Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 132/2007 – Confisca del ciclomotore e principio personale della sanzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del Codice della strada, che prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore anche se non di proprietà del trasgressore. Il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, vizio formale che determina inevitabilmente l’inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di pace di Castellammare di Stabia dubitava della legittimità della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo applicata come sanzione accessoria per determinate infrazioni stradali gravi, anche quando il mezzo non appartenesse al trasgressore. Il problema era che la sanzione reale — la confisca del bene — colpiva il terzo proprietario innocente, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità sanzionatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore o motoveicolo anche se non di proprietà del soggetto che commette l’infrazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (chi era la parte, quale infrazione era contestata, se il veicolo appartenesse o meno al trasgressore). Senza questa descrizione la Corte non può verificare la rilevanza della questione né l’applicabilità della norma al caso concreto.

    Il principio

    La completa omissione della descrizione della fattispecie nell’ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito. Il giudice a quo ha l’obbligo di illustrare il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la questione, per consentire alla Corte di valutarne la rilevanza.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca come sanzione accessoria nel Codice della strada?

    Per alcune infrazioni stradali gravi (es. guida senza patente, recidiva in alcune violazioni), il Codice della strada prevede il sequestro del veicolo e la successiva confisca come sanzione accessoria. La confisca priva definitivamente il proprietario del bene. Il problema costituzionale nasce quando a commettere l’infrazione è chi usa il veicolo di un terzo: la sanzione reale colpisce anche il proprietario innocente.

    Il principio di personalità della pena vale anche per le sanzioni amministrative?

    L’art. 27 Cost. enuncia il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena. In materia di sanzioni amministrative, il principio viene applicato in modo meno rigido; tuttavia la Corte ha in passato dichiarato incostituzionali automatismi sanzionatori eccessivamente afflittivi per soggetti estranei all’infrazione.

    La questione è stata poi affrontata nel merito?

    Non in questo giudizio. La Corte si è pronunciata su analoga questione riguardante la confisca di veicoli per infrazioni stradali gravi in successive occasioni, ritenendo in alcuni casi illegittima la confisca obbligatoria quando colpisce terzi proprietari in buona fede.

    Norme collegate

    • Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena, parametro per valutare le sanzioni che colpiscono terzi non responsabili
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e proporzionalità, invocato per la sproporzione della sanzione rispetto all’allarme sociale dell’infrazione
  • Corte cost. n. 131/2007 – Notifica via portiere a mezzo posta e raccomandata al destinatario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 7 della legge n. 890/1982, che consente la notifica postale al portiere senza obbligo di raccomandata al destinatario. Non vi è irragionevole disparità rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c., perché le due procedure sono strutturalmente diverse, né esiste un rischio di perdita degli atti giudiziari non visibilmente distinguibili da altra corrispondenza.

    Di cosa si tratta

    In una causa civile, la convenuta non si era costituita in giudizio perché la citazione le era stata notificata tramite il portiere dello stabile, senza che le fosse poi inviata una raccomandata per avvisarla dell’avvenuta notifica. Il Giudice di pace di Portici riteneva irragionevole che la notifica a mezzo posta al portiere non prevedesse tale raccomandata, a differenza della notifica tramite ufficiale giudiziario, che invece la prevede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Portici ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere, sia data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: non esiste irragionevole disparità perché le situazioni disciplinate dall’art. 139 c.p.c. (notifica tramite ufficiale giudiziario) e dall’art. 7 della legge n. 890/1982 (notifica postale) sono diverse. La raccomandata successiva alla consegna al portiere sarebbe una duplicazione inutile: avrebbe le stesse caratteristiche postali dell’atto notificato. Inoltre, gli atti giudiziari sono visibilmente riconoscibili come tali anche dal portiere.

    Il principio

    La notifica postale a mezzo del servizio postale al portiere dello stabile è strutturalmente diversa dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, e le differenze di disciplina tra le due procedure sono giustificate dalla diversità dei soggetti coinvolti (funzionario pubblico vs. operatore postale) e delle modalità operative. Non è irragionevole che la legge n. 890/1982 non imponga una raccomandata di avviso dopo la consegna al portiere.

    Domande e risposte

    Quando una notifica al portiere è valida?

