Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 242/2007 – IRAP lavoratori autonomi inammissibilità questioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili tre questioni di legittimità costituzionale relative all’IRAP, sollevate rispettivamente dalle Commissioni tributarie provinciali di Macerata, Piacenza ed Enna. In tutti e tre i casi il vizio era procedurale: domande incompatibili tra loro formulate senza graduazione, difetto di motivazione sulla rilevanza, o ordinanza di rimessione priva di qualsiasi argomentazione.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal d.lgs. n. 446 del 1997. La sua applicabilità ai professionisti e ai lavoratori autonomi che esercitano l’attività in modo individuale, senza organizzazione di capitali e lavoro, è oggetto di un annoso contenzioso. Tre giudici tributari avevano sollevato questioni di incostituzionalità su diversi aspetti della disciplina IRAP, ma le rispettive ordinanze di rimessione presentavano gravi carenze formali che ne hanno determinato il rigetto senza esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria di Macerata censurava gli artt. 2, 3 comma 1 lett. c), 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 446/1997 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., ma formulava due richieste incompatibili senza indicarne la graduazione: da un lato chiedeva l’annullamento dell’intera disciplina per i professionisti, dall’altro una declaratoria di illegittimità parziale nella parte in cui assoggettava all’IRAP chi svolgesse attività in forma individuale senza assoluta assenza di organizzazione. La Commissione di Piacenza censurava l’art. 1 comma 2 del medesimo decreto (indeducibilità dell’IRAP dall’IRPEF) in riferimento all’art. 53 Cost., ma non spiegava come un socio di s.n.c. potesse chiedere rimborso dell’IRPEF pagata personalmente per l’IRAP versata dalla società. La Commissione di Enna si limitava a riportare le eccezioni delle parti senza motivare in proprio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    Tutte e tre le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: quella di Macerata per la presenza di due petita incompatibili senza rapporto di graduazione tra loro; quella di Piacenza per difetto di motivazione sulla rilevanza (la Commissione non spiegava il nesso tra la richiesta di rimborso del socio e l’IRAP della società); quella di Enna per totale mancanza di motivazione sull’ordinanza di rimessione, limitata alla mera trascrizione delle argomentazioni delle parti.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza: non è sufficiente riprodurre le argomentazioni delle parti. Quando formula più petita, il rimettente deve porli in rapporto di graduazione e subordinazione; in difetto, l’ordinanza è manifestamente inammissibile. La carenza di motivazione sulla rilevanza è vizio autonomo e sufficiente a determinare l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Un medico convenzionato con l’ASL che esercita senza collaboratori è tenuto a pagare l’IRAP?

    La questione era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 156/2001, che aveva rimesso al giudice di merito l’accertamento concreto del presupposto dell’imposta (l’organizzazione). In assenza di dipendenti e con beni strumentali modesti la tesi del non assoggettamento ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza successiva, ma la questione di legittimità sollevata nel presente giudizio non è stata esaminata nel merito per i vizi formali dell’ordinanza di rimessione.

    L’IRAP pagata da una società è deducibile dall’IRPEF del socio?

    L’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che l’IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione di Piacenza sul punto non è stata esaminata perché il rimettente non ha motivato il collegamento tra l’IRAP della società e il rimborso IRPEF richiesto dal singolo socio.

    Un giudice tributario può sollevare questione di incostituzionalità chiedendo sia l’annullamento totale sia la pronuncia additiva di una norma?

