Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 403/2008 – Inappellabilità sentenze proscioglimento appello PM

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    Varie corti d’appello avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sul combinato disposto dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della stessa legge, che limitavano l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM. La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetti formali nella motivazione delle ordinanze.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 46 del 2006 aveva modificato l’art. 428 del codice di procedura penale, limitando fortemente la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. Numerose corti d’appello — Torino, Brescia, Roma, Messina, Salerno, Ancona — avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando violazioni del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione — in tutto otto, emesse tra il 2006 e il 2008 da sei corti d’appello — impugnavano il combinato disposto dell’art. 428 c.p.p. (come sostituito dall’art. 4 della legge n. 46/2006) e dell’art. 10 della medesima legge (disciplina transitoria), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentavano difetti nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza, che non consentivano alla Corte di valutare la questione nel merito. La Corte non si pronuncia quindi sulla conformità a Costituzione della disciplina sull’inappellabilità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive in modo adeguato il fatto del giudizio principale e non motiva sufficientemente la rilevanza della questione ai fini della decisione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 46 del 2006 sull’appello del PM?

    La legge Pecorella aveva introdotto un divieto quasi generalizzato per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per alcuni casi. La Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale in parte questa disciplina con la sentenza n. 26 del 2007.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di ammissibilità: non spiegavano con precisione quale fosse la fattispecie concreta del giudizio principale né perché la questione fosse rilevante per la decisione.

    Cosa significa “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?

    Significa che la risposta della Corte deve poter incidere sull’esito del giudizio a quo: se la norma venisse dichiarata incostituzionale, il giudice potrebbe decidere il caso in modo diverso. Senza questa condizione, la questione è inammissibile.

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  • Corte cost. n. 402/2008 – Giurisdizione militare reati PA tempo di pace

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    Il Tribunale militare di La Spezia chiedeva alla Corte di estendere la giurisdizione militare ai reati contro la pubblica amministrazione (peculato d’uso e abuso d’ufficio) commessi da militari anche in tempo di pace. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: l’intervento invocato è riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un procedimento penale militare pendeva davanti al Tribunale militare di La Spezia a carico di due militari accusati di reati contro la pubblica amministrazione (peculato d’uso ex art. 314, comma 2, c.p. e abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.). Il giudice rimettente sollevava dubbi di costituzionalità sulla norma che attribuisce tali reati alla giurisdizione militare solo quando si applica il codice penale militare di guerra — e non in tempo di pace ordinario —, ritenendo irragionevole tale frammentazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 22 dicembre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 c.p.m.p., 47, secondo comma, n. 2 c.p.m.g. (aggiunto dalla legge n. 6/2002), 314, comma 2, e 323 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Il rimettente lamentava che, per effetto di tali norme, la giurisdizione del giudice militare sui reati contro la PA fosse prevista solo nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra, creando una disparità irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’intervento richiesto — estendere la giurisdizione militare in tempo di pace anche ai reati di peculato d’uso e abuso d’ufficio — non eliminerebbe la frammentazione lamentata (perché riguarderebbe solo alcune ipotesi) e comunque rappresenta una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore, che la Corte non può sostituire.

    Il principio

    Quando l’intervento additivo richiesto dal giudice rimettente richiederebbe scelte di sistema (quali reati attribuire alla giurisdizione militare e in quali circostanze), la Corte non può pronunciarsi nel merito: la questione è inammissibile per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Quando si applica il codice penale militare di guerra?

    Il c.p.m.g. si applica in caso di guerra dichiarata o in operazioni militari all’estero equiparate alla guerra. Non si applica, di regola, ai militari in servizio in Italia in tempo di pace.

    Che differenza c’è tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria per i militari?

    I militari, per i reati militari, sono giudicati dai tribunali militari. Per i reati comuni (come la diffamazione, il peculato ordinario), anche se commessi da militari, la competenza spetta in linea di principio al giudice ordinario, salvo eccezioni previste dalla legge.

    Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    È una pronuncia con cui la Corte non esamina il merito perché la questione è difettosa nella formulazione, oppure perché la soluzione richiesta implicherebbe scelte discrezionali riservate al Parlamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 401/2008 – Perequazione pensioni ex combattenti legge finanziaria 2008

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    La legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 505, legge n. 244/2007) aveva escluso la perequazione automatica sulla maggiorazione pensionistica riconosciuta agli ex combattenti dalla legge n. 140/1985. La Corte dichiara la questione non fondata: la scelta legislativa di limitare la perequazione è compatibile con i principi di eguaglianza e di adeguatezza della pensione.

    Di cosa si tratta

    Alcuni ex combattenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento della perequazione automatica — cioè l’adeguamento periodico al costo della vita — sulla maggiorazione pensionistica prevista dalla legge n. 140 del 1985, a partire dal 1985 e non solo dalla data in cui la norma era stata riconosciuta applicabile. L’INPS aveva impugnato quella sentenza. Nelle more dei giudizi d’appello, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto una norma che escludeva espressamente tale perequazione retroattiva. La Corte di appello di Trieste e quella di Torino avevano allora sollevato questione di legittimità costituzionale di quella disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le corti rimettenti — Corte di appello di Trieste e Corte di appello di Torino (quattro ordinanze del 2008) — hanno impugnato l’art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Le rimettenti lamentavano che la norma, eliminando la perequazione automatica sulla maggiorazione per gli ex combattenti, ledesse il principio di eguaglianza, il diritto di difesa (poiché incideva su giudizi in corso) e il diritto a un’adeguata tutela previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione. Il legislatore può legittimamente modellare il regime della perequazione automatica su trattamenti aggiuntivi rispetto alla pensione ordinaria, senza violare i parametri evocati. Non ricorre violazione dell’art. 38 Cost. perché la maggiorazione in questione ha natura migliorativa e non costituisce la pensione base; non vi è neppure violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la differenza di trattamento è giustificata dalla diversa natura della prestazione; l’art. 24 Cost. non è leso perché l’intervento del legislatore sulle norme sostanziali applicabili ai giudizi in corso non equivale di per sé a una lesione del diritto di difesa.

    Il principio

    Il legislatore può escludere la perequazione automatica da maggiorazioni pensionistiche di carattere aggiuntivo e migliorativo senza violare i principi di eguaglianza, di adeguatezza della pensione e di tutela giurisdizionale, a condizione che la pensione base rimanga adeguatamente tutelata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la perequazione automatica delle pensioni?

    È il meccanismo che adegua periodicamente l’importo della pensione all’aumento del costo della vita, in modo da preservarne il potere d’acquisto reale nel tempo.

    Perché la legge finanziaria 2008 era stata impugnata?

    Perché aveva eliminato retroattivamente la perequazione sulla maggiorazione degli ex combattenti, incidendo su giudizi già pendenti nei quali i pensionati avevano ottenuto sentenze favorevoli in primo grado.

    Qual è la differenza tra pensione base e maggiorazione?

    La pensione base è la prestazione previdenziale principale, obbligatoriamente adeguata al costo della vita. La maggiorazione è un beneficio aggiuntivo riconosciuto per categorie speciali (come gli ex combattenti): il legislatore ha maggiore discrezionalità nel disciplinarne il regime.

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  • Corte cost. n. 376/2008 – benefici previdenziali amianto domanda anteriore 2003

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 e dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003 in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione. L’inammissibilità è pronunciata perché la questione non aveva una soluzione a rime obbligate che la Corte potesse imporre in via additiva.

    Di cosa si tratta

    La disciplina originaria dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 attribuiva ai lavoratori esposti all’amianto per almeno dieci anni un beneficio previdenziale (moltiplicazione dei periodi contributivi per un coefficiente di 1,5). Il d.l. n. 269/2003 (art. 47) ha profondamente ridisegnato tale disciplina, limitando il beneficio ai lavoratori che entro il 2 ottobre 2003 fossero già titolari di pensione o avessero già presentato domanda amministrativa. La norma transitoria escludeva chi avesse presentato la domanda solo successivamente, pur avendo diritto al beneficio in base alla legge previgente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e dell’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal regime previgente i lavoratori che, pur avendo maturato il diritto al beneficio, non avessero presentato la domanda amministrativa entro il 2 ottobre 2003.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La censura mirava ad estendere il regime previgente più favorevole ai lavoratori che non avevano presentato la domanda entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, ma tale estensione richiederebbe scelte discrezionali del legislatore (ad esempio: definire i criteri alternativi per l’accesso al beneficio, individuare le categorie di lavoratori, fissare termini diversi). Non essendovi una soluzione costituzionalmente obbligata, la pronuncia additiva richiesta è inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la pronuncia richiesta dal rimettente implicherebbe scelte discrezionali del legislatore in assenza di una soluzione a rime obbligate. Quando le modalità di estensione di un beneficio a soggetti attualmente esclusi richiedono valutazioni di politica previdenziale riservate al Parlamento, la Corte non può sostituirsi al legislatore con una sentenza additiva.

