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Con ordinanza n. 48 del 2007 la Corte costituzionale esamina la questione di legittimità costituzionale sollevata da Tribunale di Torino. La Corte si pronuncia nei termini indicati nel dispositivo.
Di cosa si tratta
Questa ordinanza riguarda un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso da Tribunale di Torino. Il giudice rimettente ha sospeso il processo principale per sottoporre alla Corte la questione di conformità della norma alla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
della norma impugnata. in riferimento agli artt. 3 e 25 della Cost
La decisione della Corte
La Corte si pronuncia nei termini indicati nel dispositivo.
Il principio
La Corte applica i consolidati criteri di ammissibilità e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, verificando la corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione e la sussistenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Qual è la norma al centro del giudizio?
della norma impugnata
Chi ha sollevato la questione?
Il giudice rimettente è Tribunale di Torino, che ha sospeso il processo principale.
Qual è stato l’esito?
La Corte si pronuncia nei termini indicati nel dispositivo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 25 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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