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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 47 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.

Di cosa si tratta

Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Genova, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova dubita della legittimità degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), nella parte in cui attribuiscono la competenza per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti al giudice di pace anziché al Tribunale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.

Il principio

Il giudice rimettente deve previamente accertare la rilevanza della questione nel giudizio a quo prima di investire la Corte; se l’incompetenza potrebbe essere rilevata d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata in via autonoma dal giudice, non su eccezione di parte.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Genova dubita della legittimità degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), nella parte in cui attribuiscono la competenza per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti al giudice di pace anziché al Tribunale, in riferime

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

Il giudice rimettente deve previamente accertare la rilevanza della questione nel giudizio a quo prima di investire la Corte; se l’incompetenza potrebbe essere rilevata d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata in via autonoma dal giudice, non su eccezione di parte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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