Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 16/2007 – Restituzione termine opposizione decreto penale

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    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sull’art. 175, comma 2, c.p.p. in materia di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale, perché nel frattempo la norma era stata riformata dal d.l. n. 17 del 2005 (conv. l. n. 60 del 2005), eliminando il presupposto della questione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato non aveva ricevuto in tempo il decreto penale di condanna perché si era allontanato dalla propria residenza. La legge allora vigente consentiva la restituzione nel termine solo se la mancata conoscenza era incolpevole. Il GIP di Verona dubitava che tale regola violasse il diritto al contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p. (e in subordine degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, c.p.p.) in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la restituzione nel termine quando la mancata conoscenza del decreto penale era dovuta a colpa del destinatario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere: il d.l. n. 17 del 2005, convertito con l. n. 60 del 2005, ha modificato l’art. 175, comma 2, c.p.p. introducendo nuovi presupposti per la restituzione nel termine, così mutando il quadro normativo oggetto della questione.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il legislatore modifica la norma censurata in modo da incidere sull’oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cos’è la restituzione nel termine in materia penale?

    È un rimedio processuale che consente di esercitare tardivamente un diritto (come proporre opposizione) quando la scadenza del termine non è imputabile alla parte.

    Perché la questione è stata dichiarata cessata?

    Perché la norma impugnata è stata riformata prima che la Corte si pronunciasse nel merito, rendendo superata la censura originaria.

    Che cosa cambia con la riforma del 2005?

    Il d.l. n. 17/2005 ha ampliato i presupposti per la restituzione nel termine, introducendo criteri diversi rispetto alla sola «mancata conoscenza incolpevole».

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  • Corte cost. n. 60/2007 – Pensione di reversibilità e cessazione contitolarità

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    Con ordinanza n. 60 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Forlì, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’altro contitolare, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Il principio

    La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Forlì dubita della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte relativa al ricalcolo della pensione di reversibilità al superstite rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore età dell’alt

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che la disciplina della pensione di reversibilità in caso di cessazione della doppia titolarità dopo l’entrata in vigore del d.l. 463/1983 sia ragionevolmente fondata.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    La disciplina previdenziale della pensione di reversibilità risponde a criteri di ragionevolezza; la diversità di trattamento tra le situazioni sorte prima e dopo la modifica normativa introdotta dal d.l. 463/1983 trova giustificazione nel diverso regime vigente all’epoca della costituzione del rapporto previdenziale.

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  • Corte cost. n. 58/2007 – Servizio civile nazionale e competenze regionali

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    Con sentenza n. 58 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Regione Valle d’Aosta, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Il principio

    L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    La Regione Valle d’Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare del 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che escludeva le Regioni dall’accreditamento al servizio civile nazionale, per violazione degli a

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava allo Stato escludere le Regioni dalla possibilità di essere accreditate come enti di servizio civile nazionale, e annulla le disposizioni corrispondenti della circolare.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    L’esclusione delle Regioni dal sistema di accreditamento del servizio civile nazionale lede le competenze costituzionalmente garantite, poiché le Regioni possono legittimamente organizzare e gestire forme di servizio civile nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

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  • Corte cost. n. 57/2007 – Autonomia regionale e legge statale promulgata con riserva

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    Con sentenza n. 57 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Il principio

    Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Alcune Regioni hanno impugnato disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in materia di finanza regionale e locale, sostenendo la violazione dell’autonomia regionale garantita dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria 2006 che eccedono i limiti del coordinamento della finanza pubblica e incidono illegittimamente sull’autonomia regionale.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Lo Stato può esercitare la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica solo fissando principi fondamentali, senza determinare le concrete modalità di gestione delle risorse regionali; le disposizioni che impongono vincoli analitici ai bilanci regionali eccedono tali limiti.

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  • Corte cost. n. 56/2007 – Ricusazione del giudice e imparzialità

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    Con ordinanza n. 56 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Grosseto, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Il principio

    La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Grosseto dubita della legittimità dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia esercitato in un diverso procedimento funzioni con contenuto pregiudicante, in riferimento agli artt. 3, 24, secon

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, ritenendo che l’istituto dell’astensione offra adeguata tutela all’imparzialità del giudice nelle ipotesi prospettate.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    La garanzia di imparzialità del giudice non impone necessariamente l’estensione dei casi di ricusazione; laddove l’istituto dell’astensione consenta già al giudice di allontanarsi dal processo per gravi ragioni di convenienza, non sussiste un obbligo costituzionale di ammettere la ricusazione per le stesse ipotesi.