    La notifica tramite ufficiale giudiziario al portiere (art. 139 c.p.c.) è valida se l’ufficiale non ha trovato il destinatario né altri addetti alla ricezione. L’ufficiale deve poi inviare una raccomandata al destinatario. La notifica postale al portiere ex art. 7 l. 890/1982 è valida quando l’agente postale non trova il destinatario; il portiere firma l’avviso di ricevimento e il registro di consegna, ma non è prevista la raccomandata successiva.

    Perché la Corte ritiene non irragionevole la mancanza della raccomandata?

    Perché l’ufficiale postale che consegna al portiere non è nella stessa posizione dell’ufficiale giudiziario: la raccomandata di avviso che quest’ultimo invia sarebbe di fatto identica (come tipo di corrispondenza) all’atto originale già consegnato al portiere. Inoltre, le buste giudiziarie sono riconoscibili come tali, ragion per cui il portiere è in grado di distinguerle dalla corrispondenza ordinaria.

    La sentenza n. 346/1998 non aveva già imposto la raccomandata?

    Sì, ma in una fattispecie diversa: quella sentenza aveva imposto la raccomandata quando la notifica si fosse perfezionata con il deposito del piego presso l’ufficio postale (ipotesi in cui nessuno aveva ritirato il plico). Nel caso in esame il plico era stato effettivamente consegnato al portiere, quindi la situazione era sostanzialmente diversa.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro principale per valutare l’adeguatezza delle forme di notificazione
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato per la disparità tra notifica postale al portiere e notifica tramite ufficiale giudiziario
  • Corte cost. n. 130/2007 – Riserva professionale architetti e regolamento del 1925

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 52, secondo comma, del r.d. 2537/1925 (regolamento per le professioni di ingegnere e architetto), che riserva agli architetti le opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, escludendo gli ingegneri civili italiani. La norma, avendo natura regolamentare, non è soggetta al giudizio di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Un ingegnere civile si era visto rifiutare dalla Soprintendenza l’autorizzazione a subentrare nella direzione di lavori su un immobile vincolato come bene culturale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione ritenendo irragionevole che la riserva professionale degli architetti operasse nei confronti degli ingegneri civili italiani, ma non di quelli stranieri comunitari, i cui titoli erano riconosciuti ai sensi della direttiva 85/384/CEE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 52, secondo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui, riservando agli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro dei beni culturali, impedisce agli ingegneri civili italiani l’esercizio di attività cui potrebbero accedere ingegneri stranieri con titoli riconosciuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il r.d. n. 2537 del 1925 ha natura regolamentare e, come tale, è sottratto al giudizio di legittimità costituzionale. La Corte può sindacare solo atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge); i regolamenti — anche se adottati prima dell’entrata in vigore della Costituzione — sono impugnabili solo davanti al giudice amministrativo. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli atti di costituzione depositati tardivamente.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ha ad oggetto esclusivamente norme aventi forza di legge. I regolamenti, anche se risalenti all’epoca pre-costituzionale, non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale: la loro legittimità è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, che può disapplicarli se contrari alla legge o alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra una legge e un regolamento?

    La legge è un atto del Parlamento (o del Governo con forza di legge, come i decreti legislativi e i decreti-legge); il regolamento è un atto del Governo o di autorità amministrative, di rango inferiore alla legge. Solo le fonti primarie sono soggette al sindacato della Corte costituzionale; i regolamenti si impugnano davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

    Gli ingegneri possono fare restauro di beni culturali?

    La questione sostanziale — se la riserva degli architetti in materia di restauro di beni culturali escluda irragionevolmente gli ingegneri civili italiani — non è stata esaminata nel merito. La normativa è stata più volte modificata: il d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e le norme sulle professioni tecniche hanno successivamente ridisegnato i confini.

    Come si impugna un regolamento incostituzionale?

    Il giudice ordinario o amministrativo può disapplicare il regolamento nel caso concreto; in alternativa, il regolamento può essere annullato in via principale dal giudice amministrativo su ricorso degli interessati. Se il vizio deriva da una legge che autorizzava il regolamento, quella legge può essere impugnata davanti alla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, invocata per la limitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra ingegneri italiani e stranieri in materia di restauro
  • Corte cost. n. 129/2007 – Tassa automobilistica e veicoli sotto sequestro o non più posseduti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sull’art. 5 del d.l. 953/1982 (tassa di proprietà degli autoveicoli), sollevate dalla Commissione tributaria del Lazio e da quella dell’Emilia-Romagna. Le ordinanze di rimessione erano carenti nella descrizione delle fattispecie concrete, impedendo di verificare se la norma fosse effettivamente applicabile ai casi dedotti.

