Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 427/2008 – Spese processuali nei giudizi di opposizione a sanzione e parità tra enti locali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 427/2008 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981 (opposizione a sanzioni amministrative), sollevata dal Giudice di pace di Milano. Il rimettente contestava il trattamento delle spese processuali nei giudizi di opposizione a sanzione, ma non ha valutato l’interpretazione conforme a Costituzione già disponibile.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano, dopo aver rigettato un’opposizione a una sanzione per violazione del Codice della Strada, doveva liquidare le spese a favore del Comune resistente, difeso da propri dipendenti. L’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981 prevede la condanna dell’opponente alle spese del procedimento, ma secondo l’interpretazione prevalente ciò comporta solo le spese documentate e non le tariffe forensi. Il rimettente riteneva irragionevole la disparità rispetto ai processi tributari, dove l’ente locale difeso da propri dipendenti ha diritto alla tariffa forense ridotta del 20%.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.: il rimettente lamentava la disparità tra la liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative (spese solo documentate) e quella nei giudizi tributari (tariffa forense con riduzione del 20%), senza che ciò avesse giustificazione razionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il rimettente non ha valutato la possibilità di applicare in via interpretativa gli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, che hanno natura di giudizi ordinari di cognizione. La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice non può risolvere il problema in via interpretativa.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve tentare un’interpretazione della norma conforme a Costituzione e applicare, ove possibile, la disciplina già vigente. Solo quando ciò sia impossibile la questione è ammissibile.

    Domande e risposte

    Come si liquidano le spese nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa?

    Il giudice condanna il soccombente alle spese. Se l’ente pubblico è difeso da propri dipendenti, secondo l’orientamento prevalente ha diritto solo al rimborso delle spese documentate, non alla tariffa forense. In ambito tributario, invece, si applica la tariffa ridotta del 20%.

    Perché il giudice ha parlato di “condizionamento politico” nella questione?

    Perché riteneva che la regola in vigore – che non remunera adeguatamente l’ente difeso da dipendenti – disincentivasse le amministrazioni a partecipare alle udienze, facendo apparire il giudice come “controparte” del cittadino. Ma ciò non era sufficiente a rendere ammissibile la questione.

    Cosa significa “interpretazione conforme a Costituzione”?

    Significa che, tra più interpretazioni possibili di una norma, il giudice deve scegliere quella che la rende compatibile con i principi costituzionali. Solo se nessuna interpretazione consente di salvare la norma, può sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 426/2008 – Appellabilità delle sentenze penali del giudice di pace con pena pecuniaria e condanna al danno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 426/2008 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 (processo penale davanti al giudice di pace), sollevata dal Tribunale di Teramo. La norma che consente all’imputato di appellare le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria quando vi sia anche condanna al risarcimento del danno non contrasta con gli artt. 3 e 76 Cost.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Giudice di pace di Teramo erano stati celebrati due processi penali per ingiuria a carico del medesimo imputato, che era stato condannato a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno. L’imputato aveva proposto ricorso in cassazione, ma la Corte di cassazione aveva riqualificato i gravami come appelli (a norma dell’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000) e li aveva trasmessi al Tribunale di Teramo. Quest’ultimo dubitava che la norma – che permette l’appello delle sentenze con pena pecuniaria quando vi sia anche una condanna risarcitoria – eccedesse la delega legislativa e creasse disparità rispetto al rito ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Teramo ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.: l’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 avrebbe ecceduto la delega (l. n. 468/1999, art. 17, lett. n) che sottraeva all’appello le sentenze che applicano la sola pena pecuniaria; avrebbe inoltre creato una disparità rispetto all’art. 593, comma 3, c.p.p. che rende inappellabili le sentenze del rito ordinario con pena di ammenda.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La delega lasciava spazio al legislatore delegato per ampliare la previsione di appellabilità in presenza di condanna risarcitoria, in quanto la preoccupazione principale era evitare liquidazioni esorbitanti di danno da parte del giudice di pace. La diversità rispetto all’art. 593 c.p.p. è giustificata dalla struttura speciale del processo penale davanti al giudice di pace, che non prevede il giudice di secondo grado con le stesse regole del rito ordinario.

    Il principio

    Il legislatore delegato può ampliare la previsione di appellabilità rispetto al criterio di delega quando ciò risponda alle finalità sottese alla delega stessa; la diversità di disciplina tra il rito davanti al giudice di pace e il rito ordinario è giustificata dalla peculiarità del processo penale di pace.