    No, non senza specificare quale richiesta è principale e quale subordinata. La Corte ha ribadito che petita cumulativi e incompatibili, privi di graduazione, rendono manifestamente inammissibile l’ordinanza di rimessione, perché non consentono alla Corte di individuare l’effettivo thema decidendum.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2007 – conflitto commissione inchiesta Alpi procura

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    La Corte costituzionale, pronunciandosi in via non definitiva sul conflitto di attribuzioni tra la Procura della Repubblica di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla Camera dei deputati (nullità della notificazione e improcedibilità per carenza di interesse). La Corte ha chiarito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati ne assume la legittimazione processuale, e ha assegnato alle parti sessanta giorni per presentare memorie difensive sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dei giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin aveva ricevuto in Italia l’autovettura a bordo della quale i due erano stati uccisi in Somalia nel 1994. La Procura della Repubblica di Roma, che conduceva indagini parallele sul medesimo fatto, aveva chiesto alla Commissione di svolgere congiuntamente gli accertamenti tecnici sul veicolo. La Commissione rifiutò e affidò l’incarico peritale a un proprio esperto, anche per accertamenti irripetibili. La Procura ritenne leso il proprio potere di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) e promosse conflitto di attribuzioni.

    Il conflitto di attribuzioni

    Il conflitto non riguarda la legittimità costituzionale di una norma, bensì l’interferenza tra due poteri dello Stato: l’autorità giudiziaria requirente (Procura di Roma) e la Commissione parlamentare di inchiesta, istituita dalla Camera ai sensi dell’art. 82 Cost. La Procura lamentava un «conflitto da menomazione»: non chiedeva di rivendicare a sé la competenza della Commissione, ma denunciava che la condotta di quest’ultima aveva paralizzato le proprie indagini, impedendo la raccolta di prove irripetibili necessarie per le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale. La Camera dei deputati si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione (effettuata dopo la cessazione della Commissione) e la sopravvenuta carenza di interesse.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto entrambe le eccezioni. Quanto alla notificazione, ha affermato che la Commissione è un’articolazione interna della Camera che l’ha istituita: cessata la Commissione, la legittimazione processuale si riassume nella Camera stessa, sicché la notifica effettuata alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è valida e idonea a instaurare il contraddittorio nei confronti di quest’ultima. Quanto alla carenza di interesse, la Corte ha rilevato che la mera «messa a disposizione» degli atti della Commissione non elimina il pregiudizio lamentato dalla Procura, soprattutto in ragione della natura irripetibile degli accertamenti tecnici già svolti in via esclusiva. La pronuncia è non definitiva: il merito del conflitto è rinviato a una successiva udienza.

    Il principio

    Le Commissioni parlamentari di inchiesta sono articolazioni della Camera che le istituisce e non poteri a sé stanti nel senso di soggetti del tutto autonomi: la Camera ne assume la legittimazione processuale quando la Commissione cessa di funzionare, senza necessità di ricorrere alle norme sulla successione processuale del codice di procedura civile. Il conflitto da menomazione promosso dalla Procura non perde interesse per il solo fatto che la Commissione abbia concluso i suoi lavori e reso disponibili verbali e veicolo, se gli accertamenti tecnici irripetibili sono stati nel frattempo compiuti in via esclusiva dall’organo parlamentare.

    Domande e risposte

    Una Commissione parlamentare di inchiesta può essere parte di un conflitto di attribuzioni anche dopo la sua cessazione?

    Sì, indirettamente. La Corte ha stabilito che, estinta la Commissione, la Camera dei deputati (o il Senato, secondo il caso) ne riprende la posizione nel giudizio: la notificazione degli atti alla Commissione in persona del Presidente, presso la Camera, è perciò valida anche se la Commissione ha già concluso i lavori.

    Cos’è il «conflitto da menomazione»?

    È una delle forme del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Si ha quando un organo non rivendica a sé una competenza altrui, ma denuncia che l’atto o il comportamento di un altro organo ha menomato la propria attribuzione costituzionale, rendendone impossibile o difficile l’esercizio. Nel caso di specie, la Procura lamentava la paralisi delle indagini penali a causa del rifiuto della Commissione di consentire accertamenti congiunti sul veicolo.

    Cosa succede se un accertamento tecnico irripetibile è già stato eseguito dall’organo convenuto?