    Di cosa si tratta

    Due cause tributarie riguardavano contribuenti che sostenevano di dover pagare la tassa automobilistica per periodi in cui non avevano più la disponibilità effettiva del veicolo: in un caso il mezzo era sotto sequestro amministrativo; nell’altro era stata annotata al Pubblico registro automobilistico (PRA) la perdita di possesso. L’art. 5 del d.l. 953/1982 prevede il pagamento annuale anticipato basato sulle risultanze del PRA, indipendentemente dalla disponibilità effettiva del veicolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio e quella dell’Emilia-Romagna avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, nella parte in cui impone il pagamento della tassa annuale anticipata anche per periodi in cui il contribuente non ha la disponibilità effettiva del veicolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione della fattispecie. Nella prima ordinanza mancava la descrizione del periodo di sequestro e la sua relazione con la scadenza del pagamento. Nella seconda ordinanza non era indicata la data di pagamento della tassa né la decorrenza del periodo di imposta, rendendo impossibile verificare se l’annotazione al PRA della perdita di possesso fosse avvenuta prima o dopo la scadenza del termine di pagamento.

    Il principio

    L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta nell’ordinanza di rimessione si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. Quando non si può stabilire se la norma impugnata sia effettivamente applicabile al caso specifico, la questione non può essere esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Come funziona la tassa automobilistica?

    La tassa automobilistica (bollo auto) è un tributo regionale dovuto per il solo fatto di essere intestatari di un veicolo risultante dal Pubblico registro automobilistico. Il pagamento è annuale e anticipato: si paga per il periodo futuro. Secondo la norma impugnata, il tributo è dovuto sulla base delle risultanze del PRA, a prescindere dall’effettiva disponibilità o possesso del mezzo.

    Cosa succede se il veicolo è sequestrato o rubato?

    Secondo la norma, il tributo è comunque dovuto finché il veicolo risulta intestato al contribuente nel PRA. Per escludere l’obbligo è necessario radiare il veicolo o formalizzare la perdita di possesso. La questione di fondo — se ciò rispetti il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost. — non è stata esaminata nel merito per i vizi formali delle ordinanze.

    Il principio di capacità contributiva impone il possesso effettivo del veicolo?

    Questa è la questione sostanziale rimasta senza risposta nel merito. L’art. 53 Cost. richiede che il prelievo fiscale sia rapportato alla capacità economica del contribuente. Chi non ha la disponibilità del veicolo potrebbe sostenere di non avere la capacità contributiva specifica cui la tassa è commisurata. La Corte non si è tuttavia pronunciata sul punto.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, parametro invocato per l’imposizione fiscale su veicoli di cui il contribuente non ha la disponibilità effettiva
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra chi possiede il veicolo e chi ne è privato involontariamente
  • Corte cost. n. 128/2007 – Difensore tecnico nel procedimento di amministrazione di sostegno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di assistenza tecnica del difensore nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare di Chioggia non aveva verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che avrebbe potuto imporre il difensore nei soli casi in cui il decreto incida su diritti fondamentali equiparabili all’interdizione.

    Di cosa si tratta

    Una persona affetta da cerebropatia con oligofrenia, totalmente priva della capacità di relazione, aveva avuto un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dalla sorella senza l’assistenza di un avvocato. Il giudice tutelare di Chioggia si chiedeva se gli artt. 407 e 408 c.c. — che non impongono la difesa tecnica nel procedimento — violassero il diritto di difesa dell’interessata, che però per le sue condizioni non avrebbe potuto neppure esercitarlo consapevolmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 407 e 408 del codice civile e 716 del codice di procedura civile, nella parte in cui non impongono la difesa tecnica a favore della persona interessata nel procedimento di istituzione dell’amministrazione di sostegno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, perché il giudice non aveva esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. La Corte ha precisato che l’amministrazione di sostegno, nel suo modello tipico, non richiede il difensore; ma quando il decreto che il giudice intende emettere incida su diritti fondamentali — analogamente all’interdizione o all’inabilitazione — la difesa tecnica diventa necessaria per rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio.

    Il principio

    L’obbligo del difensore tecnico nel procedimento di amministrazione di sostegno non è generale, ma dipende dalla natura e dall’incidenza del provvedimento che si intende adottare: è necessario quando il decreto incida su diritti fondamentali della persona (libertà personale, capacità di compiere atti fondamentali) in misura analoga all’interdizione, mentre non è richiesto per provvedimenti limitati ad atti specifici.