    Domande e risposte

    Quando è appellabile una sentenza del giudice di pace in materia penale?

    L’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 distingue: le sentenze che applicano pene diverse dalla pena pecuniaria sono sempre appellabili; quelle con sola pena pecuniaria sono appellabili solo se c’è anche una condanna al risarcimento del danno.

    Perché la Corte di cassazione ha riqualificato i ricorsi come appelli?

    L’art. 37, comma 1, prevedendo l’appellabilità in presenza di condanna risarcitoria, ha implicitamente escluso il ricorso diretto per cassazione in quella ipotesi: la Cassazione ha dunque ritenuto che i gravami proposti fossero impugnazioni di appello mal qualificate.

    Qual è la differenza tra eccesso di delega (art. 76 Cost.) e incostituzionalità per disparità di trattamento (art. 3 Cost.)?

    L’eccesso di delega si verifica quando il decreto legislativo va oltre i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega. La disparità di trattamento viola l’art. 3 Cost. quando due situazioni analoghe vengono regolate in modo irragionevolmente diverso. Possono coesistere, ma qui la Corte ha escluso entrambi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 425/2008 – Segreto di Stato nel processo Abu Omar e conflitto tra poteri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 425/2008 la Corte Costituzionale dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano (Sezione IV penale) nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla conferma del segreto di Stato opposta dai testimoni nel processo Abu Omar.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano, investito del processo per il sequestro di Abu Omar (Osama Nasr Mostafa Hassan, cittadino egiziano rapito a Milano nel 2003 in quella che è nota come “extraordinary rendition”), stava esaminando le testimonianze di agenti dei servizi di informazione. Il Presidente del Consiglio aveva confermato il segreto di Stato su «qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri» connesso al sequestro. Il Tribunale, ritenendo che tale opposizione ostacolasse indebitamente lo svolgimento del processo penale, ha promosso conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Tribunale di Milano sosteneva che la conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio – su fatti non secretati secondo la stessa Presidenza (il “fatto storico” del sequestro non era segreto, ma i rapporti con i Servizi stranieri lo erano) – avesse menomato le attribuzioni del potere giudiziario, impedendo l’acquisizione di testimonianze rilevanti per il processo penale.

    La decisione della Corte

    La Corte, nella fase di ammissibilità, dichiara ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87/1953. Si riserva ogni giudizio definitivo al merito, disponendo la notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio, che dovrà costituirsi nel giudizio.

    Il principio

    La fase di ammissibilità del conflitto tra poteri verifica solo la sussistenza dei presupposti processuali (qualità di potere dello Stato del ricorrente e del resistente, esistenza di un atto lesivo, allegazione di una menomazione delle attribuzioni); l’esame nel merito avviene in una fase successiva.

    Domande e risposte

    Cos’è il segreto di Stato?

    Il segreto di Stato è uno strumento di tutela delle informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica. L’art. 202 c.p.p. consente ai testimoni di opporlo in giudizio; il Presidente del Consiglio può confermarlo o non confermarlo entro trenta giorni.

    Perché il processo Abu Omar era così delicato dal punto di vista costituzionale?

    Perché coinvolgeva il rapporto tra il potere giudiziario (che indaga su un reato grave) e il potere esecutivo (che oppone il segreto di Stato su attività dei servizi di intelligence). Erano già pendenti davanti alla Corte altri cinque conflitti di attribuzione sullo stesso procedimento.

    La pronuncia di ammissibilità impegna la Corte a decidere nel merito in un certo senso?

    No. L’ammissibilità è una verifica puramente processuale; la Corte si riserva ogni valutazione sul merito del conflitto, che viene esaminato in un secondo giudizio separato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 424/2008 – Obbligo di comunicare il conducente responsabile dell’infrazione stradale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 424/2008 la Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, sollevata dal Giudice di pace di Montefiascone. La norma – che obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione, a pena di sanzione pecuniaria – è costituzionalmente legittima.