    Domande e risposte

    I lavoratori esposti all’amianto che non hanno presentato domanda entro il 2003 perdono i benefici previdenziali?

    In base alla disciplina vigente all’epoca della pronuncia, il regime più favorevole (moltiplicatore 1,5) era riservato a chi avesse presentato domanda entro il 2 ottobre 2003 o fosse già pensionato. Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato le categorie di lavoratori tutelati, ma la questione specifica sollevata dal Tribunale di Genova non ha trovato risposta in questa pronuncia.

    Cosa significa che la questione non aveva “rime obbligate”?

    La Corte può pronunciare sentenze additive (che aggiungono qualcosa alla norma) solo quando c’è un’unica soluzione costituzionalmente necessaria: per esempio, estendere un beneficio a una categoria omessa per pura dimenticanza del legislatore. Quando invece ci sono più possibili soluzioni (criteri diversi, soglie diverse, categorie diverse), la scelta spetta al legislatore e la Corte non può imporla.

    I lavoratori dell’amianto possono ottenere il riconoscimento del beneficio tramite il giudice ordinario?

    Possono far valere i propri diritti davanti al giudice del lavoro, ma entro i limiti della disciplina vigente. Se ritengono la disciplina ingiusta, possono sollecitare il legislatore a modificarla. Il giudice di merito, a sua volta, può sollevare nuove questioni di legittimità costituzionale adeguatamente motivate e con soluzioni a rime obbligate.

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  • Corte cost. n. 375/2008 – soppressione autorità portuale Trapani conflitto Sicilia

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 che sopprimeva l’Autorità portuale di Trapani. Il conflitto è inammissibile perché il decreto impugnato è un atto meramente esecutivo di una legge statale (art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994) e un conflitto avverso un atto esecutivo è in sostanza un conflitto avverso la legge, che va contestata in altro modo.

    Di cosa si tratta

    L’Autorità portuale di Trapani era stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge n. 84/1994 sul riordino della legislazione portuale. La stessa legge prevede che le Autorità portuali “ulteriori” (diverse da quelle istituite direttamente per legge) possano essere soppresse con D.P.R. quando vengano meno i requisiti di traffico richiesti. La Regione siciliana ha impugnato il D.P.R. di soppressione lamentando la mancata intesa con l’amministrazione regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’Autorità portuale di Trapani), lamentando la violazione dell’art. 22 dello Statuto siciliano, dell’art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953 e del principio di leale collaborazione, per mancanza di previa intesa con la Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il decreto impugnato è un atto meramente esecutivo dell’art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994, che disciplina in modo vincolante i presupposti e le forme della soppressione. Un conflitto di attribuzione avverso un atto esecutivo di una legge statale è in sostanza diretto a censurare la legge stessa, per la quale esistono strumenti processuali diversi (questione di legittimità costituzionale in via incidentale o principale). Non sussiste pertanto materia per un conflitto.

    Il principio

    Non può essere sollevato conflitto di attribuzione avverso un atto amministrativo che costituisce mera esecuzione di una norma di legge, in quanto in tal modo il ricorrente censurerebbe in realtà la legge stessa. Il conflitto di attribuzione è strumento appropriato quando l’atto impugnato sia espressione di una scelta discrezionale del potere che ha agito; non lo è quando quell’atto non fa che dare attuazione a una norma legislativa vincolante.

    Domande e risposte

    La Regione siciliana aveva diritto a essere consultata prima della soppressione dell’Autorità portuale di Trapani?