    Domande e risposte

    Cos’è l’amministrazione di sostegno e come si differenzia dall’interdizione?

    L’amministrazione di sostegno (introdotta con la legge n. 6/2004) è una misura di protezione più flessibile dell’interdizione: il giudice individua specificamente gli atti per cui è necessario l’intervento dell’amministratore, lasciando alla persona la capacità di agire per tutti gli altri atti. L’interdizione, invece, priva totalmente il soggetto della capacità di agire.

    Quando è obbligatorio il difensore nel procedimento?

    Sulla base dell’interpretazione indicata dalla Corte, il difensore tecnico è necessario quando il provvedimento che il giudice intende emettere — anche nel formato dell’amministrazione di sostegno — produce effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli dell’interdizione o dell’inabilitazione. Per i provvedimenti minori, che incidono solo su categorie di atti specifici, non è richiesto.

    Che cos’è l’interpretazione costituzionalmente orientata?

    Il giudice comune è tenuto a interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione prima di sollevare una questione di legittimità. Se la norma si presta a due interpretazioni, una costituzionale e una incostituzionale, deve adottare la prima. Solo quando ciò non è possibile può sollevare la questione davanti alla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio, parametro principale per valutare l’obbligo del difensore nel procedimento di tutela
    • Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, rilevante per la protezione della persona con disabilità grave
  • Corte cost. n. 127/2007 – Condanna penale e automatismo nel diniego permesso di soggiorno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 3, del Testo Unico immigrazione, sollevata dal Giudice di pace di Trento, per insufficiente descrizione della fattispecie e mancanza di motivazione sulla rilevanza. La norma impugnata prevede che la condanna per determinati reati impedisca automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, senza verifica dell’attuale pericolosità sociale dello straniero.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario aveva impugnato un decreto di espulsione e il successivo ordine di allontanamento. Il Giudice di pace di Trento dubitava che fosse costituzionalmente legittima la previsione secondo cui la condanna per determinati reati costituisce, di per sé, causa automatica di diniego del permesso di soggiorno, senza che il giudice possa verificare l’attuale pericolosità sociale del condannato, come invece richiesto per l’espulsione come misura di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla legge n. 189/2002 («Bossi-Fini»), nella parte in cui pone la condanna penale come automatica causa ostativa al permesso di soggiorno senza imporre una verifica della pericolosità sociale attuale del condannato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente non solo aveva omesso qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma non aveva neppure descritto adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame. Mancavano informazioni essenziali: se il ricorrente fosse regolarmente soggiornante, da quanto tempo, il reato per cui era stato condannato, quando fosse intervenuta la condanna e con quale rito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere in modo completo la fattispecie concreta dedotta nel giudizio a quo e motivare adeguatamente sia sulla rilevanza della questione sia sulla non manifesta infondatezza. L’omissione della descrizione della fattispecie impedisce alla Corte di verificare l’applicabilità della norma al caso concreto e determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra espulsione come misura di sicurezza e revoca del permesso di soggiorno?

    L’espulsione come misura di sicurezza (art. 15 T.U. Immigrazione) richiede un giudizio positivo sull’attuale pericolosità sociale dello straniero. La revoca o il diniego del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, opera invece automaticamente al verificarsi delle condizioni di legge (tipo di condanna), senza valutazione individuale della pericolosità attuale.

    Perché l’automatismo potrebbe essere problematico?

    Un meccanismo automatico può risultare sproporzionato quando non tiene conto delle circostanze individuali: durata del soggiorno, legami familiari, entità del reato, tempo trascorso. La questione rimane aperta: la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dei vizi di ammissibilità, ma in seguito ha affrontato casi analoghi con pronunce di illegittimità di singoli automatismi espulsivi.

    Cosa deve descrivere il giudice rimettente nell’ordinanza di rimessione?

