Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 4/2007 – Consenso nell’amministrazione di sostegno

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile (introdotti dalla legge n. 6/2004 sull’amministrazione di sostegno), nella parte in cui non subordinano l’attivazione della misura al consenso dell’interessato. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’amministrazione di sostegno è l’istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 per proteggere le persone che, pur prive in parte dell’autonomia necessaria a curare i propri interessi, non versano in condizioni tali da giustificare l’interdizione o l’inabilitazione. Il caso riguardava una persona che aveva subito gravi danni cerebrali ma conservava una residua capacità cognitiva e aveva manifestato opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno. Il giudice tutelare di Chioggia si chiedeva se fosse costituzionalmente legittimo imporre la misura contro la volontà dell’interessato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice tutelare del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato — in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione — questione di legittimità degli artt. 407 e 410 c.c. nella parte in cui non subordinano l’attivazione dell’amministrazione di sostegno e il compimento dei singoli atti gestionali al consenso dell’interessato, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente aveva omesso di motivare adeguatamente la rilevanza nel giudizio pendente: non era stato spiegato in che modo l’eventuale dichiarazione di illegittimità avrebbe inciso sulla decisione da adottare nel caso concreto.

    Il principio

    Per essere ammissibile, una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice deve spiegare perché la decisione sulla questione è necessaria per definire il procedimento principale. L’omessa motivazione sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’amministrazione di sostegno?

    È una misura di protezione giuridica prevista dalla legge n. 6/2004, meno invasiva dell’interdizione, che consente al giudice tutelare di nominare un amministratore che assista — o rappresenti solo per certi atti — la persona in difficoltà, lasciandola al massimo autonoma per tutti gli altri aspetti della vita.

    Perché il giudice si interrogava sul consenso dell’interessato?

    Nel caso concreto, la persona colpita da danno cerebrale aveva manifestato opposizione alla nomina, sia pure in modo non verbale. Il giudice si chiedeva se imporre la misura senza consenso violasse i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    La questione è stata decisa nel merito?

    No. La Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’ha dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il tema del consenso nell’amministrazione di sostegno rimane aperto e può essere riproposto in futuro con adeguata motivazione.

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  • Corte cost. n. 3/2007 – Rivalutazione pensione assicurazione facoltativa

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui fa decorrere gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dalla rivalutazione dei contributi dell’assicurazione facoltativa solo dal 1° gennaio 2001, anche per situazioni già maturate. La norma violava gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’assicurazione facoltativa prevista dal r.d.l. n. 1827/1935 consente ai lavoratori di versare contributi in modo volontario per integrare la propria pensione. Con la sentenza n. 141/1989, la Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittima la mancanza di un meccanismo di adeguamento nominale di tali contributi. Il legislatore era intervenuto con l’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, ma aveva limitato gli effetti degli aumenti pensionistici al 1° gennaio 2001, anche per chi aveva già posizioni giuridiche maturate prima.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio promosso da Rosa Carla Giordano contro l’INPS, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità dell’art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, nella parte in cui la decorrenza degli aumenti è fissata al 1° gennaio 2001 anche per posizioni giuridiche non consolidate in senso negativo alla data di entrata in vigore della legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede la decorrenza immediata degli aumenti per i ratei pensionistici già maturati e non consolidati in senso negativo. Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.) impedivano di congelare retroattivamente posizioni già acquisite.

    Il principio

    Il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali volontari, una volta riconosciuto dalla Corte costituzionale, non può essere compresso da una norma di attuazione che ne differisca gli effetti al futuro, sacrificando i diritti già maturati dai pensionati. L’art. 38, secondo comma, della Costituzione impone al legislatore di garantire prestazioni previdenziali adeguate.

    Domande e risposte

    A chi si applica l’assicurazione facoltativa disciplinata dal r.d.l. n. 1827/1935?

    Si applica a chi, pur non avendo l’obbligo assicurativo, desidera versare contributi volontari all’INPS per maturare o integrare il proprio diritto alla pensione. È uno strumento usato tipicamente da casalinghe, lavoratori autonomi o chi ha avuto interruzioni contributive.

    Cosa prevede l’art. 38 della Costituzione in materia previdenziale?

    L’art. 38, secondo comma, dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Questo impone al legislatore di garantire prestazioni pensionistiche che non siano erose dall’inflazione.

    Qual è la differenza tra “posizione consolidata” e “posizione non consolidata”?