    Questa è la tesi della Regione, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito perché il conflitto era inammissibile. La legge n. 84/1994 non prevedeva, nella procedura di soppressione, la necessità di una previa intesa con la Regione. Se la Regione riteneva quella legge incostituzionale, avrebbe dovuto sollevare la questione con altri strumenti.

    Un’Autorità portuale può essere soppressa per ragioni di traffico insufficiente?

    Sì, in base all’art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994. Le Autorità portuali istituite non direttamente dalla legge ma con D.P.R. possono essere soppresse con lo stesso strumento quando vengano meno i requisiti di volume di traffico previsti dalla legge.

    Come avrebbe dovuto agire la Regione siciliana se voleva contestare la soppressione?

    Se riteneva incostituzionale la norma che consentiva la soppressione senza intesa regionale, avrebbe dovuto contestarla tramite un ricorso in via principale davanti alla Corte Costituzionale, impugnando la legge n. 84/1994 nelle parti ritenute lesive dello statuto regionale, e non tramite un conflitto di attribuzione avverso il decreto esecutivo.

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  • Corte cost. n. 374/2008 – conflitto attribuzioni immunità parlamentare Lega Nord

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati. Il conflitto riguardava le delibere del 2 maggio 2007 con cui la Camera aveva ritenuto applicabile l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. a condotte di alcuni deputati della Lega Nord imputati per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43/1948. La Corte ha quindi disposto la notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati per il proseguimento del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Alcuni deputati della Lega Nord (tra cui Bossi, Maroni, Calderoli e altri) erano imputati per il reato di propaganda di notizie false e tendenziose (art. 1 del d.lgs. n. 43/1948). Con delibere del 2 maggio 2007 la Camera dei deputati aveva ritenuto che le loro condotte fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost., in quanto riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GUP del Tribunale di Verona non condivideva questa valutazione e ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alle delibere del 2 maggio 2007 con cui la Camera aveva ritenuto sussistente l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. per le condotte dei deputati imputati nel procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953 e ha disposto: a) la comunicazione dell’ordinanza al GUP del Tribunale di Verona; b) la notificazione del ricorso e dell’ordinanza alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro sessanta giorni, per il successivo deposito in cancelleria. Si tratta di un’ordinanza istruttoria che avvia la fase del contraddittorio, non ancora di una decisione di merito sul conflitto.

    Il principio

    Un giudice può proporre conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento quando ritiene che una delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. abbia illegittimamente sottratto alla sua giurisdizione la cognizione di condotte che non costituiscono espressione di opinioni o voti nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il conflitto è ammissibile se il giudice dimostra che le delibere parlamentari menomano la sua funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è assoluta: nemmeno il Parlamento stesso può rinunciarvi. Si distingue dall’immunità processuale (autorizzazione a procedere) che invece può essere concessa o negata dalla Camera.

    Un giudice può ignorare la delibera della Camera che dichiara l’insindacabilità?

    No direttamente. Deve prima proporre conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, che valuterà se la delibera parlamentare è stata adottata nell’esercizio di attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera o se ha invece illegittimamente menomato la funzione giurisdizionale del giudice.

    L’ordinanza n. 374 ha già deciso se le condotte dei deputati erano insindacabili?

    No. L’ordinanza si limita a dichiarare ammissibile il conflitto e a disporre gli adempimenti processuali per instaurare il contraddittorio con la Camera dei deputati. La decisione di merito sul conflitto verrà adottata in un secondo momento dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 373/2008 – deducibilità assegno mantenimento figli separazione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella parte in cui esclude la deducibilità fiscale degli assegni periodici di mantenimento dei figli corrisposti dal genitore separato o divorziato. La norma non viola l’art. 3 della Costituzione perché l’assegno di mantenimento e l’assegno alimentare sono istituti giuridicamente diversi, con presupposti e funzioni differenti.