    Di cosa si tratta

    Il proprietario di un veicolo aveva ricevuto una multa perché non aveva comunicato, entro sessanta giorni, il nome del conducente che aveva commesso un’infrazione soggetta a decurtazione di punti dalla patente. Aveva dichiarato di non ricordare chi guidasse, perché il veicolo era in uso a tutti i componenti della famiglia. Il Giudice di pace di Montefiascone dubitava che tale obbligo di comunicazione – modificato dopo la sent. n. 27/2005 della Corte – potesse ancora violare i principi di ragionevolezza e il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: il nuovo art. 126-bis, comma 2, CdS (modificato dal d.l. n. 262/2006) continuerebbe a sanzionare il proprietario che non comunichi i dati del conducente, anche quando la mancanza di comunicazione dipenda dall’impossibilità oggettiva di risalire all’effettivo trasgressore (veicolo in uso promiscuo familiare).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La norma, nella versione successiva alla sent. n. 27/2005, prevede una causa esimente: la sanzione non si applica in presenza di «giustificato e documentato motivo». In tale condizione può rientrare anche la situazione in cui il veicolo è in uso a più familiari e il proprietario non ricorda chi conducesse: spetta al giudice del merito valutare caso per caso.

    Il principio

    L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione non è irragionevole; la clausola del «giustificato e documentato motivo» consente di evitare la sanzione quando l’omissione sia oggettivamente giustificata e non dipenda da volontà di ostacolare l’accertamento.

    Domande e risposte

    Il proprietario del veicolo deve sempre comunicare il nome del conducente?

    Sì, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale. Può evitare la sanzione pecuniaria solo se fornisce un «giustificato e documentato motivo» per cui non è in grado di farlo (per esempio, dimostrando che il veicolo è usato promiscuamente da più persone e l’identificàzione è impossibile).

    Cosa aveva stabilito la Corte con la sentenza n. 27/2005?

    Aveva dichiarato illegittima la precedente versione della norma, che addebitava automaticamente la perdita di punti al proprietario in caso di mancata comunicazione: la decurtazione della patente ha natura personale e non può essere imputata a chi non guidava.

    La sanzione pecuniaria per omessa comunicazione è compatibile con il diritto di difesa?

    Sì, secondo la Corte: la sanzione pecuniaria non ha natura personale (come la decurtazione punti) e può essere imputata al proprietario in quanto responsabile della circolazione del veicolo, salvo prova del giustificato motivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 423/2008 – Taratura periodica degli autovelox e diritto di difesa dell’automobilista

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 423/2008 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del Codice della Strada, sollevata dal Giudice di pace di Dolo. La norma non prevede la taratura periodica degli autovelox, ma il rimettente non ha descritto i fatti del giudizio principale, rendendo impossibile la verifica della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Dolo era investito di un’opposizione a un verbale di infrazione per eccesso di velocità accertato con apparecchiatura elettronica. L’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) non prevede che le apparecchiature di rilevazione della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità (taratura). Il rimettente riteneva che tale omissione creasse una disparità rispetto alla disciplina generale del sistema di taratura (l. n. 273/1991) e ledesse il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.: l’assenza di un obbligo di taratura periodica degli autovelox sarebbe irragionevole rispetto alla legge n. 273/1991 sui campioni primari di misura e comprimerebbe il diritto di difesa del destinatario della sanzione, che non potrebbe efficacemente contestare l’accuratezza della misurazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non ha fornito alcuna indicazione sulla vicenda concreta oggetto del giudizio principale, né ha spiegato in che modo la questione incidesse sulla fattispecie. La stessa questione era già stata dichiarata infondata con la sent. n. 277/2007, che aveva esaminato nel merito il contrasto tra art. 45 CdS e legge n. 273/1991.

    Il principio

    L’omessa descrizione della fattispecie concreta e della rilevanza della questione nel giudizio principale determina la manifesta inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza nel merito. Già decisa in senso infondato, la questione non può essere risollevata senza nuove argomentazioni.

    Domande e risposte

    Gli autovelox devono essere tarati periodicamente?

    La legge n. 273/1991 prescrive la taratura per gli strumenti di misura in generale; tuttavia la Corte ha già ritenuto (sent. n. 277/2007) che il Codice della Strada non violi la Costituzione per non averla espressamente prevista, poiché le modalità di installazione e uso imposte dai manuali tecnici costituiscono garanzia equivalente.

    Cosa significa che il verbale di accertamento “fa prova fino a querela di falso”?

    Significa che le circostanze di fatto attestate dall’agente (luogo, tempo, dato rilevato dallo strumento) si presumono vere; solo una querela di falso può contestarle. Invece, il regolare funzionamento dello strumento può essere contestato con prova contraria dell’opponente.