    Secondo la Corte, il conflitto non diventa improcedibile per carenza di interesse. La messa a disposizione dei verbali non è equiparabile allo svolgimento diretto degli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria; l’interesse a ottenere una pronuncia sul merito del conflitto permane, anche in funzione di futuri procedimenti analoghi.

    Norme collegate

    • Art. 82 della Costituzione — norma che attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, istituendo commissioni ad hoc
    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, attribuzione costituzionale che la Procura lamentava menomata
    • Art. 101 della Costituzione — indipendenza della magistratura, richiamato dalla Procura come parametro del potere leso
    • Art. 104 della Costituzione — autonomia del Consiglio superiore della magistratura, anch’esso richiamato dalla Procura
  • Corte cost. n. 196/2007 – Falso in bilancio e diritto comunitario

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni sulla riforma del falso in bilancio (artt. 2621–2622 c.c. come sostituiti dal d.lgs. n. 61/2002), resa necessaria dalla sopravvenienza della legge n. 262/2005 che ha ulteriormente modificato quelle stesse norme, rendendo non più ipotizzabile la “reviviscenza” del previgente art. 2621 c.c.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano e il GUP del Tribunale di Potenza avevano sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile – come riscritti dalla riforma dei reati societari del 2002 – per contrasto con gli artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione e con il diritto comunitario (prima direttiva società). Entrambi i giudici ritenevano che le nuove norme (che avevano trasformato il falso in bilancio in contravvenzione con pene e prescrizione ridotte) non soddisfacessero l’obbligo comunitario di «sanzioni adeguate» sancito dall’art. 6 della direttiva 68/151/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia CE con sentenza 3 maggio 2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2621 e 2622 c.c. come sostituiti dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Parametri: artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione, nonché art. 6 della direttiva 68/151/CEE e art. 5 del Trattato CEE. Giudici rimettenti: Tribunale di Milano (ord. 27 settembre 2005) e GUP del Tribunale di Potenza (ord. 1° giugno 2005).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Dopo la rimessione è intervenuta la legge n. 262/2005 che ha introdotto un ulteriore testo degli artt. 2621 e 2622 c.c.; il presupposto su cui i rimettenti fondavano la rilevanza – ossia che la rimozione delle norme censurate avrebbe fatto «rivivere» il previgente art. 2621 c.c. – non è più sostenibile, poiché la successiva legge del 2005 ha comunque sostituito quelle disposizioni. I rimettenti devono dunque riesaminare la rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando dopo la rimessione sopravviene una nuova legge che modifica ulteriormente le norme impugnate, incidendo sui presupposti di rilevanza della questione (in particolare sull’ipotesi di «reviviscenza» del diritto previgente), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne rivaluti la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la legge n. 262/2005, sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione, ha di nuovo modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. rendendo mutate le condizioni in base alle quali i giudici avevano valutato la rilevanza della questione. La Corte preferisce che siano i giudici a rivalutare se e in che termini la questione sia ancora rilevante per i processi pendenti.

    Cosa diceva la Corte di giustizia UE sul falso in bilancio italiano?

    Con sentenza 3 maggio 2005 (cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02) la Corte di giustizia aveva risposto che l’art. 6 della prima direttiva società impone sanzioni «efficaci, effettive e realmente dissuasive» e che spettava al giudice nazionale verificare se le sanzioni italiane soddisfacessero tale requisito.

    Cosa prevede il principio di reviviscenza della norma abrogata?

    In diritto penale, se una norma intermedia (più favorevole) viene dichiarata incostituzionale, in linea di principio si applica la norma anteriore abrogata da quella intermedia. I rimettenti ipotizzavano che la rimozione del d.lgs. 61/2002 avrebbe fatto «rivivere» il vecchio art. 2621 c.c., ma la sopravvenienza della legge 262/2005 ha reso inapplicabile questo schema.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2007 – Espulsione Straniero Minore Immigrazione

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 225 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte costituzionale il 19 dicembre 2006. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello str

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 2 Cost., art. 3 Cost., art. 10 Cost., art. 29 Cost.. Il giudice rimettente è il Corte costituzionale il 19 dicembre 2006.