    Di cosa si tratta

    In caso di separazione o divorzio, il genitore non collocatario è spesso tenuto dal giudice a versare un assegno periodico per il mantenimento dei figli. Tale assegno, a differenza dell’assegno alimentare legale (disciplinato dall’art. 433 c.c.), non è deducibile dal reddito imponibile del genitore che lo versa. La Commissione tributaria di Novara sosteneva che questa differenza di trattamento fiscale fosse discriminatoria rispetto agli assegni alimentari, che invece sono deducibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la deducibilità degli assegni periodici di mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità giudiziaria in sede di separazione o divorzio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che l’assegno di mantenimento e l’assegno alimentare sono istituti distinti: l’assegno alimentare presuppone lo stato di bisogno e l’incapacità del beneficiario di provvedervi, mentre l’assegno di mantenimento ha finalità più ampie e prescinde dallo stato di bisogno. La scelta legislativa di non rendere deducibile il mantenimento dei figli (che il genitore può detrarre parzialmente tramite le detrazioni per i figli a carico) non è arbitraria e non viola l’art. 3 Cost.

    Il principio

    La previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio. Assegno di mantenimento e assegno di alimenti legali sono istituti giuridicamente diversi (per presupposti, funzione e misura) e il legislatore può legittimamente riservare loro un trattamento fiscale differenziato.

    Domande e risposte

    Il genitore separato che paga il mantenimento dei figli può dedurlo dalle tasse?

    No, non come voce deducibile dal reddito. Tuttavia può usufruire delle detrazioni per i figli a carico (se condivise con l’altro genitore), che riducono l’imposta dovuta. L’assegno di mantenimento in sé non è deducibile dal reddito imponibile.

    Perché l’assegno alimentare è deducibile e quello di mantenimento no?

    La Corte ha chiarito che i due istituti hanno natura diversa: l’alimento legale presuppone lo stato di bisogno del beneficiario e serve a coprire le necessità primarie, mentre il mantenimento è più ampio e prescinde dallo stato di bisogno. Il legislatore ha scelto di rendere deducibile solo il primo, ritenendo che l’obbligo alimentare in senso stretto meritasse un regime più favorevole.

    I genitori possono scegliere di trasformare il mantenimento in alimenti per ottenere la deducibilità?

    No. La distinzione tra i due istituti è giuridica e non dipende dalla terminologia usata nell’accordo o nel provvedimento giudiziario. L’alimento legale presuppone l’accertamento dello stato di bisogno ex art. 433 c.c., e la sua funzione è diversa da quella dell’assegno di mantenimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 372/2008 – valorizzazione carne di bufalo campano

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione. La legge regionale non violava il diritto comunitario perché si limitava a promuovere il prodotto in attesa del riconoscimento comunitario della denominazione d’origine, senza anticipare tutele non ancora attribuite dalla normativa UE.

    Di cosa si tratta

    La carne di bufalo campano è un prodotto tipico campano oggetto di una procedura di registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) a livello comunitario. Prima che tale procedura si concludesse, la Regione Campania aveva emanato una legge che promuoveva la valorizzazione, la diffusione e il commercio della carne di bufalo campano, con riferimento al futuro disciplinare comunitario. Il Governo ha impugnato la legge per possibile contrasto con il diritto UE in materia di indicazioni geografiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Campania n. 7/2007 per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al regolamento CE n. 510/2006 sulle denominazioni d’origine e al Trattato CE. La critica riguardava il fatto che la legge regionale avrebbe anticipato il riconoscimento comunitario del prodotto, non ancora avvenuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La legge regionale non è intervenuta con norme vincolanti fondate su un disciplinare inesistente, ma si è limitata a promuovere il prodotto, rinviando genericamente alla futura disciplina comunitaria. Non vi era quindi né una anticipazione del riconoscimento comunitario né una violazione del regolamento CE n. 510/2006. Il semplice riferimento al futuro disciplinare, senza creare una tutela parallela o alternativa a quella comunitaria, è legittimo.

    Il principio

    Una legge regionale di promozione e valorizzazione di un prodotto tipico locale non è incostituzionale per il semplice fatto di rinviare ad una procedura comunitaria di riconoscimento ancora in corso, purché essa non pretenda di attribuire al prodotto tutele non ancora riconosciute a livello comunitario e non si ponga in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza e sulla protezione delle indicazioni geografiche.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono promuovere i propri prodotti tipici prima che ottengano il marchio IGP o DOP?