    Come ci si difende da una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox?

    Si può contestare: la corretta installazione e omologazione dell’apparecchio, l’identificazione del veicolo, il rispetto delle procedure previste dal codice; in giudizio si può chiedere una perizia tecnica sulla funzionalità dello strumento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 422/2008 – Lite temeraria e condanna d’ufficio alle spese nei gradi di merito

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 422/2008 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385, quarto comma, c.p.c. (condanna alle spese d’ufficio per lite temeraria in cassazione), sollevata dal Tribunale di Lecce. Il rimettente ha impugnato la norma sbagliata: la disposizione censurata riguarda il giudizio di cassazione, non il procedimento di merito che egli presiedeva.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, durante un giudizio di merito in cui il convenuto aveva chiesto il risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ha sollevato questione sull’art. 385, quarto comma, c.p.c. Tale norma – introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 – consente alla Corte di cassazione di condannare d’ufficio la parte che abbia agito o resistito con colpa grave. Il Tribunale riteneva ingiustificata la disparità tra la posizione del danneggiato da lite temeraria in cassazione (tutelato dalla condanna d’ufficio) e quella del danneggiato nei gradi di merito (che deve provare e allegare il danno).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. (principio di eguaglianza), lamentando la disparità di trattamento tra il danneggiato da lite temeraria in cassazione (protetto dalla condanna automatica) e quello nei gradi di merito (che deve provare il danno). Parametro: art. 3, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per molteplici ragioni. Anzitutto il rimettente ha erroneamente individuato la norma: l’art. 385, quarto comma, riguarda il solo giudizio di cassazione e non si applica al giudizio di merito da lui presieduto. Inoltre il giudice non ha valutato se l’art. 96 c.p.c., correttamente interpretato, non consentisse già una condanna in via equitativa.

    Il principio

    Il rimettente deve individuare con precisione la norma che deve applicare nel giudizio principale ed è tenuto a sperimentare previamente un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione; l’omissione di entrambi questi adempimenti rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la “lite temeraria” nel diritto processuale civile?

    L’art. 96 c.p.c. definisce temeraria la lite quando la parte soccombente ha agito o resistito con malafede o colpa grave. In tal caso il giudice può condannarla al risarcimento del danno in favore della controparte.

    Qual è la differenza tra la condanna alle spese e quella per lite temeraria?

    La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) segue automaticamente la soccombenza. La condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) presuppone in più la mala fede o la colpa grave della parte soccombente e richiede la prova del danno (o, secondo un orientamento, la sua liquidazione equitativa).

    Cosa prevede l’art. 385, quarto comma, c.p.c.?

    Introdotto dal d.lgs. n. 40/2006 in funzione deflattiva del contenzioso in cassazione, consente alla Corte di condannare d’ufficio – anche senza domanda di parte – la parte che abbia agito o resistito con colpa grave al pagamento di una somma a favore della controparte. Si applica solo nel giudizio di legittimità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 421/2008 – Compenso “a cottimo” del giudice di pace e imparzialità del giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 421/2008 la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 374/1991, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma prevede un compenso “a cottimo” per i giudici di pace: il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano doveva decidere ventitrè opposizioni a sanzioni amministrative per pubblicità abusiva. L’art. 11, comma 2, della legge istitutiva del giudice di pace prevede per ogni processo definito o cancellato dal ruolo un compenso di 56,81 euro. Il rimettente riteneva che questo meccanismo “a cottimo” – che avvantaggia la parte che frammenta le domande in tanti ricorsi separati – potesse compromettere l’imparzialità e la terzietà del giudice, nonché l’immagine della giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., sostenendo che il compenso parametrato al numero di procedimenti definiti crea un interesse economico indiretto del giudice alla frammentazione del contenzioso da parte delle parti, con possibile condizionamento della serenità di giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente stesso ha ammesso che la norma “non incide nel giudizio a quo” (la causa verte su sanzioni, non sul compenso del giudice) e ha formulato la questione in termini di possibile e non di effettivo condizionamento, senza dimostrare la concreta rilevanza della disposizione nel giudizio da lui presieduto.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale va dimostrata concretamente: non basta che la norma censurata possa astrattamente influenzare il giudice; occorre che la sua eventuale incostituzionalità abbia un effetto diretto sull’esito del giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Come viene pagato il giudice di pace?

