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Con ordinanza n. 49 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Giudice di pace di Teano, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 43 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 47 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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