    Sì, a condizione che non anticipino tutele esclusive (come il diritto all’uso esclusivo della denominazione) che solo il riconoscimento comunitario può attribuire. Leggi di promozione generica, che rinviano alla futura disciplina comunitaria, sono legittime.

    La carne di bufalo campano ha ottenuto il marchio IGP?

    La pronuncia riguarda il 2008, quando la procedura era ancora in corso. La legge regionale era stata emanata prima della conclusione di tale procedura. La Corte ha ritenuto che ciò non costituisse di per sé una violazione del diritto UE.

    Cosa succederebbe se una Regione pretendesse di attribuire con propria legge la denominazione IGP o DOP a un prodotto locale?

    Sarebbe incostituzionale per violazione del diritto comunitario (art. 117, comma 1, Cost.). Il riconoscimento delle denominazioni d’origine protetta è una competenza esclusiva dell’Unione europea e non può essere anticipato o sostituito da norme regionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 371/2008 – attività libero-professionale intramuraria Province autonome

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria), su ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia. Sono stati dichiarati incostituzionali i commi 4 (limitatamente alla parola “vincolante” in riferimento al parere dell’organismo paritetico), 6 e 7 (nella parte relativa alle sanzioni e ai poteri sostitutivi del Governo), in quanto invasivi delle competenze regionali e provinciali in materia sanitaria.

    Di cosa si tratta

    L’attività libero-professionale intramuraria (“intramoenia”) è quella svolta dai medici del Servizio Sanitario Nazionale fuori dall’orario di servizio, all’interno delle strutture ospedaliere, a favore di pazienti che scelgono il proprio medico e pagano la prestazione. La legge n. 120/2007 ha imposto alle Regioni e alle Province autonome di assumere iniziative per la ristrutturazione degli spazi ospedalieri entro diciotto mesi, introducendo anche un parere vincolante di un organismo paritetico e poteri sostitutivi statali in caso di inadempimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia hanno impugnato l’intero art. 1 della legge n. 120/2007, deducendo la violazione delle competenze in materia di organizzazione sanitaria attribuite alle Province autonome dallo statuto speciale e alle Regioni dall’art. 117, comma 4, della Costituzione, nonché la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato incostituzionale: (1) la parola “vincolante” nel comma 4, relativa al parere dell’organismo paritetico, perché attribuiva di fatto l’esercizio sostanziale della funzione a tale organismo, sottraendola agli enti competenti; (2) il comma 6 integralmente; (3) il comma 7 limitatamente alle disposizioni sulle sanzioni finanziarie e sui poteri sostitutivi, che eccedevano le competenze statali. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative agli altri commi impugnati.

    Il principio

    Lo Stato può dettare principi fondamentali in materia di organizzazione sanitaria, ma non può introdurre meccanismi che svuotino le competenze regionali e provinciali attribuendo a organismi paritetici poteri vincolanti, né può prevedere sanzioni finanziarie e poteri sostitutivi che esulano dal sistema di cui all’art. 120 Cost. Le Province autonome a statuto speciale godono di garanzie ulteriori rispetto alle Regioni ordinarie.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i medici ospedalieri che svolgono attività intramoenia?

    La sentenza non incide direttamente sui diritti dei medici a svolgere l’attività intramoenia, ma chiarisce che le Regioni e le Province autonome hanno autonomia nell’organizzare gli spazi e i tempi di tale attività, senza dover sottostare a meccanismi di parere vincolante statale o a sanzioni finanziarie non conformi alla Costituzione.

    Le Province autonome hanno più autonomia in materia sanitaria rispetto alle Regioni ordinarie?

    Sì. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità in base allo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), il che garantisce loro una sfera di autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie, le cui competenze in materia sanitaria sono di tipo concorrente.

    Il Governo può esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle Regioni in materia sanitaria?