    Una posizione è consolidata in senso negativo quando un provvedimento definitivo ha già negato il diritto prima dell’entrata in vigore della legge favorevole. Se invece il procedimento era ancora aperto o il diniego non era definitivo, la posizione non era consolidata e il soggetto poteva beneficiare della rivalutazione retroattiva.

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  • Corte cost. n. 2/2007 – Incompatibilità consigliere regionale Sardegna

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato — e per esso alla Corte di cassazione — pronunciarsi sulla decadenza di un consigliere regionale sardo che versava in situazione di incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981. Il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna è stato rigettato: la competenza à verificare le incompatibilità dei consiglieri regionali appartiene ai giudici ordinari, non esclusivamente al Consiglio regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio regionale della Sardegna aveva insediato il consigliere Andrea Mario Biancareddu, presidente di un ente consortile vigilato dalla Regione. Un’elettrice aveva impugnato l’insediamento per incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981 sulle cariche locali. Dopo che Tribunale e Corte d’appello avevano escluso l’incompatibilità, la Cassazione aveva invece dichiarato la decadenza del consigliere. La Regione Sardegna ha allora sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la Cassazione avesse invaso la sfera di autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza della Corte di cassazione n. 16889/2006, chiedendo che fosse dichiarata l’incompetenza dello Stato a giudicare la decadenza di un consigliere regionale sardo in situazione di incompatibilità ex legge n. 154/1981. Il conflitto riguardava l’ambito dell’autonomia regionale garantita dallo Statuto speciale sardo (legge cost. n. 3/1948).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato, tramite la Corte di cassazione, giudicare sulla decadenza del consigliere regionale per incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981. La competenza a verificare i requisiti di eleggibilità e compatibilità non è riservata in via esclusiva all’organo regionale: il giudice ordinario può legittimamente intervenire su ricorso degli aventi diritto.

    Il principio

    L’autonomia regionale non esclude la competenza dei giudici ordinari a verificare le cause di incompatibilità dei consiglieri regionali previste dalla legge statale: l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità parlamentare non si estende alle cariche regionali, che restano soggette al controllo giurisdizionale ordinario.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 154/1981 sull’incompatibilità?

    La legge 23 aprile 1981, n. 154 stabilisce cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Tra queste, l’essere presidente o legale rappresentante di enti che dipendono dalla Regione o sono sottoposti alla sua vigilanza.

    Perché la Regione Sardegna riteneva di avere un’attribuzione esclusiva?

    Lo Statuto speciale della Sardegna (legge cost. n. 3/1948) attribuisce al Consiglio regionale la verifica dei titoli di ammissione dei propri membri. La Regione sosteneva che tale competenza escludesse l’intervento della Cassazione, che aveva pronunciato la decadenza senza che il Consiglio avesse modificato la sua delibera di insediamento.

    Cosa cambia per i consiglieri regionali dopo questa sentenza?

    Resta confermato che le incompatibilità previste dalla legge statale possono essere accertate dal giudice ordinario su ricorso di qualunque elettore, anche se il Consiglio regionale ha già insediato il consigliere. Il controllo giurisdizionale non è escluso dall’atto interno dell’assemblea.

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  • Corte cost. n. 1/2007 – Contraddittorio nel giudizio Corte dei conti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimi gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte dei conti (r.d. n. 1038/1933), nella parte in cui non prevedono la notifica del ricorso dell’esattore all’amministrazione finanziaria e la comunicazione del decreto di fissazione d’udienza. La norma violava il principio del contraddittorio e il giusto processo garantiti dagli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento davanti alla Corte dei conti per il rimborso di quote di imposta inesigibili — cioè tributi affidati all’esattore ma impossibili da riscuotere — si svolgeva senza che l’amministrazione finanziaria venisse messa a conoscenza del ricorso né dell’udienza fissata. L’esattore agiva in giudizio solo contro il pubblico ministero contabile, lasciando escluso il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate o la Regione interessata. La questione è sorta su ricorso della S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T., commissario governativo per la riscossione tributi in Sicilia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che l’atto introduttivo del giudizio sia notificato all’amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d’udienza e il deposito di documenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell’esattore per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili sia notificato all’amministrazione finanziaria e che a quest’ultima siano comunicati il decreto di fissazione d’udienza e il deposito di memorie e documenti da parte del ricorrente. La modifica costituzionale dell’art. 111 Cost. (legge cost. n. 2/1999) aveva reso imprescindibile la garanzia del contraddittorio anche in questo tipo di procedimento.