    Il giudice deve: descrivere la fattispecie concreta (chi è la parte, qual è il contesto del giudizio a quo); indicare la norma impugnata con precisione; motivare la rilevanza (perché l’esito del giudizio dipende dalla questione); motivare la non manifesta infondatezza (perché la norma potrebbe essere incostituzionale).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento rispetto all’espulsione come misura di sicurezza
    • Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, richiamata poiché l’espulsione incide sulla libertà di circolazione e soggiorno
  • Corte cost. n. 126/2007 – Iscrizione Albo gestori rifiuti per produttori trasportatori

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione in relazione alla questione sull’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori rifiuti per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. L’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 aveva modificato il quadro normativo, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un imprenditore edile trasportava i materiali di demolizione (rifiuti speciali non pericolosi) prodotti dalla propria attività senza essere iscritto all’Albo nazionale gestori rifiuti. L’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 (il cosiddetto «Decreto Ronchi») esentava dall’obbligo di iscrizione le imprese che trasportavano i propri rifiuti non pericolosi. La Corte di Cassazione riteneva che questa esenzione fosse contraria alla direttiva comunitaria 75/442/CEE, che imponeva l’iscrizione a tutti i trasportatori professionali di rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, nella parte in cui esclude dall’obbligo di iscrizione all’Albo i produttori che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, in contrasto con l’art. 12 della direttiva 75/442/CEE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione perché dovesse rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens: il d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) aveva nel frattempo abrogato il d.lgs. 22/1997 e, con l’art. 212, comma 8, aveva esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche alle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, sia pure con un regime agevolato. La questione poteva quindi essere divenuta irrilevante.

    Il principio

    Quando, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica normativa che incide sulla disciplina oggetto della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo. Questa tecnica decisoria evita pronunce su norme già superate o modificate.

    Domande e risposte

    Cosa è l’Albo nazionale gestori ambientali?

    L’Albo (già Albo nazionale gestori rifiuti) è il registro obbligatorio a cui devono iscriversi le imprese che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. L’iscrizione certifica la capacità tecnica e finanziaria dell’impresa ed è presupposto per l’esercizio dell’attività. La mancata iscrizione è punita penalmente ai sensi del Codice dell’ambiente.

    Cosa cambiò con il d.lgs. 152/2006?

    Il Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) ha abrogato il «Decreto Ronchi» e ha introdotto, all’art. 212, un obbligo di iscrizione più ampio, esteso anche alle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria. Per queste ultime è però previsto un regime semplificato: iscrizione su semplice richiesta scritta, senza valutazione della capacità finanziaria e senza obbligo di nomina di un responsabile tecnico.

    Cosa si intende per ius superveniens?

    Con ius superveniens si indica la normativa sopravvenuta nel corso del giudizio, che modifica il quadro normativo rilevante. Quando il ius superveniens modifica la norma impugnata o il contesto in cui opera, il rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo.

    Norme collegate

    • Art. 11 della Costituzione — Obbligo di adempimento degli obblighi internazionali, incluse le direttive comunitarie in materia ambientale
    • Art. 117 della Costituzione — Obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nella produzione legislativa
  • Corte cost. n. 125/2007 – Segreto di Stato e rinvio a giudizio caso SISMi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del GIP/GUP del Tribunale di Milano. Il giudice dell’udienza preliminare aveva emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti di funzionari del SISMi basandosi su prove acquisite in violazione del segreto di Stato. Questo è il secondo conflitto nel medesimo caso Abu Omar (il primo, n. 124/2007, era contro il PM).

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito dello stesso procedimento relativo al sequestro di Abu Omar, il GIP/GUP del Tribunale di Milano aveva emesso il 16 febbraio 2007 un decreto che disponeva il giudizio nei confronti di funzionari del SISMi e di agenti stranieri. Il Presidente del Consiglio aveva già sollevato un primo conflitto contro la Procura (n. 124/2007); ora ne solleva un secondo contro il GUP, poiché il decreto di rinvio a giudizio si basava sugli stessi atti già contestati come coperti da segreto di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del GIP in funzione di GUP presso il Tribunale di Milano, in riferimento al decreto che dispone il giudizio emesso il 16 febbraio 2007 per essere stato adottato anche sulla base di fonti di prova incise dal segreto di Stato. Il PCM sosteneva che la violazione del segreto da parte del GUP fosse automatica conseguenza della pregressa violazione operata dalla Procura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la natura di potere dello Stato del GIP/GUP e la configurabilità della lesione delle attribuzioni del PCM in materia di segreto di Stato. Come nel caso n. 124/2007, la valutazione è prima facie, in assenza di contraddittorio, e lascia impregiudicata ogni decisione di merito. La Corte ha disposto le notifiche necessarie per proseguire il giudizio.