    Sì, ma solo nel rispetto della procedura di cui all’art. 120 Cost. e della legge n. 131/2003. Non è possibile introdurre poteri sostitutivi al di fuori di tale procedura o prevedere sanzioni finanziarie automatiche non conformi ai criteri costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 370/2008 – demanio marittimo competenza regionale Molise

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 5/2006 e dell’art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise n. 28/2006. Le norme regionali individuavano le aree demaniali marittime del litorale di Termoli in deroga ai criteri fissati dal codice civile e dal codice della navigazione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Il demanio marittimo (spiaggia, lido del mare) appartiene per definizione allo Stato, ai sensi degli artt. 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione. La Regione Molise aveva emanato una legge che individuava le aree demaniali marittime del litorale di Termoli usando come linea di demarcazione un verbale della Capitaneria di porto del 1984, di fatto modificando o interpretando le nozioni di “spiaggia” e “lido del mare” sancite dal codice civile. Una seconda legge regionale aveva poi fornito l’interpretazione autentica della prima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Campobasso, sezione per il riesame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e dell’art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione (ordinamento civile, competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le norme regionali. La Regione, nel definire i confini del demanio marittimo tramite una propria legge, aveva inciso sulle nozioni di “spiaggia” e “lido del mare” tipicamente definite dal codice civile e dal codice della navigazione, materie di competenza esclusiva statale. Non rilevava il richiamo alle competenze concorrenti in materia di “porti”, poiché la questione atteneva alla proprietà dei beni demaniali, non alla gestione portuale.

    Il principio

    La definizione e la delimitazione del demanio marittimo rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Le Regioni non possono con proprie leggi individuare le aree demaniali marittime in modo difforme dai criteri stabiliti dal codice civile e dal codice della navigazione, né possono interpretare autenticamente tali criteri con proprie norme regionali.

    Domande e risposte

    Chi stabilisce i confini del demanio marittimo?

    La legge statale (codice civile e codice della navigazione) fissa i criteri per l’individuazione delle aree demaniali (spiaggia, lido del mare, porti). L’individuazione concreta di tali aree avviene tramite atti amministrativi statali e le eventuali controversie si risolvono davanti ai giudici ordinari applicando i criteri codicistici.

    Le Regioni hanno competenze in materia di demanio marittimo?

    Le Regioni hanno competenze amministrative in materia di gestione e concessione di beni del demanio marittimo (in base al d.lgs. n. 112/1998 e successive riforme), ma non possono modificare le nozioni civilistiche che definiscono la proprietà demaniale. La competenza esclusiva statale sulla materia civile fissa un limite invalicabile.

    Cosa succede agli atti giuridici stipulati sulla base delle norme regionali dichiarate incostituzionali?

    La dichiarazione di incostituzionalità travolge le norme con effetto retroattivo (salvo i rapporti ormai esauriti e le sentenze passate in giudicato). Gli atti adottati sulla base di quelle norme regionali devono essere riesaminati alla luce dei criteri codicistici statali.

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  • Corte cost. n. 369/2008 – casa vacanze approvazione assemblea condominiale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 15/2007 (Testo unico sul turismo), nella parte in cui richiedeva l’approvazione dell’assemblea dei condomini per esercitare l’attività di casa vacanze in un appartamento, senza che vi fosse mutamento di destinazione d’uso. La norma regionale invadeva la materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva statale dall’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto nel Testo unico sul turismo (legge n. 15/2007) una norma che imponeva a chi volesse aprire una “casa vacanze” in appartamento condominiale (senza mutamento di destinazione d’uso) di ottenere il preventivo assenso dell’assemblea dei condomini. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto che questa norma modificasse i rapporti condominiali tra privati, materia che il codice civile riserva alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. La norma censurata interferiva con la disciplina codicistica del condominio (artt. 1135 e 1138 c.c.) e creava una disparità rispetto alla più ampia attività di affittacamere, non soggetta ad analoga autorizzazione condominiale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disposizione censurata, pur inserita nel contesto del turismo, regolamentava in realtà l’interesse privatistico del decoro e della quiete nel condominio, incidendo direttamente sul rapporto civilistico tra condomini. Tale materia appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono disciplinarla in modo difforme e più severo rispetto al codice civile.

    Il principio

    Le Regioni non possono dettare norme che incidano sui rapporti giuridici di diritto privato tra condomini, anche se tali norme sono formalmente inserite in testi legislativi regionali riguardanti materie di competenza concorrente o residuale (come il turismo). La riserva statale sulla materia dell’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.) garantisce l’uniformità delle regole fondamentali del diritto privato su tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Per aprire una casa vacanze in condominio serve ancora l’approvazione dell’assemblea?