    Il principio

    Il principio del contraddittorio e della parità delle parti nel processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione, non è derogabile dal legislatore nemmeno in procedimenti speciali: ogni parte che possa essere pregiudicata dall’esito del giudizio deve essere posta in condizione di parteciparvi.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso dell’esattore per rifiutato rimborso di quote inesigibili?

    È il rimedio giurisdizionale con cui il concessionario della riscossione chiede alla Corte dei conti il rimborso delle somme affidate in carico ma non recuperate perché il contribuente era insolvente. Prima di questa sentenza, il procedimento non prevedeva la partecipazione dell’amministrazione finanziaria.

    Perché la modifica dell’art. 111 Cost. è stata determinante?

    La legge costituzionale n. 2 del 1999 ha constituzionalizzato il principio del giusto processo, stabilendo che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Questo ha tolto al legislatore la discrezionalità di escludere il contraddittorio anche in procedimenti speciali, come quello davanti alla Corte dei conti per quote inesigibili.

    Qual è la conseguenza pratica della sentenza?

    Dopo questa pronuncia, il ricorso dell’esattore deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore, che diventa parte a tutti gli effetti del giudizio e può difendersi e produrre documenti.

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  • Corte cost. n. 445/2008 – Inammissibilità per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma ligure sui farmaci

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria n. 15/2007 (legge finanziaria regionale) sollevata dal TAR Liguria. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione con sentenza n. 271/2008, rendendo la questione priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto nella legge finanziaria 2007 una norma (art. 13) che disciplinava l’erogazione di farmaci o dispositivi medici. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento al diritto alla salute, ai livelli essenziali di assistenza e alla competenza legislativa concorrente. Nel frattempo, con sentenza n. 271/2008, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità di quella stessa norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile perché priva di oggetto. La disposizione impugnata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte stessa con la sentenza n. 271/2008, sopravvenuta rispetto all’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte intervenuta nelle more del giudizio, la questione diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata o dichiarata incostituzionale durante il giudizio davanti alla Corte?

    La Corte dichiara la questione priva di oggetto (in questo caso manifestamente inammissibile), oppure dichiara cessata la materia del contendere, a seconda che la norma sia venuta meno con efficacia retroattiva o solo pro futuro.

    Cosa prevedeva l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione violato dalla norma ligure?

    Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (i cosiddetti LEP o LEA in campo sanitario). Le Regioni non possono ridurre tali livelli essenziali.

    La sentenza n. 271/2008 che aveva già dichiarato l’illegittimità si applica automaticamente a tutti i giudizi pendenti?

    Le sentenze della Corte hanno efficacia erga omnes (art. 136 Cost.): la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Tutti i giudizi in corso che dipendono da quella norma ne sono investiti.

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  • Corte cost. n. 444/2008 – Prova contraria nel giudizio abbreviato e diritti processuali della parte civile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal GIP del Tribunale di Velletri. La questione riguardava la possibilità della parte civile di chiedere l’ammissione di prove nel giudizio abbreviato condizionato. Il rimettente non ha chiarito correttamente la rilevanza nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio abbreviato condizionato, l’imputato può chiedere di essere giudicato allo stato degli atti, con l’integrazione di specifiche prove. Nel procedimento a Velletri, la parte civile aveva chiesto l’ammissione di testimoni già indicati fin dalla querela. Il GIP riteneva che le norme suddette non consentissero alla parte civile di chiedere prove nel giudizio abbreviato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Velletri ha impugnato gli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero alla parte civile di chiedere prove nel giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il rimettente non ha chiarito se le prove richieste dalla parte civile avessero effettivamente natura di «controprova» rispetto alle prove indicate dall’imputato a integrazione del giudizio abbreviato. Le giustificazioni fornite (risalità dell’indicazione dei testimoni, mancanza di precedenti escussioni) non sono pertinenti con la nozione di controprova.

    Il principio

    Affinché una questione sulla controprova nel giudizio abbreviato sia ammissibile, il rimettente deve chiarire che le prove richieste siano effettivamente in risposta a quelle indicate dall’imputato. La mancata chiarezza sul punto rende la questione carente di rilevanza nel giudizio concreto.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio abbreviato condizionato?

    Il rito abbreviato in cui l’imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti, ma condiziona la richiesta all’ammissione di specifiche prove integrative ritenute necessarie per la propria difesa. Il giudice può accogliere o rigettare la condizione.

    La parte civile può chiedere prove nel giudizio abbreviato?

    La questione non è stata risolta nel merito. La Corte si è limitata a dichiarare inammissibile la questione per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza concreta.

    Qual è la differenza tra prova e controprova nel giudizio abbreviato?

