Art. 1 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione dei soggetti passivi (1)
In vigore dal 1/1/1974
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16 [17], comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 [21] dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 [n.d.r. euro 185,92] annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; (2) c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila [n.d.r. euro 10,33]. Tuttavia detti contribuenti, a i fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7-bis, con le modalità previste dall’articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 2-3 6 redditi; d) […] (3) e) […] (4) e-bis) […] (5) […] (6) Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. (7) Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l’obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale. (8) Note: (1) Riguardo alla dichiarazione dei redditi da presentare da parte del curatore dell’eredità giacente, dell’amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, nonché dall’erede, per il periodo di imposta in cui è cessata la curatela o l’amministrazione, vedasi quanto disposto dall’art. 19, DPR 4.2.1988 n. 42, pubblicato in G.U. 29.2.1988 n. 49, S.O. n. 11. (2) Lettera inserita dall’art. 15, comma 2, lett. a), L. 24.12.1993 n. 537, pubblicata in G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121. (3) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall’ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall’articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell’articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;”. (4) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;“. (5) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un’imposta lorda non superiore all’ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l’imposta locale sui redditi. In tal caso l’esonero spetta anche se la differenza tra l’imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all’art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7-bis, con le modalità previste dall’art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (6) Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.”. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (8) Si veda il Capo V, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174.