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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 202 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 202 CCII – Effetti della domanda

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.

  • Art. 2 Accertamento – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    Art. 2 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (1) (2)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo. Note: (1) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. d), DPR 29.9.1973 n. 605, pubblicato in G.U. 16.10.1973 n. 268, S.O., circa l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi. (2) Si vedano gli artt. 10 e 12, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, L. 23.12.1996 n. 662, pubblicata in G.U. 28.12.1996 n. 303, S.O. n. 233, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

  • Art. 2 Antiriciclaggio – Finalità e principi (1)

    Art. 2 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Finalità e principi (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 2 14 di distruzione di massa (2). Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale. 3. L’azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. 4. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. 6 bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 (3), del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto). – 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 15 presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. b), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “e del regolamento (UE) 2018/1725” sono state inserite dall’art. 50, comma 1, lett. b), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenze delle regioni e degli enti locali

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

  • Art. 2 IRAP – Presupposto dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Presupposto dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1998

    1. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (1) diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. (2) L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. 1 bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla con- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 3-4 6 venzione con il Servizio sanitario nazionale. (3) Note: (1) Le parole “autonomamente organizzata” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 125, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016.

  • Articolo 201 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 201 CCII – Domanda di ammissione al passivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonchè le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

    2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

    3. Il ricorso contiene: a) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale […]; b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca o di pegno; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazio- ni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore; e-bis) l’indicazione delle coordinate bancarie.

    4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.

    5. Si applica l’articolo 10, comma 3.

    6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

    7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

    8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

    9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.

    10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  • Art. 1 D.Lgs. 346/1990 – Oggetto dell’imposta

    Art. 1 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Oggetto dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. (1) 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 3. L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile (2) . 4 bis. Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto. (3) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.“. (2) Le parole “di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile” sono state sostituite alle precedenti “di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Comma inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 1 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico (1) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. 3 bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico. (2) Note: (1) Le parole “la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico” sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. a), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Comma inserito dall’art. 14, comma 10, lett. a), DLgs. 25.11.2024 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), DLgs. 26.11.2025 n. 178 pubblicato in G.U. 26.11.2025 n. 275.

  • Art. 1 Accertamento – Dichiarazione dei soggetti passivi (1)

    Art. 1 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione dei soggetti passivi (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16 [17], comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 [21] dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 [n.d.r. euro 185,92] annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; (2) c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila [n.d.r. euro 10,33]. Tuttavia detti contribuenti, a i fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7-bis, con le modalità previste dall’articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 2-3 6 redditi; d) […] (3) e) […] (4) e-bis) […] (5) […] (6) Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. (7) Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l’obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale. (8) Note: (1) Riguardo alla dichiarazione dei redditi da presentare da parte del curatore dell’eredità giacente, dell’amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, nonché dall’erede, per il periodo di imposta in cui è cessata la curatela o l’amministrazione, vedasi quanto disposto dall’art. 19, DPR 4.2.1988 n. 42, pubblicato in G.U. 29.2.1988 n. 49, S.O. n. 11. (2) Lettera inserita dall’art. 15, comma 2, lett. a), L. 24.12.1993 n. 537, pubblicata in G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121. (3) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall’ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall’articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell’articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;”. (4) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;“. (5) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un’imposta lorda non superiore all’ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l’imposta locale sui redditi. In tal caso l’esonero spetta anche se la differenza tra l’imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all’art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7-bis, con le modalità previste dall’art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (6) Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.”. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (8) Si veda il Capo V, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174.

  • Articolo 200 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 200 CCII – Avviso ai creditori e agli altri interessati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore; b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonchè della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell’articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura.

    2. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.