    La prova è quella richiesta dall’imputato a integrazione del rito. La controprova è quella richiesta da altra parte (pubblico ministero o parte civile) in risposta alle prove integrative dell’imputato. Solo al PM la legge riconosce il diritto alla controprova.

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  • Corte cost. n. 443/2008 – Conflitto di attribuzioni tra Province autonome su concessioni idroelettriche

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Trento contro la Provincia autonoma di Bolzano, relativo a un preavviso di immissione nel possesso di impianti idroelettrici alla scadenza di concessioni di grandi derivazioni d’acqua. La Corte ritiene che si tratti di una controversia patrimoniale non rientrante nella giurisdizione sui conflitti di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva emesso, nel novembre 2007, un preavviso ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, per l’immissione nel possesso degli impianti alla scadenza delle concessioni. La Provincia di Trento riteneva che tali impianti sorgessero su acque del proprio demanio idrico e che la competenza concessoria spettasse a essa, non a Bolzano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzioni tra enti contro la Provincia autonoma di Bolzano per la deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 (preavviso di immissione nel possesso dei concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica), in riferimento alle competenze statutarie in materia di concessioni idriche.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile. Il preavviso di immissione nel possesso è espressione di poteri dominicali sul demanio idrico, non di poteri concessori. La Provincia di Trento in realtà rivendicava la titolarità dei beni (il demanio idrico), il che configura una rei vindicatio o una pretesa a contenuto patrimoniale – estranea alla giurisdizione della Corte sui conflitti di attribuzioni.

    Il principio

    La rei vindicatio e la pretesa a contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgano l’accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzioni tra Stato e regioni o tra regioni. La Corte non è competente a risolvere controversie sulla titolarità di beni demaniali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «grandi derivazioni» d’acqua per uso idroelettrico?

    Sono derivazioni di acque pubbliche di notevole portata, concesse dallo Stato (o dalla Provincia autonoma competente) per la produzione di energia elettrica. Alla scadenza della concessione, gli impianti possono essere trasferiti all’ente concedente.

    Qual è la differenza tra un conflitto di attribuzioni e una controversia patrimoniale?

    Il conflitto di attribuzioni riguarda quale soggetto (Stato, Regione, Provincia) sia competente ad esercitare una determinata funzione pubblica. La controversia patrimoniale riguarda chi è proprietario di un bene. La Corte può conoscere solo del primo tipo.

    Come si risolve la disputa sulla titolarità del demanio idrico tra le due Province?

    Attraverso il giudice ordinario o amministrativo, non attraverso il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché il suo oggetto era la rivendicazione di beni, non l’esercizio di funzioni pubbliche.

  • Corte cost. n. 442/2008 – Tassa rifiuti solidi urbani nelle scuole statali in Sicilia a carico di province e comuni

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 6/2001 (come modificato dalla legge n. 2/2002), nella parte in cui pone a carico delle province siciliane il pagamento della tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali secondarie. La norma violava i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva stabilito che l’onere della tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle scuole statali fosse a carico degli enti locali: le province per le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti regionali, i comuni per le scuole materne, elementari e medie statali. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Palermo ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 2/2002), in riferimento ai principi di coordinamento della finanza pubblica e all’autonomia finanziaria degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, nella parte in cui pone l’onere della tassa a carico delle province per le scuole secondarie statali di secondo grado. Dichiara altresì l’illegittimità consequenziale della parte che pone l’onere a carico dei comuni per le scuole materne, elementari e medie statali, per l’evidente analogia tra le due disposizioni.

    Il principio

    La Regione Siciliana non può traslare sugli enti locali (province e comuni) l’onere tributario relativo ai servizi di raccolta rifiuti delle istituzioni scolastiche statali. Tale scelta incide sull’autonomia finanziaria degli enti locali in modo non compatibile con i principi costituzionali di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Chi dovrebbe pagare la tassa rifiuti per le scuole statali?

    Le scuole statali sono enti dello Stato: il loro onere tributario non può essere automaticamente trasferito agli enti locali (province o comuni) senza una previsione conforme ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Cos’è la dichiarazione di illegittimità costituzionale «consequenziale»?

    Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può dichiarare l’illegittimità anche di norme non direttamente impugnate, quando siano strettamente connesse a quella dichiarata incostituzionale e la dichiarazione sia necessaria per eliminare l’incostituzionalità.

    La Regione Siciliana ha competenza speciale in materia di finanza locale?