    Il principio

    Il giudice dell’udienza preliminare che emette decreto di rinvio a giudizio basandosi su atti già oggetto di un conflitto di attribuzione per violazione del segreto di Stato può essere a sua volta convenuto in un autonomo conflitto. La natura diffusa del potere giudiziario non impedisce che ciascun organo giudicante sia soggetto passivo di un conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra questo conflitto e quello n. 124/2007?

    Il conflitto n. 124/2007 era diretto contro la Procura della Repubblica per l’attività investigativa e la richiesta di rinvio a giudizio. Il conflitto n. 125/2007 è diretto contro il GIP/GUP per il decreto che ha disposto il giudizio. Entrambi riguardano lo stesso procedimento sul sequestro di Abu Omar, ma coinvolgono organi giudiziari diversi in fasi processuali distinte.

    Può un giudice dell’udienza preliminare essere parte in un conflitto di attribuzione?

    Sì: la natura diffusa del potere giudiziario implica che ogni organo giurisdizionale possa essere considerato espressione del potere dello Stato e, conseguentemente, parte passiva in un conflitto di attribuzione. La Corte ha confermato questa lettura, richiamando la sentenza n. 225/2001.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Dopo l’ammissibilità, il conflitto prosegue nella fase di merito, in contraddittorio tra le parti. La Corte dovrà stabilire se le attribuzioni del PCM siano state effettivamente lese e, in caso affermativo, annullare l’atto lesivo. L’esito definitivo del caso si è avuto con la sentenza n. 106/2009.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, rilevante nel bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali nel caso Abu Omar
  • Corte cost. n. 124/2007 – Segreto di Stato e indagini sul caso Abu Omar

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano, in relazione alle indagini sul sequestro di Abu Omar. Il PCM sosteneva che le indagini e la richiesta di rinvio a giudizio avevano violato il segreto di Stato ritualmente apposto ai sensi della legge n. 801/1977.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il sequestro e la resa extragiudiziale («extraordinary rendition») di Nasr Osama Mustafa Hassan, detto Abu Omar, avvenuta a Milano nel 2003 con il coinvolgimento di funzionari del SISMi (il servizio di intelligence militare italiano) e di agenti della CIA. La Procura di Milano aveva svolto indagini, utilizzato documenti coperti da segreto di Stato e chiesto il rinvio a giudizio di numerosi imputati. Il Presidente del Consiglio aveva apposto il segreto di Stato e aveva promosso conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37 della legge n. 87/1953). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto nei confronti del Procuratore della Repubblica di Milano, sostenendo che l’attività investigativa e la richiesta di rinvio a giudizio avevano leso le attribuzioni costituzionali del PCM in materia di segreto di Stato e sicurezza nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, tanto sotto il profilo soggettivo (il PM è un potere dello Stato capace di esprimere in modo definitivo la volontà del potere giudiziario) quanto sotto quello oggettivo (la tutela del segreto di Stato è attribuzione costituzionalmente garantita del PCM, e la violazione è stata configurata in modo non arbitrario). La pronuncia è una valutazione prima facie, in assenza di contraddittorio, che non pregiudica la decisione di merito.

    Il principio

    Il Presidente del Consiglio dei ministri è il titolare della tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, sotto il controllo del Parlamento. Le attribuzioni del PCM in questa materia sono costituzionalmente garantite e possono dare origine a un conflitto di attribuzione quando siano lese da atti dell’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione sorge quando un potere dello Stato (Parlamento, Governo, autorità giudiziaria) ritiene che un atto di un altro potere abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali. La Corte costituzionale è competente a risolverlo ai sensi degli artt. 134 e 37 della legge n. 87/1953. La dichiarazione di ammissibilità è solo il primo passo del procedimento.

    Cosa si intende per segreto di Stato?

    Il segreto di Stato è apposto dal Presidente del Consiglio su atti, notizie, documenti e cose la cui divulgazione possa recare danno alla sicurezza dello Stato. La legge n. 801/1977 (ora sostituita dalla l. n. 124/2007) ne disciplinava l’apposizione e l’opponibilità all’autorità giudiziaria. Il giudice non può utilizzare nei procedimenti penali elementi coperti da segreto di Stato ritualmente confermato.

    Qual è stato l’esito definitivo del caso Abu Omar?