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  • Corte cost. n. 55/2007 – Riscossione esattoriale e opposizione agli atti esecutivi

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    Con sentenza n. 55 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Brescia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Il principio

    Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Brescia dubita della legittimità dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui esclude il rimedio dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in riferimento all’art. 2

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma secondo, del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui non consente al creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di proporre opposizione agli atti esecutivi.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Il diritto di azione in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. impone che il creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva esattoriale abbia accesso a un rimedio giurisdizionale; l’esclusione totale dell’opposizione agli atti esecutivi è costituzionalmente illegittima.

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  • Corte cost. n. 54/2007 – Arbitrato societario e deleghe legislative

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    Con sentenza n. 54 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Tivoli, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Il principio

    Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per ecc

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

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  • Corte cost. n. 53/2007 – Insindacabilità parlamentare e procedimento penale

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    Con sentenza n. 53 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Corte d’appello di Palermo, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, in riferimento agli artt. 68, primo comma, e 102 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Il principio

    Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel corso della trasmissi

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Anche nell’ambito di un procedimento penale, le dichiarazioni di un parlamentare rese in trasmissioni televisive non costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., salvo che sussista un nesso funzionale diretto con atti tipici del mandato parlamentare.

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  • Corte cost. n. 52/2007 – Insindacabilità parlamentare dichiarazioni Sgarbi

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    Con sentenza n. 52 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da un giudice rimettente nell’ambito di un giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nel programma “Sgarbi quotidiani”.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazi

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte accoglie il conflitto, dichiarando che le dichiarazioni non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che non spettava alla Camera deliberarne l’insindacabilità.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; le dichiarazioni rese in programmi televisivi, prive di nesso funzionale con l’attività parlamentare, non godono di tale tutela.

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  • Corte cost. n. 51/2007 – Pesca e competenze regionali Sardegna

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    Con sentenza n. 51 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara che non spettava allo Stato emanare il decreto impugnato nella parte in cui disciplina materie riservate alla competenza regionale della Sardegna, e ne annulla le disposizioni corrispondenti.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Regione Sardegna, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 10 giugno 2004 recante la disciplina delle reti da posta fissa, sostenendo la violazione delle competenze legislative e amministrative riservate alla Regione dallo statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava allo Stato emanare il decreto impugnato nella parte in cui disciplina materie riservate alla competenza regionale della Sardegna, e ne annulla le disposizioni corrispondenti.

    Il principio

    Nelle materie riservate dallo statuto speciale alla competenza legislativa e amministrativa della Regione Sardegna, lo Stato non può esercitare i propri poteri normativi senza violare le attribuzioni regionali garantite dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 10 giugno 2004 recante la disciplina delle reti da posta fissa, sostenendo la violazione delle competenze legislative e amministrative riservate alla Regione dallo statuto specia

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara che non spettava allo Stato emanare il decreto impugnato nella parte in cui disciplina materie riservate alla competenza regionale della Sardegna, e ne annulla le disposizioni corrispondenti.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Nelle materie riservate dallo statuto speciale alla competenza legislativa e amministrativa della Regione Sardegna, lo Stato non può esercitare i propri poteri normativi senza violare le attribuzioni regionali garantite dalla Costituzione.

  • Corte cost. n. 50/2007 – Personale sanitario provincia di Bolzano e statuto speciale

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    Con sentenza n. 50 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Bolzano, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità dell’art. 14, comma 1, lett. i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte relativa all’ordinamento del personale sanitario, per contrasto con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenza legislativa primaria nelle materie indicate dallo statuto speciale; l’ordinamento del personale delle aziende sanitarie provinciali rientra nell’esercizio legittimo di tale autonomia.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità dell’art. 14, comma 1, lett. i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte relativa all’ordinamento del personale sanitario, per contrasto con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma provinciale rientri nella competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenza legislativa primaria nelle materie indicate dallo statuto speciale; l’ordinamento del personale delle aziende sanitarie provinciali rientra nell’esercizio legittimo di tale autonomia.

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  • Corte cost. n. 49/2007 – Buoni postali fruttiferi e prescrizione

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    Con ordinanza n. 49 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Giudice di pace di Teano, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Qual è la norma impugnata?

    Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento

    Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Qual è il principio affermato dalla Corte?

    La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Norme collegate