    Sì, la Sicilia è una Regione a statuto speciale con ampi poteri legislativi anche in materia tributaria. Tuttavia, anche nell’esercizio di tali poteri deve rispettare i principi costituzionali che tutelano l’autonomia finanziaria degli enti locali.

  • Corte cost. n. 441/2008 – Risarcimento diretto e procedura di indennizzo diretto nel codice delle assicurazioni

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) sollevate dal Giudice di pace di Milano e dal Giudice di pace di Parma. I rimettenti non avevano tentato un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina della procedura di indennizzo diretto.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private disciplinano la procedura di indennizzo diretto: il danneggiato da un sinistro stradale tra assicurati può presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia. Due giudici di pace contestavano la legittimità di questa disciplina ritenendo che violasse il diritto di difesa e la parità delle parti, oltre che i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano e il Giudice di pace di Parma hanno impugnato gli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili. I rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata: l’art. 149 si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato danneggiato (considerato soggetto debole) legittimandolo ad agire contro la propria compagnia, senza escludere il diritto di far valere la responsabilità civile dell’autore del danno secondo i principi generali.

    Il principio

    L’art. 149 del Codice delle assicurazioni private va interpretato come norma a favore del danneggiato – soggetto debole nel rapporto assicurativo – che gli offre uno strumento aggiuntivo di tutela senza togliergli la facoltà di ricorrere ai principi generali della responsabilità civile. La mancata sperimentazione di questa interpretazione conforme rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra l’art. 141 e gli artt. 149-150 del Codice delle assicurazioni?

    L’art. 141 riguarda il risarcimento al trasportato da parte della compagnia del vettore. Gli artt. 149-150 disciplinano l’indennizzo diretto: il danno al veicolo e alle cose del conducente non trasportato viene liquidato dalla propria compagnia assicuratrice.

    Il danneggiato può scegliere se usare la procedura di indennizzo diretto o agire in modo tradizionale?

    La Corte ha lasciato aperta la questione interpretativa, limitandosi a dichiarare le questioni inammissibili. In seguito la Corte di cassazione ha chiarito che la procedura di indennizzo diretto è obbligatoria per i danni rientranti nel suo campo di applicazione.

    Quando la mancata interpretazione conforme rende inammissibile una questione?

    Quando esiste una plausibile lettura della norma compatibile con la Costituzione che il rimettente non ha esplorato. Il giudice è tenuto a tentare questa lettura prima di rivolgersi alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 440/2008 – Risarcimento diretto nel codice delle assicurazioni private e delega legislativa

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) e sull’art. 9 del regolamento attuativo (d.P.R. n. 254/2006) sollevate dal Giudice di pace di Arezzo e dal Giudice di pace di Anzio. I rimettenti non avevano tentato un’interpretazione conforme alla Costituzione né motivato adeguatamente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 141 del Codice delle assicurazioni private (c.d. «risarcimento diretto») consente al danneggiato di un sinistro stradale di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice (anziché a quella del responsabile). Due giudici di pace ne avevano contestato la legittimità in riferimento alla delega legislativa (art. 76 Cost.) e ai principi di uguaglianza e tutela giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Arezzo ha impugnato l’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. Il Giudice di pace di Anzio ha impugnato gli artt. 141 del d.lgs. n. 209/2005 e 9 del d.P.R. n. 254/2006, in riferimento all’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per due ragioni principali: i rimettenti non hanno tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma (l’art. 141 può essere letto come rafforzamento della posizione dell’assicurato, senza escludere la responsabilità civile del responsabile del danno); l’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006, inoltre, ha natura regolamentare e è sottratto al sindacato di costituzionalità.

    Il principio

    Il sistema del risarcimento diretto ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 va letto come strumento di rafforzamento della posizione del danneggiato, che può rivolgersi alla propria assicurazione, senza però perdere la facoltà di far valere i diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del danno. Le norme regolamentari non sono sindacabili dalla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con il risarcimento diretto per il danneggiato?

    Invece di dover convenire in giudizio la compagnia assicuratrice del responsabile (che può essere difficile da identificare o poco cooperativa), il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia. Ciò semplifica e accelera il risarcimento nei sinistri stradali tra veicoli a motore.

    Il risarcimento diretto esclude la possibilità di agire contro il responsabile del danno?

    No, secondo l’interpretazione conforme della Corte. L’art. 141 rafforza la posizione del danneggiato ma non gli toglie la facoltà di azionare i principi generali della responsabilità civile contro l’autore del fatto illecito.

    Perché il d.P.R. n. 254/2006 non è sindacabile dalla Corte?