    La decisione della Corte

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe

    Il principio

    che, con una seconda ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzio

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2007 – Competenza Magistrato Sorveglianza Penitenziario

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    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 224 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Macerata. La questione riguarda dell’art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con quattro ordinanze di identico tenore deliberate, in altrettanti procedimenti, il 20 febbraio 2006, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975. Il giudice rimettente è il Magistrato di sorveglianza di Macerata.

    La decisione della Corte

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    Il principio

    che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata (ex multis, ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74 del 2007).

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 223/2007 – Conflitto Attribuzioni Stato Regione Veneto

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Veneto 19 agosto 2005. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    1. – Con ricorso notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 5 Cost., art. 101 Cost., art. 114 Cost., art. 117 Cost.. Il giudice rimettente è il T.A.R. Veneto 19 agosto 2005.

    La decisione della Corte

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    L’effetto abrogativo rilevato dal giudice amministrativo deriverebbe – secondo la sentenza impugnata per conflitto di attribuzione – dall’art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), nel quale è stabilito che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza concor

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2007 – Conflitto Attribuzioni Stato Regione Veneto

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Veneto 21 aprile 2005. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.

    Di cosa si tratta

    1. – Con ricorso notificato il 20 giugno 2005 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I parametri costituzionali invocati sono: art. 5 Cost., art. 101 Cost., art. 114 Cost., art. 117 Cost.. Il giudice rimettente è il T.A.R. Veneto 21 aprile 2005.

    La decisione della Corte

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    3.1. – La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l’abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valo

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2007 – Ricorso Stato Regione Competenza

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    1.— Con ricorso notificato il 2 marzo e depositato l’8 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – anche in relazione all’art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 – e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l’art. 17 della legge della Pr

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione specifica è riportata nel testo integrale della pronuncia.

    La decisione della Corte

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    Il principio

    La disposizione censurata – che ha introdotto il comma 2 nell’art. 5-quinquies della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 – è così formulata: «Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

  • Corte cost. n. 220/2007 – Secondo Ciclo Istruzione Formazione Professionale

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    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha. La questione riguarda dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003. La Corte ha dichiarato la per questi motivi.

    Di cosa si tratta

    1. – Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell’

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003. I parametri costituzionali invocati sono: art. 118 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha.

    La decisione della Corte

    per questi motivi

    Il principio

    La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata violi: a) l’art. 76 Cost., per contrasto con il principio direttivo di cui all’art. 1 della legge 28 m

    Domande e risposte

    Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.

    La sentenza si applica retroattivamente?

    In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.

    Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2007 – Ordinamento Penitenziario Misure Alternative

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 219 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ha. La questione riguarda dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. Il giudice rimettente è il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975, introdotti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella p

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 218/2007 – Legalizzazione Lavoro Irregolare Stranieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 218 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania. La questione riguarda dell’art. 33. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    che, nel corso di un giudizio relativo all’impugnativa di un provvedimento prefettizio di rigetto della domanda presentata da una datrice di lavoro al fine di legalizzare un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente di nazionalità pachistana, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 7 novembre 2005 (pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 33. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

    La decisione della Corte

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Il principio

    che, con riguardo a tale ultima disposizione, con la sentenza n. 206 del 2006 e con l’ordinanza n. 44 del 2007 sono state, rispettivamente, dichiarate non fondata e manifestamente infondata questioni

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

  • Corte cost. n. 217/2007 – Inappellabilita Sentenze Proscioglimento Penale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Corte d. La questione riguarda dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

    Di cosa si tratta

    che la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento so

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice rimettente è il Corte d.

    La decisione della Corte

    element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);

    Il principio

    che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

    L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

    Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.