    Questa ordinanza del 2007 riguarda solo la fase di ammissibilità. La Corte si è successivamente pronunciata nel merito con la sentenza n. 106/2009, accogliendo parzialmente il conflitto e imponendo all’autorità giudiziaria di non utilizzare alcuni documenti secretati, pur confermando la possibilità di procedere penalmente per i fatti non coperti da segreto.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, rilevante per il bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali
  • Corte cost. n. 123/2007 – Termini cautelari e procedura di estradizione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 708 c.2 e 715 c.6 c.p.p. sollevate dalla Corte d’appello di Catanzaro. I termini perentori di durata delle misure cautelari nell’estradizione, anche quando la loro decorrenza dipende da eventi comunicati solo dal Ministero della giustizia, non possono essere rimessi in discussione per via incidentale senza un petitum preciso e una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino croato era stato arrestato e posto in custodia cautelare in attesa di estradizione per omicidio volontario. La Corte d’appello di Catanzaro doveva valutare se revocare la misura, ma il Ministero della giustizia non aveva comunicato nei termini previsti le informazioni necessarie (se la domanda di estradizione fosse pervenuta entro i quaranta giorni). Secondo la rimettente, i termini perentori previsti dagli artt. 708 e 715 c.p.p. si rendevano impossibili da rispettare a causa delle inadempienze ministeriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 715, comma 6, e 708, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà all’avverarsi di eventi non conoscibili dal giudice, se non tramite comunicazione del Ministero della giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili: l’inconveniente denunciato era riconducibile a un inadempimento di fatto del Ministero, non a un vizio strutturale delle norme. Inoltre il rimettente non aveva precisato quale intervento additivo avrebbe dovuto compiere la Corte, dato che i rimedi possibili erano molteplici e la soluzione non era costituzionalmente obbligata. I termini perentori in materia di libertà personale durante l’estradizione rimangono applicabili con il massimo rigore.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non definisce il petitum (l’intervento richiesto alla Corte) e quando mancano soluzioni costituzionalmente obbligate. Gli inconvenienti di fatto derivanti da inadempienze amministrative non si traducono automaticamente in vizi di incostituzionalità delle norme processuali che prevedono termini perentori.

    Domande e risposte

    Come funzionano i termini nella procedura di estradizione passiva?

    Gli artt. 708 e 715 c.p.p. prevedono termini perentori entro cui devono verificarsi determinati atti (consenso dell’estradando, trasmissione della domanda formale, decisione del Ministro). Se i termini scadono senza che si verifichino tali atti, la misura cautelare cessa di efficacia. Il problema sorge quando la scadenza dipende da eventi di cui il giudice non ha conoscenza diretta.

    Perché la Corte ha ritenuto inammissibile la questione?

    Perché il rimettente non aveva chiarito quale modificazione normativa avrebbe risolto il problema: si poteva intervenire sulla disciplina della comunicazione, sui termini stessi, oppure sul regime delle conseguenze dell’inadempimento. In assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata, la questione è inammissibile.

    Che cosa è una soluzione «costituzionalmente obbligata»?

    Una soluzione costituzionalmente obbligata esiste quando esiste un’unica modifica normativa compatibile con la Costituzione. Se più rimedi sarebbero ugualmente compatibili, spetta al legislatore scegliere, non alla Corte. Quest’ultima non può sostituirsi al Parlamento nel compiere scelte discrezionali di politica legislativa.

    Norme collegate

    • Art. 13 della Costituzione — Libertà personale, parametro centrale per la valutazione dei termini di durata delle misure cautelari nell’estradizione
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra estradandi a seconda delle comunicazioni ministeriali
  • Corte cost. n. 122/2007 – Pensione militare e istituto dell’ausiliaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 165/1997, sollevate dal TAR Sicilia in relazione all’esclusione del personale di polizia dall’istituto dell’ausiliaria. Le questioni erano già state decise con ord. n. 387/2002, erano formulate in via alternativa e difettavano di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Un ispettore superiore della Polizia di Stato aveva chiesto il collocamento in ausiliaria, istituto che consente di percepire un supplemento pensionistico durante un periodo di disponibilità al servizio. Il d.lgs. 165/1997 esclude dall’ausiliaria il personale di polizia, prevedendo però un incremento compensativo del montante contributivo. Il TAR Sicilia aveva sollevato questione perché il compenso alternativo non era applicabile a chi aveva il regime retributivo (non contributivo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria per il personale della Polizia di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per tre ragioni concorrenti: la questione era sostanzialmente identica a quella già decisa nel merito con l’ordinanza n. 387 del 2002; le questioni erano formulate in via alternativa, il che le rendeva entrambe inammissibili; la motivazione sulla non manifesta infondatezza era carente, non tenendo conto delle differenze tra regime contributivo e retributivo.