    Perché la Corte costituzionale esercita il controllo di legittimità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.). I regolamenti governativi, come il d.P.R., non hanno forza di legge e sono soggetti al controllo dei giudici ordinari e amministrativi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 439/2008 – Servizi pubblici locali in house e tutela della concorrenza nella Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12/2007 sui servizi pubblici locali, nella parte in cui consentiva l’affidamento diretto «in house» a società miste a partecipazione pubblica maggioritaria (ma non totalitaria), violando le norme comunitarie sulla concorrenza e lo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato i propri servizi pubblici locali ammettendo l’affidamento diretto (senza gara) a società in cui il soggetto pubblico deteneva la partecipazione di maggioranza, ma non la totalità del capitale. Il modello «in house» comunitario richiede invece il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente controllante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali), per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE), dell’art. 8, comma 1, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge provinciale: una società con partecipazione pubblica di maggioranza ma non totalitaria non può essere considerata «in house» perché la presenza di soci privati esclude il «controllo analogo» richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE. Dichiara poi cessata la materia del contendere sull’art. 5, comma 1, a seguito di abrogazione medio tempore.

    Il principio

    Le Province autonome, pur titolari di competenza primaria sui servizi pubblici locali, devono rispettare il diritto comunitario sulla concorrenza. L’affidamento diretto «in house» è ammesso solo a società su cui l’ente pubblico esercita un controllo analogo a quello sui propri servizi, il che presuppone la partecipazione pubblica totalitaria.

    Domande e risposte

    Cos’è l’affidamento «in house»?

    È l’affidamento diretto di un servizio pubblico a una società controllata dall’ente pubblico, senza gara d’appalto. Le norme comunitarie lo consentono solo se la società è integralmente pubblica, l’ente esercita su di essa un controllo analogo a quello sui propri servizi, e la società svolge la parte essenziale della propria attività con l’ente controllante.

    Perché la presenza di soci privati esclude il «controllo analogo»?

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia CE (sentenza Parking Brixen e successive), la partecipazione – anche minoritaria – di un soggetto privato al capitale di una società esclude che l’ente pubblico possa esercitare su di essa un controllo paragonabile a quello che esercita sui propri uffici.

    Le Province autonome devono rispettare le norme comunitarie sulla concorrenza?

    Sì. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che le Province autonome esercitino le proprie competenze nei limiti del diritto internazionale, dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e degli obblighi comunitari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 438/2008 – Consenso informato ai trattamenti sanitari come principio fondamentale statale

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte n. 21/2007 sull’uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti. La norma regionale disciplinava i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato e le modalità di prestazione, materia che è un principio fondamentale della tutela della salute riservato alla legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato una legge (n. 21/2007) sull’uso di farmaci psicotropi su minori, prevedendo all’art. 3 chi può prestare il consenso informato (genitori o tutori nominati) e con quali caratteristiche (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto). Il Governo ha impugnato la norma ritenendo che questa disciplina riguardi aspetti fondamentali del consenso informato, riservati allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute, materia di legislazione concorrente).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale. Il consenso informato è un principio fondamentale in materia di tutela della salute: la sua conformazione spetta alla legislazione statale. La Regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma ha disciplinato aspetti di primario rilievo dell’istituto in assenza di analoga previsione del legislatore statale, violando il riparto di competenze.

    Il principio

    Il consenso informato ai trattamenti sanitari è un principio fondamentale della tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.: spetta al legislatore statale conformarne i profili essenziali. Il paziente ha il diritto di ricevere informazioni esaurienti in ordine al percorso terapeutico e alle terapie alternative, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il consenso informato in campo medico?

    Il consenso con cui il paziente accetta un trattamento sanitario dopo aver ricevuto informazioni adeguate sulla propria diagnosi, sulle caratteristiche del trattamento proposto, sui rischi e sulle possibili alternative terapeutiche. È espressione della libertà personale del paziente (art. 32, comma 2, Cost.).

    Perché le Regioni non possono disciplinare autonomamente il consenso informato?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Il consenso informato, essendo un principio fondamentale, è disciplina di esclusiva competenza statale nella sua conformazione essenziale.

    La Regione può stabilire chi presta il consenso per un minore?

    Non autonomamente, senza una corrispondente norma statale. La Corte ha dichiarato illegittima proprio la disposizione regionale che individuava i soggetti legittimati (genitori o tutori) e le modalità di prestazione, perché disciplinava aspetti primari del consenso informato in assenza di analoga norma statale.

    Norme collegate