    Con un’indennità fissa annua più un compenso per ogni processo assegnato e definito o cancellato dal ruolo (56,81 euro per processo, all’epoca della controversia). Non percepisce uno stipendio fisso come un magistrato di carriera.

    Perché il rimettente parlava di “condizionamento economico”?

    Perché se una parte presenta un’unica domanda cumulativa (un solo procedimento) anziché tanti ricorsi separati, il giudice percepisce un solo compenso invece di molti. Ciò potrebbe – teoricamente – indurre il giudice a favorire la frammentazione del contenzioso.

    Cosa intende la Corte per “rilevanza” della questione?

    La questione è “rilevante” quando la norma censurata deve essere applicata nel giudizio principale e la sua eventuale dichiarazione di illegittimità modificherebbe l’esito di quel giudizio. Se la norma non incide sull’esito, la questione non può essere sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 420/2008 – Insindacabilità parlamentare dell’on. Maiolo e nesso funzionale con l’attività in Parlamento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 420/2008 la Corte Costituzionale dà ragione alla Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione promosso dal GIP del Tribunale di Monza. Le dichiarazioni dell’on. Tiziana Maiolo rese in un articolo giornalistico sulle indagini della Procura di Palermo diretta da Gianfranco Caselli erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    L’on. Tiziana Maiolo era imputata di diffamazione aggravata a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Libero” nel maggio 2001, nel quale criticava duramente l’operato della Procura di Palermo durante la gestione Caselli, mettendone in discussione metodi e carriere. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GIP, investito di un’opposizione alla richiesta di archiviazione, sollevava conflitto di attribuzione, ritenendo assente il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il GIP del Tribunale di Monza sosteneva che la Camera avesse esercitato in modo non conforme a Costituzione la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., applicandola a dichiarazioni extra-parlamentari (articolo di giornale) prive di un nesso funzionale con atti parlamentari specifici.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità. Esaminate le dichiarazioni contenute nell’articolo, la Corte riconosce la sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse nell’articolo e l’attività parlamentare dell’on. Maiolo: le critiche al metodo investigativo della Procura di Palermo erano espressione di un orientamento politico già manifestato in sede parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento quando vi sia un nesso funzionale con opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; spetta alla Camera valutare tale nesso, e la Corte può rivedere la delibera solo se la valutazione è manifestamente arbitraria.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Protegge i parlamentari dalla responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una prerogativa funzionale, non personale: vale solo per gli atti connessi al mandato parlamentare.

    Cosa si intende per “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Si intende un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno (per esempio in un articolo o in una conferenza stampa) e specifici atti compiuti nell’esercizio del mandato parlamentare: interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula o in commissione.

    Può il giudice penale non tenere conto di una delibera di insindacabilità della Camera?

    Sì, ma deve prima sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. È la Corte a stabilire se la Camera abbia esercitato correttamente la propria prerogativa; solo dopo la pronuncia il giudice può procedere nel giudizio penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 419/2008 – Rimborso IRPEG e divieto di eccepire la prescrizione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 419/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma impugnata vieta all’Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione del credito al rimborso IRPEG/ILOR. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza della questione nei giudizi pendenti.

    Di cosa si tratta

    Varie società avevano presentato istanze di rimborso per IRPEG e ILOR versate negli anni ’80, dopo aver evidenziato crediti nelle proprie dichiarazioni. L’art. 2, comma 58, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) vietava all’Agenzia delle Entrate di eccepire la prescrizione decennale del diritto al rimborso. La Commissione tributaria di Milano dubitava della costituzionalità di tale divieto: avvantaggiare solo i contribuenti con dichiarazioni ante-1997, senza limite iniziale, avrebbe creato disparità e rischi di frodi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sette ordinanze, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., lamentando che il divieto di eccepire la prescrizione: discrimina ingiustificatamente l’Erario rispetto agli altri debitori; favorisce irragionevolmente i contribuenti con dichiarazioni ante-1997; apre a richieste di rimborso per periodi d’imposta remotissimi; può dar luogo a frodi, poiché la documentazione è andata distrutta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente, pur avendo correttamente rilevato che la prescrizione non era stata eccepita in giudizio dalla resistente Agenzia delle Entrate (e non poteva essere rilevata d’ufficio ex art. 2938 c.c.), non ha spiegato perché la norma che vieta di eccepire la prescrizione fosse rilevante in giudizi nei quali la prescrizione non era stata comunque eccepita.