    Il principio

    La proposizione di questioni di legittimità costituzionale in via alternativa (vale a dire chiedendo alla Corte di scegliere tra più soluzioni possibili) le rende entrambe manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente deve individuare con precisione la norma impugnata e la soluzione costituzionalmente necessaria, motivando adeguatamente sulla non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’istituto dell’ausiliaria?

    L’ausiliaria è un istituto previdenziale del settore militare che consente al personale di restare in una posizione di disponibilità al servizio per un periodo dopo il raggiungimento dei limiti di età, percependo un supplemento economico. Il d.lgs. 165/1997 lo ha escluso per alcune categorie, prevedendo un meccanismo compensativo di incremento del montante contributivo.

    Perché la questione era già stata decisa?

    Con l’ordinanza n. 387/2002 la Corte aveva già esaminato la questione sulla stessa norma, ritenendola manifestamente infondata perché il meccanismo compensativo dell’incremento del montante costituiva adeguata alternativa all’ausiliaria. Il TAR proponeva ora una variante della stessa questione, incentrata sull’inapplicabilità del compenso a chi ha il regime retributivo.

    Cosa significa motivare adeguatamente sulla rilevanza?

    Il giudice rimettente deve spiegare perché la questione è rilevante nel giudizio a quo (cioè la sua decisione dipende dall’esito della questione costituzionale) e perché la norma non è manifestamente infondata. Senza tale motivazione, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra personale militare con diverso regime pensionistico
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamato in relazione all’organizzazione del personale di polizia
  • Corte cost. n. 165/2007 – Distretti produttivi e competenza legislativa residuale regionale

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    La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro la disciplina statale dei distretti produttivi (art. 1, commi 366, 368 e 369 della finanziaria 2006). La materia dei distretti è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni; alcune norme statali di dettaglio, compresa l’istituzione dell’Agenzia per le tecnologie senza intesa con le Regioni, erano incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2006 aveva disciplinato i «distretti produttivi», aggregazioni volontarie di imprese per lo sviluppo territoriale, attribuendo allo Stato il potere di definirne le caratteristiche con decreto interministeriale e prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di un’Agenzia per la diffusione delle tecnologie. Tre Regioni ritenevano che la materia spettasse alla loro competenza residuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art. 1, commi 366, 368 e 369, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 97, 117 (quarto e sesto comma) e 118 Cost., contestando norme di dettaglio in materie di sviluppo economico e politica industriale di competenza residuale regionale, senza previsione di intese con la Conferenza Stato-Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime le disposizioni del comma 368 che, disciplinando l’azione amministrativa in relazione alle imprese partecipanti ai distretti, sostituivano le Regioni con soggetti privati senza prevedere partecipazione regionale, e quelle sull’Agenzia per le tecnologie senza intesa. Ha invece ritenuto non fondate le censure sul comma 366 nella misura in cui definisce i distretti come «libere aggregazioni», materia che coinvolge anche aspetti fiscali di competenza statale.

    Il principio

    Lo sviluppo economico, il commercio e l’industria sono materie di competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato può intervenire in via sussidiaria solo quando sia necessario un intervento unitario a livello nazionale, ma deve coinvolgere le Regioni attraverso adeguate forme di leale collaborazione (intesa con la Conferenza Stato-Regioni).

    Domande e risposte

    Cosa sono i distretti produttivi nel diritto italiano?

    Sono aggregazioni volontarie di imprese, articolate su un territorio o su una filiera produttiva, che godono di semplificazioni amministrative e fiscali. Dopo la legge finanziaria 2006 e le relative sentenze costituzionali, la disciplina concreta dei distretti è divenuta prevalentemente di competenza regionale.

    Quando lo Stato può legiferare in materia di competenza residuale regionale?

    Solo attraverso il meccanismo della «chiamata in sussidiarietà» (art. 118, primo comma, Cost.): quando vi è un’esigenza di esercizio unitario a livello nazionale che giustifica l’attrazione della funzione allo Stato. In tal caso, però, deve essere prevista un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Il potere regolamentare statale può disciplinare materie di competenza regionale?

    No. L’art. 117, sesto comma, Cost. riserva il potere regolamentare dello Stato alle sole materie di sua competenza legislativa esclusiva. Nelle materie concorrenti e residuali il potere regolamentare spetta alle Regioni.

    Norme collegate