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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 195 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 195 CCII – Inventario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

    2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

    3. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

    4. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

  • Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 194 CCII – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

    2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

    3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

  • Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 Codice Civile: Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 c.c. Capacità in materia di lavoro

    Articolo abrogato.

  • Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche’ ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia puo’ altresi’ richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    2. La Banca d’Italia determina modalita’ e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

    3. La Banca d’Italia puo’ disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Le societa’ indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5. Le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Articolo 193 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 193 CCII – Sigilli

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

    2. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

    3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

    4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

  • Verifica fiscale in azienda e PVC: esempi pratici sull’art. 12 Statuto del contribuente

    In sintesi

    • Durante una verifica fiscale ogni documento consegnato conta.
    • Il PVC non va letto come una formalità.
    • Le osservazioni possono incidere sulla fase successiva.
    • Serve presidiare accessi, richieste e verbali giornalieri.
    • Il fascicolo difensivo va creato mentre la verifica è in corso.

    Prima degli esempi: la verifica si gestisce mentre accade

    L’art. 12 dello Statuto del contribuente disciplina garanzie e diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nei locali destinati all’attività.

    Nella pratica, la qualità della gestione dipende da come vengono trattate richieste, consegne, dichiarazioni rese, verbali giornalieri, copie dei documenti e processo verbale di constatazione.

    Aspettare l’avviso finale è spesso tardi. Il lavoro utile è costruire subito una cartella ordinata: cosa è stato chiesto, cosa è stato consegnato, cosa è stato contestato e cosa va chiarito.

    Fascicolo verifica

    • ordine di accesso;
    • verbali giornalieri;
    • documenti consegnati;
    • richieste pendenti;
    • PVC finale.

    Caso 1: documenti consegnati senza elenco

    Scenario. L’azienda consegna contratti e fatture ai verificatori senza tenere copia dell’elenco.

    Come si legge in pratica. È un errore pratico. Ogni consegna va tracciata, per evitare contestazioni su documenti mancanti o versioni diverse.

    Metodo

    • indice documenti;
    • copia file;
    • data consegna;
    • destinatario;
    • ricevuta.

    Caso 2: dichiarazioni rese dal dipendente

    Scenario. Un dipendente risponde a domande operative durante l’accesso.

    Come si legge in pratica. Le dichiarazioni possono entrare nel fascicolo. Serve coordinare chi parla e verificare che il verbale riporti correttamente i fatti.

    Controlli

    • verbale;
    • ruolo dipendente;
    • domande;
    • risposte;
    • rettifiche.

    Caso 3: PVC con rilievi su costi aziendali

    Scenario. Il PVC contesta costi ritenuti non inerenti o non documentati.

    Come si legge in pratica. Le osservazioni devono essere tecniche: contratto, utilità aziendale, prova del servizio, pagamento e contabilità.

    Dossier costo

    • contratto;
    • fattura;
    • prova servizio;
    • pagamento;
    • beneficio aziendale.

    Quando chiedere una verifica

    Se hai una verifica o un PVC aperto: organizza subito fascicolo e osservazioni.

    Norme e fonti collegate

    Statuto del contribuente su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il PVC è già un avviso di accertamento?

    No, ma prepara spesso la contestazione.

    Conviene rispondere al PVC?

    Va valutato, ma spesso le osservazioni sono utili.

    Serve tenere copia dei documenti consegnati?

    Sì, sempre.

    Chi deve parlare durante l’accesso?

    Persone informate e coordinate.

  • Art. 29 T.U.IVA: Elenchi dei clienti e dei fornitori

    Art. 29 T.U.IVA: Elenchi dei clienti e dei fornitori

    Art. 29 T.U.IVA – Elenchi dei clienti e dei fornitori.

    In vigore dal 30/12/1993 al 10/06/1994 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3

    Soppresso dal 10/06/1994 da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro
    delle Finanze, l’elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta,
    denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
    la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
    nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
    state emesse fatture registrate per l’anno precedente. Nell’elenco devono
    essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all’anno
    risultante dalla data delle anzidette fatture, l’ammontare complessivo delle
    imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
    relative alle operazioni imponibili nonche’ l’ammontare dei corrispettivi
    risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
    cui al sesto comma dell’art. 21. Ai fini della compilazione dell’elenco i
    soggetti che acquistano beni o servizi nell’esercizio di imprese, di arti o
    professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato
    ad emettere la fattura.
    Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le
    operazioni di cui all’art. 22 e registrate ai sensi dell’art. 24, tranne
    quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell’art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
    delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
    di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 38-quater
    nonche’ delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
    annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 23 e di quelle di importo non
    superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell’art. 24; 3) delle
    fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
    Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
    conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
    l’elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
    risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la
    denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
    la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
    nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
    prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati,
    distintamente in base all’anno risultante dalla data delle fatture: il
    numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell’anno precedente,
    comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
    sesto comma dell’art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto
    comma dell’art. 25; l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
    l’ammontare complessivo delle imposte addebitate; l’ammontare imponibile
    degli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta e, distintamente,
    quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell’art. 8. L’elenco
    deve inoltre recare l’indicazione del numero complessivo delle bollette
    doganali registrate nell’anno precedente, del valore complessivo imponibile
    dei beni importati e delle relative imposte.
    Le imprese indicate nel secondo comma dell’art. 22, che emettano le fatture
    in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
    decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell’elenco dei
    clienti.
    I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all’imposta a
    norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell’art. 2, delle lettere
    a), e) e g) del quarto comma dell’art. 3, e dell’ultimo comma dell’art. 4
    devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
    modello di cui al primo comma dell’art. 28.
    Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
    per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze
    puo’ disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
    che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il
    il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell’imposta sul valore
    aggiunto; con lo stesso decreto puo’ essere disposta anche la presentazione di
    uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
    ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
    In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
    centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo
    dell’allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita’ e
    termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati
    che avrebbero essere indicati negli elenchi.”

