roma, Corte d’appello di Genova e Giudice di pace di Pisa — censuravano l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 in riferimento ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al principio di retroattività della lex mitior in materia penale.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ordina la restituzione degli atti a tutti i rimettenti: nel frattempo sono intervenute modifiche normative che richiedono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni già sollevate, alla luce del mutato quadro di riferimento.

    Il principio

    Quando lo ius superveniens modifica le disposizioni impugnate o il contesto normativo in cui operano, la Corte costituzionale preferisce restituire gli atti ai rimettenti anziché pronunciarsi su un quadro normativo che potrebbe essere non più vigente o significativamente alterato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli?

    La norma transitoria stabiliva che, per i processi in corso, i nuovi termini di prescrizione introdotti dalla l. 251/2005 si applicassero solo se più favorevoli all’imputato, con alcune eccezioni per i recidivi. Questa differenziazione era al centro delle censure.

    Cosa si intende per “ius superveniens”?

    Con “ius superveniens” si indica una norma sopravvenuta dopo la rimessione della questione di legittimità costituzionale, che modifica il quadro normativo di riferimento e può rendere necessario un riesame della rilevanza della questione originaria.

    La legge ex-Cirielli è stata poi parzialmente dichiarata incostituzionale?

    Sì: la Corte costituzionale con sentenza n. 393/2006 aveva già dichiarato incostituzionale parte della disciplina transitoria della l. 251/2005; tale pronuncia costituisce parte dello ius superveniens che ha motivato la restituzione degli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 265/2007 – Applicazione legge più favorevole depenalizzazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della l. 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione), nel procedimento penale a carico di M.A. La norma riguardava l’applicazione della legge più favorevole nelle fattispecie depenalizzate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia censurava l’art. 60, ultimo comma, della l. 689/1981 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ipotizzando che la norma creasse irragionevoli disparità di trattamento nel regime applicabile ai procedimenti in corso al momento della depenalizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né ha sufficientemente descritto il quadro normativo e fattuale di riferimento, rendendo impossibile valutare l’incidenza della norma censurata sulla decisione del caso concreto.

    Il principio

    Per la rituale ammissione di una questione incidentale di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha l’onere di motivare adeguatamente sia la rilevanza — ovvero l’incidenza della norma censurata sulla decisione del processo a quo — sia la non manifesta infondatezza: il difetto di uno solo di questi presupposti determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 60 della l. 689/1981?

    La l. 689/1981 (legge di depenalizzazione) ha trasformato in illeciti amministrativi molti reati minori. L’art. 60 disciplina il regime intertemporale: per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, si applica la norma più favorevole all’autore dell’illecito.

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    La questione è manifestamente inammissibile quando mancano ictu oculi i presupposti processuali per la sua trattazione nel merito — ad esempio per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza — senza necessità di approfondito esame.

    Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza?

    L’inammissibilità è un vizio processuale (la questione non soddisfa i requisiti formali o di motivazione); l’infondatezza è un giudizio nel merito (la norma impugnata non viola la Costituzione). In entrambi i casi la Corte decide in camera di consiglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2007 – Sanzioni eccesso velocità art. 142 Codice della Strada

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del Codice della Strada (sanzioni per eccesso di velocità), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal Giudice di pace di Luino.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Luino, nel corso di un giudizio civile tra Beatrice Moranti e il Comune di Luino relativo a una sanzione per eccesso di velocità, aveva dubitato della legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che disciplinano le sanzioni pecuniarie per le violazioni dei limiti di velocità su autostrade e strade extraurbane principali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Luino aveva sollevato questione sull’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, sostenendo che la modulazione delle sanzioni in base alle fasce di eccesso di velocità potesse essere irragionevole e quindi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la graduazione delle sanzioni in base all’entità dell’eccesso di velocità è frutto di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, che rispetta il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione, espressione del principio di uguaglianza.

    Il principio

    La graduazione delle sanzioni amministrative in funzione della gravità della violazione è conforme al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.: trattare in modo differenziato situazioni obiettivamente diverse (eccesso di 10 km/h vs eccesso di 50 km/h) non costituisce discriminazione irragionevole.

    Domande e risposte

    Come funziona il sistema a fasce dell’art. 142 CdS?

    L’art. 142 del Codice della Strada prevede sanzioni pecuniarie crescenti in base all’entità del superamento del limite: più è elevato il superamento, più alta è la multa e più gravi le sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente).

