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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 173 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 173 CCII – Contratti preliminari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

    2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l’esecuzione nei termini e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con l’accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto. 3 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13.

    4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonchè delle ipoteche iscritte sull’immobile.

  • Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 bis et vicies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Articolo 172 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 172 CCII – Rapporti pendenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

    2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

    3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

    4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

    5. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

    6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale.

    7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.

  • Articolo 171 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 171 CCII – Effetti della revocazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

    2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

    3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

  • Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

    Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

    Art. 69 decies T.U.B. – Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita’ operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.

    2. La Banca d’Italia puo’ inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.”

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  • Articolo 170 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 170 CCII – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

    2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

  • Spese di rappresentanza, omaggi e pubblicità: esempi pratici sull’art. 108 TUIR

    In sintesi

    • Le spese di rappresentanza non sono semplici costi commerciali.
    • Pubblicità, sponsorizzazioni e omaggi hanno logiche fiscali diverse.
    • Serve dimostrare finalità, destinatari e collegamento con l’impresa.
    • Eventi e cene aziendali sono spesso contestabili se generici.
    • La documentazione preventiva evita problemi in dichiarazione.

    Prima degli esempi: rappresentanza o pubblicità?

    L’art. 108 TUIR riguarda spese che spesso vengono confuse: costi di utilità pluriennale, rappresentanza, promozione, omaggi, eventi e iniziative commerciali. La distinzione pratica è importante per deducibilità, limiti e documentazione.

    Una spesa pubblicitaria mira in modo diretto a promuovere prodotti, servizi o marchio verso il mercato. Una spesa di rappresentanza ha spesso finalità relazionale, di immagine o prestigio, e richiede coerenza con attività, dimensione dell’impresa e criteri di ragionevolezza.

    Il rischio nasce quando la descrizione in fattura è generica: ‘evento’, ‘cena’, ‘servizi marketing’, ‘omaggi’. Senza programma, elenco invitati, finalità commerciale e materiali prodotti, il costo può sembrare personale o non inerente.

    Prima di registrare la spesa

    • classifica pubblicità, rappresentanza o altro costo;
    • identifica destinatari e finalità;
    • conserva programma, inviti e materiali;
    • controlla limiti fiscali e IVA;
    • evita descrizioni generiche in fattura.

    Caso 1: cena con clienti strategici

    Scenario. Una SRL paga 2.400 euro per una cena con clienti e potenziali partner.

    Come si legge in pratica. La spesa va documentata: chi erano i partecipanti, quale relazione commerciale esisteva, quale finalità aveva l’incontro. Senza elenco e contesto, diventa debole.

    Documenti cena

    • fattura ristorante;
    • elenco partecipanti;
    • motivo incontro;
    • cliente/progetto;
    • eventuale follow-up commerciale.

    Caso 2: sponsorizzazione squadra locale

    Scenario. Una società versa 8.000 euro a una squadra sportiva per logo su maglie e banner.

    Come si legge in pratica. Bisogna dimostrare prestazione pubblicitaria effettiva: contratto, esposizione del logo, foto, pubblico raggiunto, durata e coerenza con mercato dell’impresa.

    Prova sponsorizzazione

    • contratto;
    • fattura dettagliata;
    • foto logo;
    • calendario eventi;
    • report visibilità.

    Caso 3: omaggi natalizi a clienti e fornitori

    Scenario. A dicembre l’azienda acquista 150 cesti regalo per clienti, fornitori e collaboratori.

    Come si legge in pratica. Gli omaggi vanno mappati per destinatario e valore. Se mancano elenco e criteri, è difficile distinguere rappresentanza, premio interno o spesa personale.

    Registro omaggi

    • elenco destinatari;
    • valore unitario;
    • fatture acquisto;
    • criterio di selezione;
    • trattamento IVA e deducibilità.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende con marketing, eventi e omaggi ricorrenti: controlla trattamento fiscale e documenti.

    Norme e fonti collegate

    Art. 108 TUIR, art. 109 TUIR, art. 19 IVA.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cena con clienti è deducibile sempre?

    No. Va qualificata e documentata in base a finalità, destinatari e limiti applicabili.

    Pubblicità e rappresentanza sono uguali?

    No. Hanno finalità e regole fiscali diverse.

    Gli omaggi vanno tracciati?

    Sì. Elenco destinatari e valore sono molto utili.

    La fattura generica basta?

    No. Meglio avere descrizione chiara e documenti di supporto.

  • Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 169 CCII – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

  • Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B. – Accordo di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo di un gruppo bancario, le societa’ italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa’ incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo puo’ essere concluso anche dalle societa’ indicate all’articolo 69.2 con le societa’ da essa controllate e le altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

    a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita’ eseguite tra societa’ del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;

    b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra societa’ del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la societa’ cui il sostegno e’ concesso si trovi in difficolta’ e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita’ del gruppo.

    3. Le societa’ che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita’ dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

    4. Il sostegno finanziario puo’ essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita’ da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche’ con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o piu’ operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.

    5. L’accordo e’ conforme ai seguenti principi:

    a) l’accordo e’ sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

    b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

    c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu’ dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita’ dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e’ influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

    6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo’ essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorita’ competente, i presupposti dell’intervento precoce.

    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo puo’ essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.”

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  • Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.