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  • Scissione societaria: esempi pratici sull’art. 173 TUIR

    In sintesi

    • La scissione separa patrimoni ma non va usata senza ragioni economiche.
    • Immobili, rami operativi e debiti vanno assegnati con criterio.
    • Le società beneficiarie possono ereditare rischi fiscali.
    • Serve una relazione chiara su valori e finalità.
    • La scissione è potente per holding e passaggi generazionali.

    Prima degli esempi: separare asset non vuol dire cancellare rischi

    L’art. 173 TUIR disciplina la scissione sotto il profilo fiscale. L’operazione consente di assegnare parti del patrimonio a una o più società, ma richiede una costruzione tecnica attenta.

    Nella pratica si usa per separare immobili da attività operativa, dividere rami tra soci, preparare vendita di un business o organizzare una holding familiare.

    I rischi sono concreti: debiti tributari, responsabilità, abuso del diritto, valori contabili, continuità dei contratti e conflitti tra soci.

    Prima della scissione

    • asset da separare;
    • debiti;
    • contratti;
    • ragioni economiche;
    • beneficiarie.

    Caso 1: immobili fuori dalla società operativa

    Scenario. Una SRL vuole separare capannone e attività industriale.

    Come si legge in pratica. La scissione può proteggere organizzazione e governance, ma servono valori, canoni futuri e ragioni economiche reali.

    Immobili

    • perizia;
    • mutuo;
    • canone;
    • ramo operativo;
    • ragioni.

    Caso 2: fratelli soci che vogliono dividersi

    Scenario. Due fratelli hanno business diversi nella stessa società.

    Come si legge in pratica. La scissione può evitare vendita forzata, ma deve ripartire patrimonio, debiti e clienti in modo coerente.

    Divisione

    • rami;
    • dipendenti;
    • debiti;
    • clienti;
    • quote.

    Caso 3: scissione prima della vendita quote

    Scenario. Il gruppo separa asset non strategici prima di vendere la società operativa.

    Come si legge in pratica. Serve attenzione ad abuso, tempi, prezzo e sostanza economica. La scissione non deve sembrare solo risparmio d’imposta.

    Vendita

    • buyer;
    • asset esclusi;
    • prezzo;
    • timeline;
    • ragioni.

    Quando chiedere una verifica

    Per scissioni, separazione immobili o divisione tra soci: analizza valori, debiti e ragioni economiche.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    La scissione separa anche i debiti?

    Va verificato, non automaticamente.

    Serve una ragione economica?

    Sì, e va documentata.

    È utile per immobili?

    Spesso sì, ma va progettata.

    Il fisco può contestare?

    Se manca sostanza, il rischio aumenta.

  • Bilancio d’esercizio e rappresentazione corretta: esempi pratici sull’art. 2423 c.c.

    In sintesi

    • Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro e corretto la situazione della società.
    • Numeri formalmente chiusi possono essere fuorvianti.
    • Crediti, magazzino, debiti e fondi rischi richiedono attenzione.
    • La nota integrativa serve a spiegare, non a decorare.
    • Un bilancio fragile pesa su banche, soci e amministratori.

    Prima degli esempi: il bilancio è una decisione di responsabilità

    L’art. 2423 c.c. indica la funzione del bilancio d’esercizio e il principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

    La questione pratica nasce quando il bilancio è trattato come adempimento finale, senza affrontare crediti difficili, magazzino fermo, debiti scaduti, cause pendenti o continuità aziendale.

    Ogni voce delicata deve avere una storia documentale: calcolo, criterio, supporto e motivazione nella documentazione societaria.

    Voci da stressare

    • crediti clienti;
    • magazzino;
    • debiti scaduti;
    • fondi rischi;
    • continuità aziendale.

    Caso 1: crediti vecchi lasciati a valore pieno

    Scenario. La SRL mantiene crediti verso clienti insolventi senza svalutazione.

    Come si legge in pratica. Serve valutare recuperabilità, azioni avviate, anzianità e impatto sul risultato. Il credito non è denaro certo.

    Analisi crediti

    • scaduto;
    • solleciti;
    • decreto ingiuntivo;
    • accordi;
    • svalutazione.

    Caso 2: magazzino gonfiato

    Scenario. L’azienda ha rimanenze alte ma prodotti obsoleti o invendibili.

    Come si legge in pratica. Il valore di magazzino va supportato da inventario e criteri realistici. Gonfiare rimanenze altera margini e patrimonio.

    Inventario

    • quantità;
    • rotazione;
    • obsolescenza;
    • listini;
    • rettifiche.

    Caso 3: causa pendente non spiegata

    Scenario. La società ha una causa rilevante ma il bilancio non evidenzia rischi.

    Come si legge in pratica. Va valutato se servono fondo, informativa o nota. Il problema riguarda soci, banche e amministratori.

    Rischio

    • atto causa;
    • parere legale;
    • probabilità;
    • importo;
    • nota integrativa.

    Quando chiedere una verifica

    Per bilanci con crediti, magazzino o debiti critici: fai una revisione fiscale e gestionale delle voci sensibili.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il bilancio è solo un obbligo annuale?

    No, è documento gestionale e giuridico.

    I crediti vecchi vanno controllati?

    Sì, sempre.

    La nota integrativa conta?

    Sì, spiega voci e rischi.

    Chi risponde del bilancio?

    Gli organi societari secondo i rispettivi ruoli.

  • Articolo 192 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 192 CCII – Clausola arbitrale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.