Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con ordinanza n. 49 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Giudice di pace di Teano, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Giudice di pace di Teano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui disciplinano la prescrizione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi, in riferimento

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

La corretta formulazione dell’ordinanza di rimessione richiede una puntuale descrizione della fattispecie concreta e un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo; l’insufficienza della motivazione determina la manifesta inammissibilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.