    Il principio di uguaglianza impone sanzioni identiche per violazioni diverse?

    No: il principio di uguaglianza impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. La diversità delle sanzioni in base alla gravità della violazione è proprio un’applicazione corretta del principio.

    Cosa significa “manifesta infondatezza”?

    Una questione di legittimità costituzionale è “manifestamente infondata” quando la sua infondatezza è ictu oculi evidente, senza necessità di un approfondito esame nel merito; la Corte la rigetta in camera di consiglio senza pubblica udienza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2007 – Inappellabilità proscioglimento procedimento A.D. Napoli

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli nel procedimento penale a carico di A.D. ed altri: dopo la sentenza n. 26/2007, il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza della questione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) nel procedimento penale a carico di A.D. ed altri. La questione riguardava la limitazione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento in primo grado.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli censurava l’art. 593, commi 1 e 2, c.p.p. in riferimento ai principi costituzionali sulla parità tra accusa e difesa e sulla effettività del diritto di azione.

    La decisione della Corte

    A seguito della pronuncia n. 26/2007, che aveva dichiarato l’illegittimità di parte della normativa censurata, la Corte dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per il riesame della rilevanza.

    Il principio

    La restituzione degli atti è lo strumento con cui la Corte rimette al giudice rimettente la valutazione delle conseguenze di un suo precedente intervento sulla norma impugnata, evitando di pronunciare nel merito su questioni la cui rilevanza è divenuta incerta.

    Domande e risposte

    Quante Corti d’appello avevano sollevato questioni identiche?

    Nel periodo 2006-2007 decine di uffici giudiziari sollevarono questioni sull’art. 593 c.p.p. modificato dalla l. 46/2006: la serie di ordinanze nn. 258-263/2007 ne riflette solo una parte.

    Cosa rimane dopo la sentenza n. 26/2007?

    La sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato parzialmente illegittima la l. 46/2006; permanevano peraltro alcune disposizioni sull’appello del PM che potevano ancora essere oggetto di censura da parte dei giudici rimettenti.

    Come incide la restituzione degli atti sulla durata dei processi a quo?

    I processi principali rimangono sospesi durante la fase incidentale costituzionale; la restituzione impone una nuova sospensione per il riesame, allungando i tempi, ma è necessaria per rispettare il principio della pregiudizialità della questione di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2007 – Inappellabilità proscioglimento Corte militare d’appello

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    La Corte restituisce gli atti alla Corte militare d’appello di Napoli perché riesamini la rilevanza della questione sull’art. 593 c.p.p. (l. 46/2006 sull’inappellabilità del proscioglimento), modificato dalla sopravvenuta sentenza n. 26/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte militare d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) e dell’art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, nel procedimento penale militare a carico di C.V. La questione riguardava la limitazione dell’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento anche nel processo penale militare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte militare d’appello di Napoli censurava l’art. 593 c.p.p. e l’art. 10, commi 1 e 2, della l. 46/2006 in riferimento ai principi costituzionali sulla parità delle armi e l’effettività della tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    Sopravvenuta la sentenza n. 26/2007, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d’appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Il principio

    Le norme del processo penale ordinario sull’appello delle sentenze di proscioglimento si applicano anche al processo penale militare, con le opportune adattamenti; anche la Corte militare d’appello è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale su di esse.

    Domande e risposte

    Il processo penale militare è soggetto alle stesse regole del processo penale ordinario in materia di appello?

    In larga parte sì: le norme del codice di procedura penale si applicano anche al processo penale militare, salvo deroghe espresse; di conseguenza anche le limitazioni dell’appello del PM introdotte dalla l. 46/2006 si applicavano nel rito militare.

    Cos’è la Corte militare d’appello?

    È il giudice d’appello nel processo penale militare; ha sede a Roma ed è competente per i procedimenti a carico di militari delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.

    Perché anche la Corte militare d’appello può sollevare questioni di legittimità?

    Qualunque giudice o tribunale, nell’ambito di un giudizio da esso pendente, può sollevare questioni di legittimità costituzionale: la Corte militare d’appello è un “giudice” ai sensi dell’art. 1 della l. 87/1953.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2007 – Inappellabilità proscioglimento procedimento P.S. Messina

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina nel procedimento penale a carico di P.S., dopo che la sentenza n. 26/2007 ha modificato il quadro normativo sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Messina aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla l. 46/2006) nel procedimento a carico di P.S. La questione riguardava la limitazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Messina censurava l’art. 593, comma 2, c.p.p. in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono una effettiva tutela giurisdizionale e la parità delle armi nel processo penale.

