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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 46 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.

Di cosa si tratta

Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Giudice di pace di Gorizia, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Gorizia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace non può essere proposto dal trasgressore qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del codice della strada era già stata esaminata dalla Corte, che aveva escluso un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.: il pagamento in misura ridotta costituisce una scelta volontaria del trasgressore che preclude il ricorso giurisdizionale, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Giudice di pace di Gorizia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace non può essere proposto dal trasgressore qualora sia stato

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 468 del 2005 che aveva già escluso la fondatezza della medesima questione.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del codice della strada era già stata esaminata dalla Corte, che aveva escluso un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.: il pagamento in misura ridotta costituisce una scelta volontaria del trasgressore che preclude il ricorso giurisdizionale, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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