    Il principio

    La norma che preclude all’Amministrazione di eccepire la prescrizione non può incidere su un giudizio nel quale l’eccezione di prescrizione non è stata sollevata e non è rilevabile d’ufficio: in tale contesto la questione è priva di rilevanza e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003?

    La norma disponeva che l’Agenzia delle Entrate provvedesse al rimborso delle eccedenze di IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997 «senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».

    Perché la prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio in questi giudizi?

    L’art. 2938 del codice civile stabilisce che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepita dalla parte interessata (nel caso, l’Agenzia delle Entrate). Poiché l’Agenzia non aveva sollevato l’eccezione, la norma impugnata non incideva in alcun modo sull’esito dei giudizi.

    Qual è la differenza tra “inammissibilità” e “infondatezza” della questione?

    L’inammissibilità blocca il giudizio senza entrare nel merito (per difetti formali come la mancanza di rilevanza o di motivazione). L’infondatezza è una pronuncia nel merito: la Corte esamina la norma e conclude che non viola la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 418/2008 – Agevolazioni fiscali regionali e competenza esclusiva statale sui tributi erariali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 418/2008 dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale Campania n. 12/2007 sugli incentivi alle imprese. La Regione, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate recependo le censure statali, e il Governo ha rinunciato al ricorso con accettazione del difensore regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale Campania n. 12/2007, che prevedevano crediti d’imposta per le imprese che effettuano investimenti o aumentano l’occupazione nel territorio regionale. La contestazione era che la Regione, nell’estendere le agevolazioni anche ai tributi erariali, aveva violato la competenza esclusiva statale in materia tributaria (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in via principale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando che la Regione Campania avesse istituito agevolazioni fiscali incidenti sui tributi erariali senza il coordinamento con lo Stato richiesto dall’art. 119 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La Regione Campania, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate prevedendo che le modalità di utilizzo del credito d’imposta siano definite previo accordo tra Regione, Ministero dell’economia e Agenzia delle Entrate. Il Governo, ritenute recepite le proprie censure, ha rinunciato al ricorso con l’accettazione del difensore regionale in udienza.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire agevolazioni fiscali che incidano autonomamente sui tributi erariali: fino all’attuazione del coordinamento della finanza pubblica ex art. 119 Cost., la determinazione delle regole in materia di tributi statali spetta esclusivamente allo Stato (richiama sent. n. 37/2004).

    Domande e risposte

    Può una Regione istituire un credito d’imposta che incide sull’IRPEF o sull’IRES?

    No, senza un previo accordo con lo Stato. Le Regioni possono agire solo sui tributi propri. Qualsiasi compensazione su tributi erariali richiede il coordinamento con il Ministero dell’economia e l’Agenzia delle Entrate.

    Cos’è il “ricorso in via principale”?

    È il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui il Governo (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per violazione delle competenze costituzionalmente ripartite, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

    Cosa comporta la “rinuncia al ricorso” nel giudizio costituzionale?

    Se il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta, il giudizio si estingue con cessazione della materia del contendere, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 417/2008 – Nulla osta all’espulsione dello straniero e diritto di difesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    L’ordinanza n. 417/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-bis, e dell’art. 14, comma 5-ter, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Castrovillari. Le questioni riguardano il nulla osta all’espulsione e il reato di inottemperanza all’ordine del questore, ma i giudici rimettenti non hanno adeguatamente descritto la rilevanza nei giudizi pendenti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari e il Tribunale di Castrovillari hanno sollevato questioni sull’art. 13, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico Immigrazione: la norma impone al giudice della convalida dell’arresto di rilasciare il nulla osta all’espulsione del cittadino straniero imputato, salvo tassative esigenze processuali. Secondo i rimettenti ciò comprime il diritto di difesa, perché l’espulsione ostacola il rapporto imputato-difensore. È stato impugnato anche l’art. 14, comma 5-ter, che punisce lo straniero che senza giustificato motivo rimane nel territorio nonostante l’ordine di allontanamento del questore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Parametri invocati: artt. 3, 24 e 111 Cost. (quanto al nulla osta all’espulsione) e artt. 24 e 25 Cost. (quanto al reato di inottemperanza). I rimettenti lamentavano la compressione del diritto di difesa dell’imputato straniero espulso e l’indeterminatezza del precetto penale. Le questioni erano state già definite con ordinanza di restituzione degli atti (n. 371/2005) a seguito di mutamenti normativi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I rimettenti non avevano adeguatamente motivato la persistente rilevanza delle questioni dopo le modifiche normative intervenute (sent. n. 223/2004 e d.l. n. 241/2004), né avevano descritto in modo sufficiente i giudizi principali pendenti, rendendo impossibile la verifica della rilevanza da parte della Corte.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare specificamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei confronti delle modifiche normative sopravvenute; se il quadro normativo è mutato e il rimettente non spiega perché la questione resti rilevante nonostante i mutamenti, la Corte la dichiara inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il nulla osta all’espulsione nel T.U. Immigrazione?