    A seguito di questa sentenza la norma regionale lombarda è stata eliminata dall’ordinamento. La disciplina applicabile è quella del codice civile: l’assemblea dei condomini non ha il potere di vietare attività che non comportino mutamento di destinazione d’uso, salvo che il regolamento condominiale (contrattuale) lo preveda espressamente.

    Una Regione può disciplinare le case vacanze?

    Sì, le Regioni hanno competenza in materia di turismo (competenza residuale). Possono quindi stabilire i requisiti per l’apertura delle case vacanze, i titoli abilitativi, le comunicazioni da fare agli enti locali, ecc. Non possono però imporre vincoli che interferiscano con i rapporti privatistici tra condomini, che restano disciplinati esclusivamente dal codice civile.

    Il regolamento condominiale può vietare le case vacanze?

    Il regolamento condominiale “contrattuale” (approvato all’unanimità o presente nel rogito) può prevedere limitazioni all’uso delle unità immobiliari, incluso il divieto di destinazione a casa vacanze. Il regolamento “assembleare” invece non può imporre limitazioni che il codice civile non prevede.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 368/2008 – denominazione Tocai Friulano divieto UE

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, che consentiva ai produttori vitivinicoli di continuare ad utilizzare la denominazione “Tocai Friulano” anche dopo il 31 marzo 2007, in deroga al divieto comunitario. La norma regionale violava gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione per contrasto con il diritto dell’Unione europea, che vietava tale denominazione in favore della tutela della denominazione ungherese “Tokaj”.

    Di cosa si tratta

    Il “Tocai Friulano” è un vitigno tipico del Friuli-Venezia Giulia, la cui denominazione è stata al centro di una lunga controversia con l’Ungheria, che tutela la denominazione d’origine “Tokaj”. Nell’ambito degli accordi tra Unione europea e Ungheria (e poi del regolamento CE n. 753/2002 e seguenti), è stato stabilito il divieto per i produttori italiani di usare la denominazione “Tocai Friulano” dopo il 31 marzo 2007. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una legge per consentire comunque ai propri produttori di continuare ad usarla, almeno per il commercio interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell’art. 24, paragrafo 6, dell’Accordo TRIPS), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 117, commi secondo, lett. r), e quinto, e all’art. 4, comma primo, n. 2, della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale impugnata. La norma si poneva in diretto contrasto con la normativa comunitaria vincolante (regolamenti CE e accordi internazionali stipulati dalla Comunità europea) che vietava l’uso della denominazione “Tocai Friulano” dopo il 31 marzo 2007. Una Regione non può derogare in via unilaterale a obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che prevale sul diritto interno in forza degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione.

    Il principio

    Le Regioni non possono emanare leggi che consentano comportamenti vietati dal diritto dell’Unione europea, anche se tali comportamenti riguardano attività svolte esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Il vincolo del rispetto degli obblighi comunitari (art. 117, comma 1, Cost.) si impone a tutti i livelli di governo, statale e regionale. Una legge regionale che autorizzi l’uso di una denominazione vietata dal diritto UE è incostituzionale.

    Domande e risposte

    I produttori di Tocai Friulano possono ancora usare quel nome?

    No, non per i prodotti immessi sul mercato con quella denominazione. Dopo la sentenza che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale, rimane in vigore il divieto comunitario. I produttori hanno adottato denominazioni alternative come “Friulano”.

    Una Regione a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia ha più poteri in materia di prodotti tipici?

    Lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenze in materia di agricoltura e commercio, ma tali competenze devono comunque rispettare i limiti derivanti dagli obblighi comunitari e internazionali. Non è quindi possibile derogare al diritto UE nemmeno nell’ambito delle competenze regionali speciali.

    Come si concilia il divieto del nome “Tocai Friulano” con la tutela delle tradizioni locali?

    La Corte ha riconosciuto che la denominazione è “patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli”, ma ha chiarito che la tutela delle denominazioni d’origine è una competenza esclusiva dell’Unione europea e che gli accordi con l’Ungheria erano vincolanti per l’Italia. L’interesse alla tutela del patrimonio locale non può prevalere sugli obblighi internazionali assunti dall’UE.

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