    La decisione della Corte

    Sopravvenuta la sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale, gli atti vengono restituiti alla Corte d’appello di Messina per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è il rimedio processuale appropriato quando una pronuncia medio tempore ha modificato le disposizioni oggetto della questione di legittimità sollevata.

    Domande e risposte

    Perché la questione non viene decisa nel merito?

    Perché la sentenza n. 26/2007 aveva già inciso sulla norma impugnata; il giudice rimettente deve rivalutare se, alla luce di tale pronuncia, la questione residua sia ancora rilevante.

    La restituzione degli atti estingue il processo principale?

    No: il processo a quo rimane sospeso; il giudice rimettente riprende l’esame della questione incidentale e, se del caso, può risollevare la questione alla Corte.

    Cosa cambia tra le ordinanze nn. 258-263/2007?

    Sono tutte relative alla stessa questione normativa (l. 46/2006 sull’inappellabilità del proscioglimento) sollevata da giudici diversi; differiscono solo per il giudice rimettente e il procedimento a quo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2007 – Inappellabilità proscioglimento restituzione atti Messina

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Messina per un nuovo esame della rilevanza delle questioni sull’art. 593, comma 2, c.p.p., a seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007 sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

    Di cosa si tratta

    Più Corti d’appello e la Corte d’assise d’appello di Messina avevano sollevato, nel corso di diversi procedimenti penali, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006 (“legge Pecorella”), nella parte in cui limitava l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione delle Corti di Messina censuravano l’art. 593, comma 2, c.p.p. per violazione di principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e uguaglianza tra le parti nel processo penale.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello e alla Corte d’assise d’appello di Messina, in quanto la sopravvenuta sentenza n. 26/2007 impone ai giudici rimettenti di riesaminare la rilevanza delle questioni.

    Il principio

    Anche quando più giudici diversi sollevano questioni identiche, se una pronuncia medio tempore modifica il quadro normativo, la Corte può disporre la restituzione degli atti a ciascun rimettente anziché decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Come mai la Corte d’assise d’appello solleva questioni sullo stesso articolo?

    Le Corti d’assise d’appello giudicano i reati più gravi; anche per esse vale la disciplina sull’appello delle sentenze di proscioglimento e possono quindi sollevare questioni di legittimità costituzionale su di essa.

    La riunione dei giudizi è obbligatoria?

    No, è discrezionale; la Corte la dispone quando le questioni sono identiche o strettamente connesse, per economia processuale.

    Dopo la restituzione, i giudici di Messina hanno poi risollevato la questione?

    Il seguito dei giudizi a quibus non è documentato nella presente pronuncia; spettava ai singoli rimettenti valutare se le questioni residue dopo la sentenza n. 26/2007 fossero ancora rilevanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2007 – Inappellabilità proscioglimento restituzione atti Napoli

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Come nell’ordinanza n. 258/2007, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, a seguito della sopravvenuta sentenza n. 26/2007.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 2, della l. 46/2006 (“legge Pecorella”), concernente l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, nel procedimento penale a carico di S.G.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli censurava l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della l. 46/2006) e l’art. 10, comma 2, della stessa legge, lamentando la limitazione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento in violazione dei principi costituzionali.

    La decisione della Corte

    Intervenuta la sentenza n. 26/2007 che aveva modificato il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens costituzionale.

    Il principio

    L’intervenuta pronuncia di illegittimità parziale di una norma impugnata impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione residua nel giudizio principale, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti?

    Perché una sua precedente pronuncia (n. 26/2007) aveva già dichiarato l’illegittimità di parte della normativa impugnata. Il giudice rimettente deve verificare se la questione rimanga rilevante dopo tale mutamento.

    Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione?

    Deve riesaminare se la questione è ancora rilevante ai fini della decisione del processo principale; se sì, può eventualmente rimettere di nuovo la questione alla Corte.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e restituzione degli atti?

    L’inammissibilità chiude definitivamente quella questione; la restituzione degli atti lascia impregiudicata la possibilità di una nuova rimessione dopo il riesame del giudice a quo.

    Norme collegate

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