    L’art. 13, commi 3 e 3-bis, impone al giudice che convalida l’arresto di uno straniero di rilasciare automaticamente il nulla osta all’espulsione se dispone la liberazione, salvo tassative esigenze processuali inderogabili. Le esigenze difensive dell’imputato non erano tra quelle esplicitate dalla norma.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    Perché la Corte non ha potuto esaminare il merito: i rimettenti non avevano fornito elementi sufficienti per valutare se la questione fosse ancora rilevante dopo le modifiche normative del 2004, rendendo impossibile il vaglio di merito.

    Cosa significa “restituzione degli atti” in un giudizio costituzionale?

    Significa che la Corte, anziché decidere nel merito, restituisce il fascicolo al giudice rimettente affinché riesamini la questione alla luce delle nuove norme sopravvenute. Solo se il giudice ritiene che la questione resti rilevante può sollevarla nuovamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 415/2008 – Apparecchi da gioco norme transitorie e TULPS art. 117 Cost.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, sollevava due questioni sulla disciplina delle slot machine: l’una sulla norma transitoria che manteneva la sanzione penale per i fatti anteriori al 2006, l’altra sull’art. 110 T.U.L.P.S. in riferimento all’art. 117 Cost. La Corte dichiara entrambe manifestamente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Analogamente al caso n. 414/2008, il Tribunale di Lucera (sezione distaccata di Apricena) era investito di un procedimento penale per violazione dell’art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. commessa prima del 1° gennaio 2006. In aggiunta alla questione sulla norma transitoria (art. 1, comma 547, legge n. 266/2005), il rimettente sollevava anche una questione sull’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. stesso, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., lamentando un contrasto con la normativa comunitaria sulle scommesse e i giochi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucera, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato: (1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione; (2) questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (obbligo di rispetto del diritto comunitario).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili. Per la prima questione (norma transitoria), le ragioni sono identiche a quelle dell’ordinanza n. 414/2008: difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e mancata esplorazione delle soluzioni interpretative. Per la seconda questione (contrasto con il diritto comunitario), il rimettente non aveva identificato con sufficiente precisione le norme comunitarie violate né spiegato perché il contrasto non potesse essere risolto in via di disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice nazionale.

    Il principio

    Quando si denuncia il contrasto di una norma nazionale con il diritto comunitario, il giudice rimettente deve prima verificare se la norma interna sia direttamente disapplicabile (per conflitto con una norma comunitaria direttamente efficace) prima di sollevare questione davanti alla Corte costituzionale; in caso contrario, la questione è inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Quando il giudice può disapplicare direttamente una norma nazionale in contrasto con il diritto UE?

    Quando la norma comunitaria è direttamente efficace (cioè self-executing, come le norme del Trattato o i regolamenti UE), il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna confliggente senza attendere l’intervento della Corte costituzionale.

    Cosa differenzia questa ordinanza dalla n. 414/2008?

    L’ordinanza n. 415 aggiunge una seconda questione — il contrasto dell’art. 110 T.U.L.P.S. con il diritto comunitario — che la n. 414 non proponeva. La Corte dichiara entrambe le questioni inammissibili, ma per ragioni in parte diverse.

    L’art. 25 Cost. (legalità penale) tutela anche dal mantenimento della pena più grave per fatti pregressi?

    L’art. 25, secondo comma, Cost. vieta l’applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli. Il suo rapporto con il principio di retroattività della lex mitior (art. 2 c.p.) è stato oggetto di plurime pronunce della Corte, che ha riconosciuto rango costituzionale anche al principio di favor rei in materia penale.

    Norme collegate